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sabato 22 settembre 2018

TAR 2018: chiesto “annullamento del provvedimento d’encomio solenne nella parte in cui ha negato la promozione al grado superiore per merito straordinario nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente e successivo ed, in ogni caso, lesivo degli interessi del ricorrente, ivi incluso, ove occorra, il verbale della riunione del 23.2.2009 della Commissione Centrale per le ricompense ed i presupposti criteri espressi nella Relazione per la Commissione Centrale per le Ricompense.” Pubblicato il 24/05/2018 N. 05875/2018 REG.PROV.COLL. N. 06470/2009 REG.RIC.





TAR 2018: chiesto “annullamento del provvedimento d’encomio solenne nella parte in cui ha negato la promozione al grado superiore per merito straordinario nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente e successivo ed, in ogni caso, lesivo degli interessi del ricorrente, ivi incluso, ove occorra, il verbale della riunione del 23.2.2009 della Commissione Centrale per le ricompense ed i presupposti criteri espressi nella Relazione per la Commissione Centrale per le Ricompense.”



Pubblicato il 24/05/2018

N. 05875/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06470/2009 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6470 del 2009, proposto da
xxx xxx, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Galletti, Marco Di Giuseppe, con domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio Studio Legale Galletti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;

contro

Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento d’encomio solenne nella parte in cui ha negato la promozione al grado superiore per merito straordinario nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente e successivo ed, in ogni caso, lesivo degli interessi del ricorrente, ivi incluso, ove occorra, il verbale della riunione del 23.2.2009 della Commissione Centrale per le ricompense ed i presupposti criteri espressi nella Relazione per la Commissione Centrale per le Ricompense.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2018 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe l’Isp.Capo della Polizia di Stato xxx xxx ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili e chiedendone l’annullamento, il provvedimento con cui - a seguito di una rischiosa e delicata operazione di polizia tenutasi in data 3 novembre 2007 in località Guidonia Montecelio conclusa con l’arresto di S.A., ex militare dell’Esercito italiano che in condizioni mentali instabili si era barricato all’interno della propria abitazione apponendovi offendicula di vario genere (esplosivi, liquido infiammabile etc.) e avviando un attività di cecchinaggio nei confronti degli ignari passanti e, successivamente, dei poliziotti intervenuti - l’amministrazione ha ritenuto di attribuirgli l’encomio solenne anziché, come per altri colleghi intervenuti nella medesima operazione di polizia asseritamente a parità di esposizione al rischio, la promozione al grado superiore per merito straordinario.

Il Ministero resistente non si è costituito in giudizio e nell’odierna udienza, vista la memoria conclusiva depositata da parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

Come è noto, le ricompense attribuibili al personale della Polizia di Stato per meriti straordinari e speciali sono disciplinate dal d.P.R. 28 ottobre 1985 n. 782, modificato dal d.P.R. 7 giugno 1999 n. 247, e in particolare la promozione per merito straordinario degli assistenti capo e degli appartenenti al ruolo dei sovraintendenti, a norma dell’art. 72 del d.P.R. n. 335/1982, “può essere conferita (…) agli assistenti e assistenti capo (…) i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, dando particolare prestigio all’Amministrazione della pubblica sicurezza. Al personale con qualifica di sovraintendente capo, che si trovi nelle condizioni previsti dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità”.

La valutazione della proposta del Questore di concessione delle ricompense è affidata alla apposita Commissione, incaricata di esprimere il proprio parere sulla consistenza e validità della proposta. La Commissione esamina i fatti rappresentati nelle proposte di ricompensa premiale, alla luce della richiamata normativa e sulla base delle risultanze documentali, nonché dell’entità e qualità dell’operato degli appartenenti alla Polizia di Stato rispetto all’ordinarietà dei compiti istituzionali loro affidati (cfr. Cons. Stato, Sez. I, n. 3119/2012, e n. 5579/2012).

Esperita tale fase propositiva del procedimento, la fase decisionale è rimessa al Capo della Polizia - Direttore generale della P.S.: pertanto, la verifica della sussistenza dei presupposti e la valutazione dei requisiti per la concessione delle ricompense spetta agli organi amministrativi, ai quali la legge conferisce un ampio potere di apprezzamento discrezionale. Di conseguenza, i relativi provvedimenti sono normalmente sottratti al vaglio di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sussistano macroscopici vizi di illogicità, contraddittorietà o di travisamento dei fatti (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. I, n. 00308/2018).

