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domenica 22 giugno 2014

N. 176 ORDINANZA 11 - 13 giugno 2014 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate - Obbligo del previo reclamo/mediazione ad organo della stessa Amministrazione. - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), art. 17-bis, nel testo anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera dell'art. 1, comma 611, lettera a), numero 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge di stabilita' 2014), «in relazione all'art. 14» dello stesso decreto legislativo. - (GU n.26 del 18-6-2014 )



N. 176 ORDINANZA 11 - 13 giugno 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Contenzioso tributario -  Controversie  di  valore  non  superiore  a
  ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle  entrate
  - Obbligo del previo  reclamo/mediazione  ad  organo  della  stessa
  Amministrazione. 
- Decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul
  processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
  nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.  413),  art.  17-bis,
  nel  testo  anteriore  alla  sostituzione  dello  stesso  ad  opera
  dell'art. 1, comma 611, lettera  a),  numero  1),  della  legge  27
  dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del  bilancio
  annuale e pluriennale dello Stato − legge di stabilita' 2014),  «in
  relazione all'art. 14» dello stesso decreto legislativo. 
-   
(GU n.26 del 18-6-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,
  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo   GROSSI,   Giorgio
  LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario
  Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17-bis  del
decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul
processo tributario in attuazione della delega al  Governo  contenuta
nell'art. 30 della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413),  nel  testo
anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera dell'art. 1,  comma
611, lettera a), numero 1), della legge  27  dicembre  2013,  n.  147
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge di stabilita' 2014), «in relazione  all'art.  14»
dello  stesso  decreto  legislativo,   promosso   dalla   Commissione
tributaria provinciale di Ascoli Piceno nel giudizio vertente tra  la
G.B. s.r.l. ed altri e l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale
di Fermo, Ufficio  controlli,  con  ordinanza  del  1°  luglio  2013,
iscritta al n. 287 del registro ordinanze  2013  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  4,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2014. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  7  maggio  2014  il  Giudice
relatore Sergio Mattarella. 
    Ritenuto che, con ordinanza  pronunciata  il  1°  luglio  2013  e
depositata  lo  stesso  giorno  (reg.  ord.  n.  287  del  2013),  la
Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno ha sollevato,  in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 17-bis del decreto  legislativo
31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni  sul  processo  tributario  in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n.  413),  inserito  dall'art.  39,  comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la
stabilizzazione   finanziaria),   convertito,   con    modificazioni,
dall'art. 1, comma 1,  della  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  che
disciplina il reclamo e la mediazione nel  processo  tributario,  «in
relazione all'art. 14» dello stesso  decreto  legislativo,  il  quale
detta la disciplina del litisconsorzio e dell'intervento nello stesso
processo, «nella parte in cui non consente a soci di una societa'  di
avere il proprio ricorso  discusso  congiuntamente  con  la  societa'
stessa, solo per il dato della quantificazione della pretesa»; 
    che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto,  che  «vi
sono alcuni soci che sono costretti, per la annualita' 2008, oggi  in
discussione, ad effettuare obbligatoriamente  il  reclamo/mediazione,
non  potendo  avere  la  propria  posizione  discussa   nell'identico
contenitore processuale della societa'»; 
    che, in punto  di  non  manifesta  infondatezza,  la  Commissione
tributaria  rimettente  deduce  che  «per  una   irrazionale   scelta
effettuata dal legislatore con l'art. 17 bis  D.Lgs.  546/12  [recte:
546/92], i soci vedranno o allungarsi i  tempi  del  processo,  senza
possibilita' di chiedere alcuna sospensiva, o non potranno  discutere
la loro posizione nel medesimo contenitore processuale della societa'
