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lunedì 11 giugno 2018

Consiglio di Stato 2018: “Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor-OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, contro il Ministero dell’interno ed il prefetto della Provincia di Verona per l’annullamento del decreto del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza – prot. xxx/PAS/E/00xxx/xxx. 90 dell’8 giugno 2017, notificato il 21 giugno 2017, di reiezione del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente adottato dal prefetto di Verona il 22 febbraio 2017; del provvedimento emesso dal -OMISSIS- il 22 febbraio 2017 prot. WA Fasc. xxx/15/art. 39 Area 1 Bis, conosciuto il 4 marzo 2017, di -OMISSIS-ai sensi dell’art. 39 del TULPS; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.”




Consiglio di Stato 2018: “Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor-OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, contro il Ministero dell’interno ed il prefetto della Provincia di Verona per l’annullamento del decreto del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza – prot. xxx/PAS/E/00xxx/xxx. 90 dell’8 giugno 2017, notificato il 21 giugno 2017, di reiezione del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente adottato dal prefetto di Verona il 22 febbraio 2017; del provvedimento emesso dal -OMISSIS- il 22 febbraio 2017 prot. WA Fasc. xxx/15/art. 39 Area 1 Bis, conosciuto il 4 marzo 2017, di -OMISSIS-ai sensi dell’art. 39 del TULPS; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.”

Numero 01476/2018 e data 04/06/2018 Spedizione

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REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 9 maggio 2018

NUMERO AFFARE 02016/2017

OGGETTO:

Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor-OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, contro il Ministero dell’interno ed il prefetto della Provincia di Verona per l’annullamento del decreto del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza – prot. xxx/PAS/E/00xxx/xxx. 90 dell’8 giugno 2017, notificato il 21 giugno 2017, di reiezione del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente adottato dal prefetto di Verona il 22 febbraio 2017; del provvedimento emesso dal -OMISSIS- il 22 febbraio 2017 prot. WA Fasc. xxx/15/art. 39 Area 1 Bis, conosciuto il 4 marzo 2017, di -OMISSIS-ai sensi dell’art. 39 del TULPS; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. xxx/PAS/E/014317/xxx.90 del 6 novembre 2017 del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - trasmessa con nota del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - n. xxx/PAS/U/0xxx/xxx.90 dell’8 novembre 2017 con la quale è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

visto il ricorso;

visto il parere interlocutorio di questa Sezione n. 02016/2017 emesso nell’adunanza del 21 febbraio 2018;

viste le note del Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza - del 22 febbraio 2018, n. xxx/PAS/U/002630/xxx.90, e del 3 aprile 2018, n. xxx/PAS/U/004648/xxx.90;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.


Premesso.

1. Il prefetto di Verona, con provvedimento del 22 febbraio 2017, notificato il 4 marzo 2017, ha decretato nei confronti dell’odierno ricorrente il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.

2. Il provvedimento inibitorio è stato adottato sulla scorta dell’informativa del Comando provinciale Carabinieri di Verona in cui si rappresenta che il ricorrente è stato coinvolto, nel recente passato, in una serie di contrasti per motivi ereditari con i propri fratelli, in relazione ai quali tuttora è pendente un contenzioso civile, ed alla luce di una serie di censurabili condotte tenute dal medesimo nel corso degli anni che, al di là della loro definizione giudiziaria, non consentono di esprimere in serenità un giudizio di piena affidabilità sul suo conto.

3. Il ricorrente ha proposto dapprima ricorso gerarchico al Ministero dell’interno. Ha ora proposto ricorso straordinario avverso il decreto ministeriale, indicato in oggetto, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico.

4. A fondamento del ricorso straordinario sono dedotti i seguenti motivi.

4.1. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione del decreto decisorio in relazione al dedotto vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria del provvedimento impugnato. Il ricorrente deduce che il procedimento -OMISSIS-si è concluso con la assoluzione; il procedimento avviato a seguito di denuncia del 15 giugno 1989 è stato archiviato in data 2 luglio 1990; la segnalazione ai servizi sociali effettuata dai Carabinieri di -OMISSIS-è stata archiviata e rileva che tutti questi procedimenti sono risalenti nel tempo ed inidonei a sorreggere una valutazione attuale delle capacità di autocontrollo del ricorrente.

4.2. Difetto e illogicità e/o incongruità della motivazione in relazione al dedotto vizio di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato con i presupposti di fatto assunti agli atti dell’istruttoria. Il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato omette di considerare l’esito favorevole dei seguenti procedimenti penali subìti dal ricorrente (procedimento penale avviato a seguito del sequestro delle armi ritenute alterate avvenuto in data 11 settembre 2010 ad opera dei carabinieri della stazione di-OMISSIS-; procedimento avviato su denuncia della stazione dei carabinieri di -OMISSIS-dell’11 febbraio 2011; procedimento avviato su denuncia della stazione dei carabinieri di -OMISSIS-del 17 maggio 2011).

