TAR 2018: chiesto "annullamento del provvedimento ministeriale di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi uno - risarcimento danni"
Pubblicato il
05/09/2018
N. 09152/2018
REG.PROV.COLL.
N. 06286/2008
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima
Quater)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 6286 del 2008, proposto da:
XXX XXX, in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato
Eugenio Pini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via
della Giuliana, 82 Int. 2;
contro
Ministero Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Capo della Polizia
di Stato non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento
ministeriale di irrogazione della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio per la durata di mesi uno - risarcimento
danni
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Ministero Interno - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2018 il dott. Fabio Mattei e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto (n.
6286/2008) il sig. XXX XXX ha adito questo Tribunale per
l’annullamento del decreto del Capo della Polizia di Stato del 14
febbraio 2008 con cui è stata inflitta la sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio per un mese.
Espone di
appartenere ai ruoli della Polizia di Stato, di prestare servizio
presso il Dipartimento della Polizia di Stato – XXX e di aver
prestato servizio in data 30.6.2007 in qualità di capo pattuglia con
turno ore 7,00/13,00.
Riferisce di aver
accusato nel corso dell’attività di servizio una forte emicrania,
un senso di nausea, di svenimento associato ad uno stato febbrile
peraltro comunicato all’assistente di pattuglia, perdurato sino al
termine dell’orario di servizio, confermato da personale medico
contattato dal ricorrente medesimo.
Riferisce, altresì,
che in data 13 luglio 2007 il Direttore dell’Ispettorato di
pubblica sicurezza ha richiesto nei suoi riguardi l’applicazione
delle misure di cui all’art. 19 del d.p.r. n. 737/1981 e
l’attivazione di apposito procedimento disciplinare all’esito del
quale è stata a lui inflitta la sanzione della sospensione dal
servizio per un mese, in quanto notato nel corso dell’attività di
pattugliamento transitare dinanzi al XXX “in atto di dormire con la
testa sporgente fuori dal finestrino”.
Avverso il decreto
del Capo della Polizia, in epigrafe indicato, il ricorrente ha
dedotto le seguenti censure:
a)Violazione
dell’art. 45 c.p. , eccesso di potere per insufficiente istruttoria
e motivazione, non potendosi ritenere punibile una condotta commessa
a causa di forza maggiore riconducibile al malessere patito dal
ricorrente in costanza del turno di servizio. La condizione fisica
sfavorevole concretizzatasi in una perdita di coscienza non
renderebbe imputabile al capopattuglia XXX la condotta assoggettata
alla misura sanzionatoria.
b)Violazione
dell’art. 19 del d.p.r. n. 737/1981, carenza dei presupposti,
insufficiente istruttoria e motivazione, non avendo il responsabile
dell’ufficio di appartenenza del ricorrente proceduto a iniziare
l’autorità centrale competente della contestazione rivolta al
signor XXX, essendosi, di fatto, limitato ad informare il questore,
nel caso di specie privo di competenza.
Si è costituito in
giudizio il ministro dell’interno il quale richiede il rigetto del
ricorso per infondatezza delle doglianze.
Il ricorso è
infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Giova premettere, al
fine del decidere, che l’odierno ricorrente è stato destinatario
della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la
durata di mesi uno ai sensi dell’articolo 6, n. 1 in relazione
all’articolo 4, n. 10 del d.p.r. 637 del 1981, in quanto notato
transitare, in qualità di capopattuglia ed in uniforme ordinaria nel
corso del servizio di vigilanza per la sicurezza del compendio del
XXX, di fronte al citato obiettivo, “in atto di dormire con la
testa sporgente fuori dal finestrino”.
Con il primo motivo
di ricorso il signor XXX invoca l’applicazione della disposizione
di cui all’articolo 45 c.p. ritenendo, al riguardo, non punibile la
condotta a lui ascritta in quanto riconducibile ad uno stato di
malessere fisico patito nel corso del servizio, tale da provocare una
perdita di conoscenza erroneamente identificata quale suo volontario
assopimento.
La doglianza è
priva di pregio, in quanto smentita nella sede disciplinare dalla
testimonianza resa dal collega del ricorrente presente sulla stessa
autopattuglia, secondo la quale l’odierno istante si sarebbe
assopito nonostante i reiterati scuotimenti posti in essere dal
collega di servizio il quale peraltro risulta aver affermato di non
aver notato alcuno stato di malessere del sig. XXX, circostanza
quest’ultima confermata dal fatto che quest’ultimo alle ore 11,00
del 30.6.2007 e successivamente a tale orario è stato osservato
nell’atto di prendere un caffè e pranzare al termine del turno di
servizio senza alcuna manifestazione anche postuma riconducibile o
correlata al malessere denunciato.
Tale circostanziata
ricostruzione fattuale, corredata dalla testimonianza resa proprio
dal collega di servizio del ricorrente smentisce ictu oculi
l’asserito difetto di istruttoria, dovendosi assegnare medesima
sorte al dedotto difetto di motivazione in ragione dell’adeguata
rappresentazione, anche per relationem, dei presupposti di fatto e
delle ragioni giuridiche sottese alla sanzione disciplinare inflitta,
tanto da rendere comprensibile al destinatario del provvedimento
l’iter logico ed argomentativo seguito dall’Amministrazione
ministeriale.
Anche la residua
doglianza deve ritenersi insuscettibile di accoglimento, non
risultando ricompresa la struttura organizzativa ministeriale di
assegnazione del ricorrente inclusa tra le strutture di cui all’art.
5 recante l’organizzazione del dipartimento della pubblica
sicurezza.
Pertanto, per le
considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e gli
onorari di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella
misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Condanna il sig. XXX
al pagamento in favore del Ministero dell’interno delle spese di
giudizio che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo,
Presidente
Anna Bottiglieri,
Consigliere
Fabio Mattei,
Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Fabio Mattei
Salvatore Mezzacapo
IL SEGRETARIO
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