Corte dei Conti
2018: “Come si legge nel ricorso il «Sig. XX prestava servizio
alle dipendenze dell’Arma dei carabinieri dal 10.02.1983 sino al
7.05.1999, data in cui era collocato in congedo a domanda.Con decreto
nr. 969 del 26.10.2000, registrato alla Corte dei Conti in data
28.02.2001, il Ministero della Difesa provvedeva alla determinazione
e liquidazione di indennità una tantum ed alla costituzione della
posizione assicurativa del sig. XX per il servizio dal medesimo
prestato per l’importo complessivo di lire 121.199,976
(centoventunomilionicentonovantanovemilanovecentosettantasei)”
Repubblica italiana SENT.N. 23/2018
in nome del popolo
italiano
Corte dei conti
Sezione
giurisdizionale regionale per il Lazio
nella persona del
giudice monocratico Giovanni Guida, ha pronunciato la seguente
sentenza
nel giudizio
pensionistico iscritto al n° 74407 del registro di segreteria della
Sezione
proposto da
XX (omissis),
rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanna Passiatore e
dall’Abogado Patrizia Pino ed elettivamente domiciliato presso il
loro studio sito in Roma, in Via Filippo Corridoni n. 15;
contro
Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS), in persona del presidente pro
tempore, elettivamente domiciliato a Roma in via Cesare Beccaria n°
29 presso l’Avvocatura centrale dell’INPS stesso;
contro
Ministero della
Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e
del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati – I Reparto –
3^ Divisione, in persona del Ministro pro tempore.
fatto e diritto
1. Come si legge nel
ricorso il «Sig. XX prestava servizio alle dipendenze dell’Arma
dei carabinieri dal 10.02.1983 sino al 7.05.1999, data in cui era
collocato in congedo a domanda.Con decreto nr. 969 del 26.10.2000,
registrato alla Corte dei Conti in data 28.02.2001, il Ministero
della Difesa provvedeva alla determinazione e liquidazione di
indennità una tantum ed alla costituzione della posizione
assicurativa del sig. XX per il servizio dal medesimo prestato per
l’importo complessivo di lire 121.199,976
(centoventunomilionicentonovantanovemilanovecentosettantasei),
richiamando i seguenti servizi: servizio militare dal 10.02.1983 al
7.05.1999, valutabile in misura intera (Anni 16, mesi 2 e giorni 26);
supervalutazione dal 13.0.1983 al 7.05.1999, valutabile nella misura
di 1/5 (Anni 3, mesi 1 e giorni 23). Il suddetto decreto era
notificato a cura del Ministero della Difesa sia al sig. X sia alla
sede INPS ed INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Roma “che
provvede ad accreditare nella contabilità speciale intestata alla
sede provinciale dell’INPS, l’importo dei contributi dovuti per
il servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri dal 10.02.1983 al
7.05.1999”; che tuttavia, a seguito delle richieste formulate
dall’odierno ricorrente, il Ministero della Difesa con
provvedimento del 4.06.2015 Pos. 21/1528, affermava che “il
beneficio dell’art. 3 della legge nr. 282/77 (aumento di 1/5 del
servizio) non trova applicazione in caso di costituzione della
posizione assicurativa, in quanto le norme che regolano la materia
prevedono che, nei riguardi di coloro che cessano dal servizio (sia
esso continuativo o permanente o volontario) senza avere acquisito il
diritto a pensione, si costituisca la posizione assicurativa presso
la sede INPS per il solo servizio effettivamente prestato. Per quanto
sopra, nel confermare la legittimità del D.M. sopra indicato, si
precisa che la scrivente non deve concedere nel caso di specie la
supervalutazione ai sensi della legge n. 284/77”. L’assunto non è
assolutamente condivisibile.
Si ritiene infatti che il ricorrente
XX abbia diritto alla costituzione della posizione assicurativa
comprensiva anche del periodo di servizio fittizio ex lege n. 284/77.
