TAR 2018: “per
l'accertamento del diritto a percepire il trattamento economico
corrispondente alla propria qualifica ed anzianità, a norma
dell'art. 14 della l. n. 266/1999, nonché per la condanna del
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., del Ministero
della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, in
persona del legale rappresentante p.t., del Ministero della Difesa,
Direzione Generale per il Personale Civile, in persona del legale
rappresentante p.t., ciascuno per quanto di ragione e competenza, a
corrispondere le relative somme maturate dal ricorrente, maggiorate
degli interessi legali.”
Pubblicato il
29/08/2018
N. 09066/2018
REG.PROV.COLL.
N. 00209/2013
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 209 del 2013, proposto da
-OMISSIS-,
rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Lanza ed Emilio Forrisi,
con domicilio eletto presso lo studio Francesca Cucchiarelli in Roma,
via Lazio, 9;
contro
Ministero della
Difesa, Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale
Militare, Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale
Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
del diritto a
percepire il trattamento economico corrispondente alla propria
qualifica ed anzianità, a norma dell'art. 14 della l. n. 266/1999,
nonché per la condanna del Ministero della Difesa, in persona del
Ministro p.t., del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il
Personale Militare, in persona del legale rappresentante p.t., del
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile,
in persona del legale rappresentante p.t., ciascuno per quanto di
ragione e competenza, a corrispondere le relative somme maturate dal
ricorrente, maggiorate degli interessi legali.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero
della Difesa Direzione Generale per il personale Militare e del
Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Civile;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2018 il dott. Roberto
Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, già
sergente in servizio presso il Reggimento di Artiglieria a Cavallo di
Milano, è stato, con verbale della C.M.O. di Caserta, n. 511 del 27
ottobre 2008, dichiarato “non idoneo permanentemente al s. m. i. in
modo assoluto e da congedare dalla data odierna” e “reimpiegabile
nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'A.D.
(L.266/99)”.
Con istanza del 12
novembre 2008, il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 14 della
legge 266/1999 (norma oggi abrogata e sostituita dall'art. 930 del
ed. Codice dell'ordinamento Militare, emanato con d.lgs. n. 66/2010),
nonché del D.M. 18 aprile 2002, di transitare nelle qualifiche
funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
Il predetto, solo in
data 15 marzo 2010, dopo la sottoscrizione del contratto in data 1°
marzo 2010, è stato assunto presso il 9° Stormo di Grazzanise -
Caserta con le mansioni dì assistente di amministrazione, profilo
professionale cod 0103, settore 0100, seconda area, fascia
retributiva F3 (ex area B, posizione economica B3).
Lo stesso lamenta
che nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di
transito nei ruoli civili o meglio dalla data della accertata
inidoneità al servizio e la stipula del contratto di impiego, non ha
percepito alcun tipo di trattamento economico nei termini indicati
dal D.M. 18.4.2002 e dall'art. 14 della legge 266/1999 (oggi art. 930
del ed. Codice dell'ordinamento Militare)
Recita, infatti,
l’art. 2, settimo comma del D.M. cit. (tutt’ora vigente) : "in
attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla
domanda il personale è considerato in aspettativa, con il
trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità".
Con nota
raccomandata a/r del 14 giugno 2011 il ricorrente ha inoltrato
richiesta di pagamento delle somme spettanti in base al trattamento
economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
La Direzione
Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa, con nota
prot. n. 59292 del 1° settembre 2011, ha rappresentato, tra l'altro,
che "la gestione del collocamento in aspettativa per i periodi
di assenza tra la data di cessazione dal servizio e quella di non
idoneità al transito, comprensiva di qualsivoglia richiesta di
carattere economico, non essendosi ancora costituito il rapporto di
lavoro con l'Amministrazione civile, spetta agli organismi militari,
competenti in materia".
Con nota prot. n.
M_DACE001/12844 DEL 8.8.2011, invece, l'Ufficio Comando — Sezione
Personale Civile del 9° Stormo "F. Baracca"
dell'Aeronautica Militare ha comunicato che "per le azioni di
competenza, si trasmette copia del foglio in riferimento (non
allegato) significando che il Dipendente in parola è stato
trasferito presso Codesto comando in data 15 giugno 2011".
Successivamente, con
nota prot. n. 0011644 del 18 agosto 2011, l'Ufficio Amministrazione
del "Reggimento Artiglieria a Cavallo" di Milano ha
precisato che "... prendendo atto di quanto comunicato con
lettera a riferimento, provvederà ad esaminare ed espletare gli atti
di propria competenza e renderne edotte, successivamente, le parti
interessate".
Emerge dal carteggio
prodotto in atti dalla parte e non contestato dalla resistente, che i
diversi reparti interessati hanno, in buona sostanza, declinato la
loro competenza a liquidare gli emolumenti richiesti, tanto che il
ricorrente lamenta che, alla data di presentazione del presente
ricorso, l'Amministrazione Militare non aveva ancora corrisposto le
somme per legge a lui spettanti.
Conseguentemente la
parte ricorrente ha chiesto la declaratoria del pagamento delle
indicate somme, a far data dal 27 ottobre 2008 (data del verbale di
inidoneità pronunciato dal CMO di Caserta) ovvero, in subordine, a
far data dal 12 novembre 2008 (data di presentazione della domanda di
transito) oppure, in via ulteriormente subordinata, a far data dal 12
aprile 2009 (termine di scadenza di 150 giorni previsto dall'art. 2
DM 18 aprile 2002).
