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sabato 22 settembre 2018

Corte dei Conti 2018: “Come si legge nel ricorso il «Sig. XX prestava servizio alle dipendenze dell’Arma dei carabinieri dal 10.02.1983 sino al 7.05.1999, data in cui era collocato in congedo a domanda.Con decreto nr. 969 del 26.10.2000, registrato alla Corte dei Conti in data 28.02.2001, il Ministero della Difesa provvedeva alla determinazione e liquidazione di indennità una tantum ed alla costituzione della posizione assicurativa del sig. XX per il servizio dal medesimo prestato per l’importo complessivo di lire 121.199,976 (centoventunomilionicentonovantanovemilanovecentosettantasei)” Repubblica italiana SENT.N. 23/2018





Corte dei Conti 2018: “Come si legge nel ricorso il «Sig. XX prestava servizio alle dipendenze dell’Arma dei carabinieri dal 10.02.1983 sino al 7.05.1999, data in cui era collocato in congedo a domanda.Con decreto nr. 969 del 26.10.2000, registrato alla Corte dei Conti in data 28.02.2001, il Ministero della Difesa provvedeva alla determinazione e liquidazione di indennità una tantum ed alla costituzione della posizione assicurativa del sig. XX per il servizio dal medesimo prestato per l’importo complessivo di lire 121.199,976 (centoventunomilionicentonovantanovemilanovecentosettantasei)”


Repubblica italiana SENT.N. 23/2018

in nome del popolo italiano

Corte dei conti

Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio

nella persona del giudice monocratico Giovanni Guida, ha pronunciato la seguente

sentenza

nel giudizio pensionistico iscritto al n° 74407 del registro di segreteria della Sezione

proposto da

XX (omissis), rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanna Passiatore e dall’Abogado Patrizia Pino ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, in Via Filippo Corridoni n. 15;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma in via Cesare Beccaria n° 29 presso l’Avvocatura centrale dell’INPS stesso;

contro

Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati – I Reparto – 3^ Divisione, in persona del Ministro pro tempore.

fatto e diritto

1. Come si legge nel ricorso il «Sig. XX prestava servizio alle dipendenze dell’Arma dei carabinieri dal 10.02.1983 sino al 7.05.1999, data in cui era collocato in congedo a domanda.Con decreto nr. 969 del 26.10.2000, registrato alla Corte dei Conti in data 28.02.2001, il Ministero della Difesa provvedeva alla determinazione e liquidazione di indennità una tantum ed alla costituzione della posizione assicurativa del sig. XX per il servizio dal medesimo prestato per l’importo complessivo di lire 121.199,976 (centoventunomilionicentonovantanovemilanovecentosettantasei), richiamando i seguenti servizi: servizio militare dal 10.02.1983 al 7.05.1999, valutabile in misura intera (Anni 16, mesi 2 e giorni 26); supervalutazione dal 13.0.1983 al 7.05.1999, valutabile nella misura di 1/5 (Anni 3, mesi 1 e giorni 23). Il suddetto decreto era notificato a cura del Ministero della Difesa sia al sig. X sia alla sede INPS ed INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Roma “che provvede ad accreditare nella contabilità speciale intestata alla sede provinciale dell’INPS, l’importo dei contributi dovuti per il servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri dal 10.02.1983 al 7.05.1999”; che tuttavia, a seguito delle richieste formulate dall’odierno ricorrente, il Ministero della Difesa con provvedimento del 4.06.2015 Pos. 21/1528, affermava che “il beneficio dell’art. 3 della legge nr. 282/77 (aumento di 1/5 del servizio) non trova applicazione in caso di costituzione della posizione assicurativa, in quanto le norme che regolano la materia prevedono che, nei riguardi di coloro che cessano dal servizio (sia esso continuativo o permanente o volontario) senza avere acquisito il diritto a pensione, si costituisca la posizione assicurativa presso la sede INPS per il solo servizio effettivamente prestato. Per quanto sopra, nel confermare la legittimità del D.M. sopra indicato, si precisa che la scrivente non deve concedere nel caso di specie la supervalutazione ai sensi della legge n. 284/77”. L’assunto non è assolutamente condivisibile.
Si ritiene infatti che il ricorrente XX abbia diritto alla costituzione della posizione assicurativa comprensiva anche del periodo di servizio fittizio ex lege n. 284/77. Si ricorda infatti che l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284 (recante “Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari”) dispone nel senso che “Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l'aumento di un quinto”. Ne deriva che l'unica condizione posta dal legislatore affinchè l'ex militare possa beneficiare dell'aumento in esame, è l'avere svolto un servizio in condizioni di impiego operativo, vale a dire un servizio che abbia comportato la percezione della relativa indennità per servizio di istituto (o equiparate). Nessun'altra condizione o requisito è richiesto dalla normativa di riferimento, da cui emerge in maniera alquanto chiara anche la ratio che sottende al sopra richiamato dettato normativo, dovendosi ritenere che il beneficio dell'aumento di 1/5 del periodo utile spetti a tutti coloro che abbiano prestato un determinato servizio, considerato con una presunzione iuris et de iure dal legislatore come particolarmente gravoso o impegnativo e, quindi, meritevole di specifica considerazione, anche ai fini pensionistici e previdenziali. […]”. Conseguentemente si richiede che venga accertato “il diritto del ricorrente … ad ottenere ai fini pensionistici e previdenziali il riconoscimento ed il conseguente computo della maggiorazione di un quinto del servizio prestato presso il Ministero della Difesa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge nr. 284/1977, con ogni conseguente provvedimento di legge».

