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giovedì 3 luglio 2014

TAR: "..I predetti, con il presente ricorso, reclamano la mancata attribuzione della c.d. indennità di "supercampagna", prevista dal D.P.R. n. 369 del 1996, di cui ne chiedono il conseguente accertamento giudiziale in uno con la dichiarazione di illegittimità dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 360 del 1996 e dei D.I. 1 giugno 1998, D.I. 2 ottobre 2000, D.I. 14 maggio 2001 e D.I. 31 dicembre 2001 che hanno escluso dal richiesto beneficio il Comando di squadra aerea e, conseguentemente, i militari in servizio presso il citato reparto..."





FORZE ARMATE
T.A.R. Lazio (Lpd) Sez. I bis, Sent., 16-04-2014, n. 4101
FORZE ARMATE
Indennità, in genere


Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4576 del 2003, proposto da:
..
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in (Lpd), via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Funzione Pubblica;
per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di impiego operativo di cui agli artt. 4 comma 2 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 e 5 commi 1, 12, 14 D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, nonché l'annullamento dei D.I. 12 giugno 1998, D.I. 2 ottobre 2000, D.I. 14 maggio 2001, D.I. 31 dicembre 2001. con la conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento della riferita indennità, compresi gli accessori, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi con decorrenza 1/1/1997, ovvero, in subordine 1/3/1999.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Preliminarmente va precisato:
-che la presente sentenza non attiene ai ricorrenti ...., per i quali il ricorso è stato dichiarato perento con decreto presidenziale senza che gli stessi ricorrenti abbiano poi ritualmente manifestato, diversamente dagli altri, interesse alla trattazione;
-che sulla istanza circa la mancata revoca del decreto di perenzione nei confronti di alcuni dei ricorrenti originari non deve pronunciarsi questo Collegio, chiamato a valutare il merito del ricorso relativamente ai ricorrenti per i quali è stato revocato il decreto di perenzione.
Ciò premesso.
I ricorrenti, prestano servizio, in qualità di ufficiali e sottufficiali, presso il " Comando squadra aerea".
Il reparto è dislocato all'interno dell'aeroporto di (Lpd) in (Lpd).
Ai militari ivi operanti sono affidati compiti di carattere addestrativo e di supporto tecnico logistico a favore di altri reparti dell'aereonautica per garantire un adeguato livello operativo degli stessi.
Ai militari ivi in servizio è riconosciuta la corresponsione della indennità di cui all'art. 3 della L. n. 78 del 1983 ( cosidetta indennità di campagna).
I predetti, con il presente ricorso, reclamano la mancata attribuzione della c.d. indennità di "supercampagna", prevista dal D.P.R. n. 369 del 1996, di cui ne chiedono il conseguente accertamento giudiziale in uno con la dichiarazione di illegittimità dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 360 del 1996 e dei D.I. 1 giugno 1998, D.I. 2 ottobre 2000, D.I. 14 maggio 2001 e D.I. 31 dicembre 2001 che hanno escluso dal richiesto beneficio il Comando di squadra aerea e, conseguentemente, i militari in servizio presso il citato reparto.
I ricorrenti affidano il ricorso a tre motivi di gravame.
Con il primo ed il secondo motivo i ricorrenti sostengono, in buona sostanza, che il reparto di appartenenza, costituito dopo l'entrata in vigore della norma che attribuisce l'indennità di " super campagna", in realtà svolge i medesimi compiti istituzionali affidati a reparti cui tale indennità è stata riconosciuta, così che la mancata attribuzione del beneficio richiesto comporterebbe una violazione dei principi costituzionali per disparità di trattamento.
Inoltre tale pregiudizio, proprio in considerazione della asserita omogeneità di impiego e di servizio con i militari inquadrati nei reparti cui viene corrisposta tale indennità, rileva, di per sé, un difetto di istruttoria.
I rilievi non sono fondati.
La peculiare indennità di supercampagna si aggiunge alla ordinaria indennità operativa di base (indennità di campagna) per i soli reparti indicati dal comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 369 del 1996, che testualmente recita :" i comandi, i reparti e le unità di campagna, impiegati nell'ambito di
grandi unita' di pronto intervento nazionali ed internazionali indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della Difesa".
