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giovedì 3 luglio 2014

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 2014 Disposizioni inerenti la disciplina delle uniformi del Dipartimento della protezione civile, nonche' la dotazione della bandiera di istituto. (14A05109) (GU n.152 del 3-7-2014)



     DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 2014 
Disposizioni inerenti la disciplina delle uniformi  del  Dipartimento
della protezione civile,  nonche'  la  dotazione  della  bandiera  di
istituto. (14A05109) 
(GU n.152 del 3-7-2014)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  ed  ordinamento  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  199,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i.; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante  «Istituzione  del
Servizio nazionale della protezione civile» e s.m.i.; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa  civile»,
ed in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3,  3-bis
e 3-quater, concernenti la Commissione nazionale per la previsione  e
la prevenzione dei grandi rischi; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; 
  Visto l'art. 10-bis  del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
s.m.i.; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
novembre 2011, n. 231 recante regolamento di attuazione dell'art.  3,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  relativamente
all'individuazione    delle     particolari     esigenze     connesse
all'espletamento delle attivita' del  Dipartimento  della  protezione
civile, nel conseguimento delle  finalita'  proprie  dei  servizi  di
protezione civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7
novembre 2012, recante la  riorganizzazione  del  Dipartimento  della
protezione civile; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio
2004,  recante  «Foggia  della  cravatta  a  corredo  della  bandiera
nazionale in dotazione al Dipartimento della protezione civile»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
ottobre 2002, recante «Adozione  di  un  emblema  rappresentativo  da
parte del Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri»; 
  Ravvisata la necessita' di  porre  il  personale  del  Dipartimento
nella condizione di essere prontamente individuato  nell'espletamento
delle operazioni di protezione  civile,  da  un'uniforme  indossabile
anche in altre attivita' legate al servizio d'istituto; 
  Considerata  la  necessita'  di  dotare   il   Dipartimento   della
protezione civile di una bandiera di istituto; 
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. L'uniforme  del  personale  del  Dipartimento  della  protezione
civile, e' individuata con decreto del capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, che ne distingue  la  foggia,  le  caratteristiche
stagionali e le modalita' di utilizzo. 
  2. I capi di vestiario,  l'equipaggiamento  e  gli  accessori  sono
assegnati  come  dotazione  individuale  al  personale   che   presta
servizio, a diverso titolo, presso il Dipartimento  della  protezione
civile. 
  3. Con il decreto di cui al comma 1 e',  altresi',  determinata  la
dotazione minima spettante  al  personale,  anche  in  ragione  della
specifica funzione svolta nonche' del contesto operativo d'impiego. 
                               Art. 2 
 
 
                        Acquisto e fornitura 
 
  1. Il Dipartimento della protezione civile provvede,  imputando  le
spese ai propri capitoli di bilancio, all'acquisto, alla fornitura ed
al rinnovo delle uniformi al personale dipendente, nonche' alla  loro
sostituzione nei casi di deterioramento per causa di servizio  o  per
variazione di taglia. 
  2. All'atto della cessazione dal servizio, o del passaggio ad altra
amministrazione  o  ente,  il  personale  e'  tenuto   a   restituire
all'Amministrazione gli effetti di vestiario e di equipaggiamento  in
propria  dotazione,  nonche'  gli   accessori,   se   caratterizzanti
l'uniforme. I beni non piu' riassegnabili per  palese  deterioramento
possono essere trattenuti, a domanda dell'interessato, previa formale
autorizzazione del capo del Dipartimento. 
                               Art. 3 
 
