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lunedì 11 giugno 2018

Consiglio di Stato 2018:”Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-, sovrintendente della Polizia di Stato, contro il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - per l’annullamento del decreto n. xxx/17/N del 13 giugno 2017, notificatogli il 7 luglio 2017, di diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità e della concessione dell'equo indennizzo.”



Consiglio di Stato 2018:”Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-, sovrintendente della Polizia di Stato, contro il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - per l’annullamento del decreto n. xxx/17/N del 13 giugno 2017, notificatogli il 7 luglio 2017, di diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità e della concessione dell'equo indennizzo.”


REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 16 maggio 2018

NUMERO AFFARE 00630/2018

OGGETTO:

Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-, sovrintendente della Polizia di Stato, contro il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - per l’annullamento del decreto n. xxx/17/N del 13 giugno 2017, notificatogli il 7 luglio 2017, di diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità e della concessione dell'equo indennizzo.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 333-A/U.C./70502/xxx/E.I. del 12 marzo 2018 con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

visto il ricorso del 2 settembre 2017;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo;


Premesso:

Con istanza del 22 maggio 2010 il ricorrente chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “bronchite cronica”.

La commissione medica ospedaliera di -OMISSIS-con verbale BL/B n. 5366 delle 6 dicembre 2012, accertava l’esistenza dell’infermità denunciata giudicandola ascrivibile, ai fini delle indennizzo, all’ottava categoria della tabella A.

Veniva quindi acquisito il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio il quale, con verbale xxx/2015 del 26 maggio 2015, riteneva l’affezione di cui trattasi non dipendente da causa di servizio per le specifiche e circostanziate ragioni diffusamente descritte nel verbale “dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcune, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultante degli atti”.

In conformità al giudizio espresso dal Comitato di valutazione per le cause di servizio è stato adottato il decreto ministeriale impugnato con il quale non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità citata.

Con l’odierno gravame il ricorrente impugna il provvedimento, denunciandone la illegittimità, ritenendo che il servizio sia la sola causa della patologia riscontrata.

Il Ministero riferente ritiene il ricorso infondato.

Considerato:

Con l’unico motivo di doglianza il ricorrente ritiene che i servizi svolti, portati termine con qualsiasi condizione climatica e protratti spesso ben oltre il normale orario di servizio, si pongano in netto contrasto con l’assunto del Comitato di verifica in quanto costituiscono “la sola causa della patologia riscontrata”. Chiede, pertanto, di “sovvertire quanto indicato nel decreto in argomento”.

Va premesso che la Commissione medico ospedaliera (C.M.O) è competente a pronunciarsi in via esclusiva sulla classificazione della malattia, mentre il Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S) è l’unico organo titolato ad accertare la sussistenza della causa di servizio, vale a dire che l’infermità sofferta dal dipendente è stata causata dall’attività lavorativa, com’è chiaramente enunciato dall’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, avente per oggetto il “regolamento recante la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio”, che affida al Comitato di verifica per le cause di servizio il compito di “accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive d’infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione”.

L’art 14 del medesimo regolamento, poi, stabilisce che l’Amministrazione si pronuncia su conforme parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (salva la possibilità di formulare motivata richiesta di riesame del parere), sicché è privata di qualsiasi valutazione discrezionale in ordine all’accoglimento dell’istanza.

I giudizi del Comitato di verifica per le cause di servizio, organo tecnico composto da persone fornite di competenza medica, non sono perciò sindacabili da parte dell’Amministrazione e tanto meno lo sono da parte dell’interessato il quale non può addurre motivi “di merito”, vale a dire opporre, al giudizio del competente organo medico collegiale, il proprio giudizio a se favorevole sulla dipendenza da causa di servizio.

Corrispondentemente, il sindacato esperibile dal Giudice amministrativo sulle valutazioni dell’organo medico-legale circa la dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, che nella specie non sussistono, perché, come si evince dagli atti, l’istruttoria che ha portato all’emissione del provvedimento impugnato è stata esauriente e, sul piano motivazionale, è stato richiamato e recepito integralmente il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Nel caso in esame le contestazioni del ricorrente attengono proprio al merito del parere espresso dall’organo collegiale; tale censura è inammissibile nell’ambito del tipo di sindacato con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Nessun profilo d’illegittimità può, quindi, essere ravvisato nel diniego di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio opposto dall’Amministrazione.

Per le motivazioni che precedono il ricorso è infondato e va respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Saverio Capolupo Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO

Giuseppe Testa

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