Come emerge chiaro dal dato letterale della norma citata il legislatore ha inteso individuare e circoscrivere il riferito beneficio unicamente ad una ben individuata categoria di reparti, la cui effettiva e concreta definizione è stata affidata, annualmente, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, proprio a significare la necessità che tale indennità sia strettamente collegata alle scelte tattiche-strategiche così come concepite dai comandi militari, i soli in grado di stabilire le priorità della difesa aerea proprio in funzione dei mutevoli scenari geo-politici, nonché in considerazione delle armi in dotazione ed in effettivo servizio.
Tale scelta, pertanto, di natura discrezionale-tecnica, può essere sindacata dal giudice unicamente attraverso uno scrutinio c.d. debole, ossia teso a rilevare la irragionevolezza, la illogicità ovvero la incoerenza evidente del provvedimento, aspetti questi che il Collegio non ritiene dover ravvisare nei provvedimenti censurati.
Né, di contro, può rilevarsi una disparità di trattamento dei militari ricorrenti con il personale cui è stata riconosciuta l'indicata indennità.
E' noto che il principio di uguaglianza deve essere letto con specifico riferimento con il più generale principio di ragionevolezza.
Pertanto, la Legge, alla luce di tali indicazioni programmatiche, deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse, così che la disparità di trattamento richiede un preventivo accertamento della diversità delle situazioni disciplinate.
Per cui, "Il principio di uguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni" ( Corte Cost., n. 15 del 1960), "poiché l'art. 3 Cost. vieta disparita di trattamento di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli" ( Corte Cost., n. 96 del 1980).
Nella vicenda in esame, di contro, l'asserita omogeneità funzionale dei compiti istituzionali affidati ai militari inquadrati nei reparti beneficiari dell'indennità e quelli esclusi, non è conferente con la ratio della indicata indennità che riguarda, non già i compiti affidati ai singoli militari nel contesto dei reparti di appartenenza, quanto piuttosto l'impiego organico ed unitario del reparto stesso che, preventivamente individuato dall'Amministrazione tra quelli normativamente indicati, determina una diversa posizione giuridica dello stesso e dei militari ivi in servizio, così da giustificare un diverso trattamento economico per i predetti.
In altre parole ciò che conta e che assume valore dirimente nella attribuzione della indicata indennità non è il peculiare servizio affidato ai militare del singolo reparto, quanto, piuttosto, l'impiego organico del reparto, secondo una valutazione discrezionale dell'amministrazione.
Quindi, nell'ambito di un medesimo comando è possibile che un reparto sia destinatario dell'indennità ed una altro escluso, proprio in funzione delle superiori esigenze di difesa, così come concepite e valutate dagli alti comandi.
Se tale valutazione discrezionale non evidenzia, come nel caso di specie, palesi ed immediate illogicità, la scelta non può essere sindacata dal giudice.
Con il terzo motivo i ricorrenti chiedono, in subordine, il riconoscimento di tale indennità a far data dal primo gennaio 1997, ossia dal momento della istituzione del Comando squadra aerea.
In realtà il Collegio ha ampiamente confutato la tesi dei ricorrenti, nel senso che tale beneficio non attiene alla natura del reparto, o meglio riguarda i soli " comandi, i reparti e le unità di campagna, impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento nazionale ed internazionale indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della Difesa", per cui, dirimente nella previsione e concessione della indennità alle indicate unità è la puntuale individuazione, da parte della p.a., delle stesse secondo un criterio necessariamente duttile e variabile perché rivolto a soddisfare un più ampio modello difensivo che risente, necessariamente, degli sviluppi dei diversi teatri operativi e del contesto internazionale .
Per tali motivi il ricorso, relativamente ai ricorrenti, come sopra individuati, ai quali attiene la presente sentenza, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, come sopra individuati, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 4.000,00 ( quattromila), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in (Lpd) nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore

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