Consiglio di Stato
2018: “Per valutare la legittimità del provvedimento di
trasferimento per incompatibilità ambientale è dunque richiesto che
lo stesso sia stato adottato in base ad elementi logici e chiari che
siano però adeguati a rendere la figura del pubblico dipendente
offuscata da ombre idonee a nuocere attraverso la sua persona al
prestigio dell’amministrazione e alla funzionalità dell’esercizio
stesso delle funzioni di istituto”
Numero 01276/2018 e
data 14/05/2018 Spedizione
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REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione
del 18 aprile 2018
NUMERO AFFARE
00433/2018
OGGETTO:
Ministero
dell’interno.
Ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor
-OMISSIS-e residente a xxx, per l’annullamento del provvedimento
del capo della Polizia n. 333-C/I-Sez. 2^/xxx del 20 marzo 2017,
notificatogli il 5 aprile 2017, di trasferimento per incompatibilità
ambientale.
LA SEZIONE
Vista la relazione
trasmessa con nota 7 febbraio 2018 prot. n. 333-A/U.C./xxx/2956/T,
con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica
sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso,
presentato il 2 agosto 2017;
esaminati gli atti e
udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo;
Premesso:
Il ricorrente –
ispettore superiore sostituto commissario della Polizia di Stato - il
15 giugno 2016, in occasione della traduzione di un detenuto nelle
aule di giustizia del tribunale di xxx, “al momento del passaggio
dello stesso, lo salutava affettuosamente da lontano mandandogli
anche un bacio con il gesto della mano”.
Il capo scorta della
Polizia penitenziaria informava dell’accaduto la locale procura
della Repubblica che delegava le indagini alla Guardia di finanza.
A conclusione delle
investigazioni emergeva uno “stretto rapporto di amicizia”
dell’ispettore xxx con la famiglia del detenuto.
Con nota del 16
gennaio 2017 il dipartimento di pubblica sicurezza di xxx comunicava
all’ispettore l’avvio dell’iter procedimentale di cui agli
artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per il trasferimento ad
altra sede, per incompatibilità ambientale ai sensi dell’art. 55,
comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982 n. 335.
Il 23 gennaio 2013
l’ispettore presentava proprie memorie difensive.
Il dirigente del
reparto di appartenenza dell’ispettore in data 30 gennaio 2017
confermava il proprio parere circa l’opportunità del trasferimento
per incompatibilità ambientale.
Tenuto conto del
possesso dei brevetti posseduti dal ricorrente si procedeva anche
all’acquisizione del parere favorevole del competente servizio
reparti speciali - settore Aereo.
A conclusione del
procedimento il signor xxx è stato trasferito al 6° reparto volo
della Polizia di Stato di Napoli. Con il ricorso in esame egli ha
impugnato il provvedimento, deducendone l’illegittimità, per i
seguenti motivi:
1. violazione
dell’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 e dell’art. 120
del d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 sulla durata del procedimento
disciplinare;
2. violazione
dell’art. 103 del d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 sull’immediatezza
della contestazione;
3. violazione degli
artt. 110 e 113 del d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 sulla durata
dell’attività istruttoria;
4. violazione
dell’art. 149 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell’art. 15,
comma 4, del d.P.R. 12 agosto 1982, n. 783 sull’incompatibilità
dell’organo giudicante;
5, illegittimità
del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 24 della
Costituzione;
6. Eccesso di potere
per travisamento di fatti, illogicità manifesta e carenza di
motivazione.
Considerato:
1. Con riferimento
alla prima censura il ricorrente lamenta la mancata osservanza delle
norme sulla durata del procedimento disciplinare.
In merito l’art.
9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990 n. 19 dispone che “la
destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento
disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta
giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della
sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta
giorni”.
Il procedimento di
trasferimento per incompatibilità ambientale è stato avviato a
seguito della proposta avanzata in data 12 dicembre 2016 da parte
del-OMISSIS-cui apparteneva il ricorrente e si è concluso con
l’adozione dell’atto di trasferimento datato 20 marzo 2017, cioè
nel rispetto dei termini.
La censura,
pertanto, è infondata.