Alla udienza
pubblica del giorno 7 febbraio 2018, il Collegio con ordinanza
interlocutoria n. 2818/18 ha chiesto alla resistente :
“l’acquisizione di dettagliati e documentati chiarimenti in
merito alla vicenda per cui è causa”.
La p.a. ha prodotto,
peraltro oltre i termini previsti, la chiesta relazione, in cui, in
buona sostanza ed a prescindere dalle asserite e non condivisibili
ragioni del ritardo nella stipulazione del contratto di impego, ha
confermato che al ricorrente non è stato corrisposto il pagamento
del periodo di aspettativa.
In prossimità
dell’udienza la parte ha prodotto una memoria riepilogativa.
Il ricorso è
fondato e deve essere accolto.
Risulta dagli atti
di causa, confermato peraltro dalla stessa resistente, che alla parte
ricorrente, dichiarata non idonea al servizio per cause ad esso
estranee, non sono stati corrisposti gli emolumenti relativi al
periodo di aspettativa, così come statuito dalla normativa vigente e
sopra riportata, mentre lo stipendio afferente al nuovo impiego è
stato riconosciuto, dopo i 150 giorni previsti e solo dopo la stipula
del relativo contratto.
La normativa di
riferimento, invero, descrive, in modo chiaro ed univoco, le
differenti fasi procedimentali previsto per i militari non più
idonei al servizio che hanno, nel termine decadenziale, avanzato
istanza di transito nell’amministrazione civile.
Ora, accertata la
inidoneità e presentata la domanda di transito, l’istante è posto
in aspettativa ed ha diritto, dal giorno in cui è stato dichiarato
non idoneo al servizio e per tutti i successivi 150 giorni, al
trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità
nei termini indicati dall’art. 26 della Legge n. 187/1976.
La seconda fase è
affidata alla valutazione della p.a. che entro gli indicati 150
giorni dovrà determinarsi sulla istanza avanzata.
In questo caso,
però, la valutazione non ha natura discrezionale, ma la p.a. è
tenuta ad adottare il provvedimento ove ricorrano i presupposti di
fatto stabiliti dalla legge (Consiglio di Stato, IV Sezione, 31
Luglio 2009, n. 4854).
Infatti, l’art. 2
comma 4 del già citato D.M. del 18.04.2002 recita :
“l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta
giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Qualora entro il
predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata,
l’istanza si intende accolta”.
Si tratta cioè di
una ipotesi di silenzio assenso, in cui alla inerzia della p.a.
consegue, senz’altro, il provvedimento positivo chiesto
dall’istante.
Né il ritardo,
della intervenuta convenzione negoziale, può essere imputato, come
sostiene la resistente nei chiarimenti prodotti, al ricorrente quale
conseguenza della mancata produzione documentale a sostegno
dell’istanza.
Sul punto il
legislatore ha inteso, con l’art. 18 della L. 241/90, superare ogni
pretestuosa richiesta procedimentale della p.a., la quale, di contro,
ha l’obbligo di attivarsi nell’acquisizione documentale : “
…sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso
dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni”.
In poche parole, il
legislatore ha inteso, proprio in ossequio al principio di leale
cooperazione tra le parti, obbligare la p.a. a svolgere le dovute e
conseguenti attività acquisitive dei documenti già in possesso
dell’amministrazione e non assumere comportamenti defatiganti con
richieste oggettivamente non giustificate.
Nel caso di specie i
documenti richiesti, in disparte le dichiarazioni di parte circa
l’avvenuta produzione, erano, comunque, nella disponibilità
dell’amministrazione militare.
Quindi le istanze
interlocutorie avanzate dalla p.a. al ricorrente affinché questi
producesse i documenti a conforto della richiesta di transito, non
avevano ragion d’essere ed il procedimento doveva, in ogni caso,
essere definito entro 150 giorni.
Ne consegue che il
ricorrente ha titolo alla corresponsione della indennità di
aspettativa a far data dal giorno della accertata inidoneità per i
successivi 150 giorni dalla presentazione della domanda di transito
presso l’amministrazione, assegnati dal legislatore
all’amministrazione per definire il procedimento e cioè sino al 12
aprile 2009, secondo le previsioni normative di cui all’art. 26
della Legge n. 187/1976.
Successivamente e
sino alla effettiva presa in servizio nell’amministrazione civile
il predetto ha diritto, a titolo di risarcimento, allo stipendio
previsto per la qualifica successivamente acquisita con il transito.
Sulla somma così
complessivamente individuata dovranno essere corrisposti gli
interessi, a decorrere dalla accertata inidoneità, sino al soddisfo,
nei termini indicati dal D.M. n. 352/98, al netto delle ritenute
previdenziali, assistenziali ed erariali (Cons. St. A.P. n. 18/2012;
Cass. Sez. un. Civ. n. 14429/17).
Non sono dovute
somme a titolo di rivalutazione monetaria, in applicazione del
divieto di cumulo fra rivalutazione monetaria e interessi, sancito
per i crediti di lavoro dall'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994
n. 724, trattandosi di crediti retributivi maturati dopo la data del
31 dicembre 1994 (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, 05/04/2017,
n.1598; T.A.R. Roma (Lazio) sez. III 04 maggio 2017 n. 5262;
Cons.Stato, Sez. V, 22/10/2015, n. 4864).
La peculiarità
della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s.
196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di
diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di
salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Concetta Anastasi,
Presidente
Antonella Mangia,
Consigliere
Roberto Vitanza,
Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza
Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dei soggetti interessati nei termini indicati.
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