Si ricorda infatti che l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 27
maggio 1977, n. 284 (recante “Adeguamento e riordinamento di
indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli
istituti penitenziari”) dispone nel senso che “Ai fini della
liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque
prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di
quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22
dicembre 1969, n. 967, è computato con l'aumento di un quinto”. Ne
deriva che l'unica condizione posta dal legislatore affinchè l'ex
militare possa beneficiare dell'aumento in esame, è l'avere svolto
un servizio in condizioni di impiego operativo, vale a dire un
servizio che abbia comportato la percezione della relativa indennità
per servizio di istituto (o equiparate). Nessun'altra condizione o
requisito è richiesto dalla normativa di riferimento, da cui emerge
in maniera alquanto chiara anche la ratio che sottende al sopra
richiamato dettato normativo, dovendosi ritenere che il beneficio
dell'aumento di 1/5 del periodo utile spetti a tutti coloro che
abbiano prestato un determinato servizio, considerato con una
presunzione iuris et de iure dal legislatore come particolarmente
gravoso o impegnativo e, quindi, meritevole di specifica
considerazione, anche ai fini pensionistici e previdenziali. […]”.
Conseguentemente si richiede che venga accertato “il diritto del
ricorrente … ad ottenere ai fini pensionistici e previdenziali il
riconoscimento ed il conseguente computo della maggiorazione di un
quinto del servizio prestato presso il Ministero della Difesa ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge nr. 284/1977,
con ogni conseguente provvedimento di legge».
2. Resiste il
Ministero delle Difesa eccependo che «il diniego
dell’Amministrazione ha trovato fondamento nella considerazione che
la normativa riguardante la costituzione della posizione
assicurativa, come la ricongiunzione dei servizi, i riscatti, il
premio di congedamento (cfr. L.322/1958, L.447/1964, L.191/1975 e
L.29/1979) fa riferimento al “servizio prestato”, che risulti
effettivamente coperto da contribuzione, con esclusione degli aumenti
di favore, quali il terzo del volo e della navigazione, il quinto del
servizio operativo e del servizio d’istituto, le campagne di
guerra. Difatti, tale orientamento, che dall’entrata in vigore
della normativa il Ministero della Difesa ha ritenuto di adottare, è
stato confortato dalle varie circolari applicative del Ministero
dell’Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – che
si sono succedute nel tempo. La disciplina contenuta nell’art.124
del D.P.R. 1092/73 stabilisce che il diritto alla costituzione della
posizione assicurativa presso l’I.N.P.S. è relativo soltanto al
“periodo di servizio prestato” correlando tale diritto alla
mancata maturazione dei requisiti per la pensione. Gli aumenti di
servizio, perciò, sebbene rilevanti ai fini della misura della
pensione, non si possono trasferire presso l’assicurazione generale
obbligatoria e non producono alcun effetto sul periodo da prendere a
base per la costituzione della posizione assicurativa (artt.44 e 54
cit. D.P.R.). D’altronde, il computo degli aumenti di servizio
comporterebbe una doppia valutazione della stessa situazione, che
sarebbe rilevante per determinare l’ammontare dell’indennità
“Una Tantum” e per far sorgere il diritto a pensione
nell’assicurazione generale obbligatoria, mentre per i dipendenti
che hanno maturato il diritto al trattamento di quiescenza questi
benefici servono solo per determinare l’ammontare. Inoltre, non
potrebbe ravvisarsi alcuna razionale giustificazione nel creare
un’ulteriore disparità di trattamento tra i militari in servizio
permanente o continuativo, per i quali l’art.124 D.P.R. 1092/73
