TAR 2018: chiesto
“annullamento del provvedimento d’encomio solenne nella parte in
cui ha negato la promozione al grado superiore per merito
straordinario nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio,
collegato, connesso, consequenziale, antecedente e successivo ed, in
ogni caso, lesivo degli interessi del ricorrente, ivi incluso, ove
occorra, il verbale della riunione del 23.2.2009 della Commissione
Centrale per le ricompense ed i presupposti criteri espressi nella
Relazione per la Commissione Centrale per le Ricompense.”
Pubblicato il
24/05/2018
N. 05875/2018
REG.PROV.COLL.
N. 06470/2009
REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima
Quater)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 6470 del 2009, proposto da
xxx xxx,
rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Galletti, Marco Di
Giuseppe, con domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo
studio Studio Legale Galletti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni,
9;
contro
Ministero
dell'Interno non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento
d’encomio solenne nella parte in cui ha negato la promozione al
grado superiore per merito straordinario nonché di ogni altro atto
presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale,
antecedente e successivo ed, in ogni caso, lesivo degli interessi del
ricorrente, ivi incluso, ove occorra, il verbale della riunione del
23.2.2009 della Commissione Centrale per le ricompense ed i
presupposti criteri espressi nella Relazione per la Commissione
Centrale per le Ricompense.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2018 la dott.ssa Ines
Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in
epigrafe l’Isp.Capo della Polizia di Stato xxx xxx ha impugnato,
deducendone l’illegittimità sotto vari profili e chiedendone
l’annullamento, il provvedimento con cui - a seguito di una
rischiosa e delicata operazione di polizia tenutasi in data 3
novembre 2007 in località Guidonia Montecelio conclusa con l’arresto
di S.A., ex militare dell’Esercito italiano che in condizioni
mentali instabili si era barricato all’interno della propria
abitazione apponendovi offendicula di vario genere (esplosivi,
liquido infiammabile etc.) e avviando un attività di cecchinaggio
nei confronti degli ignari passanti e, successivamente, dei
poliziotti intervenuti - l’amministrazione ha ritenuto di
attribuirgli l’encomio solenne anziché, come per altri colleghi
intervenuti nella medesima operazione di polizia asseritamente a
parità di esposizione al rischio, la promozione al grado superiore
per merito straordinario.
Il Ministero
resistente non si è costituito in giudizio e nell’odierna udienza,
vista la memoria conclusiva depositata da parte ricorrente, la causa
è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non
merita accoglimento.
Come è noto, le
ricompense attribuibili al personale della Polizia di Stato per
meriti straordinari e speciali sono disciplinate dal d.P.R. 28
ottobre 1985 n. 782, modificato dal d.P.R. 7 giugno 1999 n. 247, e in
particolare la promozione per merito straordinario degli assistenti
capo e degli appartenenti al ruolo dei sovraintendenti, a norma
dell’art. 72 del d.P.R. n. 335/1982, “può essere conferita (…)
agli assistenti e assistenti capo (…) i quali, nell’esercizio
delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di
particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o
abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e
l’incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità
necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore
ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività
attinenti ai loro compiti, dando particolare prestigio
all’Amministrazione della pubblica sicurezza. Al personale con
qualifica di sovraintendente capo, che si trovi nelle condizioni
previsti dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe
superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di
anzianità”.
La valutazione della
proposta del Questore di concessione delle ricompense è affidata
alla apposita Commissione, incaricata di esprimere il proprio parere
sulla consistenza e validità della proposta. La Commissione esamina
i fatti rappresentati nelle proposte di ricompensa premiale, alla
luce della richiamata normativa e sulla base delle risultanze
documentali, nonché dell’entità e qualità dell’operato degli
appartenenti alla Polizia di Stato rispetto all’ordinarietà dei
compiti istituzionali loro affidati (cfr. Cons. Stato, Sez. I, n.
3119/2012, e n. 5579/2012).
Esperita tale fase
propositiva del procedimento, la fase decisionale è rimessa al Capo
della Polizia - Direttore generale della P.S.: pertanto, la verifica
della sussistenza dei presupposti e la valutazione dei requisiti per
la concessione delle ricompense spetta agli organi amministrativi, ai
quali la legge conferisce un ampio potere di apprezzamento
discrezionale. Di conseguenza, i relativi provvedimenti sono
normalmente sottratti al vaglio di legittimità del giudice
amministrativo, salvo che non sussistano macroscopici vizi di
illogicità, contraddittorietà o di travisamento dei fatti (cfr., ex
multis, Cons. Stato, Sez. I, n. 00308/2018).
