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domenica 22 giugno 2014

N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 2014 Ordinanza del 20 febbraio 2014 emessa dalla Corte di cassazione nel procedimento civile promosso da INAIL contro T.M.T.. Previdenza - Pensione di reversibilita' corrisposta dall'INPDAP a favore di coniuge superstite di titolare di pensione diretta - Indennita' integrativa speciale mensile - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica ma a contenuto innovativo, dell'attribuzione nella stessa misura del sessanta per cento stabilita per il trattamento di reversibilita' indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta - Prevista salvezza dei trattamenti pensionistici piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge censurata, gia' definiti in sede di contenzioso con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 774, 775 e 776. - Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. (GU n.26 del 18-6-2014 )



N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 2014
Ordinanza del 20 febbraio 2014 emessa dalla Corte di  cassazione  nel
procedimento civile promosso da INAIL contro T.M.T.. 
 
Previdenza - Pensione di  reversibilita'  corrisposta  dall'INPDAP  a
  favore di coniuge superstite di  titolare  di  pensione  diretta  -
  Indennita' integrativa speciale mensile  -  Previsione,  con  norma
  autoqualificata  di  interpretazione  autentica  ma   a   contenuto
  innovativo, dell'attribuzione nella stessa misura del sessanta  per
  cento   stabilita   per   il    trattamento    di    reversibilita'
  indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta -
  Prevista salvezza dei trattamenti pensionistici piu' favorevoli  in
  godimento alla data di entrata in  vigore  della  legge  censurata,
  gia' definiti in sede di contenzioso con riassorbimento sui  futuri
  miglioramenti   pensionistici   -   Violazione    degli    obblighi
  internazionali derivanti dalla CEDU. 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 774, 775 e 776. 
- Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 6  della
  Convenzione per la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
  liberta' fondamentali. 
(GU n.26 del 18-6-2014 )
 
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                           Sezione Lavoro 
 
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
    Dott. Federico Roselli - Presidente - Cron. 4048; 
    Dott. Pietro Venuti - Consigliere - Rep.; 
    Dott. Giuseppe Napoletano - Consigliere - Ud. 03/12/2013; 
    Dott. Giulio Maisano - Consigliere - Pu; 
    Dott. Rosa Arienzo - Rel. Consigliere; 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso
461-2010   proposto   da   I.N.A.I.L    (Istituto    nazionale    per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro),  C.F.  01165400589,
in  persona  del  legale  rappresentante  pro-tempore,  elettivamente
domiciliato in Roma, via IV Novembre, 144,  presso  lo  studio  degli
avvocati Moraggi Donatella e Daniani Laura, giusta  procura  speciale
notarile in calce alla memoria; 
    Ricorrente  contro  T.M.T.  intimata  avverso  la   sentenza   n.
2943/2007 della Corte d'appello di Roma, depositata il 9 gennaio 2009
R.G.N. 10112/2005; 
    Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  del
3 dicembre 2013 dal Consigliere dott. Rosa Arienzo; 
    Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Alberto Celeste, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo,
assorbimento del secondo motivo. 
 
                             Ordinanza: 
 
    In fatto con sentenza del 9 gennaio 2009, la Corte di appello  di
Roma rigettava il gravame proposto dall'INAIL avverso la decisione di
prime cure, che aveva accolto la domanda proposta da T.M.T., volta al
riconoscimento  del  diritto  della  predetta  a  percepire  l'intera
indennita' integrativa speciale sulla pensione di  reversibilita'  ai
sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324. Premesso che la
T.  aveva  chiesto  il  riconoscimento  suddetto  in  relazione  alla
pensione erogatale dall'INAIL quale  figlia  inabile  di  T.G.,  gia'
dipendente dell'INAIL, dal 1° ottobre  1997,  data  dei  decesso  del
proprio dante causa, cessato dal  servizio  il  30  dicembre  1973  e
titolare da tale data  di  pensione  diretta,  la  Corte  del  merito
rilevava che l'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724
disponeva che l'art. 2 della legge n. 324/1959 - il  quale  prevedeva
la corresponsione della indennita' integrativa in  misura  intera  o,
per redditi al di sotto di una determinata soglia, in  misura  sempre
intera ma in ragione di frazioni  di  un  parametro  monetario  -  si
applicava alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 ed
alle pensioni di reversibilita' ad esse riferite, e che la  norma  in
questione, come interpretata dalla giurisprudenza (Corte  dei  conti,
sezioni  riunite,  8/2002/QH),  non  distingueva  tra   pensioni   di
reversibilita' liquidate prima e dopo tale data. 
