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sabato 22 settembre 2018

TAR 2018: “per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00437/2014, resa tra le parti, concernente il rigetto dell’istanza per la corresponsione dei benefici demografici consistenti nella maggiorazione stipendiale biennale del 2,5%.” Pubblicato il 10/09/2018 N. 05304/2018REG.PROV.COLL. N. 01534/2015 REG.RIC.




TAR 2018: “per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00437/2014, resa tra le parti, concernente il rigetto dell’istanza per la corresponsione dei benefici demografici consistenti nella maggiorazione stipendiale biennale del 2,5%.”


Pubblicato il 10/09/2018

N. 05304/2018REG.PROV.COLL.

N. 01534/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1534 del 2015, proposto dai signori XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX e XXX XXX, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Fagnano, Ennio Cerio, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

XXX

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto exlege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale della Guardia di Finanza, in persona del comandante p.t., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00437/2014, resa tra le parti, concernente il rigetto dell’istanza per la corresponsione dei benefici demografici consistenti nella maggiorazione stipendiale biennale del 2,5%.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2018 il Consigliere Carlo Schilardi e udito per il Ministero appellato l’avvocato Fedeli, dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. I sigg. XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXXXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, in servizio presso il Reparto tecnico logistico amministrativo navale della Guardia di Finanza – gruppo aeronavale di Cagliari, in data 18.4.2013 chiedevano il riconoscimento del diritto a percepire i benefici demografici del 2,5% di scatto di stipendio per la nascita dei figli ed il relativo maturato economico, ai sensi del d.l. 21 agosto 1937 n. 1542 come modificato dall’art. 16 comma 4 del d.l. 6 giugno 1981 n. 283 e convertito in legge il 6 agosto 1981 n. 432.

L'Amministrazione con provvedimento del 7.05.2013, prot. n. 70633/13, rigettava l’istanza.

1.2. Gli interessati, allora, adivano il T.A.R. per la Sardegna chiedendo l'annullamento del provvedimento, l'accertamento del diritto al riconoscimento a percepire i benefici demografici del 2,5% di scatto di stipendio per la nascita e il sostentamento dei figli, la corresponsione del maturato economico e il risarcimento del danno.

I ricorrenti lamentavano, in particolare, la violazione del R.D.L. n. 1452/1937, del D.L. n. 283/1981, della legge n. 472/1987, la violazione dell’art. 3 e 97 della Costituzione, dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’art. 1 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Il T.A.R., con sentenza n. 437 del 16.6.2014, resa ai sensi dell'art. 74 del codice del processo amministrativo, ha rigettato il ricorso.

Avverso la sentenza i sigg. XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX LaXXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX hanno proposto appello.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e Finanze che ha chiesto di rigettare l'appello.

All'udienza pubblica del 19 luglio 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

2. Sostengono gli appellanti che risulta inesatta la tesi dell'abrogazione implicita dell'art. 22 del R.D.L. n. 1542 del 1937, perché non sussisterebbe incompatibilità assoluta tra il diritto al riconoscimento dei benefici demografici richiesti ed il nuovo sistema di computo della retribuzione del personale militare non dirigente. Quest'ultima considerazione mostrerebbe la propria valenza con maggior vigore ove si tenga conto che l'effetto abrogativo non riguarda il personale militare dirigente, per cui la norma sarebbe ancora presente nel nostro ordinamento e dovrebbe essere applicata nei confronti del personale non dirigente.

2.2. Il Collegio osserva che in ordine a quanto eccepito dagli appellanti si è correttamente espresso il giudice di primo grado che ha evidenziato, anche, che una questione del tutto analoga a quella trattata in questa sede è stata già esaminata dal Consiglio di Stato, che con sentenza n. 1658 del 22 marzo 2012 si è espresso diffusamente circa l’infondatezza di analoghe pretese, riprendendo conformi precedenti (cfr. Sez. IV 19 ottobre 2007 n. 5475; sez. III – pareri - 22 luglio 2008 n. 2332 e 11 novembre 2008 n. 2896).

Presupposto per il riconoscimento del beneficio reclamato era, infatti, quanto previsto dal pregresso sistema retributivo, articolato in classi e scatti, che all'art. 22 primo comma del R.D.L. 21 agosto 1937 n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939 n. 1, stabiliva che nei riguardi dei dipendenti delle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso dal 1° del mese successivo.

L’art. 16, comma 4, del D.L. 6 giugno 1981 n. 283, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 1981 n. 432, ha poi stabilito che ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del due e cinquanta per cento della classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

L’art. 1, comma 3, del D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987 n. 468 ha, però, sostituito la progressione retributiva per classi e scatti con il nuovo istituto della retribuzione individuale di anzianità ed ha stabilito che per il personale militare il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatti maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità (c.d. R.I.A.). Identica disciplina è prevista per il personale della Polizia di Stato a termini dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 10 aprile 1987 n. 150.

Con il nuovo sistema si è concretizzata una netta incompatibilità con la disciplina precedente che prevedeva l'attribuzione di uno scatto anticipato a seguito della nascita di un figlio.

Di recente questo Consiglio di Stato ha, poi, soggiunto che … il beneficio demografico previsto dall'art. 22 del R.D.L. n. 1542 del 1937, consistente nell'attribuzione al personale militare di aumenti periodici biennali dello stipendio per la nascita di figli, non trova più applicazione a far tempo dal primo gennaio 1987, a seguito dell'estensione al suddetto personale dell'istituto della retribuzione individuale di anzianità che segna il superamento del precedente sistema degli aumenti periodici e degli scatti, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 … (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 497).

2.3. Va considerato, infine, come evidenziato dai giudici di prima istanza, che la categoria dei dirigenti, con relativa carriera e trattamento economico è del tutto distinta da quella del restante personale pubblico, per cui è pienamente ammissibile la sussistenza di una diversa disciplina del trattamento economico, per cui benefici quale quello in parola, sono riconoscibili in favore della dirigenza militare, per la quale resta la progressione per classi e scatti.

2.5. Nessuna incongruenza o comportamento discriminatorio è ravvisabile, poi, nella normativa nazionale per il fatto che categorie diverse di personale siano disciplinate in modo diverso quanto all'inquadramento giuridico e al trattamento economico. Da ciò l'insussistenza anche di dubbi sulla legittimità costituzionale della normativa di settore, con riguardo all'art 117 della Costituzione, nonché di conflitti tra la normazione nazionale e norme della CEDU, peraltro genericamente evocati dagli appellanti.

3. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, vista la complessità di alcune delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Carlo Schilardi
Antonino Anastasi

IL SEGRETARIO

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