stabilirebbe che la posizione assicurativa debba essere costituita
sulla base del c.d. “servizio utile”, e i militari volontari
dell’Esercito e dell’Aeronautica, che, ai sensi del successivo
art. 128, vedono valorizzato ai medesimi fini il solo “effettivo
periodo di servizio prestato”. Peraltro, come ricordato in
precedenza, al fine di dirimere ogni dubbio in ordine
all’applicazione di detta normativa, il Ministero del Tesoro –
Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, nel prosieguo del tempo ha emanato
distinte circolari contenenti istruzioni in merito (circolare n.76
del 1960 e n.21 del 1981, riferita alla L. 29/1979) affermando
espressamente che debbano essere esclusi dalla costituzione della
posizione assicurativa, tra gli altri, tutti gli aumenti di favore
previsti dal legislatore sulle pensioni statali. Sotto diverso
profilo, si osserva che, accogliendo la tesi proposta dal ricorrente,
fondata sull’art.124 – c. 1° - D.P.R.1092/73, resterebbe priva
di giustificazione, e risulterebbe concretamente inapplicabile, la
disposizione di cui al successivo comma 2° dello stesso articolo, la
quale prevede che l’importo complessivo delle quote da versare
all’I.N.P.S. venga portato in detrazione dall’indennità “Una
Tantum” spettante agli interessati e, solo laddove la contribuzione
risulti maggiore, l’onere differenziale faccia carico alla Stato.
Infatti deve considerarsi che l’indennità Una Tantum èpari ad un
ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile
(volendo percentualizzare, il 12,5% cfr. art.54, u.c., del medesimo
D.P.R.1092/73), mentre la posizione assicurativa presso l’I.N.P.S.
viene costituita tenendo conto di un’aliquota che comprende la
quota di contributi sia a carico del datore di lavoro che del
dipendente, per una percentuale totale di circa il 30% da computare
sulle paghe o stipendi percepiti durante tutto l’arco temporale
dell’attività lavorativa. Pertanto, per i militari in servizio
permanente, laddove anche la posizione assicurativa dovesse essere
costituita sulla base del servizio utile, non potrebbe mai
realizzarsi l’eventualità delineata dall’art.124 – c.1° -
D.P.R.1092/73, ovvero che l’importo dei contributi da versare
all’I.N.P.S. risulti inferiore all’indennità “Una Tantum”.
Viceversa, solo
presupponendo che la posizione assicurativa vada calcolata sulla base
del servizio effettivamente prestato (come d’altronde è previsto
dall’art.124 – c.1°), può accadere che l’importo dei
contributi da versare all’I.N.P.S. sia inferiore all’indennità
“Una Tantum”, pur essendo tale indennità calcolata sulla base di
un’aliquota nettamente inferiore (12,5%). Preme rilevare che tali
argomentazioni sono state accolte da pronunce delle Sezioni
Giurisdizionali Regionali e Centrali della Corte dei Conti (cfr.
Sezione Giurisdizionale Lombardia n.623/2009; I Sezione Centrale
n.235/2009; II Sezione Centrale n.235/2008; II Sezione Centrale
n.165 /2011 ). In conclusione, sulla questione è recentemente
intervenuta la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in Sede
Giurisdizionale che con sentenza n.8 /2011/QM in data 11.05.2011 e
n.11/2011/QM in data 15.06.2011, ha chiarito che “Ai fini della
costituzione della posizione assicurativa prevista dall’art.124,
comma 1, del D.P.R. n.1092 del 29.12.1973, l’espressione <periodo
di servizio prestato>, ivi contenuta, deve intendersi come
<servizio effettivo> e non come <servizio utile>” e che
“All’ufficiale cessato dal servizio permanente effettivo senza
aver maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico
normale, non spetta, ai fini della costituzione della posizione
assicurativa presso l’I.N.P.S. prevista dall’art.124 del D.P.R.
n. 1092 del 29.12.1973, l’aumento del quinto del periodo di
servizio prestato con percezione dell’indennità di istituto,
previsto dall’art.3 della legge n. 284 del 27.05.1977”».
