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lunedì 11 giugno 2018

Consiglio di Stato 2018: “Per valutare la legittimità del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale è dunque richiesto che lo stesso sia stato adottato in base ad elementi logici e chiari che siano però adeguati a rendere la figura del pubblico dipendente offuscata da ombre idonee a nuocere attraverso la sua persona al prestigio dell’amministrazione e alla funzionalità dell’esercizio stesso delle funzioni di istituto”



Consiglio di Stato 2018: “Per valutare la legittimità del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale è dunque richiesto che lo stesso sia stato adottato in base ad elementi logici e chiari che siano però adeguati a rendere la figura del pubblico dipendente offuscata da ombre idonee a nuocere attraverso la sua persona al prestigio dell’amministrazione e alla funzionalità dell’esercizio stesso delle funzioni di istituto”


Numero 01276/2018 e data 14/05/2018 Spedizione

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REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 18 aprile 2018

NUMERO AFFARE 00433/2018

OGGETTO:

Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-e residente a xxx, per l’annullamento del provvedimento del capo della Polizia n. 333-C/I-Sez. 2^/xxx del 20 marzo 2017, notificatogli il 5 aprile 2017, di trasferimento per incompatibilità ambientale.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota 7 febbraio 2018 prot. n. 333-A/U.C./xxx/2956/T, con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso, presentato il 2 agosto 2017;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo;


Premesso:

Il ricorrente – ispettore superiore sostituto commissario della Polizia di Stato - il 15 giugno 2016, in occasione della traduzione di un detenuto nelle aule di giustizia del tribunale di xxx, “al momento del passaggio dello stesso, lo salutava affettuosamente da lontano mandandogli anche un bacio con il gesto della mano”.

Il capo scorta della Polizia penitenziaria informava dell’accaduto la locale procura della Repubblica che delegava le indagini alla Guardia di finanza.

A conclusione delle investigazioni emergeva uno “stretto rapporto di amicizia” dell’ispettore xxx con la famiglia del detenuto.

Con nota del 16 gennaio 2017 il dipartimento di pubblica sicurezza di xxx comunicava all’ispettore l’avvio dell’iter procedimentale di cui agli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per il trasferimento ad altra sede, per incompatibilità ambientale ai sensi dell’art. 55, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335.

Il 23 gennaio 2013 l’ispettore presentava proprie memorie difensive.

Il dirigente del reparto di appartenenza dell’ispettore in data 30 gennaio 2017 confermava il proprio parere circa l’opportunità del trasferimento per incompatibilità ambientale.

Tenuto conto del possesso dei brevetti posseduti dal ricorrente si procedeva anche all’acquisizione del parere favorevole del competente servizio reparti speciali - settore Aereo.

A conclusione del procedimento il signor xxx è stato trasferito al 6° reparto volo della Polizia di Stato di Napoli. Con il ricorso in esame egli ha impugnato il provvedimento, deducendone l’illegittimità, per i seguenti motivi:

1. violazione dell’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 e dell’art. 120 del d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 sulla durata del procedimento disciplinare;

2. violazione dell’art. 103 del d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 sull’immediatezza della contestazione;

3. violazione degli artt. 110 e 113 del d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 sulla durata dell’attività istruttoria;

4. violazione dell’art. 149 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell’art. 15, comma 4, del d.P.R. 12 agosto 1982, n. 783 sull’incompatibilità dell’organo giudicante;

5, illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 24 della Costituzione;

6. Eccesso di potere per travisamento di fatti, illogicità manifesta e carenza di motivazione.

Considerato:

1. Con riferimento alla prima censura il ricorrente lamenta la mancata osservanza delle norme sulla durata del procedimento disciplinare.

In merito l’art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990 n. 19 dispone che “la destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni”.

Il procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale è stato avviato a seguito della proposta avanzata in data 12 dicembre 2016 da parte del-OMISSIS-cui apparteneva il ricorrente e si è concluso con l’adozione dell’atto di trasferimento datato 20 marzo 2017, cioè nel rispetto dei termini.