2. Con il secondo e
terzo motivo,- che possono essere esaminati congiuntamente
il‘ricorrente sostiene che la comunicazione dell’avvio del
procedimento è stata tardiva in quanto effettuata dopo circa sei
mesi dai fatti contestati e a circa tre mesi dal momento in cui
l’amministrazione ne è venuta a conoscenza. Ritiene parimenti
ingiustificata la durata dell’istruttoria (pari a 103 giorni)
considerata la “sua semplicità”.
Al riguardo la
Sezione evidenzia che, per costante giurisprudenza amministrativa,
l’art. 103 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il quale richiede che
la contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare a
carico di un pubblico dipendente avvenga subito, non impone alla
pubblica amministrazione all’osservanza di un termine fisso, ma
indica una regola di ragionevole prontezza e tempestività nella
contestazione, da valutare caso per caso in relazione alla gravità
dei fatti ed alla complessità degli accertamenti preliminari,
preordinata al contemperamento, da una parte delle esigenze sia
dell’Amministrazione pubblica di procedere agli accertamenti
preliminari dei fatti disciplinari con ponderata valutazione della
gravità e complessità degli stessi, dall’altra all’interesse
della parte privata che non siano rese più gravose le modalità
della difesa a causa della eccessiva distanza di tempo dal
verificarsi dei fatti oggetto di contestazione.
Fermo restando che
nel caso in esame non si è in presenza di un procedimento
disciplinare e che, comunque, l’avvio del procedimento è avvenuto
in termini ragionevoli essendo state effettuate indagini di
poliziagiudiziaria, la censura è infondata anche in considerazione
che il trasferimento per incompatibilità ambientale è avvenuto in
applicazione dell’art. 55 del d. P.R. 24 aprile 1982, n. 335 che
non prevede nessun termine per l’avvio del procedimento.
Non si ravvisano
violazioni del diritto di difesa avendo il ricorrente presentato
proprie memorie.
La censura, quindi,
è priva di pregio.
3. Gli altri motivi,
in quanto diretti a contestare la legittimità del trasferimento per
incompatibilità ambientale, possono essere esaminati congiuntamente.
Il ricorrente
lamenta, in particolare, che l’Amministrazione ha disposto il
trasferimento senza indicare nel provvedimento elementi logici,
chiari, adeguati a rendere la figura dell’ispettore offuscata da
ombre idonee a nuocere, attraverso la sua persona, al prestigio
dell’Amministrazione. Evidenzia carenza e superficialità negli
atti istruttòri nonché interpretazioni e valutazioni delle
informazioni contenute nelle giustificazioni e nelle osservazioni
prodotte “libere ed arbitrarie”, in contrasto con quelle della
locale procura della Repubblica che non ha ravvisato alcuna rilevanza
penale nel suo comportamento.
Sostiene, infine,
che la motivazione – identica a quella utilizza per l’adozione
del provvedimento disciplinare - non “fornisce alcun chiarimento
circa i criteri e le ragioni” poste a fondamento del trasferimento.
In sostanza, “non
ricorrono le condizioni che possano giustificare l’allentamento
della sede per incompatibilità ambientale”.
Al riguardo, si deve
rilevare che ai fini dell’adozione di un provvedimento di
trasferimento per incompatibilità ambientale di un dipendente
dell’Aereonautica militare, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del
d. P.R. 24 aprile 1982 n. 335, è sufficiente che dal provvedimento
emergano adeguati elementi che, oltre ad incidere negativamente sullo
stesso disimpegno efficiente dei compiti di istituto, siano tali da
offuscare la figura del dipendente al punto da nuocere, mercé la sua
persona, al prestigio dell’Amministrazione (Consiglio di Stato,
Sez. III, 11 luglio 2013. n. 3739; Sez. VI, 19 marzo 2009, n. 1675).
Tale trasferimento,
senza assumere carattere sanzionatorio, consegue a una valutazione
ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare la
permanenza del dipendente in una determinata sede.