2. Resiste il Ministero delle Difesa eccependo che «il diniego dell’Amministrazione ha trovato fondamento nella considerazione che la normativa riguardante la costituzione della posizione assicurativa, come la ricongiunzione dei servizi, i riscatti, il premio di congedamento (cfr. L.322/1958, L.447/1964, L.191/1975 e L.29/1979) fa riferimento al “servizio prestato”, che risulti effettivamente coperto da contribuzione, con esclusione degli aumenti di favore, quali il terzo del volo e della navigazione, il quinto del servizio operativo e del servizio d’istituto, le campagne di guerra. Difatti, tale orientamento, che dall’entrata in vigore della normativa il Ministero della Difesa ha ritenuto di adottare, è stato confortato dalle varie circolari applicative del Ministero dell’Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – che si sono succedute nel tempo. La disciplina contenuta nell’art.124 del D.P.R. 1092/73 stabilisce che il diritto alla costituzione della posizione assicurativa presso l’I.N.P.S. è relativo soltanto al “periodo di servizio prestato” correlando tale diritto alla mancata maturazione dei requisiti per la pensione. Gli aumenti di servizio, perciò, sebbene rilevanti ai fini della misura della pensione, non si possono trasferire presso l’assicurazione generale obbligatoria e non producono alcun effetto sul periodo da prendere a base per la costituzione della posizione assicurativa (artt.44 e 54 cit. D.P.R.). D’altronde, il computo degli aumenti di servizio comporterebbe una doppia valutazione della stessa situazione, che sarebbe rilevante per determinare l’ammontare dell’indennità “Una Tantum” e per far sorgere il diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria, mentre per i dipendenti che hanno maturato il diritto al trattamento di quiescenza questi benefici servono solo per determinare l’ammontare. Inoltre, non potrebbe ravvisarsi alcuna razionale giustificazione nel creare un’ulteriore disparità di trattamento tra i militari in servizio permanente o continuativo, per i quali l’art.124 D.P.R. 1092/73 stabilirebbe che la posizione assicurativa debba essere costituita sulla base del c.d. “servizio utile”, e i militari volontari dell’Esercito e dell’Aeronautica, che, ai sensi del successivo art. 128, vedono valorizzato ai medesimi fini il solo “effettivo periodo di servizio prestato”. Peraltro, come ricordato in precedenza, al fine di dirimere ogni dubbio in ordine all’applicazione di detta normativa, il Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel prosieguo del tempo ha emanato distinte circolari contenenti istruzioni in merito (circolare n.76 del 1960 e n.21 del 1981, riferita alla L. 29/1979) affermando espressamente che debbano essere esclusi dalla costituzione della posizione assicurativa, tra gli altri, tutti gli aumenti di favore previsti dal legislatore sulle pensioni statali. Sotto diverso profilo, si osserva che, accogliendo la tesi proposta dal ricorrente, fondata sull’art.124 – c. 1° - D.P.R.1092/73, resterebbe priva di giustificazione, e risulterebbe concretamente inapplicabile, la disposizione di cui al successivo comma 2° dello stesso articolo, la quale prevede che l’importo complessivo delle quote da versare all’I.N.P.S. venga portato in detrazione dall’indennità “Una Tantum” spettante agli interessati e, solo laddove la contribuzione risulti maggiore, l’onere differenziale faccia carico alla Stato. Infatti deve considerarsi che l’indennità Una Tantum èpari ad un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile (volendo percentualizzare, il 12,5% cfr. art.54, u.c., del medesimo D.P.R.1092/73), mentre la posizione assicurativa presso l’I.N.P.S. viene costituita tenendo conto di un’aliquota che comprende la quota di contributi sia a carico del datore di lavoro che del dipendente, per una percentuale totale di circa il 30% da computare sulle paghe o stipendi percepiti durante tutto l’arco temporale dell’attività lavorativa. Pertanto, per i militari in servizio permanente, laddove anche la posizione assicurativa dovesse essere costituita sulla base del servizio utile, non potrebbe mai realizzarsi l’eventualità delineata dall’art.124 – c.1° - D.P.R.1092/73, ovvero che l’importo dei contributi da versare all’I.N.P.S. risulti inferiore all’indennità “Una Tantum”.