Ad avviso del Collegio ciò non esclude, tuttavia, che sia possibile in sede di controllo giurisdizionale il riscontro di una di quelle situazioni riconducibili all'eccesso di potere, in particolare nelle sue figure sintomatiche tradizionali oppure in quelle più evolute della violazione del canore di ragionevolezza e/o proporzionalità. Sicchè il giudice amministrativo deve comunque verificare se il giudizio espresso risulti inficiato da un errore nell'acquisizione dei fatti determinati (attribuzioni di fatti non concernenti l'interessato, omessa rilevazione di circostanze o fraintendimento delle stesse, ovvero considerazione di elementi non pertinenti., etc.) oppure da un macroscopico errore nell'apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, talmente abnorme e grossolano da essere evidente a chiunque (macroscopico travisamento delle risultanze dei documenti caratteristici tale da consentire di ravvisare la palese "abnormità della valutazione"), ovvero sia stato determinato dalla violazione delle regole del procedimento valutativo, in primis dall'adozione di un criterio di valutazione diverso da quello prescritto dalla normativa in materia, oppure quest'ultimo sia applicato con metro di valutazione difforme per i diversi candidati ("l'eccesso di potere in senso relativo" per difformità del metro valutativo utilizzato che determina una disparità di trattamento valutativo tra i soggetti sottoposti a scrutinio, indicativa di un “favoritismo” perpetrato dall’organo valutativo, etc. su cui vedi, da ultimo, TAR Lazio, Sez. I bis, nn. 8230/2016, 8224/2016, 2207/2016) che, tuttavia, ad avviso del Collegio, non si ravvisano nel caso in esame, quantomeno nei confronti degli operanti insigniti della promozione per merito straordinario (non avendo i ricorrenti impugnato, ma solo indicato come esempio di “disparità di trattamento”, il provvedimento con cui il Perito Tecnico A.S. è stato insignito del medesimo riconoscimento dell’encomio solenne, pur essendosi trovato a transitare solo casualmente nei pressi dell’edificio).

Innanzitutto, non può condividersi la censura con cui parte ricorrente lamenta l’illogicità ed irrazionalità del criterio in base al quale “solo coloro che sono arrivati per primi sul posto possono vedersi attribuiti del coefficiente di rischio “ELEVATO”, di cui alla 1 fase, in quanto solo coloro sarebbero stati esposti al tiro del cecchino”. Difatti, ad avviso di parte ricorrente, il grado di rischiosità andrebbe commisurato non sulla base della sola ignoranza del luogo di provenienza dei colpi, ma anche sulla base della effettiva esposizione.

Orbene, posto che la norma di riferimento - art. 72 del d.P.R. n. 335/1982- attribuisce la possibilità di concedere la promozione per merito straordinario esclusivamente a coloro i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, con ciò attribuendosi esclusivamente all’amministrazione, nel primo caso, il potere di valutare le eccezionali capacità del dipendente e, nel secondo caso, di verificare la sussistenza di circostanze tali da esporre il dipendente ad un grave e concreto pericolo di vita, il Collegio non può che concludere per l’insindacabilità, in quanto espressione di potere discrezionale, dei criteri con cui l’amministrazione ha, nel caso in esame, ritenuto di effettuare una graduazione, al fine dell’attribuzione dei riconoscimenti, tenendo conto della maggiore o minore esposizione al rischio di un grave e concreto pericolo di vita.

Ed invero, a fronte del delicatissimo quanto pericoloso intervento di polizia verificatosi in data 3 novembre 2007 in località Guidonia Montecelio, al quale presero parte innumerevoli dipendenti in astratto tutti esposti a pericolo “considerato che il cecchino era in grado di colpire con estrema precisione chiunque si trovasse in un raggio di oltre 200 mt” (v.nota prot Questura di Roma n. 53578 del 5.12.2008), l’amministrazione ha ritenuto di riconoscere la promozione in un primo momento esclusivamente a chi, nella primissima fase di intervento, era risultato concretamente esposto al fuoco del cecchino per prestare i primi soccorsi ai feriti (xxx) risultandone anche attinto (xxx) o comunque nell’ultima fase aveva proceduto materialmente all’arresto dello squilibrato esponendosi ad elevatissimo rischio personale (xxx), e quindi a seguito degli approfondimenti contenuti nella Relazione per la Commissione Centrale per le Ricompense del 23.02.2009, anche ad ulteriori 7 operatori, inizialmente proposti soltanto per l’encomio solenne, in quanto i predetti avevano di fatto posto in essere la stessa attività dell’Isp.xxx, esponendosi quindi al medesimo grado di rischio.

