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sabato 22 settembre 2018

TAR 2018: chiesto "annullamento del provvedimento ministeriale di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi uno - risarcimento danni" Pubblicato il 05/09/2018 N. 09152/2018 REG.PROV.COLL. N. 06286/2008 REG.RIC.





TAR 2018: chiesto "annullamento del provvedimento ministeriale di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi uno - risarcimento danni"



Pubblicato il 05/09/2018

N. 09152/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06286/2008 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6286 del 2008, proposto da:
XXX XXX, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Pini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana, 82 Int. 2;

contro

Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Capo della Polizia di Stato non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento ministeriale di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi uno - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2018 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 6286/2008) il sig. XXX XXX ha adito questo Tribunale per l’annullamento del decreto del Capo della Polizia di Stato del 14 febbraio 2008 con cui è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese.

Espone di appartenere ai ruoli della Polizia di Stato, di prestare servizio presso il Dipartimento della Polizia di Stato – XXX e di aver prestato servizio in data 30.6.2007 in qualità di capo pattuglia con turno ore 7,00/13,00.

Riferisce di aver accusato nel corso dell’attività di servizio una forte emicrania, un senso di nausea, di svenimento associato ad uno stato febbrile peraltro comunicato all’assistente di pattuglia, perdurato sino al termine dell’orario di servizio, confermato da personale medico contattato dal ricorrente medesimo.

Riferisce, altresì, che in data 13 luglio 2007 il Direttore dell’Ispettorato di pubblica sicurezza ha richiesto nei suoi riguardi l’applicazione delle misure di cui all’art. 19 del d.p.r. n. 737/1981 e l’attivazione di apposito procedimento disciplinare all’esito del quale è stata a lui inflitta la sanzione della sospensione dal servizio per un mese, in quanto notato nel corso dell’attività di pattugliamento transitare dinanzi al XXX “in atto di dormire con la testa sporgente fuori dal finestrino”.

Avverso il decreto del Capo della Polizia, in epigrafe indicato, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

a)Violazione dell’art. 45 c.p. , eccesso di potere per insufficiente istruttoria e motivazione, non potendosi ritenere punibile una condotta commessa a causa di forza maggiore riconducibile al malessere patito dal ricorrente in costanza del turno di servizio. La condizione fisica sfavorevole concretizzatasi in una perdita di coscienza non renderebbe imputabile al capopattuglia XXX la condotta assoggettata alla misura sanzionatoria.

b)Violazione dell’art. 19 del d.p.r. n. 737/1981, carenza dei presupposti, insufficiente istruttoria e motivazione, non avendo il responsabile dell’ufficio di appartenenza del ricorrente proceduto a iniziare l’autorità centrale competente della contestazione rivolta al signor XXX, essendosi, di fatto, limitato ad informare il questore, nel caso di specie privo di competenza.

Si è costituito in giudizio il ministro dell’interno il quale richiede il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Giova premettere, al fine del decidere, che l’odierno ricorrente è stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi uno ai sensi dell’articolo 6, n. 1 in relazione all’articolo 4, n. 10 del d.p.r. 637 del 1981, in quanto notato transitare, in qualità di capopattuglia ed in uniforme ordinaria nel corso del servizio di vigilanza per la sicurezza del compendio del XXX, di fronte al citato obiettivo, “in atto di dormire con la testa sporgente fuori dal finestrino”.

Con il primo motivo di ricorso il signor XXX invoca l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 45 c.p. ritenendo, al riguardo, non punibile la condotta a lui ascritta in quanto riconducibile ad uno stato di malessere fisico patito nel corso del servizio, tale da provocare una perdita di conoscenza erroneamente identificata quale suo volontario assopimento.

La doglianza è priva di pregio, in quanto smentita nella sede disciplinare dalla testimonianza resa dal collega del ricorrente presente sulla stessa autopattuglia, secondo la quale l’odierno istante si sarebbe assopito nonostante i reiterati scuotimenti posti in essere dal collega di servizio il quale peraltro risulta aver affermato di non aver notato alcuno stato di malessere del sig. XXX, circostanza quest’ultima confermata dal fatto che quest’ultimo alle ore 11,00 del 30.6.2007 e successivamente a tale orario è stato osservato nell’atto di prendere un caffè e pranzare al termine del turno di servizio senza alcuna manifestazione anche postuma riconducibile o correlata al malessere denunciato.

Tale circostanziata ricostruzione fattuale, corredata dalla testimonianza resa proprio dal collega di servizio del ricorrente smentisce ictu oculi l’asserito difetto di istruttoria, dovendosi assegnare medesima sorte al dedotto difetto di motivazione in ragione dell’adeguata rappresentazione, anche per relationem, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche sottese alla sanzione disciplinare inflitta, tanto da rendere comprensibile al destinatario del provvedimento l’iter logico ed argomentativo seguito dall’Amministrazione ministeriale.

Anche la residua doglianza deve ritenersi insuscettibile di accoglimento, non risultando ricompresa la struttura organizzativa ministeriale di assegnazione del ricorrente inclusa tra le strutture di cui all’art. 5 recante l’organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza.

Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

Le spese e gli onorari di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il sig. XXX al pagamento in favore del Ministero dell’interno delle spese di giudizio che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Fabio Mattei
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

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