TAR 2018: “per la
riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna (Sezione Prima) n. 00437/2014, resa tra le parti,
concernente il rigetto dell’istanza per la corresponsione dei
benefici demografici consistenti nella maggiorazione stipendiale
biennale del 2,5%.”
Pubblicato il
10/09/2018
N.
05304/2018REG.PROV.COLL.
N. 01534/2015
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di
Stato
in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 1534 del 2015, proposto dai signori XXX XXX, XXX
XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX,
XXX XXX e XXX XXX, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati
Roberto Fagnano, Ennio Cerio, con domicilio eletto presso la
segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n.
13;
XXX
il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto exlege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Reparto Tecnico
Logistico Amministrativo Navale della Guardia di Finanza, in persona
del comandante p.t., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n.
00437/2014, resa tra le parti, concernente il rigetto dell’istanza
per la corresponsione dei benefici demografici consistenti nella
maggiorazione stipendiale biennale del 2,5%.
Visti il ricorso in
appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2018 il Consigliere Carlo
Schilardi e udito per il Ministero appellato l’avvocato Fedeli,
dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I sigg. XXX XXX,
XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXXXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX
XXX, XXX XXX, XXX XXX, in servizio presso il Reparto tecnico
logistico amministrativo navale della Guardia di Finanza – gruppo
aeronavale di Cagliari, in data 18.4.2013 chiedevano il
riconoscimento del diritto a percepire i benefici demografici del
2,5% di scatto di stipendio per la nascita dei figli ed il relativo
maturato economico, ai sensi del d.l. 21 agosto 1937 n. 1542 come
modificato dall’art. 16 comma 4 del d.l. 6 giugno 1981 n. 283 e
convertito in legge il 6 agosto 1981 n. 432.
L'Amministrazione
con provvedimento del 7.05.2013, prot. n. 70633/13, rigettava
l’istanza.
1.2. Gli
interessati, allora, adivano il T.A.R. per la Sardegna chiedendo
l'annullamento del provvedimento, l'accertamento del diritto al
riconoscimento a percepire i benefici demografici del 2,5% di scatto
di stipendio per la nascita e il sostentamento dei figli, la
corresponsione del maturato economico e il risarcimento del danno.
I ricorrenti
lamentavano, in particolare, la violazione del R.D.L. n. 1452/1937,
del D.L. n. 283/1981, della legge n. 472/1987, la violazione
dell’art. 3 e 97 della Costituzione, dell’art. 21 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’art. 1 e
14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Il T.A.R., con
sentenza n. 437 del 16.6.2014, resa ai sensi dell'art. 74 del codice
del processo amministrativo, ha rigettato il ricorso.
Avverso la sentenza
i sigg. XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX LaXXX, XXX XXX, XXX
XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX hanno proposto appello.
Si è costituito in
giudizio il Ministero dell'Economia e Finanze che ha chiesto di
rigettare l'appello.
All'udienza pubblica
del 19 luglio 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
2. Sostengono gli
appellanti che risulta inesatta la tesi dell'abrogazione implicita
dell'art. 22 del R.D.L. n. 1542 del 1937, perché non sussisterebbe
incompatibilità assoluta tra il diritto al riconoscimento dei
benefici demografici richiesti ed il nuovo sistema di computo della
retribuzione del personale militare non dirigente. Quest'ultima
considerazione mostrerebbe la propria valenza con maggior vigore ove
si tenga conto che l'effetto abrogativo non riguarda il personale
militare dirigente, per cui la norma sarebbe ancora presente nel
nostro ordinamento e dovrebbe essere applicata nei confronti del
personale non dirigente.
