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sabato 22 settembre 2018

TAR 2018: “per l'accertamento del diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alla propria qualifica ed anzianità, a norma dell'art. 14 della l. n. 266/1999, nonché per la condanna del Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del legale rappresentante p.t., del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, in persona del legale rappresentante p.t., ciascuno per quanto di ragione e competenza, a corrispondere le relative somme maturate dal ricorrente, maggiorate degli interessi legali.” Pubblicato il 29/08/2018 N. 09066/2018 REG.PROV.COLL. N. 00209/2013 REG.RIC.



TAR 2018: “per l'accertamento del diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alla propria qualifica ed anzianità, a norma dell'art. 14 della l. n. 266/1999, nonché per la condanna del Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del legale rappresentante p.t., del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, in persona del legale rappresentante p.t., ciascuno per quanto di ragione e competenza, a corrispondere le relative somme maturate dal ricorrente, maggiorate degli interessi legali.”





Pubblicato il 29/08/2018

N. 09066/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00209/2013 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 209 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Lanza ed Emilio Forrisi, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Cucchiarelli in Roma, via Lazio, 9;

contro

Ministero della Difesa, Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Militare, Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alla propria qualifica ed anzianità, a norma dell'art. 14 della l. n. 266/1999, nonché per la condanna del Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del legale rappresentante p.t., del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, in persona del legale rappresentante p.t., ciascuno per quanto di ragione e competenza, a corrispondere le relative somme maturate dal ricorrente, maggiorate degli interessi legali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Militare e del Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, già sergente in servizio presso il Reggimento di Artiglieria a Cavallo di Milano, è stato, con verbale della C.M.O. di Caserta, n. 511 del 27 ottobre 2008, dichiarato “non idoneo permanentemente al s. m. i. in modo assoluto e da congedare dalla data odierna” e “reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'A.D. (L.266/99)”.

Con istanza del 12 novembre 2008, il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 14 della legge 266/1999 (norma oggi abrogata e sostituita dall'art. 930 del ed. Codice dell'ordinamento Militare, emanato con d.lgs. n. 66/2010), nonché del D.M. 18 aprile 2002, di transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

Il predetto, solo in data 15 marzo 2010, dopo la sottoscrizione del contratto in data 1° marzo 2010, è stato assunto presso il 9° Stormo di Grazzanise - Caserta con le mansioni dì assistente di amministrazione, profilo professionale cod 0103, settore 0100, seconda area, fascia retributiva F3 (ex area B, posizione economica B3).

Lo stesso lamenta che nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di transito nei ruoli civili o meglio dalla data della accertata inidoneità al servizio e la stipula del contratto di impiego, non ha percepito alcun tipo di trattamento economico nei termini indicati dal D.M. 18.4.2002 e dall'art. 14 della legge 266/1999 (oggi art. 930 del ed. Codice dell'ordinamento Militare)

Recita, infatti, l’art. 2, settimo comma del D.M. cit. (tutt’ora vigente) : "in attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità".

Con nota raccomandata a/r del 14 giugno 2011 il ricorrente ha inoltrato richiesta di pagamento delle somme spettanti in base al trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.

La Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa, con nota prot. n. 59292 del 1° settembre 2011, ha rappresentato, tra l'altro, che "la gestione del collocamento in aspettativa per i periodi di assenza tra la data di cessazione dal servizio e quella di non idoneità al transito, comprensiva di qualsivoglia richiesta di carattere economico, non essendosi ancora costituito il rapporto di lavoro con l'Amministrazione civile, spetta agli organismi militari, competenti in materia".

Con nota prot. n. M_DACE001/12844 DEL 8.8.2011, invece, l'Ufficio Comando — Sezione Personale Civile del 9° Stormo "F. Baracca" dell'Aeronautica Militare ha comunicato che "per le azioni di competenza, si trasmette copia del foglio in riferimento (non allegato) significando che il Dipendente in parola è stato trasferito presso Codesto comando in data 15 giugno 2011".

Successivamente, con nota prot. n. 0011644 del 18 agosto 2011, l'Ufficio Amministrazione del "Reggimento Artiglieria a Cavallo" di Milano ha precisato che "... prendendo atto di quanto comunicato con lettera a riferimento, provvederà ad esaminare ed espletare gli atti di propria competenza e renderne edotte, successivamente, le parti interessate".

Emerge dal carteggio prodotto in atti dalla parte e non contestato dalla resistente, che i diversi reparti interessati hanno, in buona sostanza, declinato la loro competenza a liquidare gli emolumenti richiesti, tanto che il ricorrente lamenta che, alla data di presentazione del presente ricorso, l'Amministrazione Militare non aveva ancora corrisposto le somme per legge a lui spettanti.

Conseguentemente la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria del pagamento delle indicate somme, a far data dal 27 ottobre 2008 (data del verbale di inidoneità pronunciato dal CMO di Caserta) ovvero, in subordine, a far data dal 12 novembre 2008 (data di presentazione della domanda di transito) oppure, in via ulteriormente subordinata, a far data dal 12 aprile 2009 (termine di scadenza di 150 giorni previsto dall'art. 2 DM 18 aprile 2002).