Viceversa, solo presupponendo che la posizione assicurativa vada calcolata sulla base del servizio effettivamente prestato (come d’altronde è previsto dall’art.124 – c.1°), può accadere che l’importo dei contributi da versare all’I.N.P.S. sia inferiore all’indennità “Una Tantum”, pur essendo tale indennità calcolata sulla base di un’aliquota nettamente inferiore (12,5%). Preme rilevare che tali argomentazioni sono state accolte da pronunce delle Sezioni Giurisdizionali Regionali e Centrali della Corte dei Conti (cfr. Sezione Giurisdizionale Lombardia n.623/2009; I Sezione Centrale n.235/2009; II Sezione Centrale n.235/2008; II Sezione Centrale n.165 /2011 ). In conclusione, sulla questione è recentemente intervenuta la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale che con sentenza n.8 /2011/QM in data 11.05.2011 e n.11/2011/QM in data 15.06.2011, ha chiarito che “Ai fini della costituzione della posizione assicurativa prevista dall’art.124, comma 1, del D.P.R. n.1092 del 29.12.1973, l’espressione <periodo di servizio prestato>, ivi contenuta, deve intendersi come <servizio effettivo> e non come <servizio utile>” e che “All’ufficiale cessato dal servizio permanente effettivo senza aver maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico normale, non spetta, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’I.N.P.S. prevista dall’art.124 del D.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’aumento del quinto del periodo di servizio prestato con percezione dell’indennità di istituto, previsto dall’art.3 della legge n. 284 del 27.05.1977”».

3. Si è costituito anche l’Inps, sostenendo argomentazioni analoghe a quelle rappresentate dall’Amministrazione, oltre a specificare che «la posizione sostanziale e processuale dell’Inps afferisce alla costituzione, ai sensi dell’art. unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, in favore del ricorrente, della posizione assicurativa nell’A.G.O.» e che «la riquantificazione del trattamento pensionistico in essere è funzione della contribuzione per cui è causa e pertanto la stessa non potrà che avvenire dopo il versamento della contribuzione e delle sanzioni civili dovute dal datore di lavoro ai sensi della legge n. 338/00». Sulla base di queste argomentazioni, si è chiesto, in via principale il rigetto del ricorso ed, in subordine, «nell’ipotesi di accoglimento della domanda del 
ricorrente, ritenere dichiarare e statuire il diritto dell’Inps al pagamento della contribuzione previdenziale omessa in capo al datore di lavoro e delle sanzioni civili dovute ai sensi dell’art. 116 della l. n. 388/00 e conseguentemente condannare il datore di lavoro al pagamento della contribuzione dovuta per servizio di istituto nel periodo di causa, nonché al pagamento delle sanzioni civili connesse al mancato pagamento della contribuzione previdenziale a tempo debito ai sensi dell’art. 116 della l. n 388/00».

4. All’odierna udienza, sono presenti, per il ricorrente, l’avv. Giovanna Passiatore, e per l’Inps, l’avv. Manuela Massa, che si riportano ai propri scritti difensivi. Non è presente alcun rappresentante del Ministero della Difesa. La causa, conseguentemente, è stata posta in decisione.

