Consiglio di Stato
2018: “Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto da xxx xxx per l'annullamento, previa sospensione, del
provvedimento di esclusione dal concorso per titoli ed esami, indetto
dal comune di xxx per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato di Comandante del Corpo di Polizia Municipale — Cat.
D — posizione comica D3. “
Numero 01341/2018 e
data 21/05/2018 Spedizione
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REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione
del 9 maggio 2018
NUMERO AFFARE
00611/2018
OGGETTO:
Ministero
dell'interno, Dipartimento affari interni.
Ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica proposto da xxx xxx per
l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di esclusione
dal concorso per titoli ed esami, indetto dal comune di xxx per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Comandante del Corpo
di Polizia Municipale — Cat. D — posizione comica D3.
LA SEZIONE
Vista la relazione
del 14.03.2018, con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento
affari interni ha chiesto il parere del Consiglio di Stato
sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e
udito il relatore, consigliere Sandro Aureli;
Premesso:
Il signor xxx ha
presentato, in data 17 gennaio 2003, la domanda e la relativa
documentazione per partecipare al concorso pubblico in epigrafe,
indetto con bando del 24 dicembre 2004.
L'Amministrazione,
esaminata la documentazione ha rilevato che in essa era presente "
un certificato di studio privo dell'attestazione di validità in
luogo dei diploma originale".
Ha quindi invitato
il ricorrente a procedere alla sua regolarizzazione con un "nuovo
documento comprensivo dei dati mancanti oppure una dichiarazione,
nella forma sostituita dell’atto notorio e con le modalità di
legge, nella quale viene precisato che il titolo originale non è
stato ancora rilasciato”.
Avendo il ricorrente
inviato tuttavia un certificato di laurea rilasciato dalla facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania che non
era stato regolarizzato per come richiesto dal bando, il Comune, con
nota del 25.07.2003, ha comunicato al ricorrente la sua esclusione
dal concorso.
Considerato:
Il ricorso è
inammissibile non avendo parte ricorrente impugnato né le norme del
Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi né
le norme del bando delle quali la contestata esclusione costituiscono
diretta applicazione
Sono in ogni caso
infondate le censure che il ricorrente ha proposto.
Al riguardo, va
anzitutto rilevato che il deducente non ha impugnato l'art. 155 del
detto Regolamento, richiamato nel bando dove, a pena di esclusione,
viene indicato tra i documenti da presentare in allegato alla domanda
di ammissione al pubblico concorso il titolo di studio originale o
una sua copia.
Al riguardo viene
specificato che "…. nel caso che tale titolo non sia stato
ancora rilasciato, è consentito di presentare, con pari valore, un
certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti il
conseguimento del titolo con tutti i dati di riferimento e la
precisazione del non ancora avvenuto rilascio dell'originale".
Inoltre viene
chiarito che "per i titoli di studio universitari, qualora tale
precisazione venga apposta sul certificato rilasciato dall’
autorità scolastica, il concorrente deve integrarlo con una
dichiarazione dallo stesso resa sotto la propria responsabilità,
nella forma sostitutiva dell'atto notorio e con le modalità di
legge, nella quale precisi che il titolo non gli è stato ancora
rilasciato".
Nel bando di
concorso (art.4) anch’esso non impugnato, in coerenza con quanto
previsto dal regolamento, veniva precisato che alla domanda di
partecipazione dovesse essere allegato, a pena di esclusione, il
"titolo di studio espressamente richiesto, ovvero i documenti
aventi corrispondente valore, secondo quanto indicato dall'art. 155
del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".
Veniva anche
prescritto che "tutti i documenti debbono essere presentati in
originale o in copia ai sensi di legge", prevedendo, altresì,
“in caso di presentazione di un certificato di studio privo
dell'attestazione della sua validità, in luogo del diploma
originale, la possibilità per il concorrente di provvedere al suo
perfezionamento, a pena di esclusione dal concorso”.
L’esclusione dal
concorso del ricorrente è immune dalle censure proposte avendo egli
presentato un titolo di studio universitario non regolarizzato come
imposto dal veduto regolamento e dal bando, non essendo stata in tale
titolo inserita la dichiarazione necessaria al suo perfezionamento.
Il ricorso è quindi
infondato.
La domanda cautelare
viene assorbita.
P.Q.M.
esprime il parere
che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Sandro Aureli Mario
Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Manuppelli Maria
Cristina
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