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martedì 1 luglio 2014

Agenzia delle dogane e dei Monopoli Circ. 27-6-2014 n. 8/D D.Lgs. n. 504 del 1995, Punto 13, Tabella A. - D.M. 31 dicembre 1993 - Impiego di carburanti agevolati per azionamento autoambulanze. Adempimenti procedurali.



Agenzia delle dogane e dei Monopoli
Circ. 27-6-2014 n. 8/D
D.Lgs. n. 504 del 1995, Punto 13, Tabella A. - D.M. 31 dicembre 1993 - Impiego di carburanti agevolati per azionamento autoambulanze. Adempimenti procedurali.
Emanata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Direzione centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette, Ufficio accise sui prodotti energetici e alcolici e altre imposizioni indirette.

Circ. 27 giugno 2014, n. 8/D (1).

D.Lgs. n. 504 del 1995, Punto 13, Tabella A. - D.M. 31 dicembre 1993 - Impiego di carburanti agevolati per azionamento autoambulanze. Adempimenti procedurali.

(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Direzione centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette, Ufficio accise sui prodotti energetici e alcolici e altre imposizioni indirette.





Alle


Direzioni interregionali e regionali delle dogane


Alla


Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento


Agli


Uffici delle dogane

e, p.c.:


Alle


Direzioni centrali - area dogane


Agli


Uffici centrali - area dogane




Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, adottato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in osservanza dell'art.l, comma 9, lett.a), della L. 6 novembre 2012, n. 190, ha censito tra le attività a rischio il procedimento di ammissione degli enti di assistenza e di pronto soccorso alla riduzione dell'aliquota di accisa sui carburanti consumati dalla autoambulanze.

Più specificamente, nell'ambito della macro area dei procedimenti di autorizzazione delineata dall'art. 1, comma 16, lett.a), della citata L. n. 190 del 2012, il Piano triennale ha rilevato fattori di criticità nella fase istruttoria del suddetto procedimento che vede il coinvolgimento di Uffici diversi, locali e centrale, nella catena decisionale, essendo emersa una asimmetria informativa nella cura di determinate trattazioni. Al contempo, ha individuato nella revisione del flusso procedurale interno la misura organizzativa finalizzata a garantire una conoscenza costante dei vari livelli di decisioni ed il monitoraggio dei termini procedimentali.

Stante quanto sopra, con la presente circolare si interviene sulla fase di acquisizione e valutazione degli atti istruttori integrando le vigenti norme procedurali e, con l’occasione, si forniscono altresì informazioni sul campo di applicazione dell’agevolazione fiscale di cui al punto 13 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504 del 1995 nonché sulle misure di semplificazione per la presentazione dei documenti.



I. Acquisizione atti istruttori

La fase del procedimento incentrata sull’accertamento delle condizioni di ammissibilità, come disciplinata dall’art.2, comma 3, del D.M. 31 dicembre 1993, prevede l’intervento degli Uffici locali che si compendia in un’attività di riscontro della documentazione presentata dall’ente e nella formulazione di un parere sull’accoglibilità dell’istanza.

In proposito, a seguito dell’avvenuta riduzione del termine del procedimento, la Nota n. 122989 del 24 settembre 2010 della Direzione centrale Gestione tributi e rapporto con gli utenti, al fine di assicurare celerità all’azione amministrativa, ha disposto la trasmissione dell’istanza di ammissione e della relativa documentazione all’Unità organizzativa responsabile del procedimento soltanto nei casi di rigetto della medesima istanza.

Gli Uffici delle dogane, infatti, accertata la regolarità della suddetta documentazione, trasmettono alla Struttura centrale unicamente il parere di competenza, al termine delle valutazioni istruttorie, informandone la competente Direzione interregionale/regionale/interprovinciale.

Sebbene motivato dalla natura di procedimento complesso cui prendono parte Uffici diversi di questa Agenzia e dalle accurate indagini condotte dai medesimi Uffici locali, tale regime procedurale differenziato non appare pienamente compatibile con il mutato quadro giuridico di cui in premessa.

Nelle fattispecie valutate con esito favorevole, il ruolo sovraordinato rispetto agli altri organi che intervengono nel corso dell’istruttoria, di cui è chiamata a rispondere l’Unità organizzativa responsabile del procedimento, risulta pregiudicato dalla mancata visione dei documenti prescritti dal suddetto art. 2, comma 2, del D.M. 31 dicembre 1993.

La titolarità della fase istruttoria, con particolare riguardo ai procedimenti che sono stati individuati come sensibili, impone ora anche un controllo del livello di decisioni assunte nello sviluppo del procedimento il quale presuppone l’integrale acquisizione degli atti oggetto di valutazione.

Pertanto, in stretta adesione peraltro a quanto fissato dall’art.2, comma 3, del D.M. 31 dicembre 1993, si dispone che gli Uffici delle dogane trasmettano a questa Struttura centrale per ciascun procedimento avviato, unitamente al prescritto parere, l’istanza di ammissione e la relativa documentazione presentati dall'ente.

Per mantenere il grado di semplificazioni procedurali raggiunto, gli atti ed i documenti potranno anche essere inviati e resi fruibili in modalità digitale con uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ad es., copie informatiche dei documenti analogici).