 
                        Utilizzo della divisa 
 
  1. L'uso dell'uniforme e' prescritto nei seguenti ambiti: 
  a) nell'espletamento dell'attivita' di emergenza; 
  b) nel corso di sopralluoghi nei territori interessati dagli eventi
di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.  225  e  s.m.i.,  fatte  salve
diverse direttive impartite dal capo del Dipartimento; 
  c) nello svolgimento di esercitazioni di protezione civile; 
  d) nelle riunioni istituzionali in ambito tecnico operativo; 
  e) nelle cerimonie ufficiali; 
  f) ogni  qual  volta  ne  sia  ravvisata  l'opportunita'  dal  capo
Dipartimento, ovvero dal dirigente della struttura di appartenenza. 
  2. E' fatto obbligo al personale del Dipartimento della  protezione
civile di indossare la divisa con dignita' e decoro. 
  3. E' fatto divieto di alterare la divisa con  capi  di  vestiario,
accessori,  materiale  di  equipaggiamento  e   altri   oggetti   non
regolamentati, ad esclusione e compatibilmente con i  dispositivi  di
protezione individuale,  che  pregiudichino  la  funzionalita'  della
divisa volta al riconoscimento del personale. Ove previsto,  dovranno
essere indossati unitamente all'uniforme i dispositivi di  protezione
individuale, di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 28 novembre 2011, n. 231. 
  4.  Fatte  salve  le  prescrizioni  dipartimentali  sull'uso  delle
decorazioni  nelle  cerimonie,  e'  vietato  applicare  sull'uniforme
distintivi, fregi, insegne onorifiche ed altri emblemi. 
                               Art. 4 
 
 
                   Bandiera d'istituto e stendardo 
              del Dipartimento delle protezione civile 
 
  1. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e' dotato della bandiera di istituto. 
  2. La bandiera d'istituto si compone di un drappo, di  un  puntale,
di un'asta, di una cordoniera e di  una  cravatta.  La  foggia  della
cravatta e' determinata dal decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 4 maggio 2004. 
  3. Il drappo, in seta pura tessuto in un solo telo, misura  cm  100
in altezza e cm 150 in lunghezza ed e' suddiviso in tre  pali  uguali
di colore verde, bianco e rosso. 
  4. Il puntale, in ottone, e' costituito  da  un  codolo  a  sezione
quadrata sostenente una punta di lancia modellata a traforo entro  la
quale, fra ornamenti mistilinei, e' saldata la stella piena a  cinque
raggi. 
  5. Sulla faccia del codolo opposta al drappo sono incisi l'anno  di
concessione della bandiera d'istituto e le benemerenze  conferite  al
Dipartimento della protezione civile. 
  6. L'asta e' in legno rivestito di velluto azzurro ed e' perlata  a
spirale con bullette di ottone d'oro battute a mano. E' provvista  di
tallone in ottone ed e' divisa in due parti, riunibili attraverso uno
snodo, anch'esso in ottone. 
  7. La cordoniera, dorata, e'  annodata  alla  base  della  freccia.
Ciascun segmento misura cm 67 di lunghezza e termina  con  una  nappa
alta cm 10. 
  8.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono  stabilite  le
caratteristiche nonche' le modalita' d'uso e di esposizione, da parte
del Dipartimento, del proprio stendardo, inteso  come  un  drappo  di
bianco caricato dell'emblema di cui al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 11 ottobre 2002. 
                               Art. 5 
 
 
                   Custodia ed uso della bandiera 
 
  1. La bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione  civile
e' custodita nell'ufficio del capo del Dipartimento e viene spiegata: 
  a) alla presenza ufficiale del capo dello Stato; 
  b) in occasione di cerimonie ufficiali; 
  c) in altre circostanze stabilite dal capo del  Dipartimento  della
protezione civile. 
                               Art. 6 
 
 
        Trasporto, riparazione e rinnovazione della bandiera 
 
  1. Quando trasportata fuori  sede,  la  bandiera  di  istituto  del
Dipartimento della protezione civile e' racchiusa  nella  custodia  e
viaggia secondo le indicazioni impartite dal capo del Dipartimento. 
  2. La  rinnovazione  delle  parti  deteriorate  della  bandiera  di
istituto e' a cura del Dipartimento della protezione civile. 
                               Art. 7 
 
 
                                Oneri 
 
  1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o  maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il   giorno   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 aprile 2014 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e  affari  esterni,
registrazione prev. n. 1722 

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