La censura, pertanto, è infondata.

2. Con il secondo e terzo motivo,- che possono essere esaminati congiuntamente il‘ricorrente sostiene che la comunicazione dell’avvio del procedimento è stata tardiva in quanto effettuata dopo circa sei mesi dai fatti contestati e a circa tre mesi dal momento in cui l’amministrazione ne è venuta a conoscenza. Ritiene parimenti ingiustificata la durata dell’istruttoria (pari a 103 giorni) considerata la “sua semplicità”.

Al riguardo la Sezione evidenzia che, per costante giurisprudenza amministrativa, l’art. 103 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il quale richiede che la contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare a carico di un pubblico dipendente avvenga subito, non impone alla pubblica amministrazione all’osservanza di un termine fisso, ma indica una regola di ragionevole prontezza e tempestività nella contestazione, da valutare caso per caso in relazione alla gravità dei fatti ed alla complessità degli accertamenti preliminari, preordinata al contemperamento, da una parte delle esigenze sia dell’Amministrazione pubblica di procedere agli accertamenti preliminari dei fatti disciplinari con ponderata valutazione della gravità e complessità degli stessi, dall’altra all’interesse della parte privata che non siano rese più gravose le modalità della difesa a causa della eccessiva distanza di tempo dal verificarsi dei fatti oggetto di contestazione.

Fermo restando che nel caso in esame non si è in presenza di un procedimento disciplinare e che, comunque, l’avvio del procedimento è avvenuto in termini ragionevoli essendo state effettuate indagini di poliziagiudiziaria, la censura è infondata anche in considerazione che il trasferimento per incompatibilità ambientale è avvenuto in applicazione dell’art. 55 del d. P.R. 24 aprile 1982, n. 335 che non prevede nessun termine per l’avvio del procedimento.

Non si ravvisano violazioni del diritto di difesa avendo il ricorrente presentato proprie memorie.

La censura, quindi, è priva di pregio.

3. Gli altri motivi, in quanto diretti a contestare la legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale, possono essere esaminati congiuntamente.

Il ricorrente lamenta, in particolare, che l’Amministrazione ha disposto il trasferimento senza indicare nel provvedimento elementi logici, chiari, adeguati a rendere la figura dell’ispettore offuscata da ombre idonee a nuocere, attraverso la sua persona, al prestigio dell’Amministrazione. Evidenzia carenza e superficialità negli atti istruttòri nonché interpretazioni e valutazioni delle informazioni contenute nelle giustificazioni e nelle osservazioni prodotte “libere ed arbitrarie”, in contrasto con quelle della locale procura della Repubblica che non ha ravvisato alcuna rilevanza penale nel suo comportamento.

Sostiene, infine, che la motivazione – identica a quella utilizza per l’adozione del provvedimento disciplinare - non “fornisce alcun chiarimento circa i criteri e le ragioni” poste a fondamento del trasferimento.

In sostanza, “non ricorrono le condizioni che possano giustificare l’allentamento della sede per incompatibilità ambientale”.

Al riguardo, si deve rilevare che ai fini dell’adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale di un dipendente dell’Aereonautica militare, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del d. P.R. 24 aprile 1982 n. 335, è sufficiente che dal provvedimento emergano adeguati elementi che, oltre ad incidere negativamente sullo stesso disimpegno efficiente dei compiti di istituto, siano tali da offuscare la figura del dipendente al punto da nuocere, mercé la sua persona, al prestigio dell’Amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. III, 11 luglio 2013. n. 3739; Sez. VI, 19 marzo 2009, n. 1675).

Tale trasferimento, senza assumere carattere sanzionatorio, consegue a una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare la permanenza del dipendente in una determinata sede.

