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lunedì 11 giugno 2018

Consiglio di Stato giugno 2018: per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 04116/2015, resa tra le parti, concernente la graduatoria finale del VI corso "Lago di Piediluco" e la nomina a vice sovrintendente del Corpo forestale dello Stato






Consiglio di Stato giugno 2018: per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 04116/2015, resa tra le parti, concernente la graduatoria finale del VI corso "Lago di Piediluco" e la nomina a vice sovrintendente del Corpo forestale dello Stato

Pubblicato il 04/06/2018
N. 03340/2018REG.PROV.COLL.
N. 09207/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9207 del 2015, proposto da
xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx'xxx, xxx xxx, xxx xxx, rappresentati e difesi dall'avvocato Fulvio Spena, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Clodia n.88;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato (Ispettorato Generale) non costituito in giudizio;
nei confronti
xxx xxx, xxx xxx non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 04116/2015, resa tra le parti, concernente la graduatoria finale del VI corso "Lago di Piediluco" e la nomina a vice sovrintendente del Corpo forestale dello Stato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Fulvio Spena e l'Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - Gli appellanti, all’epoca agenti scelti del Corpo Forestale dello Stato, partecipavano al concorso interno bandito il 30 settembre 2000 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per coprire 48 posti di vice sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato, aumentati nel 2001 a 158 posti, e, pur essendo risultati idonei, non venivano ammessi al corso di formazione non potendo usufruire dello scorrimento a valere sulle vacanze verificatesi nella quota riservata ad altra qualifica, così come disposto dalla normativa (art. 9, comma 2, d.lgs. n. 201/1995) vigente all’epoca del bando e da esso richiamata.
2 - Tale possibilità veniva, peraltro, prevista dall’art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 87/2001, sopravvenuto durante lo svolgimento del concorso. Perciò gli interessati proponevano ricorso davanti al Tar, che con sentenza n. 12763/2006 lo respingeva sulla base della disciplina di diritto transitorio recata dalla nuova norma. In sede d’appello, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2136/2010 accoglieva, viceversa, il ricorso sulla base del principio generale tempus regit actum, riformando la sentenza di diniego del TAR.
3 - L’Amministrazione, dunque, ha ammesso al corso e, alla sua positiva conclusione, ha inquadrato in ruolo i ricorrenti, che però hanno impugnato davanti al TAR la disposta differenziazione fra inquadramento giuridico (datato 1 gennaio 2000) ed economico (datato 1 gennaio 2001), chiedendo il riconoscimento della differenza retributiva e previdenziale o, in subordine, il risarcimento del danno patrimoniale, biologico e alla vita di relazione.
4 - Il TAR, dopo aver respinto le plurime eccezioni dell’Amministrazione, ha respinto le pretese dei ricorrenti (compensando le spese) in quanto ha ritenuto il disposto inquadramento conforme alla vigente disciplina (art. 9 d.lgs. n. 201/1995) che fissa la decorrenza economica al giorno successivo alla positiva conclusione del corso, osservando altresì che la sinallagmaticità del rapporto di lavoro impedisce di retrodatare i benefici economici alla diversa decorrenza giuridica. Ha inoltre negato il richiesto risarcimento, in mancanza dell’elemento della colpa, avendo ravvisato la sussistenza di un errore scusabile dell’Amministrazione.
5 – Con l’Appello in esame si contestano entrambe le statuizioni, ed in particolare si argomenta che la mancata prestazione lavorativa per un anno xxxi interessati nel nuovo ruolo sarebbe addebitabile solo a fatto proprio dell’Amministrazione, e che le loro pretese sarebbero apparse fin dall’inizio manifestamente fondate, non potendosi quindi ravvisare un errore scusabile dell’Amministrazione.
6 -L’Avvocatura, con propria memoria, ribadisce le proprie plurime eccezioni già disattese dal TAR e, nel merito, argomenta l’infondatezza delle pretese, evidenziando altresì che, alla luce della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 2765/2015) avrebbero dovuto essere addirittura negate le iniziali pretese xxxi odierni appellanti.
7 – A giudizio del Collegio l’appello deve essere respinto in quanto la sentenza del TAR risulta immune dai vizi dedotti, sia per quanto riguarda la reiezione delle eccezioni riproposte in questa sede dall’Amministrazione, sia quanto alla impossibilità di riconoscere benefici economici in mancanza di un effettivo apporto lavorativo, sia quanto alla mancanza dell’elemento soggettivo della colpa della PA.
8 - Quanto alle predette eccezioni, correttamente il TAR ha respinto le eccezioni di difetto di competenza territoriale del TAR del Lazio (trattandosi di una graduatoria nazionale), di mancato previo esperimento del giudizio d’ottemperanza (essendosi l’Amministrazione già conformata al giudicato con la riformulazione della graduatoria) e di carenza d’interesse di uno dei ricorrenti (il Signor xxx, stante il tenore del sopravvenuto decreto di nomina).
9 - Ugualmente condivisibile risulta la decisione del TAR di soprassedere all’integrazione del contraddittorio, stante l’infondatezza delle pretese azionate.
10 – Al riguardo, il Collegio concorda sulla conclusione del TAR, secondo cui l’impugnato inquadramento economico al 1 gennaio 2001 è conforme sia alla vigente disciplina di cui all’art. 9 d.lgs. n. 201/1995, che fissa la decorrenza economica al giorno successivo alla positiva conclusione del corso, sia al principio sinallagmatico che lega la retribuzione del rapporto di lavoro al suo effettivo svolgimento: infatti tali considerazioni precludono l’accoglimento della richiesta di retrodatazione dei benefici economici alla diversa decorrenza giuridica, che determinerebbe anche una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei colleghi effettivamente immessi nello svolgimento dell’attività lavorativa a tale data.
10.1 - Quanto, poi, alle deduzioni xxxi appellanti secondo le quali la ritardata possibilità di svolgere le nuove mansioni sarebbe addebitabile solo all’Amministrazione, è agevole osservare che il lamentato ritardo di un anno nella presa di servizio è dovuto non tanto al pregresso contenzioso, quanto, in primo luogo, al fatto proprio dei ricorrenti, che si sono collocati solo fra gli idonei anziché fra i vincitori, conseguendo quindi una aspettativa, allo sviluppo di carriera, non piena in quanto condizionata alla effettiva vacanza di posti utilizzabili alla stregua della normativa vigente pro tempore, e ciò è avvenuto solo a seguito della sopraindicata sentenza del Consiglio di Stato.
10.3 – Il TAR ha altresì legittimamente escluso la possibilità di ravvisare un danno risarcibile in favore dei ricorrenti, avendo correttamente ritenuto che la complessità, non univocità e mancanza di coordinamento della normativa che si è succeduta nel tempo non consentissero di individuare l’elemento soggettivo costituito dalla colpa (seppure in senso oggettivo) dell’Amministrazione.
10.4 – la considerazione da ultimo svolta è, infine, indirettamente confermata dall’ultima memoria depositata dall’Avvocatura, che come sopra indicato riporta una sopravvenuta giurisprudenza negativa circa lo stesso fondamento delle iniziali pretese xxxi odierni appellanti ferma restando, osserva il Collegio, l’irrilevanza delle medesime allegazioni nel giudizio in esame, che concerne posizioni giuridiche che trovano fondamento in una sentenza del Consiglio di Stato (n. 2136/2010) ormai da tempo passata in giudicato.
11 – Conclusivamente, l’appello deve essere respinto. Sussistono tuttavia motivate ragioni per disporre la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese dell'odierno grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore






L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
Raffaello Sestini

Franco Frattini















IL SEGRETARIO

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