Il Consiglio di
Stato ha più volte affermato che il trasferimento per
incompatibilità non postula necessariamente un diretto rapporto di
imputabilità di specifici fatti e comportamenti addebitabili al
medesimo, essendo sufficiente, a tal fine, l’oggettiva sussistenza
di una situazione lesiva del prestigio dell’Amministrazione che
sia, da un lato, riferibile alla presenza ‘in loco’ del
dipendente in questione e, dall’altro, suscettibile di rimozione
attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede; principio
questo che assume particolare consistenza quando venga riferito, come
nella specie, al trasferimento di un dipendente dell’Aeronautica
militare, ipotesi questa in cui si configurano in capo
all’Amministrazione più ampi e penetranti poteri discrezionali in
funzione di tutela di particolari e preminenti interessi pubblici
volti ad assicurare la convivenza civile (Consiglio di Stato, sez.
VI, 29 gennaio 2010, n. 388).
L’adozione
dell’atto di trasferimento, infatti, non presuppone una valutazione
comparativa dell’Amministrazione in ordine alle esigenze
organizzative dei propri uffici, potendo essere disposto anche in
soprannumero (Consiglio di Stato, sez. VI, 21 marzo 2006, n. 1504;
sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1913).
Indubbiamente,
l’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione in questa
materia dev’essere assistita da un preventivo e rigoroso
accertamento dei fatti, nocivi al prestigio della stessa, che siano
riconducibili, sul piano eziologico, alla presenza del dipendente in
loco, poiché diversamente si configurerebbe come l’esercizio di un
insindacabile arbitrio.
Per valutare la
legittimità del provvedimento di trasferimento per incompatibilità
ambientale è dunque richiesto che lo stesso sia stato adottato in
base ad elementi logici e chiari che siano però adeguati a rendere
la figura del pubblico dipendente offuscata da ombre idonee a nuocere
attraverso la sua persona al prestigio dell’amministrazione e alla
funzionalità dell’esercizio stesso delle funzioni di istituto
(Consiglio di Stato, sez. IV, 6.3.1990, n. 155).
Nel caso di specie
sussistono tutti i richiamati presupposti. Invero, i fatti accertati
a carico del ricorrente non sono contestati. Essi assumono, a
prescindere dalla separata sanzione disciplinare della “deplorazione”
contestualmente irrogata, una valenza oggettivamente lesiva
dell’immagine dell’Ufficio in cui il sottoposto opera, non
potendosi neppure trascurare il grado in tale ambito rivestito, e
sono certamente idonei ad incrinare il rapporto fiduciario sia con i
propri superiori sia con i colleghi della sede di servizio ed a
ripercuotersi negativamente sul proficuo e ordinato svolgimento
dell’attività: sussistono dunque tutti i presupposti necessari per
legittimare il trasferimento per ragioni di incompatibilità
ambientale previsto dall’art. 55, co. 4, del d. P.R. 24 aprile
1982, n. 335.
Infine, il
trasferimento per incompatibilità ambientale non può essere
indiscriminatamente condizionato dalle situazioni personali e
familiari del dipendente in quanto destinate a recedere di fronte
all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli
uffici e del prestigio dell’amministrazione.
Con riferimento
all’asserito difetto di istruttoria del provvedimento impugnato, la
Sezione non ravvisa violazioni, di carattere formale e sostanziale
nell’iter procedimentale seguito dall’amministrazione né
violazioni all’esercizio dei diritti difensivi come provano le
numerose osservazioni prodotte dall’interessate nelle memorie
difensive, circostanza che dimostra l’assoluta inconsistenza anche
della presunta violazione dell’art. 24 della Costituzione.
Parimenti infondata
è la doglianza di carenza di motivazione, perché negli atti sono
descritte tutte le fasi in cui sia articola il procedimento ed
esplicitate le ragioni del trasferimento; né, com’è evidente, il
difetto di motivazione può essere rinvenuto nella mancata
esplicitazioni delle ragioni che hanno determinato l’Amministrazione
ad individuare l’una piuttosto che un’altra sede di destinazione:
“il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale
non deve esplicitare i criteri con i quali sono stati determinati i
limiti geografici della incompatibilità, e comunque la più
opportuna nuova dislocazione del proprio dipendente” (Consiglio di
Stato, Sez. III, 7 marzo 2014 n. 1073).
Per le ragioni che
precedono il ricorso dev’essere respinto.
P.Q.M.
esprime il parere
che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Saverio
Capolupo Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
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