TAR 2018: RICORSO
PER “per ottenere il pagamento della somma di lire 1.269.700 quale
importo spettante per servizio prestato presso il Compartimento
POLFER di Reggio Calabria dal Dicembre 1998 all’Agosto 2000 a
titolo di indennità di vigilanza scalo e di missione.”
Pubblicato il
12/06/2018
N. 00395/2018
REG.PROV.PRES.
N. 02917/2000
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale
Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di
Reggio Calabria
Il Presidente
ha pronunciato il
presente
DECRETO
sul ricorso numero
di registro generale 2917 del 2000, proposto da:
-OMISSIS- e il SIULP
– Segreteria provinciale di Reggio Calabria, in persona del suo
legale rappresentante, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro
Barbaro e Sebastiano Caracciolo, con domicilio eletto presso lo
studio Pietro Barbaro Avv. in Reggio Calabria, via S. Francesco Da
Paola, 94;
contro
Ministero
dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per ottenere
il pagamento della
somma di lire 1.269.700 quale importo spettante per servizio prestato
presso il Compartimento POLFER di Reggio Calabria dal Dicembre 1998
all’Agosto 2000 a titolo di indennità di vigilanza scalo e di
missione.
Visto l'art. 82, co.
1, cod. proc. amm.;
Visto l’art. 23
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (abrogato dal d. lgs. 2 luglio
2010, n. 104), a norma del quale «la discussione del ricorso deve
essere richiesta dal ricorrente ovvero dall’amministrazione o da
altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il
termine massimo di due anni dal deposito del ricorso»;
Visti il ricorso per
ingiunzione depositato il 23/11/2000 e i relativi allegati;
Visto il decreto
ingiuntivo n. 107 del 18/12/2000;
Visto l’atto di
opposizione dell’Amministrazione ingiunta depositato il 16/03/2001;
Precisato che, nei
casi di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente assume
la veste processuale di ricorrente;
Rilevato che nessuna
delle parti costituite ha presentato domanda di fissazione di udienza
entro il termine previsto dal citato art. 23 legge n. 1034/1971,
vigente all’epoca della proposizione del ricorso e
dell’opposizione, per cui il ricorso in epigrafe deve ritenersi
perento;
Considerato che, ai
sensi dell’art. 653 c.p.c., con il provvedimento che dichiara
l’estinzione del processo di opposizione il decreto ingiuntivo, che
non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva;
Ritenuto che, nella
fattispecie, il presente decreto determinerà la definitiva
estinzione del processo alla scadenza del termine di cui all’art.
85, comma 3, cod. proc. amm., entro il quale ciascuna delle parti
costituite può proporre opposizione al Collegio avverso il decreto
di perenzione, con atto notificato a tutte le altre parti;
Dato atto che, in
difetto di tempestiva opposizione, acquisterà definitivamente
efficacia esecutiva il decreto ingiuntivo n. 107 del 18/12/2000;
Considerato che ai
sensi dell’art. 83 c.p.a., in caso di perenzione del ricorso,
ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio;
P.Q.M.
Dichiara perento il
ricorso indicato in epigrafe.
Spese regolate a
norma dell’art. 83 c.p.a.
La Segreteria darà
comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Ai sensi dell’art.
85, co. 3, c.p.a., nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione
ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al
Collegio, con atto notificato a tutte le altre parti.
Così deciso in
Reggio Calabria il giorno 5 giugno 2018.
Il Presidente
Caterina
Criscenti
IL SEGRETARIO
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