(art. 14 D.Lgs. 546/12) [recte: 546/92] come  da  diritto  vivente  a
detrimento del loro diritto di difesa»; 
    che, in punto di rilevanza, il giudice a quo afferma di  ritenere
«la norma insuscettibile di interpretazione adeguatrice»; 
    che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  o
manifestamente infondata; 
    che la difesa dello Stato eccepisce anzitutto  l'inammissibilita'
della questione sollevata «per totale assenza  di  autosufficienza  e
per  omessa  motivazione  in  ordine  alla  rilevanza»,  atteso   che
dall'ordinanza di rimessione  non  si  comprenderebbe:  a)  l'oggetto
della causa e il motivo  per  il  quale  siano  in  giudizio  sia  la
societa' che i soci; b) da dove  emerga  la  necessita'  per  «alcuni
soci» di «effettuare il reclamo/mediazione»; c)  la  ragione  per  la
quale si configurerebbe, «come da diritto vivente», un litisconsorzio
necessario ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del  1992,  atteso
che la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione ravvisa  tale
litisconsorzio solo nel  caso  dell'accertamento  dei  redditi  delle
societa' di persone di cui all'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui  redditi)  e  dei
soci  delle  stesse,  ai  quali  tali  redditi  sono  automaticamente
imputati (e' citata la sentenza 4 dicembre 2013, n. 27193), e non nel
caso dell'accertamento dei redditi  delle  societa'  di  capitali  (a
ristretta  base   sociale)   che   pure   costituisca   l'antecedente
logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci (e'  citata
la sentenza 31 gennaio 2011, n. 2214); d) in quale stato si trovino i
giudizi iniziati dai soci che sarebbero  stati  soggetti  all'obbligo
del  previo  reclamo  e  per  quale  ragione  il  differimento  della
proponibilita' dell'azione in giudizio  per  un  periodo  massimo  di
novanta giorni determinato dall'osservanza di tale obbligo  (comma  9
dell'impugnato   art.   17-bis)    comporti,    per    detti    soci,
l'impossibilita'   di   «avere   la   propria   posizione    discussa
nell'identico contenitore processuale della societa'»; 
    che, secondo l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  la  questione
sollevata sarebbe, comunque, infondata; 
    che la difesa  statale  osserva  al  riguardo  che  l'evidenziata
circostanza che l'assolvimento dell'obbligo di presentare il  reclamo
comporta un rinvio dell'instaurazione  del  giudizio  al  massimo  di
novanta giorni, unita al fatto che la trattazione della  controversia
non potrebbe essere fissata prima della scadenza di tale termine - in
quanto, ai fini di detta fissazione, occorre attendere il decorso del
termine di sessanta giorni per  la  costituzione  in  giudizio  della
parte resistente stabilito dall'art. 23, comma 1, del d.lgs.  n.  546
del 1992 e rispettare il termine dilatorio di  trenta  giorni  liberi
previsto dall'art. 31, comma 1, dello stesso decreto legislativo  per
l'avviso alle parti della data di  trattazione  -  escludono  che  il
reclamo possa costituire un ostacolo alla trattazione congiunta delle
controversie legate dal vincolo del litisconsorzio necessario. 
    Considerato che la Commissione tributaria provinciale  di  Ascoli
Piceno  dubita,  in  riferimento  agli  artt.  3,  24  e  111   della
Costituzione,  della  legittimita'  dell'art.  17-bis   del   decreto
legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul  processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta  nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), che disciplina il reclamo e
la mediazione tributari, «in  relazione  all'art.  14»  dello  stesso
decreto legislativo, il quale detta la disciplina del  litisconsorzio
e dell'intervento nel processo tributario, «nella parte  in  cui  non
consente a soci di una societa' di avere il proprio ricorso  discusso
congiuntamente con  la  societa'  stessa,  solo  per  il  dato  della
quantificazione della pretesa»; 
    che, secondo il rimettente, la normativa  censurata  si  pone  in
contrasto con gli invocati parametri perche',  «per  una  irrazionale
scelta effettuata dal legislatore con l'art.  17  bis  D.Lgs.  546/12
[recte: 546/92], i soci vedranno o allungarsi i tempi  del  processo,
senza possibilita' di chiedere  alcuna  sospensiva,  o  non  potranno
discutere la loro  posizione  nel  medesimo  contenitore  processuale
della societa' (art.  14  D.Lgs.  546/12)  [recte:  546/92]  come  da
diritto vivente a detrimento del loro diritto di difesa»; 
    che, successivamente  all'ordinanza  di  rimessione,  l'impugnato
art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 e' stato modificato  dall'art.
