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sabato 22 settembre 2018

TAR 2018: RICORSO PER “per ottenere il pagamento della somma di lire 1.269.700 quale importo spettante per servizio prestato presso il Compartimento POLFER di Reggio Calabria dal Dicembre 1998 all’Agosto 2000 a titolo di indennità di vigilanza scalo e di missione.” Pubblicato il 12/06/2018 N. 00395/2018 REG.PROV.PRES. N. 02917/2000 REG.RIC.




TAR 2018: RICORSO PER “per ottenere il pagamento della somma di lire 1.269.700 quale importo spettante per servizio prestato presso il Compartimento POLFER di Reggio Calabria dal Dicembre 1998 all’Agosto 2000 a titolo di indennità di vigilanza scalo e di missione.”


Pubblicato il 12/06/2018

N. 00395/2018 REG.PROV.PRES.

N. 02917/2000 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2917 del 2000, proposto da:
-OMISSIS- e il SIULP – Segreteria provinciale di Reggio Calabria, in persona del suo legale rappresentante, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Barbaro e Sebastiano Caracciolo, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Barbaro Avv. in Reggio Calabria, via S. Francesco Da Paola, 94;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per ottenere

il pagamento della somma di lire 1.269.700 quale importo spettante per servizio prestato presso il Compartimento POLFER di Reggio Calabria dal Dicembre 1998 all’Agosto 2000 a titolo di indennità di vigilanza scalo e di missione.

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Visto l’art. 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104), a norma del quale «la discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall’amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso»;

Visti il ricorso per ingiunzione depositato il 23/11/2000 e i relativi allegati;

Visto il decreto ingiuntivo n. 107 del 18/12/2000;

Visto l’atto di opposizione dell’Amministrazione ingiunta depositato il 16/03/2001;

Precisato che, nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente assume la veste processuale di ricorrente;

Rilevato che nessuna delle parti costituite ha presentato domanda di fissazione di udienza entro il termine previsto dal citato art. 23 legge n. 1034/1971, vigente all’epoca della proposizione del ricorso e dell’opposizione, per cui il ricorso in epigrafe deve ritenersi perento;

Considerato che, ai sensi dell’art. 653 c.p.c., con il provvedimento che dichiara l’estinzione del processo di opposizione il decreto ingiuntivo, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva;

Ritenuto che, nella fattispecie, il presente decreto determinerà la definitiva estinzione del processo alla scadenza del termine di cui all’art. 85, comma 3, cod. proc. amm., entro il quale ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio avverso il decreto di perenzione, con atto notificato a tutte le altre parti;

Dato atto che, in difetto di tempestiva opposizione, acquisterà definitivamente efficacia esecutiva il decreto ingiuntivo n. 107 del 18/12/2000;

Considerato che ai sensi dell’art. 83 c.p.a., in caso di perenzione del ricorso, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio;

P.Q.M.

Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.

Spese regolate a norma dell’art. 83 c.p.a.

La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.

Ai sensi dell’art. 85, co. 3, c.p.a., nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le altre parti.

Così deciso in Reggio Calabria il giorno 5 giugno 2018.





Il Presidente
Caterina Criscenti





IL SEGRETARIO

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