Consiglio di Stato 2018: “Con la nota del 6 giugno 2017 l’Ufficio della motorizzazione civile di Ferrara ha invitato il ricorrente a presentare presso lo stesso Ufficio il proprio autoveicolo per un controllo a campione ai sensi dall’articolo 80, comma 10 del Codice della strada.”
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 9 maggio 2018
NUMERO AFFARE 00376/2018
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dipartimento trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dl signor xxx xxx, avverso revisione straordinaria del veicolo;
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Orsini;
Premesso.
Con la nota del 6 giugno 2017 l’Ufficio della motorizzazione civile di Ferrara ha invitato il ricorrente a presentare presso lo stesso Ufficio il proprio autoveicolo per un controllo a campione ai sensi dall’articolo 80, comma 10 del Codice della strada.
Con lettera del 23 giugno 2017 il signor xxx ha rappresentato l’impossibilità ad ottemperare in quanto il veicolo era stato trasferito a Lampedusa.
L’Amministrazione ha replicato con la nota del 29 giugno 2017 precisando che la revisione del veicolo può essere effettuata presso qualsiasi Ufficio della motorizzazione civile e che l’obbligo di revisione era stato inserito nel sistema informatico al fine di consentire i controlli di polizia per la emissione - in caso di non adempimento - della sanzione prevista dall’articolo 80, comma 14 del codice della strada.
Con il ricorso straordinario in esame si richiede l’annullamento - previa sospensiva - della due note dell’Ufficio della motorizzazione civile di Ferrara del 6 giugno 2017 e del 29 giugno 2017, deducendo la violazione ed erronea applicazione dell’articolo 80, comma 10 del Codice della strada e dell’articolo 19 della legge n. 870 del 1986, nonché l’eccesso di potere per abuso e carenza di motivazione (primo motivo) e la violazione dell’articolo 80, commi 3,5, 7 e 14 del Codice della strada, nonché l’eccesso di potere per falsità dei presupposti, carenza di motivazione, illogicità, abuso e sviamento di potere (secondo motivo).
La relazione ministeriale ritiene che il ricorso non sia fondato.
Considerato.
L’articolo 80, comma 10 del codice della strada prevede che il Ministero dei trasporti effettui periodici controlli sulle officine concessionarie delle attività di revisione e, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime.
Per i controlli sulle officine l’articolo 19 della legge n. 870 stabilisce le modalità del loro svolgimento ad opera del personale della Motorizzazione.
Il ricorrente ritiene, con il primo motivo, che nel caso di specie tali disposizioni siano state violate in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto individuare le forme di controllo meno onerose per il proprietario del veicolo e in quanto il controllo dovrebbe avvenire in fase di svolgimento della revisione presso l’officina e non a distanza di tempo.
Il motivo è privo di pregio. I controlli di cui all’articolo 80, comma 10 possono svolgersi, infatti, sia presso le officine che sui veicoli già revisionati al fine di verificare la correttezza dell’operato delle stesse officine; l’Amministrazione, inoltre, ha chiarito che il controllo avrebbe potuto svolgersi in qualsiasi sede della Motorizzazione.
Con il secondo motivo viene censurata in particolare la nota dell’Amministrazione che comunica l’inserimento del veicolo in questione nell’elenco delle revisioni straordinarie (minacciando la sanzione) senza che ne ricorrano i presupposti.
Anche tale doglianza deve essere respinta. L’articolo 80, comma 5, infatti stabilisce che, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, anche (ma non solo) su segnalazione degli organi di polizia, “gli uffici competenti possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli”.
Il ricorso è quindi infondato.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Giovanni Orsini
Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Manuppelli Maria Cristina
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