Ad avviso del
Collegio ciò non esclude, tuttavia, che sia possibile in sede di
controllo giurisdizionale il riscontro di una di quelle situazioni
riconducibili all'eccesso di potere, in particolare nelle sue figure
sintomatiche tradizionali oppure in quelle più evolute della
violazione del canore di ragionevolezza e/o proporzionalità. Sicchè
il giudice amministrativo deve comunque verificare se il giudizio
espresso risulti inficiato da un errore nell'acquisizione dei fatti
determinati (attribuzioni di fatti non concernenti l'interessato,
omessa rilevazione di circostanze o fraintendimento delle stesse,
ovvero considerazione di elementi non pertinenti., etc.) oppure da un
macroscopico errore nell'apprezzamento e nella valutazione degli
stessi elementi, talmente abnorme e grossolano da essere evidente a
chiunque (macroscopico travisamento delle risultanze dei documenti
caratteristici tale da consentire di ravvisare la palese "abnormità
della valutazione"), ovvero sia stato determinato dalla
violazione delle regole del procedimento valutativo, in primis
dall'adozione di un criterio di valutazione diverso da quello
prescritto dalla normativa in materia, oppure quest'ultimo sia
applicato con metro di valutazione difforme per i diversi candidati
("l'eccesso di potere in senso relativo" per difformità
del metro valutativo utilizzato che determina una disparità di
trattamento valutativo tra i soggetti sottoposti a scrutinio,
indicativa di un “favoritismo” perpetrato dall’organo
valutativo, etc. su cui vedi, da ultimo, TAR Lazio, Sez. I bis, nn.
8230/2016, 8224/2016, 2207/2016) che, tuttavia, ad avviso del
Collegio, non si ravvisano nel caso in esame, quantomeno nei
confronti degli operanti insigniti della promozione per merito
straordinario (non avendo i ricorrenti impugnato, ma solo indicato
come esempio di “disparità di trattamento”, il provvedimento con
cui il Perito Tecnico A.S. è stato insignito del medesimo
riconoscimento dell’encomio solenne, pur essendosi trovato a
transitare solo casualmente nei pressi dell’edificio).
Innanzitutto, non
può condividersi la censura con cui parte ricorrente lamenta
l’illogicità ed irrazionalità del criterio in base al quale “solo
coloro che sono arrivati per primi sul posto possono vedersi
attribuiti del coefficiente di rischio “ELEVATO”, di cui alla 1
fase, in quanto solo coloro sarebbero stati esposti al tiro del
cecchino”. Difatti, ad avviso di parte ricorrente, il grado di
rischiosità andrebbe commisurato non sulla base della sola ignoranza
del luogo di provenienza dei colpi, ma anche sulla base della
effettiva esposizione.
Orbene, posto che la
norma di riferimento - art. 72 del d.P.R. n. 335/1982- attribuisce la
possibilità di concedere la promozione per merito straordinario
esclusivamente a coloro i quali, nell’esercizio delle loro
funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare
importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso
grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità
pubblica, con ciò attribuendosi esclusivamente all’amministrazione,
nel primo caso, il potere di valutare le eccezionali capacità del
dipendente e, nel secondo caso, di verificare la sussistenza di
circostanze tali da esporre il dipendente ad un grave e concreto
pericolo di vita, il Collegio non può che concludere per
l’insindacabilità, in quanto espressione di potere discrezionale,
dei criteri con cui l’amministrazione ha, nel caso in esame,
ritenuto di effettuare una graduazione, al fine dell’attribuzione
dei riconoscimenti, tenendo conto della maggiore o minore esposizione
al rischio di un grave e concreto pericolo di vita.
Ed invero, a fronte
del delicatissimo quanto pericoloso intervento di polizia
verificatosi in data 3 novembre 2007 in località Guidonia
Montecelio, al quale presero parte innumerevoli dipendenti in
astratto tutti esposti a pericolo “considerato che il cecchino era
in grado di colpire con estrema precisione chiunque si trovasse in un
raggio di oltre 200 mt” (v.nota prot Questura di Roma n. 53578 del
5.12.2008), l’amministrazione ha ritenuto di riconoscere la
promozione in un primo momento esclusivamente a chi, nella primissima
fase di intervento, era risultato concretamente esposto al fuoco del
cecchino per prestare i primi soccorsi ai feriti (xxx) risultandone
anche attinto (xxx) o comunque nell’ultima fase aveva proceduto
materialmente all’arresto dello squilibrato esponendosi ad
elevatissimo rischio personale (xxx), e quindi a seguito degli
approfondimenti contenuti nella Relazione per la Commissione Centrale
per le Ricompense del 23.02.2009, anche ad ulteriori 7 operatori,
inizialmente proposti soltanto per l’encomio solenne, in quanto i
predetti avevano di fatto posto in essere la stessa attività
dell’Isp.xxx, esponendosi quindi al medesimo grado di rischio.