Il Consiglio di Stato ha più volte affermato che il trasferimento per incompatibilità non postula necessariamente un diretto rapporto di imputabilità di specifici fatti e comportamenti addebitabili al medesimo, essendo sufficiente, a tal fine, l’oggettiva sussistenza di una situazione lesiva del prestigio dell’Amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza ‘in loco’ del dipendente in questione e, dall’altro, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede; principio questo che assume particolare consistenza quando venga riferito, come nella specie, al trasferimento di un dipendente dell’Aeronautica militare, ipotesi questa in cui si configurano in capo all’Amministrazione più ampi e penetranti poteri discrezionali in funzione di tutela di particolari e preminenti interessi pubblici volti ad assicurare la convivenza civile (Consiglio di Stato, sez. VI, 29 gennaio 2010, n. 388).

L’adozione dell’atto di trasferimento, infatti, non presuppone una valutazione comparativa dell’Amministrazione in ordine alle esigenze organizzative dei propri uffici, potendo essere disposto anche in soprannumero (Consiglio di Stato, sez. VI, 21 marzo 2006, n. 1504; sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1913).

Indubbiamente, l’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione in questa materia dev’essere assistita da un preventivo e rigoroso accertamento dei fatti, nocivi al prestigio della stessa, che siano riconducibili, sul piano eziologico, alla presenza del dipendente in loco, poiché diversamente si configurerebbe come l’esercizio di un insindacabile arbitrio.

Per valutare la legittimità del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale è dunque richiesto che lo stesso sia stato adottato in base ad elementi logici e chiari che siano però adeguati a rendere la figura del pubblico dipendente offuscata da ombre idonee a nuocere attraverso la sua persona al prestigio dell’amministrazione e alla funzionalità dell’esercizio stesso delle funzioni di istituto (Consiglio di Stato, sez. IV, 6.3.1990, n. 155).

Nel caso di specie sussistono tutti i richiamati presupposti. Invero, i fatti accertati a carico del ricorrente non sono contestati. Essi assumono, a prescindere dalla separata sanzione disciplinare della “deplorazione” contestualmente irrogata, una valenza oggettivamente lesiva dell’immagine dell’Ufficio in cui il sottoposto opera, non potendosi neppure trascurare il grado in tale ambito rivestito, e sono certamente idonei ad incrinare il rapporto fiduciario sia con i propri superiori sia con i colleghi della sede di servizio ed a ripercuotersi negativamente sul proficuo e ordinato svolgimento dell’attività: sussistono dunque tutti i presupposti necessari per legittimare il trasferimento per ragioni di incompatibilità ambientale previsto dall’art. 55, co. 4, del d. P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

Infine, il trasferimento per incompatibilità ambientale non può essere indiscriminatamente condizionato dalle situazioni personali e familiari del dipendente in quanto destinate a recedere di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione.

Con riferimento all’asserito difetto di istruttoria del provvedimento impugnato, la Sezione non ravvisa violazioni, di carattere formale e sostanziale nell’iter procedimentale seguito dall’amministrazione né violazioni all’esercizio dei diritti difensivi come provano le numerose osservazioni prodotte dall’interessate nelle memorie difensive, circostanza che dimostra l’assoluta inconsistenza anche della presunta violazione dell’art. 24 della Costituzione.

Parimenti infondata è la doglianza di carenza di motivazione, perché negli atti sono descritte tutte le fasi in cui sia articola il procedimento ed esplicitate le ragioni del trasferimento; né, com’è evidente, il difetto di motivazione può essere rinvenuto nella mancata esplicitazioni delle ragioni che hanno determinato l’Amministrazione ad individuare l’una piuttosto che un’altra sede di destinazione: “il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale non deve esplicitare i criteri con i quali sono stati determinati i limiti geografici della incompatibilità, e comunque la più opportuna nuova dislocazione del proprio dipendente” (Consiglio di Stato, Sez. III, 7 marzo 2014 n. 1073).

Per le ragioni che precedono il ricorso dev’essere respinto.

P.Q.M.


esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Raffaele Carboni

IL SEGRETARIO

Giuseppe Testa

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