DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
24 aprile 2014
Disposizioni inerenti la disciplina delle uniformi del Dipartimento della protezione civile, nonche' la dotazione della bandiera di istituto. (14A05109)(GU n.152 del 3-7-2014)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 199, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i.; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e s.m.i.; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», ed in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-bis e 3-quater, concernenti la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e s.m.i.; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2011, n. 231 recante regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attivita' del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalita' proprie dei servizi di protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 novembre 2012, recante la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2004, recante «Foggia della cravatta a corredo della bandiera nazionale in dotazione al Dipartimento della protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 2002, recante «Adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Ravvisata la necessita' di porre il personale del Dipartimento nella condizione di essere prontamente individuato nell'espletamento delle operazioni di protezione civile, da un'uniforme indossabile anche in altre attivita' legate al servizio d'istituto; Considerata la necessita' di dotare il Dipartimento della protezione civile di una bandiera di istituto; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile; Decreta: Art. 1 Principi generali 1. L'uniforme del personale del Dipartimento della protezione civile, e' individuata con decreto del capo del Dipartimento della protezione civile, che ne distingue la foggia, le caratteristiche stagionali e le modalita' di utilizzo. 2. I capi di vestiario, l'equipaggiamento e gli accessori sono assegnati come dotazione individuale al personale che presta servizio, a diverso titolo, presso il Dipartimento della protezione civile. 3. Con il decreto di cui al comma 1 e', altresi', determinata la dotazione minima spettante al personale, anche in ragione della specifica funzione svolta nonche' del contesto operativo d'impiego.
Art. 2 Acquisto e fornitura 1. Il Dipartimento della protezione civile provvede, imputando le spese ai propri capitoli di bilancio, all'acquisto, alla fornitura ed al rinnovo delle uniformi al personale dipendente, nonche' alla loro sostituzione nei casi di deterioramento per causa di servizio o per variazione di taglia. 2. All'atto della cessazione dal servizio, o del passaggio ad altra amministrazione o ente, il personale e' tenuto a restituire all'Amministrazione gli effetti di vestiario e di equipaggiamento in propria dotazione, nonche' gli accessori, se caratterizzanti l'uniforme. I beni non piu' riassegnabili per palese deterioramento possono essere trattenuti, a domanda dell'interessato, previa formale autorizzazione del capo del Dipartimento.
Art. 3 Utilizzo della divisa 1. L'uso dell'uniforme e' prescritto nei seguenti ambiti: a) nell'espletamento dell'attivita' di emergenza; b) nel corso di sopralluoghi nei territori interessati dagli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., fatte salve diverse direttive impartite dal capo del Dipartimento; c) nello svolgimento di esercitazioni di protezione civile; d) nelle riunioni istituzionali in ambito tecnico operativo; e) nelle cerimonie ufficiali; f) ogni qual volta ne sia ravvisata l'opportunita' dal capo Dipartimento, ovvero dal dirigente della struttura di appartenenza. 2. E' fatto obbligo al personale del Dipartimento della protezione civile di indossare la divisa con dignita' e decoro. 3. E' fatto divieto di alterare la divisa con capi di vestiario, accessori, materiale di equipaggiamento e altri oggetti non regolamentati, ad esclusione e compatibilmente con i dispositivi di protezione individuale, che pregiudichino la funzionalita' della divisa volta al riconoscimento del personale. Ove previsto, dovranno essere indossati unitamente all'uniforme i dispositivi di protezione individuale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2011, n. 231. 4. Fatte salve le prescrizioni dipartimentali sull'uso delle decorazioni nelle cerimonie, e' vietato applicare sull'uniforme distintivi, fregi, insegne onorifiche ed altri emblemi.
Art. 4 Bandiera d'istituto e stendardo del Dipartimento delle protezione civile 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' dotato della bandiera di istituto. 2. La bandiera d'istituto si compone di un drappo, di un puntale, di un'asta, di una cordoniera e di una cravatta. La foggia della cravatta e' determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2004. 3. Il drappo, in seta pura tessuto in un solo telo, misura cm 100 in altezza e cm 150 in lunghezza ed e' suddiviso in tre pali uguali di colore verde, bianco e rosso. 4. Il puntale, in ottone, e' costituito da un codolo a sezione quadrata sostenente una punta di lancia modellata a traforo entro la quale, fra ornamenti mistilinei, e' saldata la stella piena a cinque raggi. 5. Sulla faccia del codolo opposta al drappo sono incisi l'anno di concessione della bandiera d'istituto e le benemerenze conferite al Dipartimento della protezione civile. 6. L'asta e' in legno rivestito di velluto azzurro ed e' perlata a spirale con bullette di ottone d'oro battute a mano. E' provvista di tallone in ottone ed e' divisa in due parti, riunibili attraverso uno snodo, anch'esso in ottone. 7. La cordoniera, dorata, e' annodata alla base della freccia. Ciascun segmento misura cm 67 di lunghezza e termina con una nappa alta cm 10. 8. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabilite le caratteristiche nonche' le modalita' d'uso e di esposizione, da parte del Dipartimento, del proprio stendardo, inteso come un drappo di bianco caricato dell'emblema di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 2002.
Art. 5 Custodia ed uso della bandiera 1. La bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile e' custodita nell'ufficio del capo del Dipartimento e viene spiegata: a) alla presenza ufficiale del capo dello Stato; b) in occasione di cerimonie ufficiali; c) in altre circostanze stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile.
Art. 6 Trasporto, riparazione e rinnovazione della bandiera 1. Quando trasportata fuori sede, la bandiera di istituto del Dipartimento della protezione civile e' racchiusa nella custodia e viaggia secondo le indicazioni impartite dal capo del Dipartimento. 2. La rinnovazione delle parti deteriorate della bandiera di istituto e' a cura del Dipartimento della protezione civile.
Art. 7 Oneri 1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 aprile 2014 Il Presidente: Renzi Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, registrazione prev. n. 1722
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