2.2. Il Collegio
osserva che in ordine a quanto eccepito dagli appellanti si è
correttamente espresso il giudice di primo grado che ha evidenziato,
anche, che una questione del tutto analoga a quella trattata in
questa sede è stata già esaminata dal Consiglio di Stato, che con
sentenza n. 1658 del 22 marzo 2012 si è espresso diffusamente circa
l’infondatezza di analoghe pretese, riprendendo conformi precedenti
(cfr. Sez. IV 19 ottobre 2007 n. 5475; sez. III – pareri - 22
luglio 2008 n. 2332 e 11 novembre 2008 n. 2896).
Presupposto per il
riconoscimento del beneficio reclamato era, infatti, quanto previsto
dal pregresso sistema retributivo, articolato in classi e scatti, che
all'art. 22 primo comma del R.D.L. 21 agosto 1937 n. 1542, convertito
dalla legge 3 gennaio 1939 n. 1, stabiliva che nei riguardi dei
dipendenti delle amministrazioni statali, comprese quelle con
ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione,
suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici,
il periodo in corso di maturazione alla data di un figlio si
considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se
questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso dal 1° del
mese successivo.
L’art. 16, comma
4, del D.L. 6 giugno 1981 n. 283, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 1981 n. 432, ha poi stabilito che ai fini
dell’attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita
di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si
conferiscono aumenti periodici convenzionali del due e cinquanta per
cento della classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la
successiva progressione economica.
L’art. 1, comma 3,
del D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito con modificazioni dalla
legge 14 novembre 1987 n. 468 ha, però, sostituito la progressione
retributiva per classi e scatti con il nuovo istituto della
retribuzione individuale di anzianità ed ha stabilito che per il
personale militare il valore per classi e scatti in godimento al 31
dicembre 1986, con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei
di classe e scatti maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la
retribuzione individuale di anzianità (c.d. R.I.A.). Identica
disciplina è prevista per il personale della Polizia di Stato a
termini dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 10 aprile 1987 n. 150.
Con il nuovo sistema
si è concretizzata una netta incompatibilità con la disciplina
precedente che prevedeva l'attribuzione di uno scatto anticipato a
seguito della nascita di un figlio.
Di recente questo
Consiglio di Stato ha, poi, soggiunto che … il beneficio
demografico previsto dall'art. 22 del R.D.L. n. 1542 del 1937,
consistente nell'attribuzione al personale militare di aumenti
periodici biennali dello stipendio per la nascita di figli, non trova
più applicazione a far tempo dal primo gennaio 1987, a seguito
dell'estensione al suddetto personale dell'istituto della
retribuzione individuale di anzianità che segna il superamento del
precedente sistema degli aumenti periodici e degli scatti, ai sensi
dell'art. 1, comma 3, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito
con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 … (cfr.
Consiglio di Stato, sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 497).
2.3. Va considerato,
infine, come evidenziato dai giudici di prima istanza, che la
categoria dei dirigenti, con relativa carriera e trattamento
economico è del tutto distinta da quella del restante personale
pubblico, per cui è pienamente ammissibile la sussistenza di una
diversa disciplina del trattamento economico, per cui benefici quale
quello in parola, sono riconoscibili in favore della dirigenza
militare, per la quale resta la progressione per classi e scatti.
2.5. Nessuna
incongruenza o comportamento discriminatorio è ravvisabile, poi,
nella normativa nazionale per il fatto che categorie diverse di
personale siano disciplinate in modo diverso quanto all'inquadramento
giuridico e al trattamento economico. Da ciò l'insussistenza anche
di dubbi sulla legittimità costituzionale della normativa di
settore, con riguardo all'art 117 della Costituzione, nonché di
conflitti tra la normazione nazionale e norme della CEDU, peraltro
genericamente evocati dagli appellanti.
3. Le spese del
presente grado di giudizio possono essere compensate, vista la
complessità di alcune delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese
del presente grado di giudizio.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Antonino Anastasi,
Presidente
Fabio Taormina,
Consigliere
Oberdan Forlenza,
Consigliere
Carlo Schilardi,
Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo,
Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Carlo Schilardi
Antonino Anastasi
IL SEGRETARIO
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