3. Si è costituito
anche l’Inps, sostenendo argomentazioni analoghe a quelle
rappresentate dall’Amministrazione, oltre a specificare che «la
posizione sostanziale e processuale dell’Inps afferisce alla
costituzione, ai sensi dell’art. unico della legge 2 aprile 1958,
n. 322, in favore del ricorrente, della posizione assicurativa
nell’A.G.O.» e che «la riquantificazione del trattamento
pensionistico in essere è funzione della contribuzione per cui è
causa e pertanto la stessa non potrà che avvenire dopo il versamento
della contribuzione e delle sanzioni civili dovute dal datore di
lavoro ai sensi della legge n. 338/00». Sulla base di queste
argomentazioni, si è chiesto, in via principale il rigetto del
ricorso ed, in subordine, «nell’ipotesi di accoglimento della
domanda del
ricorrente, ritenere dichiarare e statuire il diritto
dell’Inps al pagamento della contribuzione previdenziale omessa in
capo al datore di lavoro e delle sanzioni civili dovute ai sensi
dell’art. 116 della l. n. 388/00 e conseguentemente condannare il
datore di lavoro al pagamento della contribuzione dovuta per servizio
di istituto nel periodo di causa, nonché al pagamento delle sanzioni
civili connesse al mancato pagamento della contribuzione
previdenziale a tempo debito ai sensi dell’art. 116 della l. n
388/00».
4. All’odierna
udienza, sono presenti, per il ricorrente, l’avv. Giovanna
Passiatore, e per l’Inps, l’avv. Manuela Massa, che si riportano
ai propri scritti difensivi. Non è presente alcun rappresentante del
Ministero della Difesa. La causa, conseguentemente, è stata posta in
decisione.
5. Il ricorso non
può trovare accoglimento. Questa Corte, anche di recente (sentenza
Sez. I App. n. 221/2017, nello stesso senso Sez. II App. n.
415/2016), ha avuto modo chiaramente di evidenziare che «l’argomento
è stato più volte affrontato da queste sezioni di appello (cfr., ex
multis, Sezione I app., 5.4.2009, n. 235; Sezione II app., 31.1.2011,
n. 58 e 8.3.2011, n. 136), che con orientamento in misura largamente
maggioritaria hanno ritenuto che, ai fini della costituzione della
posizione assicurativa, il “servizio prestato” non può non
essere che il servizio realmente prestato, quindi il “servizio
effettivo”. Il “servizio utile” - che per definizione è,
almeno in parte, servizio non “prestato” - può essere pertanto
utilizzato ai fini della liquidazione dell’indennità una tantum
che in applicazione degli artt. 42 e 52 del d.P.R. n. 1092 del 1973
viene attribuita al “personale cui non spetti la pensione”: non
anche, appunto, ai fini della costituzione della posizione
assicurativa. Tale posizione è stata autorevolmente confermata dalle
Sezioni riunite, che si sono espresse sull’argomento in due
occasioni: con la sentenza 27.5.2011, n. 8/QM, la quale ha fissato il
principio di diritto secondo cui “Ai fini della costituzione della
posizione assicurativa prevista dall’art. 124, comma 1, del d.P.R.
n. 1092 del 29.12.1973, l’espressione <periodo di servizio
prestato>, ivi contenuta, deve intendersi come <servizio
effettivo> e non come <servizio utile>” e, di recente, con
la sentenza n. 11/2012/QM, che ha ribadito siffatto principio proprio
con riferimento alla questione della computabilità, ai fini della
costituzione della posizione assicurativa, delle maggiorazioni per il
servizio utile previste dall’art. 3 della legge n. 284/1987,
oggetto anche del presente giudizio. Con tale ultima pronuncia le
Sezioni riunite hanno precisato che l’aumento del servizio disposto
dall’art. 3 della legge n. 284 del 1977 non ha natura diversa dai
vari aumenti previsti per particolari servizi dal DPR n. 1092 del
1973. Hanno quindi osservato che l’articolo unico della legge n.
322 del 1958, abrogato solo a partire dal 31.7.2010, che aveva
previsto la costituzione della posizione assicurativa, aveva fatto
espresso riferimento al “periodo di iscrizione” presso “forme
obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”, senza prevedere
alcuna maggiorazione per particolari servizi. Pertanto, se l’art.