    Osservava che il nuovo sistema di liquidazione  introdotto  dalla
legge  18  agosto  1995,  n.  335  operava   per   le   pensioni   di
reversibilita' connesse a trattamenti diretti liquidati a  far  tempo
dal 1° gennaio 1995. 
    Per la cassazione di tale decisione ricorre  l'INAIL,  la  T.  e'
rimasta intimata. 
    In diritto con il primo motivo, l'istituto  ricorrente  denunzia,
al sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione dell'art.  1,  commi
774, 775 e 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art.  113
c.p.c., osservando che  le  norme  citate  limitano  l'applicabilita'
delle disposizioni relative  alla  corresponsione  della  i.l.s.  sui
trattamenti di pensione previsti dall'art. 2 legge n.  324/1959  alle
pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 ed alle  pensioni
di reversibilita' ad esse riferite, quale che ne  fosse  la  data  di
liquidazione, laddove, secondo  la  Corte  del  merito,  non  vi  era
distinzione tra pensioni di reversibilita'  liquidate  prima  o  dopo
detta data ed il sistema di liquidazione introdotto  dalla  legge  n.
335/1995  operava  per  le  pensioni  di  reversibilita'  connesse  a
trattamenti diretti liquidati a far tempo dal 1° gennaio 1995. Assume
che, con le disposizioni del 2006, per  evidente  contenimento  della
spesa previdenziale, il legislatore ha ritenuto  di  interpretare  in
modo autentico la norma contenuta nell'art. 1, comma 41, della  legge
n. 335/1996 e rileva che, in conformita' ai  principi  generati,  con
efficacia retroattiva, le norme sopravvenute sono entrate  in  vigore
il 1° gennaio 2007 e che in relazione alla controversia in esame  non
si e' verificata alcuna preclusione rispetto all'applicabilita' dello
ius superveniens, in quanto tutta la materia del contendere e'  stata
rimessa in discussione. 
    Aggiunge che la disciplina legislativa in questione  ha  superato
anche il vaglio di  costituzionalita'  per  effetto  della  decisione
della Corte costituzionale n. 74 del 2008. 
    Con il secondo motivo, l'INAIL  lamenta,  in  relazione  all'art.
360, n. 3, c.p.c., falsa applicazione  dell'art.  15,  quinto  comma,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma  41,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335, rilevando  che,  anche  ove  si  volesse
ritenere  applicabile  la  normativa   preesistente,   l'orientamento
giurisprudenziale non era univoco e che, peraltro, la norma di cui al
regime transitorio non puo' avere efficacia ultrattiva, anche per  il
periodo   successivo   alla   introduzione   della   disciplina    di
armonizzazione di cui alla legge n.  335/1995.  Sostiene  l'implicita
abrogazione dell'art. 15,  comma  5,  della  legge  n.  724/1994  per
effetto degli articoli 1 e 2 della legge  n.  335/1995,  evidenziando
che, a prescindere dalla data di decorrenza dalla pensione del  dante
causa, tutti i  trattamenti  ai  superstiti  che  ricadono  sotto  la
vigenza della legge sopra citata devono essere determinati osservando
le condizioni e misure previste dalla normativa sull'A.G.O., in  base
alla quale per  il  trattamento  al  superstiti  compete  un'aliquota
percentuale dell'intero trattamento pensionistico  percepito  dal  de
cuius, ivi compresa la i.l.s. Precisa che  la  Corte  costituzionale,
con sentenza n. 446 del 2002, nel ritenere infondata la questione  di
illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  41,  legge   n.
335/1995 nella parte in cui  prevede  l'applicazione  delle  relative
disposizioni anche al  trattamento  di  reversibilita'  spettante  al
coniuge superstite collocato in pensione prima dell'entrata in vigore
della legge stessa e deceduto dopo, proprio per l'insussistenza di un
legittimo affidamento del superstite nella  stabilita'  della  misura
della pensione, ha ritenuto che la  fattispecie  sia  regolata  dalla
norma denunciata e non dall'art. 15 legge n. 724/1994. 