1, comma 611, lettera a),  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge di stabilita' 2014); 
    che, peraltro, poiche' la lettera b) del comma  611  dell'art.  1
della legge n. 147 del 2013 ha previsto che «le modifiche di cui alla
lettera  a)  si  applicano  agli  atti  notificati  a  decorrere  dal
sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore  della  presente
legge»,  l'indicato  ius  novum  certamente  non  si   applica   alla
fattispecie oggetto del giudizio principale,  la  quale  continua  ad
essere  regolata  dal  testo  originario  dell'art.  17-bis,  con  la
conseguenza che deve escludersi la necessita' di restituire gli  atti
al giudice rimettente affinche' valuti la perdurante rilevanza  e  la
non manifesta infondatezza della questione; 
    che  la  questione  sollevata  ?  come  eccepito  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato  ?   e'   manifestamente   inammissibile   per
insufficiente descrizione  della  fattispecie  oggetto  del  giudizio
principale; 
    che a tale proposito, la  Commissione  tributaria  rimettente  si
limita ad esporre che «vi sono alcuni soci che sono costretti, per la
annualita' 2008, oggi in discussione, ad effettuare obbligatoriamente
il  reclamo/mediazione,  non  potendo  avere  la  propria   posizione
discussa  nell'identico  contenitore  processuale  della   societa'»,
mentre dal frontespizio dell'ordinanza di rimessione si ricava  anche
che: a) la stessa Commissione e' investita  di  cinque  ricorsi,  uno
soltanto dei quali (il n. 335/13, depositato il 12  aprile  2013)  e'
relativo all'anno 2008; b) tale ricorso - che ha ad oggetto  l'avviso
di accertamento n. TQ5030200658/2012 «IVA-OP.IMPONIB. 2008 IRAP» - e'
stato  presentato   contro   l'Agenzia   delle   entrate,   Direzione
provinciale  di  Fermo,  Ufficio  controlli,  da   una   societa'   a
responsabilita' limitata e da quattro persone fisiche; 
    che  il  giudice  a  quo  omette  di  indicare  il  valore  della
controversia promossa dai menzionati soci,  indicazione  che  sarebbe
stata necessaria al fine di permettere a questa Corte  di  verificare
se tale  lite  rientri  effettivamente  tra  quelle  «di  valore  non
superiore a ventimila euro» per le quali l'impugnato art. 17-bis  del
d.lgs. n. 546  del  1992  impone  la  preliminare  presentazione  del
reclamo alla quale detti soci sarebbero stati «costretti»; 
    che la stessa  Commissione  tributaria  rimettente  non  precisa,
altresi', i presupposti che sarebbero alla base,  nella  specie,  del
necessario litisconsorzio, ai sensi dell'art. 14 del  d.lgs.  n.  546
del  1992,  «come  da   diritto   vivente»,   tra   la   societa'   a
responsabilita' limitata e i soci della stessa; 
    che tale precisazione sarebbe  stata  tanto  piu'  necessaria  in
quanto la giurisprudenza di legittimita' afferma  la  necessita'  del
litisconsorzio tra (tutti) i soci e la societa' nel caso in cui venga
impugnato l'accertamento del reddito delle societa' di persone di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
o del reddito da partecipazione  dei  soci  delle  stesse  (Corte  di
cassazione, sezioni unite, sentenza n. 14815 del 2008;  nello  stesso
senso, ex plurimis, sentenze n. 27193 del 2013, n. 23096 del  2012  e
n. 2907 del 2010; ordinanza n. 20820 del  2012),  mentre  ha  escluso
detta necessita'  del  consorzio  di  lite  nel  caso  in  cui  venga
impugnato l'accertamento del reddito delle  societa'  di  capitali  ?
quale e'  quella  ricorrente  nel  giudizio  principale  ?  che  pure
costituisca     l'indispensabile     antecedente     logico-giuridico
dell'accertamento  nei  confronti  dei  soci  (Corte  di  cassazione,
sentenza n. 2214 del 2011); 
    che, il medesimo giudice rimettente non chiarisce neppure se  gli
indicati soci abbiano effettivamente presentato il  reclamo  previsto
dall'impugnato  art.  17-bis  ne'  se,  e  per  quale  ragione,  tale
presentazione ? ove  realmente  intervenuta  ?  abbia  effettivamente
determinato l'impossibilita' della trattazione del ricorso  dei  soci
congiuntamente a quello della societa'; 
    che  tali  lacune  nella  descrizione  della   fattispecie,   non
consentendo a questa Corte di compiere  il  necessario  controllo  in
ordine all'applicabilita' delle impugnate disposizioni nel giudizio a
quo nonche' all'effettiva ricorrenza, nello  stesso  giudizio,  della
lesione denunciata si risolvono in un difetto  di  motivazione  sulla
rilevanza della questione. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 17-bis del decreto  legislativo
31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni  sul  processo  tributario  in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413),  nel  testo  anteriore  alla  sostituzione
dello stesso ad opera dell'art. 1, comma 611, lettera a), numero  1),
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di  stabilita'
2014), «in relazione all'art. 14» dello stesso  decreto  legislativo,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della  Costituzione,
dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di  Ascoli  Piceno,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                    Sergio MATTARELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI 
 

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