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lunedì 11 giugno 2018

Consiglio di Stato 2018: “Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da xxx xxx per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di esclusione dal concorso per titoli ed esami, indetto dal comune di xxx per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Comandante del Corpo di Polizia Municipale — Cat. D — posizione comica D3. “





Consiglio di Stato 2018: “Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da xxx xxx per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di esclusione dal concorso per titoli ed esami, indetto dal comune di xxx per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Comandante del Corpo di Polizia Municipale — Cat. D — posizione comica D3. “




Numero 01341/2018 e data 21/05/2018 Spedizione

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REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 9 maggio 2018

NUMERO AFFARE 00611/2018

OGGETTO:

Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da xxx xxx per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di esclusione dal concorso per titoli ed esami, indetto dal comune di xxx per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Comandante del Corpo di Polizia Municipale — Cat. D — posizione comica D3.

LA SEZIONE

Vista la relazione del 14.03.2018, con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Aureli;


Premesso:

Il signor xxx ha presentato, in data 17 gennaio 2003, la domanda e la relativa documentazione per partecipare al concorso pubblico in epigrafe, indetto con bando del 24 dicembre 2004.

L'Amministrazione, esaminata la documentazione ha rilevato che in essa era presente " un certificato di studio privo dell'attestazione di validità in luogo dei diploma originale".

Ha quindi invitato il ricorrente a procedere alla sua regolarizzazione con un "nuovo documento comprensivo dei dati mancanti oppure una dichiarazione, nella forma sostituita dell’atto notorio e con le modalità di legge, nella quale viene precisato che il titolo originale non è stato ancora rilasciato”.

Avendo il ricorrente inviato tuttavia un certificato di laurea rilasciato dalla facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania che non era stato regolarizzato per come richiesto dal bando, il Comune, con nota del 25.07.2003, ha comunicato al ricorrente la sua esclusione dal concorso.

Considerato:

Il ricorso è inammissibile non avendo parte ricorrente impugnato né le norme del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi né le norme del bando delle quali la contestata esclusione costituiscono diretta applicazione

Sono in ogni caso infondate le censure che il ricorrente ha proposto.

Al riguardo, va anzitutto rilevato che il deducente non ha impugnato l'art. 155 del detto Regolamento, richiamato nel bando dove, a pena di esclusione, viene indicato tra i documenti da presentare in allegato alla domanda di ammissione al pubblico concorso il titolo di studio originale o una sua copia.

Al riguardo viene specificato che "…. nel caso che tale titolo non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, con pari valore, un certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti il conseguimento del titolo con tutti i dati di riferimento e la precisazione del non ancora avvenuto rilascio dell'originale".

Inoltre viene chiarito che "per i titoli di studio universitari, qualora tale precisazione venga apposta sul certificato rilasciato dall’ autorità scolastica, il concorrente deve integrarlo con una dichiarazione dallo stesso resa sotto la propria responsabilità, nella forma sostitutiva dell'atto notorio e con le modalità di legge, nella quale precisi che il titolo non gli è stato ancora rilasciato".

Nel bando di concorso (art.4) anch’esso non impugnato, in coerenza con quanto previsto dal regolamento, veniva precisato che alla domanda di partecipazione dovesse essere allegato, a pena di esclusione, il "titolo di studio espressamente richiesto, ovvero i documenti aventi corrispondente valore, secondo quanto indicato dall'art. 155 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".

Veniva anche prescritto che "tutti i documenti debbono essere presentati in originale o in copia ai sensi di legge", prevedendo, altresì, “in caso di presentazione di un certificato di studio privo dell'attestazione della sua validità, in luogo del diploma originale, la possibilità per il concorrente di provvedere al suo perfezionamento, a pena di esclusione dal concorso”.

L’esclusione dal concorso del ricorrente è immune dalle censure proposte avendo egli presentato un titolo di studio universitario non regolarizzato come imposto dal veduto regolamento e dal bando, non essendo stata in tale titolo inserita la dichiarazione necessaria al suo perfezionamento.

Il ricorso è quindi infondato.

La domanda cautelare viene assorbita.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sandro Aureli Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO

Manuppelli Maria Cristina

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