    Va ribadito, preliminarmente, che l'interpretazione  fornita  del
rapporto  tra  norme  in  vigore  -  che  rappresenta  il  punto   di
riferimento  per  valutare  in  che  termini   si   sia   manifestata
l'incidenza dello ius superveniens - e' quella alla cui  stregua  «In
ipotesi di decesso di titolare di pensione diretta liquidata entro il
31 dicembre 1994, l'eventuale trattamento  di  riversibilita'  va  in
ogni caso liquidato secondo le norme di cui  all'art.  15,  comma  5,
legge 23 dicembre 1994, n. 724, indipendentemente  dalla  data  della
morte del dante causa, atteso che l'art. 1, comma 41, legge 8  agosto
1995, n. 335, non ha abrogato li  richiamato  comma  5  dell'art.  15
della  legge  n.  724/1994  (Cfr.  Corte  di  conti,  sez.   riunite,
8/2002/QM). 
    Questo collegio ritiene non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dei commi 774, 776 e 776  dell'art.  1
legge n. 296/2006 cit., poiche' la disposta  retroattivita'  potrebbe
essere in violazione del divieto di ingerenza del potere  legislativo
nell'amministrazione della giustizia, per incidere sulla  definizione
delle controversie giudiziarie in  corso,  violando  il  diritto  dei
beneficiari  del  trattamento  di  reversibilita',   parti   private,
all'equo processo  tutelato  dall'art.  6  CEDU  ed,  indirettamente,
dall'art 117, primo comma, Cost. 
    Quanto alla rilevanza, essa risulta evidente dalla necessita'  di
diretta applicazione della disposizione nella presente  controversia,
iniziata prima del 2006. 
    Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  occorre   premettere
l'intero contenuto delle disposizioni: 
        774.   L'estensione   della   disciplina   del    trattamento
pensionistico a favore dei  superstiti  di  assicurato  e  pensionato
vigente   nell'ambito   del   regime   dell'assicurazione    generale
obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime
prevista dall'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si
interpreta nel senso che per le pensioni di  reversibilita'  sorte  a
decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995,  n.  335,
indipendentemente dalla data di decorrenza  della  pensione  diretta,
l'indennita' integrativa speciale gia'  in  godimento  da  parte  del
dante   causa,   parte   integrante   del   complessivo   trattamento
pensionistico  percepito,  e'  attribuita  nella  misura  percentuale
prevista per il trattamento di reversibilita'; 
        775.  Sono  fatti  salvi  i  trattamenti  pensionistici  piu'
favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente
legge, gia' definiti in sede di contenzioso, con  riassorbimento  sui
futuri miglioramenti pensionistici; 
        776. E' abrogato l'art. 15, comma 5, della legge 23  dicembre
1994, n. 724. 
    Il citato art. 1, comma 41 della legge n. 335/1996 recita  a  sua
volta «La disciplina  del  trattamento  pensionistico  a  favore  dei
superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del  regime
dell'assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte  le  forme
esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di  soli
figli di minore eta', studenti ovvero inabili, l'aliquota e'  elevate
al 70% limitatamente alle pensioni ai  superstiti  aventi  decorrenza
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei
trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi
del beneficiarlo, nei  limiti  di  cui  all'allegata  tabella  F.  Il
trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma
con la pensione  ai  superstiti  ridotta  non  puo'  essere  comunque
inferiore a quello che spetterebbe allo stesso  soggetto  qualora  il
reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce  immediatamente
precedenti a quella nella quale il reddito posseduto  si  colloca.  I
limiti di cumulabilita' non  si  applicano  qualora  il  beneficiario
faccia parte di  un  nucleo  familiare  con  figli  di  minore  eta',
studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui  al
primo periodo del presente comma.  Sono  fatti  salvi  i  trattamenti
previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data  di  entrata  in
vigore  della  presente   legge   con   riassorbimento   sui   futuri
miglioramenti». 
