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martedì 1 luglio 2014

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 17-6-2014 n. 13388/23.18.3 Conseguimento di patente di guida e qualificazione cqc.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 17-6-2014 n. 13388/23.18.3
Conseguimento di patente di guida e qualificazione cqc.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.

Circ. 17 giugno 2014, n. 13388/23.18.3 (1).

Conseguimento di patente di guida e qualificazione cqc.

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.





Direzioni generali territoriali


Loro sedi


Uffici motorizzazione civile


Loro sedi


Regione siciliana


Assessorato turismo comunicazione e trasporti


Servizio comunicazioni e trasporti


Dipartimento trasporti e comunicazioni


Palermo


Regione autonoma Friuli Venezia Giulia


Direzione centrale pianificazione


Sezione logistica e trasporto merci


Via Giulia, 75/1


34126 Trieste


Provincia autonoma di Bolzano


Ripartizione traffico e trasporti


Via Crispi, 8


Bolzano


Provincia autonoma di Trento


Motorizzazione civile


Lungadige S. Nicolò, 14


Trento


Regione Valle d’Aosta


Ufficio motorizzazione


Località Grand Chemin, 36


11020 Aosta


U.R.P.


Sede

e, p.c.:


ANAV


ANITA


ASSTRA


CONFARCA


Confartigianato trasporti


FAI


FIAP


FITA


SNA Casartigiani


Trasportunito


UNASCA




L’art. 18 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 stabilisce, tra l'altro, che: "Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:

a) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;

b) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;

c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.

Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:

a) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;

b) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;

c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;

d) 23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame".

Tanto premesso, il conducente che deve conseguire sia la categoria di patente necessaria per svolgere la propria attività professionale che la carta di qualificazione del conducente, potrà adottare la seguente procedura: preliminarmente si iscriverà ad un corso di qualificazione iniziale CQC - sia ordinario che accelerato - presso un’autoscuola e frequentare sia le lezioni teoriche che le lezioni pratiche collettive di detto corso. In questa fase, potrà sostenere l'esame di teoria afferente alla patente di guida che intende conseguire. Per accedere all’esame di teoria per il conseguimento delle categorie C e D i candidati di età inferiore rispettivamente a 21 e 24 anni dovranno produrre all'Ufficio Motorizzazione civile, unitamente alla documentazione di rito, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatto sulla base del modello di cui all’allegato I dal responsabile del corso dell’autoscuola o dal responsabile del centro di istruzione automobilistica.

In tale dichiarazione deve essere attestato che il candidato è iscritto al registro di iscrizione del corso di qualificazione iniziale (indicando altresì il numero di iscrizione). In caso di successivo superamento dell’esame di teoria, al candidato è rilasciata l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida che gli consente di svolgere le lezioni pratiche del corso di qualificazione cqc e quindi terminarlo per poter sostenere il relativo esame.

Come già espresso al paragrafo 6.9 della Circ. prot. 7787 del 3 aprile 2014, all’esito positivo dell’esame "non può rilasciarsi né una patenteCQC né, qualora il conducente sia titolare di una patente di guida non italiana, una CQC formato card: non sarebbe (ancora) possibile, infatti, apporre il codice UE 95 in corrispondenza della categoria di patente presupposta dalla qualificazione in parola". In tal caso, dunque, al conducente in questione verrà rilasciato un certificato di abilitazione professionale redatto su modello conforme a quello previsto all’allegato 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013.

Successivamente, all’atto di prenotazione della prova pratica di guida per il conseguimento della patente, il candidato deve esibire all'UMC tale CAP: superata la prova, sulla patente di guida così conseguita, in corrispondenza della categoria oggetto d’esame, è annotato il codice unionale "95" seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione.


Il Direttore generale

Dott. Arch. Maurizio Vitelli



Allegato 1


Dichiarazione di iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale CQC


Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto .............................................................................................., nato a ............................................................................................................, il ................, residente in .........................................................................................................................., Via...................................................................................................... .....................


consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi


Dichiara che

il Sig. ....................................................................................................., nato a .............................................................................................., il ..........................., codice fiscale n. .............................................................................................................., è iscritto, ...................... sul registro di iscrizione di quest... autoscuola/centro di istruzione automobilistica (n. di iscrizione .......................................................)


Luogo e data


Il responsabile del corso


(Timbro dell'autoscuola, del centro di istruzione automobilistica dell'ente o dell'azienda)


Firma 

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