Alla udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018, il Collegio con ordinanza interlocutoria n. 2818/18 ha chiesto alla resistente : “l’acquisizione di dettagliati e documentati chiarimenti in merito alla vicenda per cui è causa”.

La p.a. ha prodotto, peraltro oltre i termini previsti, la chiesta relazione, in cui, in buona sostanza ed a prescindere dalle asserite e non condivisibili ragioni del ritardo nella stipulazione del contratto di impego, ha confermato che al ricorrente non è stato corrisposto il pagamento del periodo di aspettativa.

In prossimità dell’udienza la parte ha prodotto una memoria riepilogativa.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Risulta dagli atti di causa, confermato peraltro dalla stessa resistente, che alla parte ricorrente, dichiarata non idonea al servizio per cause ad esso estranee, non sono stati corrisposti gli emolumenti relativi al periodo di aspettativa, così come statuito dalla normativa vigente e sopra riportata, mentre lo stipendio afferente al nuovo impiego è stato riconosciuto, dopo i 150 giorni previsti e solo dopo la stipula del relativo contratto.

La normativa di riferimento, invero, descrive, in modo chiaro ed univoco, le differenti fasi procedimentali previsto per i militari non più idonei al servizio che hanno, nel termine decadenziale, avanzato istanza di transito nell’amministrazione civile.

Ora, accertata la inidoneità e presentata la domanda di transito, l’istante è posto in aspettativa ed ha diritto, dal giorno in cui è stato dichiarato non idoneo al servizio e per tutti i successivi 150 giorni, al trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità nei termini indicati dall’art. 26 della Legge n. 187/1976.

La seconda fase è affidata alla valutazione della p.a. che entro gli indicati 150 giorni dovrà determinarsi sulla istanza avanzata.

In questo caso, però, la valutazione non ha natura discrezionale, ma la p.a. è tenuta ad adottare il provvedimento ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge (Consiglio di Stato, IV Sezione, 31 Luglio 2009, n. 4854).

Infatti, l’art. 2 comma 4 del già citato D.M. del 18.04.2002 recita : “l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta”.

Si tratta cioè di una ipotesi di silenzio assenso, in cui alla inerzia della p.a. consegue, senz’altro, il provvedimento positivo chiesto dall’istante.

Né il ritardo, della intervenuta convenzione negoziale, può essere imputato, come sostiene la resistente nei chiarimenti prodotti, al ricorrente quale conseguenza della mancata produzione documentale a sostegno dell’istanza.

Sul punto il legislatore ha inteso, con l’art. 18 della L. 241/90, superare ogni pretestuosa richiesta procedimentale della p.a., la quale, di contro, ha l’obbligo di attivarsi nell’acquisizione documentale : “ …sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni”.

In poche parole, il legislatore ha inteso, proprio in ossequio al principio di leale cooperazione tra le parti, obbligare la p.a. a svolgere le dovute e conseguenti attività acquisitive dei documenti già in possesso dell’amministrazione e non assumere comportamenti defatiganti con richieste oggettivamente non giustificate.

Nel caso di specie i documenti richiesti, in disparte le dichiarazioni di parte circa l’avvenuta produzione, erano, comunque, nella disponibilità dell’amministrazione militare.

Quindi le istanze interlocutorie avanzate dalla p.a. al ricorrente affinché questi producesse i documenti a conforto della richiesta di transito, non avevano ragion d’essere ed il procedimento doveva, in ogni caso, essere definito entro 150 giorni.

Ne consegue che il ricorrente ha titolo alla corresponsione della indennità di aspettativa a far data dal giorno della accertata inidoneità per i successivi 150 giorni dalla presentazione della domanda di transito presso l’amministrazione, assegnati dal legislatore all’amministrazione per definire il procedimento e cioè sino al 12 aprile 2009, secondo le previsioni normative di cui all’art. 26 della Legge n. 187/1976.

Successivamente e sino alla effettiva presa in servizio nell’amministrazione civile il predetto ha diritto, a titolo di risarcimento, allo stipendio previsto per la qualifica successivamente acquisita con il transito.

Sulla somma così complessivamente individuata dovranno essere corrisposti gli interessi, a decorrere dalla accertata inidoneità, sino al soddisfo, nei termini indicati dal D.M. n. 352/98, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Cons. St. A.P. n. 18/2012; Cass. Sez. un. Civ. n. 14429/17).

Non sono dovute somme a titolo di rivalutazione monetaria, in applicazione del divieto di cumulo fra rivalutazione monetaria e interessi, sancito per i crediti di lavoro dall'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, trattandosi di crediti retributivi maturati dopo la data del 31 dicembre 1994 (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, 05/04/2017, n.1598; T.A.R. Roma (Lazio) sez. III 04 maggio 2017 n. 5262; Cons.Stato, Sez. V, 22/10/2015, n. 4864).

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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