Infondata è anche
la censura con cui parte ricorrente lamenta l’illegittimità del
provvedimento impugnato per motivazione insufficiente, illogica e
contraddittoria, non comprendendosi le specifiche ragioni in base le
quali, sulla base degli specifici criteri valutativi predisposti
dalla stessa Amministrazione resistente, la posizione del ricorrente
- pur di analoga rischiosità e consapevolezza dei beneficiari della
promozione - è stata valutata non in linea con essa e, quindi,
meritevole di fungere quale presupposto per l’attribuzione della
promozione.
Ed invero, dalla
documentazione agli atti di causa – come meglio sarà esposto nella
trattazione della successiva censura - non soltanto risulta
dettagliatamente descritto l’apporto dato da ciascun singolo
operatore intervenuto nell’operazione di Guidonia (indubbiamente
eccezionale e rischiosa per ciascuno di essi, come riconosciuto dalla
stessa amministrazione) ma anche adeguatamente esplicata la
motivazione di ogni singolo riconoscimento attribuito, in forza del
richiamato criterio adottato dall’amministrazione secondo cui la
promozione per merito straordinario sarebbe stata concessa
esclusivamente agli operatori intervenuti, esposti a rischio per la
vita “grave” oltre che “concreto” (classificato “ELEVATO”
o “ELEVATISSIMO”, secondo quanto di seguito verrà precisato.
Ciò posto, occorre
esaminare la censura con parte ricorrente lamenta contraddittorietà
tra atti e tra atti e provvedimenti nonché eccesso di potere per
erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, argomentando che
mentre nell'atto di encomio è analiticamente dedotta l'intera
attività svolta dal ricorrente, negli atti procedimentali in base ai
quali è stata effettuata la valutazione è riportata una descrizione
parziale (tant'è che nella Relazione è riportata la sola fase
d'ingresso del ricorrente nel1'edificio pericoloso mentre è stata
ritenuta "assorbita" la fase del salvataggio delle due
persone civili ferite e, per quel che riguarda la dedotta omissione,
completamente ignorato il salvataggio del militare dell'Arma avvenuto
in condizioni non di quiete (quindi durante le trattative ed a fuoco
spento) bensì sotto il tiro del cecchino, così da pregiudicare
l’inserimento del ricorrente nella griglia di coloro che sono stati
proposti (e quindi promossi) al grado superiore per meriti
straordinari, laddove al ricorrente è stato invece attribuito solo
l'encomio solenne.
Tale rilievo risulta
in parte fondato, in quanto dagli atti di causa risulta (v. relazione
della Questura di Roma n.52107 del 24 aprile 2008) che l’Isp.xxx
abbia effettivamente prestato soccorso a due persone ferite in terra
all’ingresso della ASL, prendendone di peso una e ponendola al
riparo dalla linea di fuoco e che successivamente abbia raggiunto il
personale impegnato nelle trattative per la resa all’interno della
palazzina mentre nella Relazione per la Commissione centrale il
ricorrente viene sinteticamente indicato come intervenuto nella fase
5 (ingresso nella palazzina e arresto).
Tuttavia -
considerato anche che nella motivazione dell’encomio solenne si
riporta che gli operatori insigniti sono stati coinvolti nelle fasi
più rischiose dell’intera operazione, quella del primissimo
intervento e/o – quanto evidenziato non rileva ai fini della
decisione del presente ricorso.
Ed infatti, premesso
che nella Relazione per la Commissione Centrale per le ricompense
emerge quale sia stato il reale contributo del ricorrente, dalla
stessa si evince come il criterio per l’attribuzione della
promozione per merito straordinario in luogo dell’encomio solenne
non sia stata affatto la mera circostanza di essere entrati o meno
all’interno dell’edificio (tanto che a numerosi altri operatori
intervenuti nella Fase 5 veniva riconosciuto soltanto l’encomio
solenne), quanto piuttosto, come già ricordato, “il concreto e
grave rischio corso per soccorrere i feriti nonché il coinvolgimento
a vario titolo nel conflitto a fuoco”.
Non può,
conseguentemente, neppure ravvisarsi alcuna disparità di trattamento
rispetto ai colleghi premiati, in quanto l’apporto fornito dal
ricorrente (e valutato dall’amministrazione come esposizione al
rischio solo “astratto”), secondo quanto risulta dalla
documentazione agli atti, risulta effettivamente diverso da quello
fornito dagli operanti che si sono visti riconoscere, in virtù di
una esposizione al rischio ritenuta “grave e concreta”, la
promozione per merito straordinario.
Per queste ragioni
il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, in
considerazione della particolarità della vicenda, possono essere
interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Compensa spese.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera i consiglio del giorno 15 maggio 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo,
Presidente
Mariangela Caminiti,
Consigliere
Ines Simona
Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Ines Simona
Immacolata Pisano
Salvatore Mezzacapo
IL SEGRETARIO
Nessun commento:
Posta un commento