5. Il ricorso non può trovare accoglimento. Questa Corte, anche di recente (sentenza Sez. I App. n. 221/2017, nello stesso senso Sez. II App. n. 415/2016), ha avuto modo chiaramente di evidenziare che «l’argomento è stato più volte affrontato da queste sezioni di appello (cfr., ex multis, Sezione I app., 5.4.2009, n. 235; Sezione II app., 31.1.2011, n. 58 e 8.3.2011, n. 136), che con orientamento in misura largamente maggioritaria hanno ritenuto che, ai fini della costituzione della posizione assicurativa, il “servizio prestato” non può non essere che il servizio realmente prestato, quindi il “servizio effettivo”. Il “servizio utile” - che per definizione è, almeno in parte, servizio non “prestato” - può essere pertanto utilizzato ai fini della liquidazione dell’indennità una tantum che in applicazione degli artt. 42 e 52 del d.P.R. n. 1092 del 1973 viene attribuita al “personale cui non spetti la pensione”: non anche, appunto, ai fini della costituzione della posizione assicurativa. Tale posizione è stata autorevolmente confermata dalle Sezioni riunite, che si sono espresse sull’argomento in due occasioni: con la sentenza 27.5.2011, n. 8/QM, la quale ha fissato il principio di diritto secondo cui “Ai fini della costituzione della posizione assicurativa prevista dall’art. 124, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’espressione <periodo di servizio prestato>, ivi contenuta, deve intendersi come <servizio effettivo> e non come <servizio utile>” e, di recente, con la sentenza n. 11/2012/QM, che ha ribadito siffatto principio proprio con riferimento alla questione della computabilità, ai fini della costituzione della posizione assicurativa, delle maggiorazioni per il servizio utile previste dall’art. 3 della legge n. 284/1987, oggetto anche del presente giudizio. Con tale ultima pronuncia le Sezioni riunite hanno precisato che l’aumento del servizio disposto dall’art. 3 della legge n. 284 del 1977 non ha natura diversa dai vari aumenti previsti per particolari servizi dal DPR n. 1092 del 1973. Hanno quindi osservato che l’articolo unico della legge n. 322 del 1958, abrogato solo a partire dal 31.7.2010, che aveva previsto la costituzione della posizione assicurativa, aveva fatto espresso riferimento al “periodo di iscrizione” presso “forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”, senza prevedere alcuna maggiorazione per particolari servizi. Pertanto, se l’art. 124 del DPR n. 1092 del 1973 avesse voluto abbandonare questo criterio e riferirsi invece al “servizio utile”, comprensivo delle maggiorazioni previste per particolari servizi, l’avrebbe affermato espressamente, mentre ha continuato a fare riferimento al “periodo di servizio prestato”. Privo di pregio è pure il motivo di appello con il quale si denuncia la disparità di trattamento che l’interpretazione appena delineata comporta per i dipendenti che cessano dal servizio avendo conseguito il diritto a pensione – per i quali il servizio utile comprensivo delle maggiorazioni viene computato nel calcolo della misura del trattamento pensionistico -e per coloro che non hanno conseguito il diritto a pensione, a favore dei quali la costituzione della posizione assicurativa prevede solo il servizio effettivo. Secondo le Sezioni riunite la cennata disparità di trattamento concreta, infatti, uno dei vari cambiamenti di regime cui era soggetto il militare nel passaggio dal sistema pensionistico pubblico a quello privato. I principi suddetti sono pienamente applicabili alla fattispecie in esame, contrariamente a quanto opinato dall’appellante, con insussistenza degli stessi presupposti per una nuova remissione alle SS.RR., data anche la chiarezza del principio da esse affermato. Peraltro, nella disposizione di cui all’art. 3 della legge n. 284 del 1977 viene espressamente precisato che l’aumento del “servizio comunque prestato” rileva unicamente “ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni”, mentre la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS consiste in una mera ricongiunzione di servizi, come affermava espressamente il titolo della legge n. 322 del 1958. In definitiva, nel sistema delineato dal DPR n. 1092 del 1973 il “servizio utile”, comprensivo, cioè, delle maggiorazioni per particolari servizi, non è un servizio rilevante a tutti gli effetti pensionistici al pari di quello “effettivo”, come avverrebbe se si trattasse di un intangibile patrimonio previdenziale del dipendente; pertanto, in assenza di una espressa previsione normativa, le disposizioni dettate per determinare la misura della pensione non possono essere applicate automaticamente al diverso ambito della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS. Non vi è quindi alcuna disparità di trattamento, né lesione del principio di adeguatezza del trattamento pensionistico ex art. 38 Cost., che possa far ritenere a questo Giudice rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dianzi prospettata. In definitiva, l'appello in esame deve essere respinto e va per conseguenza confermata la sentenza impugnata».

5.1. Le conclusioni interpretative ora riportate appaiono pienamente condivisibili e da ribadire anche in questa sede, non avendo peraltro la difesa di parte ricorrente proposto alcun nuovo argomento, in grado di scalfire l’opzione ermeneutica ora richiamata, che, come visto, può considerarsi ormai diritto vivente di questa Corte. Ne deriva, come anticipato, il rigetto del ricorso.

6. In assenza di significativa attività difensiva espletata in favore delle Amministrazioni appellate, si dispone la compensazione delle spese legali.


P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette

Rigetta

il ricorso di cui in epigrafe.

Spese compensate.


Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 30 novembre 2017.

il giudice

(F.to: Giovanni Guida)


Depositata in Segreteria il 16.01.2018

p. Il Dirigente

F.to: Dott. Alessandro VINICOLA

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