    L'espressa salvezza dei trattamenti pensionistici piu' favorevoli
in godimento alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
gia' definiti in sede di  contenzioso,  vale  a  dire  la  necessaria
applicazione delle disposizioni della  finanziaria  in  questione  ai
processi  ancora  pendenti,  esclude  ogni  possibilita'  di   negare
l'efficacia  retroattiva  della  norma,  per  tentare  di   adeguarla
all'art. 6 CEDU, di cui poco avanti si dira'. 
    La cosiddetta  interpretazione  adeguatrice,  che  e'  necessario
sempre tentare prima  di  sollevare  una  questione  di  legittimita'
costituzionale, trova il suo limite  nel  significato  proprio  delle
parole della disposizione da interpretare, secondo la connessione  di
esse, nonche' nella chiara intenzione del legislatore (art. 12, primo
comma, preleggi). Del resto anche la giurisprudenza di  questa  Corte
afferma l'efficacia retroattiva del comma 774 in questione (Cass.  n.
18125 del 2008). 
    Ancora, non rileva sulla presente  questione  la  sentenza  della
Corte costituzionale n. 74 del 2008, che ha negato il  contrasto  del
comma 775 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 con riferimento al solo
principio di  ragionevolezza.  Che  poi  la  questione  debba  essere
risolta  sottoponendola  alla  Corte  costituzionale  risulta   dalla
giurisprudenza della stessa Corte. 
    A partire dalle sentenze n. 348 e n.  349  del  2007  (da  ultimo
sentenze n. 236, n. 113 e n. 1  del  2011),  tale  giurisprudenza  e'
costante nel ritenere che le norme della CEDU -  nel  significato  ad
esse  attribuito  dalla  Corte   europea   dei   diritti   dell'uomo,
specificamente istituita per darne  interpretazione  ed  applicazione
(art. 32,  par.  1,  della  Convenzione)  -  integrano,  quali  norme
interposte, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117 Cost.,
comma  1,  nella  parte  in  cui  impone   la   conformazione   della
legislazione   interna   ai   vincoli   derivanti   dagli    obblighi
internazionali. 
    La Corte costituzionale ha affermato che,  nel  caso  in  cui  si
profili un contrasto tra una norma interna e  una  norma  della  CEDU
(che deve essere applicata nel  significato  attribuito  dalla  Corte
CEDU, cfr. citate sentenze n. 113  e  n.  1  del  2011),  il  giudice
nazionale comune deve preventivamente verificare la praticabilita' di
un'interpretazione della prima  conforme  alla  norma  convenzionale,
ricorrendo a tutti  i  normali  strumenti  di  ermeneutica  giuridica
(sentenze n. 93 del 2010, n. 113 dei 2011, n. 311 e n. 239 del 2009).
Se questa verifica da esito negativo ed il contrasto non puo'  essere
risolto  in  via  interpretativa,  il  giudice  comune,  non  potendo
disapplicare la norma interna ne farne applicazione, pur  ritenendola
in contrasto con la  CEDU,  e  pertanto  con  la  Costituzione,  deve
denunciare  la  rilevata  incompatibilita'  proponendo  questione  di
legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 117 Cost.,  comma
1, ovvero all'art. 10 Cost., comma 1, ove  si  tratti  di  una  norma
convenzionale ricognitiva di una  norma  del  diritto  internazionale
generalmente riconosciuta (sentenze n. 113 del 2011, n. 93 del 2010 e
n. 311 dei 2009). Sempre il Giudice delle  leggi  ha  affermato  che,
sollevata la questione di  legittimita'  costituzionale,  il  giudice
comune - dopo aver accertato che il denunciato  contrasto  tra  norma
interna e norma della CEDU sussiste e non puo' essere risolto in  via
interpretativa  -  e'  chiamato  a  verificare  se  la  norma   della
Convenzione  -  norma  che  si  colloca  pur  sempre  ad  un  livello
sub-costituzionale - si ponga eventualmente in  conflitto  con  altre
norme della Costituzione. In questa,  seppure  eccezionale,  ipotesi,
deve essere esclusa l'idoneita' della norma convenzionale a integrare
il parametro costituzionale considerato (sentenze n. 113 del 2011, n.