Infondata è anche la censura con cui parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, non comprendendosi le specifiche ragioni in base le quali, sulla base degli specifici criteri valutativi predisposti dalla stessa Amministrazione resistente, la posizione del ricorrente - pur di analoga rischiosità e consapevolezza dei beneficiari della promozione - è stata valutata non in linea con essa e, quindi, meritevole di fungere quale presupposto per l’attribuzione della promozione.

Ed invero, dalla documentazione agli atti di causa – come meglio sarà esposto nella trattazione della successiva censura - non soltanto risulta dettagliatamente descritto l’apporto dato da ciascun singolo operatore intervenuto nell’operazione di Guidonia (indubbiamente eccezionale e rischiosa per ciascuno di essi, come riconosciuto dalla stessa amministrazione) ma anche adeguatamente esplicata la motivazione di ogni singolo riconoscimento attribuito, in forza del richiamato criterio adottato dall’amministrazione secondo cui la promozione per merito straordinario sarebbe stata concessa esclusivamente agli operatori intervenuti, esposti a rischio per la vita “grave” oltre che “concreto” (classificato “ELEVATO” o “ELEVATISSIMO”, secondo quanto di seguito verrà precisato.

Ciò posto, occorre esaminare la censura con parte ricorrente lamenta contraddittorietà tra atti e tra atti e provvedimenti nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, argomentando che mentre nell'atto di encomio è analiticamente dedotta l'intera attività svolta dal ricorrente, negli atti procedimentali in base ai quali è stata effettuata la valutazione è riportata una descrizione parziale (tant'è che nella Relazione è riportata la sola fase d'ingresso del ricorrente nel1'edificio pericoloso mentre è stata ritenuta "assorbita" la fase del salvataggio delle due persone civili ferite e, per quel che riguarda la dedotta omissione, completamente ignorato il salvataggio del militare dell'Arma avvenuto in condizioni non di quiete (quindi durante le trattative ed a fuoco spento) bensì sotto il tiro del cecchino, così da pregiudicare l’inserimento del ricorrente nella griglia di coloro che sono stati proposti (e quindi promossi) al grado superiore per meriti straordinari, laddove al ricorrente è stato invece attribuito solo l'encomio solenne.

Tale rilievo risulta in parte fondato, in quanto dagli atti di causa risulta (v. relazione della Questura di Roma n.52107 del 24 aprile 2008) che l’Isp.xxx abbia effettivamente prestato soccorso a due persone ferite in terra all’ingresso della ASL, prendendone di peso una e ponendola al riparo dalla linea di fuoco e che successivamente abbia raggiunto il personale impegnato nelle trattative per la resa all’interno della palazzina mentre nella Relazione per la Commissione centrale il ricorrente viene sinteticamente indicato come intervenuto nella fase 5 (ingresso nella palazzina e arresto).

Tuttavia - considerato anche che nella motivazione dell’encomio solenne si riporta che gli operatori insigniti sono stati coinvolti nelle fasi più rischiose dell’intera operazione, quella del primissimo intervento e/o – quanto evidenziato non rileva ai fini della decisione del presente ricorso.

Ed infatti, premesso che nella Relazione per la Commissione Centrale per le ricompense emerge quale sia stato il reale contributo del ricorrente, dalla stessa si evince come il criterio per l’attribuzione della promozione per merito straordinario in luogo dell’encomio solenne non sia stata affatto la mera circostanza di essere entrati o meno all’interno dell’edificio (tanto che a numerosi altri operatori intervenuti nella Fase 5 veniva riconosciuto soltanto l’encomio solenne), quanto piuttosto, come già ricordato, “il concreto e grave rischio corso per soccorrere i feriti nonché il coinvolgimento a vario titolo nel conflitto a fuoco”.

Non può, conseguentemente, neppure ravvisarsi alcuna disparità di trattamento rispetto ai colleghi premiati, in quanto l’apporto fornito dal ricorrente (e valutato dall’amministrazione come esposizione al rischio solo “astratto”), secondo quanto risulta dalla documentazione agli atti, risulta effettivamente diverso da quello fornito dagli operanti che si sono visti riconoscere, in virtù di una esposizione al rischio ritenuta “grave e concreta”, la promozione per merito straordinario.

Per queste ragioni il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite, in considerazione della particolarità della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera i consiglio del giorno 15 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Ines Simona Immacolata Pisano
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

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