II Campo di applicazione - requisiti di legittimazione

Sempre al fine di concorrere al buon andamento e favorire la trasparenza dell’operato degli Uffici, si ritiene utile effettuare una ricognizione delle decisioni adottate, sulla base del consolidato orientamento assunto da questa Agenzia, sull’ambito applicativo dell’agevolazione fiscale in esame, con specifico riguardo ai requisiti di legittimazione degli enti.

Secondo quanto fissato dal citato punto 13 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504 del 1995 e disciplinato dal D.M. 31 dicembre 1993, possono beneficiare della misura di favore le organizzazioni private che esercitano istituzionalmente assistenza e pronto soccorso senza scopo di lucro, esplicitato dagli atti costitutivi, ai quali sia stata attribuita la personalità giuridica o che risultino iscritte nei registri istituiti ai sensi della L. n. 266 del 1991 sul volontariato. Conseguentemente, sono sempre stati esclusi dall’agevolazione tutti quegli enti (pubblici o privati) il cui fine istituzionale non rientrasse in quello esclusivo della prestazione, in forma volontaria, della suddetta attività.

Richiamando le trattazioni che con più frequenza hanno costituito oggetto di valutazione, i sopra delineati requisiti non sono stati ritenuti sussistenti in capo alle cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381.

Assumendo una specifica veste giuridica, regolata da autonomi obblighi e prerogative, le suddette cooperative sociali attendono alla gestione ed organizzazione di servizi socio-sanitari (art.l, comma 1, lett.a, L. n. 381 del 1991) secondo criteri e modalità d’impresa.

Solo in presenza di espressa previsione statutaria possono essere ammessi a far parte della compagine sociale soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente il cui numero, in ogni caso, non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Tali società, poi, possono essere iscritte nell’Albo nazionale delle società cooperative e, inoltre, nella relativa sezione dell’Albo regionale delle cooperative sociali.

I caratteri strutturali distintivi delle cooperative sociali, pertanto, ne impediscono la loro assimilazione alle organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266 del 1991, a nulla rilevando in tal senso la qualificazione giuridica delle medesime cooperative quali ONLUS.

Altra figura soggettiva non ammissibile alla fruizione dell’agevolazione fiscale di cui al citato punto 13 della Tabella A è la società cooperativa a mutualità prevalente, prevista dall'art.2512 del codice civile.

Pur operando in modo legittimo nel settore in esame, alle suddette cooperative viene richiesto il rispetto dei requisiti mutualistici tra i quali lo scopo istituzionale di procurare ai soci un vantaggio patrimoniale diretto ovvero, anche ricorrendo all’esercizio di altri servizi sociali di carattere commerciale, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche e professionali dei soci lavoratori.

In sostanza, essendo per loro natura preordinate al conseguimento di un’utilità economica ed allo svolgimento di attività d’impresa, tale forma societaria si pone in relazione di incompatibilità con la prestazione di attività di assistenza in modo personale, spontaneo e gratuito, caratteristica determinante delle organizzazioni di volontariato di cui alla suddetta L. n. 266 del 1991.



III. Istanza di ammissione, copie autentiche atti costitutivi e certificati di iscrizione nei registri

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 31 dicembre 1993, per essere ammessi all’impiego agevolato di cui al punto 13 della Tabella A, le associazioni presentano apposita istanza, per il tramite dell'Ufficio delle dogane, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette. L’unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio accise sui prodotti energetici e alcolici e altre imposizioni indirette.

All’istanza sono allegati, in copia conforme all’originale, l’atto costitutivo, lo statuto e l’atto di riconoscimento della personalità giuridica dell’ente ovvero, in mancanza di quest’ultimo, l’attestato rilasciato dalla competente autorità regionale o provinciale dal quale risulti l’iscrizione dell’associazione richiedente nei registri istituiti ai sensi dell’art.6 della L. n. 266 del 1991.

Al fine di facilitarne la produzione, così aderendo anche agli obblighi informativi relativi ai procedimenti amministrativi, si acclude il modulo di istanza di ammissione da compilare e presentare all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla sede legale e da sottoscrivere da parte del rappresentante legale dell'ente richiedente.

Al contempo, con riferimento ai documenti da allegare, si rammenta che l'autenticazione delle copie può essere fatta dai soggetti di cui all’art.18, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 445 del 2000 o, in alternativa, su rilascio da parte del rappresentante legale della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 2000, attestante sotto propria personale responsabilità la conformità dell’atto all’originale.

Inoltre, atteso il divieto di utilizzare certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione ex art. 40, comma 01, del predetto D.P.R. n. 445 del 2000, il rappresentante legale può autocertificare l’iscrizione dell’ente privato nel registro, regionale o prefettizio, delle persone giuridiche ovvero nel registro di cui all’art. 6 della L. n. 266 del 1991.

L’acquisizione d’ufficio dell’informazione comporta, tuttavia, che la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n. 445 del 2000 riporti gli elementi indispensabili (in specie, Ufficio responsabile della tenuta del registro, data e numero di iscrizione) per il reperimento del dato richiesto.

Si invitano, quindi, gli Uffici locali a verificare il corretto utilizzo degli strumenti giuridici messi a disposizione e procedere eventualmente a regolarizzare la documentazione già presentata effettuando le opportune comunicazioni agli enti che ne fossero interessati.


Il Direttore centrale

Dott. Pasquale Di Maio

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