124 del DPR n. 1092 del 1973 avesse voluto abbandonare questo
criterio e riferirsi invece al “servizio utile”, comprensivo
delle maggiorazioni previste per particolari servizi, l’avrebbe
affermato espressamente, mentre ha continuato a fare riferimento al
“periodo di servizio prestato”. Privo di pregio è pure il motivo
di appello con il quale si denuncia la disparità di trattamento che
l’interpretazione appena delineata comporta per i dipendenti che
cessano dal servizio avendo conseguito il diritto a pensione – per
i quali il servizio utile comprensivo delle maggiorazioni viene
computato nel calcolo della misura del trattamento pensionistico -e
per coloro che non hanno conseguito il diritto a pensione, a favore
dei quali la costituzione della posizione assicurativa prevede solo
il servizio effettivo. Secondo le Sezioni riunite la cennata
disparità di trattamento concreta, infatti, uno dei vari cambiamenti
di regime cui era soggetto il militare nel passaggio dal sistema
pensionistico pubblico a quello privato. I principi suddetti sono
pienamente applicabili alla fattispecie in esame, contrariamente a
quanto opinato dall’appellante, con insussistenza degli stessi
presupposti per una nuova remissione alle SS.RR., data anche la
chiarezza del principio da esse affermato. Peraltro, nella
disposizione di cui all’art. 3 della legge n. 284 del 1977 viene
espressamente precisato che l’aumento del “servizio comunque
prestato” rileva unicamente “ai fini della liquidazione e
riliquidazione delle pensioni”, mentre la costituzione della
posizione assicurativa presso l’INPS consiste in una mera
ricongiunzione di servizi, come affermava espressamente il titolo
della legge n. 322 del 1958. In definitiva, nel sistema delineato dal
DPR n. 1092 del 1973 il “servizio utile”, comprensivo, cioè,
delle maggiorazioni per particolari servizi, non è un servizio
rilevante a tutti gli effetti pensionistici al pari di quello
“effettivo”, come avverrebbe se si trattasse di un intangibile
patrimonio previdenziale del dipendente; pertanto, in assenza di una
espressa previsione normativa, le disposizioni dettate per
determinare la misura della pensione non possono essere applicate
automaticamente al diverso ambito della costituzione della posizione
assicurativa presso l’INPS. Non vi è quindi alcuna disparità di
trattamento, né lesione del principio di adeguatezza del trattamento
pensionistico ex art. 38 Cost., che possa far ritenere a questo
Giudice rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dianzi prospettata. In definitiva,
l'appello in esame deve essere respinto e va per conseguenza
confermata la sentenza impugnata».
5.1. Le conclusioni
interpretative ora riportate appaiono pienamente condivisibili e da
ribadire anche in questa sede, non avendo peraltro la difesa di parte
ricorrente proposto alcun nuovo argomento, in grado di scalfire
l’opzione ermeneutica ora richiamata, che, come visto, può
considerarsi ormai diritto vivente di questa Corte. Ne deriva, come
anticipato, il rigetto del ricorso.
6. In assenza di
significativa attività difensiva espletata in favore delle
Amministrazioni appellate, si dispone la compensazione delle spese
legali.
P.Q.M.
La Corte dei Conti –
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente
pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette
Rigetta
il ricorso di cui in
epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso a Roma
nella camera di consiglio del 30 novembre 2017.
il giudice
(F.to: Giovanni
Guida)
Depositata in
Segreteria il 16.01.2018
p. Il Dirigente
F.to: Dott.
Alessandro VINICOLA
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