93 del 2010, n. 311 del 2009,  n.  349  e  n.  348  del  2007).  Piu'
precisamente, con sentenza n. 264 del 2012, la Corte  costituzionale,
dopo aver negato di poter sostituire la  propria  interpretazione  di
una disposizione CEDU a quella data dalla  Corte  di  Strasburgo,  si
riservo'  tuttavia  la  verifica  di  compatibilita'  delle   singole
applicazioni  della  Convenzione  con  l'ordinamento   costituzionale
interno  e,  in  riferimento  al  caso  in  esame,   giustifico'   la
retroattivita'  della  legge   impugnata   col   «motivo   imperativo
d'interesse  generale»,  consistente  nell'assicurare,  nel   sistema
previdenziale,  la   corrispondenza   tra   risorse   disponibili   e
prestazioni da erogare (art. 81 Cost.) nonche'  la  coerenza  interna
(eguaglianza e proporzionalita': art. 3 Cost.) dello stesso sistema. 
    Non sembra a questo collegio che la  verifica  di  compatibilita'
possa dare il medesimo esito nel caso qui in esame, in cui l'art.  1,
commi  774  e  775,  legge  n.  296  del  2006,   disattendendo   una
giurisprudenza delle  Sezioni  riunite  della  Corte  dei  conti,  n.
8/2002/QM, pare aver perseguito, in prevalenza se non  solamente,  un
obiettivo di risparmio della spesa pubblica. 
    Il  collegio  dubita  percio'  della  sussistenza  di  un  motivo
d'interesse  generale,  talmente  imperativo   da   dover   prevalere
sull'art. 6 CEDU. 
    Circa il contrasto tra  il  comma  775  cit.  e  l'art.  6  CEDU,
dall'esame delle sentenze CEDU relative a  norme  di  interpretazione
autentica possono desumersi i seguenti principi: 
        a) benche' non  sia  precluso  al  legislatore  disciplinare,
mediante nuove disposizioni retroattive, diritti derivanti  da  leggi
in vigore, il principio della preminenza del diritto e la nozione  di
processo equo  contenuti  nell'art.  6  precludono,  tranne  che  per
impellenti  motivi  di  interesse  generale,  i  quali  non   possono
consistere  in  mere   esigenze   finanziarie,   l'interferenza   dei
legislatore nell'amministrazione della giustizia con il proposito  di
influenzare  la  determinazione  giudiziaria  di   una   controversia
azionata contro lo Stato (causa Maggio ed  altri  c.  Italia  del  31
maggio 2011; causa Anna De Rosa ed altri c. Italia  dell'11  dicembre
2012; causa Agrati ed altri c. Italia del 7 giugno  2011,  le  ultime
due relative  al  personale  ATA;  cfr.,  inoltre,  tra  molti  altri
precedenti, Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c.  Grecia,  9
dicembre  1994,  National  &  Provincial  Building   Society,   Leeds
Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c.  il  Regno
Unito, 23 ottobre 1997, Zielinski e Pradal  e  Gonzalez  e  Altri  c.
