Consiglio di Stato
2018:”Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto
dal signor -OMISSIS-, sovrintendente della Polizia di Stato, contro
il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza -
per l’annullamento del decreto n. xxx/17/N del 13 giugno 2017,
notificatogli il 7 luglio 2017, di diniego di riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio di infermità e della concessione
dell'equo indennizzo.”
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione
del 16 maggio 2018
NUMERO AFFARE
00630/2018
OGGETTO:
Ministero
dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor
-OMISSIS-, sovrintendente della Polizia di Stato, contro il Ministero
dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - per
l’annullamento del decreto n. xxx/17/N del 13 giugno 2017,
notificatogli il 7 luglio 2017, di diniego di riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio di infermità e della concessione
dell'equo indennizzo.
LA SEZIONE
Vista la relazione
prot. n. 333-A/U.C./70502/xxx/E.I. del 12 marzo 2018 con la quale il
Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha
chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in
oggetto;
visto il ricorso del
2 settembre 2017;
esaminati gli atti e
udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo;
Premesso:
Con istanza del 22
maggio 2010 il ricorrente chiedeva il riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per
l’infermità “bronchite cronica”.
La commissione
medica ospedaliera di -OMISSIS-con verbale BL/B n. 5366 delle 6
dicembre 2012, accertava l’esistenza dell’infermità denunciata
giudicandola ascrivibile, ai fini delle indennizzo, all’ottava
categoria della tabella A.
Veniva quindi
acquisito il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio
il quale, con verbale xxx/2015 del 26 maggio 2015, riteneva
l’affezione di cui trattasi non dipendente da causa di servizio per
le specifiche e circostanziate ragioni diffusamente descritte nel
verbale “dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcune,
tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte
del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultante degli
atti”.
In conformità al
giudizio espresso dal Comitato di valutazione per le cause di
servizio è stato adottato il decreto ministeriale impugnato con il
quale non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio
dell’infermità citata.
Con l’odierno
gravame il ricorrente impugna il provvedimento, denunciandone la
illegittimità, ritenendo che il servizio sia la sola causa della
patologia riscontrata.
Il Ministero
riferente ritiene il ricorso infondato.
Considerato:
Con l’unico motivo
di doglianza il ricorrente ritiene che i servizi svolti, portati
termine con qualsiasi condizione climatica e protratti spesso ben
oltre il normale orario di servizio, si pongano in netto contrasto
con l’assunto del Comitato di verifica in quanto costituiscono “la
sola causa della patologia riscontrata”. Chiede, pertanto, di
“sovvertire quanto indicato nel decreto in argomento”.
Va premesso che la
Commissione medico ospedaliera (C.M.O) è competente a pronunciarsi
in via esclusiva sulla classificazione della malattia, mentre il
Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S) è l’unico
organo titolato ad accertare la sussistenza della causa di servizio,
vale a dire che l’infermità sofferta dal dipendente è stata
causata dall’attività lavorativa, com’è chiaramente enunciato
dall’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2001 n. 461, avente per oggetto il “regolamento recante la
semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della
dipendenza delle infermità da causa di servizio”, che affida al
Comitato di verifica per le cause di servizio il compito di
“accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause
produttive d’infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio
e al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione”.
L’art 14 del
medesimo regolamento, poi, stabilisce che l’Amministrazione si
pronuncia su conforme parere del Comitato di verifica per le cause di
servizio (salva la possibilità di formulare motivata richiesta di
riesame del parere), sicché è privata di qualsiasi valutazione
discrezionale in ordine all’accoglimento dell’istanza.
I giudizi del
Comitato di verifica per le cause di servizio, organo tecnico
composto da persone fornite di competenza medica, non sono perciò
sindacabili da parte dell’Amministrazione e tanto meno lo sono da
parte dell’interessato il quale non può addurre motivi “di
merito”, vale a dire opporre, al giudizio del competente organo
medico collegiale, il proprio giudizio a se favorevole sulla
dipendenza da causa di servizio.
Corrispondentemente,
il sindacato esperibile dal Giudice amministrativo sulle valutazioni
dell’organo medico-legale circa la dipendenza da causa di servizio
dell’infermità denunciata è limitato ai profili di
irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, che nella
specie non sussistono, perché, come si evince dagli atti,
l’istruttoria che ha portato all’emissione del provvedimento
impugnato è stata esauriente e, sul piano motivazionale, è stato
richiamato e recepito integralmente il parere del Comitato di
verifica per le cause di servizio.
Nel caso in esame le
contestazioni del ricorrente attengono proprio al merito del parere
espresso dall’organo collegiale; tale censura è inammissibile
nell’ambito del tipo di sindacato con il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
Nessun profilo
d’illegittimità può, quindi, essere ravvisato nel diniego di
riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio
opposto dall’Amministrazione.
Per le motivazioni
che precedono il ricorso è infondato e va respinto.
P.Q.M.
esprime il parere
che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE F/F
Saverio
Capolupo Dante D'Alessio
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
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