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giovedì 3 luglio 2014

TAR: "..per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione ed a percepire la indennità di cui alla L. n. 838 del 1973, per il servizio prestato all'estero, nella misura corrispondente alla qualifica da ciascuno rivestita nell'amministrazione di originaria appartenenza, nonché per la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive non corrisposte, aumentate degli interessi e rivalutazione monetaria..."





T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-06-2014, n. 6323
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4575 del 1997, proposto da:
..
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione ed a percepire la indennità di cui alla L. n. 838 del 1973, per il servizio prestato all'estero, nella misura corrispondente alla qualifica da ciascuno rivestita nell'amministrazione di originaria appartenenza, nonché per la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive non corrisposte, aumentate degli interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero degli Affari Esteri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I ricorrenti, tutti sottufficiali dell'Aereonautica militare, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche estere, lamentano che, la mancata perequazione, tra la qualifica posseduta e quella in sede attribuita dall'amministrazione degli esteri, è illegittima, in quanto quella effettivamente attribuita risulta deteriore rispetto alla prima, così che agli stessi sarebbe dovuta la differenza delle previste indennità per la qualifica effettivamente rivestita.
Ritiene il Collegio, in coerenza con la sentenza n.8481/1994 di questo Tribunale, peraltro prodotta dalla stessa difesa ricorrente, di non condividere la rappresentata tesi difensiva nei termini e per i motivi di seguito espressi.
La previsione normativa delle qualifiche funzionali per i dipendenti pubblici è intervenuta con la L. n. 312 del 1980, che ha superato il precedente criterio delle carriere.
Invero tale innovativa evenienza riguarda le mansioni che si collegano ad una determinata posizione funzionale, con ciò individuando i compiti, le competenze e le distinte responsabilità dell'impiegato, compreso il personale militare.
Quindi, tale qualifica funzionale è necessariamente collegata, non già all'impiegato in quanto tale, ma riguarda la singolare posizione soggettiva che lo accompagna nella sua vita lavorativa.
Si tratta, cioè, di una categoria concettuale connessa alla sua relazione organica e di servizio con l'amministrazione di appartenenza che può, comunque comportare un differente impiego del dipendente, sia superiore, che inferiore, impiego che, comunque, non dà luogo, né ad aumenti stipendiali per lo svolgimento di mansioni superiori, né ad una riduzione per eventuali impieghi inferiori alla qualifica posseduta.
La reazione del dipendente può esclusivamente essere rivolta a ripristinare la teorica sua situazione soggettiva, impregiudicata ogni eventuale azione disciplinare per l'autore dell'ordine illegittimo.
Diversa è, invece, la questione attinente alle indennità e, segnatamente, a quelle corrisposte ai militari in servizio all'estero in attività meramente burocratiche.
Infatti, nel caso di specie, l'amministrazione degli esteri ha provveduto, a mente della tabella n. 2, allegata alla L. n. 838 del 1973 ad individuare, in relazione alle mansione effettivamente e concretamente affidate, ad individuare le mansioni delegate ai ricorrenti secondo le previsioni di legge, atteso che i compiti ad essi demandati non potevano essere certo conformi alle previsioni funzionali proprie delle qualifiche militari possedute.
Il fatto che l'indicata equiparazione risulta collegata alla originaria qualifica posseduta dal militare è irrilevante ed inconferente alla presente vicenda, proprio perché il legislatore ha ritenuto di predisporre una parametrazione che, con riferimento, alle indennità di cui alla L. n. 838 del 1973, non ha, né può avere natura vincolante ed imprescindibile e che può essere superata attraverso la dimostrazione dei compiti effettivamente svolti.
Infatti, mentre con riferimento al dato stipendiale connesso e conseguente alla qualifica posseduta, tale evenienza, sia che abbia comportato un deteriore impiego funzionale sia, al contrario, abbia determinato una mansione superiore a quella posseduta, non è in grado di incidere sui livelli stipendiali in godimento, di contro, proprio in considerazione che le previste indennità, che non costituiscono, né hanno natura retributiva, ma attengono e si parametrano in relazione alle effettive mansioni svolte, possono subire delle alterazioni peggiorative, ovvero migliorative rispetto alla qualifica funzionale posseduta, proprio perché le predette sono rivolte a compensare i disagi connessi all'effettivo servizio svolto.
Nel caso di specie i ricorrenti non hanno dimostrato che le mansioni effettivamente svolte erano equipollenti, ovvero superiori a quelle collegate alla qualifica funzionale posseduta, né hanno precisato, così da provvedere attraverso un procedimento induttivo alla loro esatta individuazione, ad indicare il tipo di attività e le mansioni effettivamente svolte, limitandosi a rappresentare, in via generica ed apodittica, unicamente il fatto che la loro qualifica funzionale non era adeguata a quella effettivamente riconosciuta : " ...Nella specie le mansioni svolte dai ricorrenti all'estero corrispondevano esattamente a quelle previste dal loro status militare, ovvero al grado, con le stesse attribuzioni, funzioni e modalità e sono state comunque svolte nell'ambito di una organizzazione a struttura e con disciplina militare ".
Tale assunto, invero, contrasta già sotto il profilo logico, prima ancora che giuridico, con l'impiego degli stessi in strutture non già militari, ma in Uffici di rappresentanza estera in qualità di addetti a meri uffici burocratici.
In altre parole i ricorrenti non sono stati impiegati in reparti militari, organici ed operanti all'estero, così che la qualifica funzionale doveva necessariamente corrispondere all'effettivo impiego degli stessi, ma in uffici amministrativi, cui certamente i compiti e le funzioni collegati al loro peculiare status non potevano certo, automaticamente, equipararsi alle effettive mansioni svolte.
Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 1.000,00 ( mille), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore

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