Francia); 
        b) la Corte ha affermato, ancora, con riferimento alla  legge
di interpretazione n. 296/2006 nella  causa  Maggio  citata,  che  la
promulgazione di detta legge, mentre i procedimenti  erano  pendenti,
era ricaduta sul merito delle controversie, e la sua applicazione  da
parte dei vari Tribunali  ordinari  aveva  privato  di  rilievo,  per
un'intera categoria di persone che si trovavano nella  posizione  dei
ricorrenti, la prosecuzione del giudizio.  Percio',  la  legge  aveva
avuto l'effetto di modificare definitivamente  l'esito  del  giudizio
pendente, nel quale lo Stato era parte, approvando la posizione dello
Stato a svantaggio del ricorrenti. Mancavano,  peraltro,  i  suddetti
motivi imperativi di interesse generale; 
        c) conclusioni analoghe sono state assunte nella causa citata
relativa al personale ATA in cui la Corte di  Strasburgo,  dopo  aver
ribadito il principio  piu'  volte  affermato  che  se  in  linea  di
principio nulla vieta al potere legislativo di regolamentare mediante
nuove disposizioni, a carattere retroattivo,  diritti  risultanti  da
leggi in vigore, la preminenza del diritto e la nozione  di  processo
equo sanciti dall'art.  6  CEDU  ostano,  salvo  che  per  imperative
ragioni di interesse generale, all'ingerenza del  potere  legislativo
nell'amministrazione della giustizia al fine di  influenzare  l'esito
giudiziario di una controversia. La Corte ha rammentato, inoltre, che
l'esigenza della parita' delle armi implica l'obbligo  di  offrire  a
ciascuna parte una ragionevole possibilita' di presentare la  propria
causa senza trovarsi in una situazione di netto  svantaggio  rispetto
alla controparte. Analoghi principi sono stati  affermati,  altresi',
nella sentenza del 25  novembre  2010,  Lilly  c.  Francia,  e  nella
sentenza dell'11 febbraio 2010, Javaugue c. Francia; 
        d)  al  fine  di  determinare  se  vi  sia  stato  un  motivo
impellente di  interesse  generale  in  grado  di  giustificare  tale
misura, il rispetto della preminenza del diritto e delle  regole  del
processo equo, secondo la Corte di Strasburgo, impone che le  ragioni
addotte per giustificare tale misura siano valutate  con  il  massimo
grado di cautela possibile. Considerazioni di  carattere  finanziario
non possono da sole giustificare che il legislatore si sostituisca al
giudice al fine di risolvere le controversie (causa Maggio  ed  altri
citata); 
        e) la  Corte  ha  osservato  (causa  Arras  citata)  che  «Il
problema sollevato nel caso di specie e' fondamentalmente quello  del
giusto  processo,   e   secondo   la   Corte,   cio'   coinvolge   la
responsabilita' dello Stato sia nella sua  funzione  legislativa,  se
vizia il processo o influenza l'esito giudiziario della controversia,
sia nella sua funzione di autorita'  giudiziaria  se  e'  violato  il
diritto a un giusto  processo,  compreso  in  questioni  private  tra
soggetti privati». 
    Alla luce dei citati principi elaborati dalla giurisprudenza CEDU
in riferimento  all'interpretazione  dell'art.  6  della  Convenzione
citato, ritiene, in definitiva, questa  Corte  che  si  prospetti  il
dubbio di legittimita' costituzionale della legge n. 296/2006 art. 1,
commi   774,   775   e   776,   non   essendo   possibile    adottare
un'interpretazione   della   disposizione   citata   conforme    alla
Convenzione. 
    La  tesi,  sostenuta  da  una   parte   della   dottrina,   della
disapplicabilita', da parte del giudice comune, di norme contrastanti
non solo con l'art. 6 CEDU, ma anche con  gli  articoli  47,  secondo
comma, e 52, terzo comma, della Carta del  diritti  fondamentali  UE,
non e' generalmente condivisa e contrasta con le citate  sentenze  n.
348 e n. 349 del 2007 della Corte cost. Essa  non  ha  dato  luogo  a
«diritto vivente» onde a  questo  collegio  sembra  meglio  procedere
secondo le indicazioni di  queste  due  pronunce  (vedi  anche  Corte
giust. UE, 24 aprile 2012, n. C 571/10 Kamberaj; 26 febbraio 2013, n.
617/10, Fransson). 
 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte, 
    Visti l'art. 134 Cost. e la legge 11 marzo 1963, n. 87, art.  23,
dichiara rilevante e non manifestamente infondata  -  in  riferimento
all'art.  117  Cost.,  comma  1,  in  relazione  all'art.   6   della
Convenzione  Europea  dei  Diritti  dell'Uomo  (CEDU),   sottoscritta
dall'Italia il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con  legge  4  agosto
1955, n 848 - la questione di legittimita' costituzionale della legge
27 dicembre 2006, n.  296,  art  1,  commi  774,  775  e  776  (Legge
finanziaria 2007); 
    Dispone la sospensione del procedimento n 461/2010; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina alla Cancelleria che la presente ordinanza sia  notificata
alle parti  del  giudizio  di  legittimita',  ed  ai  Presidente  del
Consiglio dei ministri e che essa sia comunicata  al  Presidente  del
Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati. 
      Cosi' deciso in Roma, addi' 3 dicembre 2013. 
 
                       Il Presidente: Roselli 
 

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