Consiglio di Stato
2018: “Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto dal signor-OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, contro il Ministero
dell’interno ed il prefetto della Provincia di Verona per
l’annullamento del decreto del Ministero dell’interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza – prot. xxx/PAS/E/00xxx/xxx.
90 dell’8 giugno 2017, notificato il 21 giugno 2017, di reiezione
del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di divieto di
detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente adottato dal
prefetto di Verona il 22 febbraio 2017; del provvedimento emesso dal
-OMISSIS- il 22 febbraio 2017 prot. WA Fasc. xxx/15/art. 39 Area 1
Bis, conosciuto il 4 marzo 2017, di -OMISSIS-ai sensi dell’art. 39
del TULPS; nonché di ogni atto presupposto, connesso e
consequenziale.”
Numero 01476/2018 e
data 04/06/2018 Spedizione
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REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione
del 9 maggio 2018
NUMERO AFFARE
02016/2017
OGGETTO:
Ministero
dell'interno.
Ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal
signor-OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, contro il Ministero dell’interno
ed il prefetto della Provincia di Verona per l’annullamento del
decreto del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza – prot. xxx/PAS/E/00xxx/xxx. 90 dell’8 giugno 2017,
notificato il 21 giugno 2017, di reiezione del ricorso gerarchico
avverso il provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni
e materiale esplodente adottato dal prefetto di Verona il 22 febbraio
2017; del provvedimento emesso dal -OMISSIS- il 22 febbraio 2017
prot. WA Fasc. xxx/15/art. 39 Area 1 Bis, conosciuto il 4 marzo 2017,
di -OMISSIS-ai sensi dell’art. 39 del TULPS; nonché di ogni atto
presupposto, connesso e consequenziale.
LA SEZIONE
Vista la relazione
n. xxx/PAS/E/014317/xxx.90 del 6 novembre 2017 del Ministero
dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - trasmessa
con nota del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza - n. xxx/PAS/U/0xxx/xxx.90 dell’8 novembre 2017 con la
quale è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare
consultivo in oggetto;
visto il ricorso;
visto il parere
interlocutorio di questa Sezione n. 02016/2017 emesso nell’adunanza
del 21 febbraio 2018;
viste le note del
Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza -
del 22 febbraio 2018, n. xxx/PAS/U/002630/xxx.90, e del 3 aprile
2018, n. xxx/PAS/U/004648/xxx.90;
esaminati gli atti e
udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.
Premesso.
1. Il prefetto di
Verona, con provvedimento del 22 febbraio 2017, notificato il 4 marzo
2017, ha decretato nei confronti dell’odierno ricorrente il divieto
di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
2. Il provvedimento
inibitorio è stato adottato sulla scorta dell’informativa del
Comando provinciale Carabinieri di Verona in cui si rappresenta che
il ricorrente è stato coinvolto, nel recente passato, in una serie
di contrasti per motivi ereditari con i propri fratelli, in relazione
ai quali tuttora è pendente un contenzioso civile, ed alla luce di
una serie di censurabili condotte tenute dal medesimo nel corso degli
anni che, al di là della loro definizione giudiziaria, non
consentono di esprimere in serenità un giudizio di piena
affidabilità sul suo conto.
3. Il ricorrente ha
proposto dapprima ricorso gerarchico al Ministero dell’interno. Ha
ora proposto ricorso straordinario avverso il decreto ministeriale,
indicato in oggetto, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico.
4. A fondamento del
ricorso straordinario sono dedotti i seguenti motivi.
4.1. Difetto
assoluto di istruttoria e motivazione del decreto decisorio in
relazione al dedotto vizio di eccesso di potere per difetto di
istruttoria del provvedimento impugnato. Il ricorrente deduce che il
procedimento -OMISSIS-si è concluso con la assoluzione; il
procedimento avviato a seguito di denuncia del 15 giugno 1989 è
stato archiviato in data 2 luglio 1990; la segnalazione ai servizi
sociali effettuata dai Carabinieri di -OMISSIS-è stata archiviata e
rileva che tutti questi procedimenti sono risalenti nel tempo ed
inidonei a sorreggere una valutazione attuale delle capacità di
autocontrollo del ricorrente.
4.2. Difetto e
illogicità e/o incongruità della motivazione in relazione al
dedotto vizio di eccesso di potere per illogicità e
contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato con
i presupposti di fatto assunti agli atti dell’istruttoria. Il
ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato omette di
considerare l’esito favorevole dei seguenti procedimenti penali
subìti dal ricorrente (procedimento penale avviato a seguito del
sequestro delle armi ritenute alterate avvenuto in data 11 settembre
2010 ad opera dei carabinieri della stazione di-OMISSIS-;
procedimento avviato su denuncia della stazione dei carabinieri di
-OMISSIS-dell’11 febbraio 2011; procedimento avviato su denuncia
della stazione dei carabinieri di -OMISSIS-del 17 maggio 2011).
4.3. Difetto di
istruttoria e motivazione, motivazione illogica e incongrua del
decreto ministeriale in relazione al dedotto vizio di motivazione
insufficiente del provvedimento prefettizio impugnato. Viene dedotto
che il provvedimento impugnato appare illegittimo in quanto non ha
adeguatamente valutato le circostanze relative al coinvolgimento del
ricorrente in un contenzioso civile per questioni ereditarie,
rilevando il ricorrente che si tratta di ordinarie liti tra parenti
caratterizzate al più da accessi diverbi.