4.3. Difetto di istruttoria e motivazione, motivazione illogica e incongrua del decreto ministeriale in relazione al dedotto vizio di motivazione insufficiente del provvedimento prefettizio impugnato. Viene dedotto che il provvedimento impugnato appare illegittimo in quanto non ha adeguatamente valutato le circostanze relative al coinvolgimento del ricorrente in un contenzioso civile per questioni ereditarie, rilevando il ricorrente che si tratta di ordinarie liti tra parenti caratterizzate al più da accessi diverbi.

4.4. In ogni caso difetto di motivazione in relazione al dedotto vizio di violazione degli articoli 39, 43 ed 11 del R. D. n. 773/1931 e motivazione insufficiente del provvedimento prefettizio impugnato. Il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato si soffermi, richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali, sulla discrezionalità dell’Autorità di polizia nel giudicare l’affidabilità di colui che è titolare di un permesso in materia di armi e rileva che tuttavia ciò non può trasformare la motivazione in un esercizio di stile o in un’automatica giustificazione del diniego.

5. Il Ministero riferente ritiene che il provvedimento impugnato non sia censurabile sul piano della legittimità e che il ricorso in esame sia da respingere.

Considerato.

6. Il ricorso è infondato.

7. Giova preliminarmente ricordare che secondo questo Consiglio “la posizione giuridica soggettiva del privato in ordine alla detenzione delle armi è stata da tempo chiarita da giurisprudenza univoca che ha affermato l'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui art. 699 c.p. e all'art. 4 comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110. Da tanto deriva che l'Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell'uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità; ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito che esercita l'Autorità non è di tipo sanzionatorio, né tantomeno punitivo, ma di natura cautelare, consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della incolumità privata e pubblica. Pertanto, ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario che sia stato accertato un determinato abuso delle armi da parte del soggetto istante, ma è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come questi non sia del tutto affidabile al loro uso; ne consegue che, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori, non è neppure necessario un particolare onere motivazionale, bastando piuttosto che nei provvedimenti siano presenti elementi idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate dall’Autorità non siano irrazionali o arbitrarie” (Cons. Stato, Sez. I, n. 00821/2017 emesso nell’adunanza del 7 marzo 2018).

Posto quindi che non esiste un diritto alla detenzione o all’uso delle armi, l’Autorità ha valutato l’affidabilità al buon uso delle stesse da parte del ricorrente, valutazione che è ampiamente discrezionale ed insindacabile in questa sede se non per macroscopica irrazionalità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

8. Alla luce di questi principi, l’impugnato provvedimento si sottrae alle censure del ricorrente.

8.1. Quanto al primo motivo, nel provvedimento sono richiamate le gravi problematiche familiari per motivi ereditari fatte conoscere dall’Arma di -OMISSIS-ed i censurabili comportamenti puntualmente descritti. D’altra parte, l’assunto del ricorrente secondo cui tali censurabili comportamenti sono risalenti nel tempo non ha pregio data l’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione ai fini dell’adozione dell’impugnato provvedimento che, nella specie, esercita un potere che non è sanzionatorio o punitivo essendo invece volto a prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela dell’incolumità privata e pubblica. Il primo motivo è dunque infondato.

8.2. Il secondo motivo non merita accoglimento poiché ai fini dell’adozione del provvedimento non è necessario che sia accertato un determinato abuso delle armi da parte del soggetto istante, essendo sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come questi non sia del tutto affidabile al loro uso. Infatti, i comportamenti posti in essere dall’interessato sono stati ritenuti, secondo un iter logico-giuridico privo di vizi logici o gravi carenze valutative, in ogni caso idonei ad ingenerare nell’Amministrazione il ragionevole dubbio che il detentore delle stesse possa abusarne perché non del tutto capace di un pieno dominio di sé o autocontrollo mentale. Giova ricordare in materia la giurisprudenza di questo Consiglio secondo cui «gli artt. 11, 39 e 43, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, non si limitano ad individuare in modo tassativo le ragioni ostative al rilascio e alla permanenza dei titoli abilitativi, ma demandano all’Amministrazione anche lo svolgimento di valutazioni discrezionali ad ampio spettro che diano la prevalenza alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica rispetto a quelle del privato sì che non possano emergere sintomi e nemmeno sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati» (Cons. St., Sez. I, n. 01853/2018 del 13 marzo 2018).

8.3. Quanto al terzo motivo, nel provvedimento vengono indicati i presupposti e l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione, che ha valutato, nell’esercizio della sua discrezionalità, le gravi problematiche familiari prima ricordate con riferimento al primo motivo.

8.4. Quanto all’ultimo motivo, la motivazione addotta dall’Amministrazione nel provvedimento risponde all’obbligo di motivazione e la giurisprudenza richiamata nel provvedimento stesso vale a rendere evidente l’iter logico-giuridico seguito ai fini della sua adozione.

9. Pertanto, il provvedimento impugnato risulta adottato e motivato in conformità ai principi dettati dalla normativa primaria e sulla base della giurisprudenza prima indicata, richiamando analiticamente l’istruttoria che ha portato all’adozione del provvedimento stesso e non sussistendo, conseguentemente, nel medesimo provvedimento palesi vizi logici o gravi carenze valutative.

10. Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, il ricorso risulta infondato e deve, conseguentemente, essere respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche.


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Aurelio Speziale Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO

Manuppelli Maria Cristina


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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