4.4. In ogni caso
difetto di motivazione in relazione al dedotto vizio di violazione
degli articoli 39, 43 ed 11 del R. D. n. 773/1931 e motivazione
insufficiente del provvedimento prefettizio impugnato. Il ricorrente
lamenta che il provvedimento impugnato si soffermi, richiamando
numerosi precedenti giurisprudenziali, sulla discrezionalità
dell’Autorità di polizia nel giudicare l’affidabilità di colui
che è titolare di un permesso in materia di armi e rileva che
tuttavia ciò non può trasformare la motivazione in un esercizio di
stile o in un’automatica giustificazione del diniego.
5. Il Ministero
riferente ritiene che il provvedimento impugnato non sia censurabile
sul piano della legittimità e che il ricorso in esame sia da
respingere.
Considerato.
6. Il ricorso è
infondato.
7. Giova
preliminarmente ricordare che secondo questo Consiglio “la
posizione giuridica soggettiva del privato in ordine alla detenzione
delle armi è stata da tempo chiarita da giurisprudenza univoca che
ha affermato l'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di
diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi,
costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di
cui art. 699 c.p. e all'art. 4 comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110. Da
tanto deriva che l'Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia
discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di
affidabilità del soggetto nell'uso e nella custodia delle armi, a
tutela della pubblica incolumità; ai sensi degli artt. 11, 39 e 43
del T.U.L.P.S., il compito che esercita l'Autorità non è di tipo
sanzionatorio, né tantomeno punitivo, ma di natura cautelare,
consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della
incolumità privata e pubblica. Pertanto, ai fini della revoca
dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni,
non è necessario che sia stato accertato un determinato abuso delle
armi da parte del soggetto istante, ma è sufficiente la sussistenza
di circostanze che dimostrino come questi non sia del tutto
affidabile al loro uso; ne consegue che, stante l'ampia
discrezionalità dei provvedimenti inibitori, non è neppure
necessario un particolare onere motivazionale, bastando piuttosto che
nei provvedimenti siano presenti elementi idonei a far ritenere che
le valutazioni effettuate dall’Autorità non siano irrazionali o
arbitrarie” (Cons. Stato, Sez. I, n. 00821/2017 emesso
nell’adunanza del 7 marzo 2018).
Posto quindi che non
esiste un diritto alla detenzione o all’uso delle armi, l’Autorità
ha valutato l’affidabilità al buon uso delle stesse da parte del
ricorrente, valutazione che è ampiamente discrezionale ed
insindacabile in questa sede se non per macroscopica irrazionalità,
irragionevolezza o travisamento dei fatti.
8. Alla luce di
questi principi, l’impugnato provvedimento si sottrae alle censure
del ricorrente.
8.1. Quanto al primo
motivo, nel provvedimento sono richiamate le gravi problematiche
familiari per motivi ereditari fatte conoscere dall’Arma di
-OMISSIS-ed i censurabili comportamenti puntualmente descritti.
D’altra parte, l’assunto del ricorrente secondo cui tali
censurabili comportamenti sono risalenti nel tempo non ha pregio data
l’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione ai fini
dell’adozione dell’impugnato provvedimento che, nella specie,
esercita un potere che non è sanzionatorio o punitivo essendo invece
volto a prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela
dell’incolumità privata e pubblica. Il primo motivo è dunque
infondato.
8.2. Il secondo
motivo non merita accoglimento poiché ai fini dell’adozione del
provvedimento non è necessario che sia accertato un determinato
abuso delle armi da parte del soggetto istante, essendo sufficiente
la sussistenza di circostanze che dimostrino come questi non sia del
tutto affidabile al loro uso. Infatti, i comportamenti posti in
essere dall’interessato sono stati ritenuti, secondo un iter
logico-giuridico privo di vizi logici o gravi carenze valutative, in
ogni caso idonei ad ingenerare nell’Amministrazione il ragionevole
dubbio che il detentore delle stesse possa abusarne perché non del
tutto capace di un pieno dominio di sé o autocontrollo mentale.
Giova ricordare in materia la giurisprudenza di questo Consiglio
secondo cui «gli artt. 11, 39 e 43, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, non
si limitano ad individuare in modo tassativo le ragioni ostative al
rilascio e alla permanenza dei titoli abilitativi, ma demandano
all’Amministrazione anche lo svolgimento di valutazioni
discrezionali ad ampio spettro che diano la prevalenza alle esigenze
di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica rispetto a quelle
del privato sì che non possano emergere sintomi e nemmeno sospetti
di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed
ordinati rapporti con gli altri consociati» (Cons. St., Sez. I, n.
01853/2018 del 13 marzo 2018).
8.3. Quanto al terzo
motivo, nel provvedimento vengono indicati i presupposti e l’iter
logico-giuridico seguito dall’Amministrazione, che ha valutato,
nell’esercizio della sua discrezionalità, le gravi problematiche
familiari prima ricordate con riferimento al primo motivo.
8.4. Quanto
all’ultimo motivo, la motivazione addotta dall’Amministrazione
nel provvedimento risponde all’obbligo di motivazione e la
giurisprudenza richiamata nel provvedimento stesso vale a rendere
evidente l’iter logico-giuridico seguito ai fini della sua
adozione.
9. Pertanto, il
provvedimento impugnato risulta adottato e motivato in conformità ai
principi dettati dalla normativa primaria e sulla base della
giurisprudenza prima indicata, richiamando analiticamente
l’istruttoria che ha portato all’adozione del provvedimento
stesso e non sussistendo, conseguentemente, nel medesimo
provvedimento palesi vizi logici o gravi carenze valutative.
10. Conclusivamente,
alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, il ricorso risulta
infondato e deve, conseguentemente, essere respinto.
P.Q.M.
esprime il parere
che il ricorso debba essere respinto.
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d. lgs. 30
giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della
parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento
delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad
identificare le persone fisiche.
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Aurelio
Speziale Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Manuppelli Maria
Cristina
In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dei soggetti interessati nei termini indicati.
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