N. 64 ORDINANZA 21 febbraio - 21 marzo 2019
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Reati e pene - Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena
pecuniaria - Esclusione dei reati di ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato.
- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia
di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge
28 aprile 2014, n. 67), art. 1, comma 4.
-
(GU n.13 del 27-3-2019 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,
Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de
PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,
Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca
ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale «dell'art. 139,
comm[i] 1, 3, 6» (recte: dell'art. 1, comma 4, del decreto
legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante «Disposizioni in materia
di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28
aprile 2014, n. 67»), promosso dal Giudice di pace di Macerata, nel
procedimento penale a carico di L. B., con ordinanza del 5 dicembre
2017, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2018 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,
dell'anno 2018.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 2019 il Giudice
relatore Luca Antonini.
Ritenuto che, con ordinanza del 5 dicembre 2017, il Giudice di
pace di Macerata ha sollevato, in riferimento agli «artt. 2, 3, 24,
32, 76, 117 della Costituzione» (recte: in riferimento all'art. 76
Cost.), questione di legittimita' costituzionale «dell'art. 139,
comm[i] 1, 3, 6» (recte: dell'art. 1, comma 4, del decreto
legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante «Disposizioni in materia
di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28
aprile 2014, n. 67»);
che la norma e' censurata nella parte in cui dispone che l'art.
1, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016 - a mente del quale «[n]on
costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e'
prevista la sola pena della multa o dell'ammenda» - non si applica ai
reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), cosi' escludendo dalla
depenalizzazione anche la contravvenzione, prevista dall'art. 10-bis
di quest'ultimo d.lgs., di «[i]ngresso e soggiorno illegale [dello
straniero] nel territorio dello Stato»;
che il giudice a quo riferisce che nel processo principale
«oggetto d'esame» e' il reato appena menzionato, sicche'
all'accoglimento della questione sollevata conseguirebbe
l'assoluzione dell'imputato e, quindi, «il tasso di concretezza del
controllo di costituzionalita'» sarebbe «utile in funzione della
soluzione della controversia pendente»;
che, al riguardo, egli ritiene che la pregiudizialita'
deriverebbe dalla necessita', «allo stato degli atti», di applicare
la norma censurata;
che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata,
nell'escludere dalla depenalizzazione, mediante il richiamo
all'intero d.lgs. n. 286 del 1998, anche il reato previsto dall'art.
10-bis del medesimo d.lgs., violerebbe l'art. 76 Cost.;
che, difatti, tale esclusione si porrebbe in contrasto con i
principi e i criteri della delega dettati, in particolare, dalla
norma di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 28 aprile
2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non
carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in
materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei
confronti degli irreperibili), nella parte in cui essa prevede
l'abrogazione e la trasformazione in illecito amministrativo del
reato introdotto dall'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998;
che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per
difetto di rilevanza, dal momento che la eventuale declaratoria
d'illegittimita' costituzionale non avrebbe «alcuna incidenza sulla
vigenza dell'articolo 10 bis del d.lgs. 286 del 1998», avendo il
Governo ritenuto di non esercitare la delega conferitagli;
che, comunque, osserva l'Avvocatura, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, «la mancata (o parziale) attuazione di delega
legislativa comporta una responsabilita' politica del Governo», ma
non anche, di per se' sola, «l'illegittimita' del decreto legislativo
per delega omissiva».
Considerato che il Giudice di pace di Macerata solleva - in
riferimento agli «artt. 2, 3, 24, 32, 76, 117 della Costituzione» -
questione di legittimita' costituzionale «dell'art. 139, comm[i] 1,
3, 6»;
che, in realta', il giudice a quo dubita, in riferimento all'art.
76 Cost., della legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 4, del
decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di
depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28
aprile 2014, n. 67), come si desume dal tenore complessivo della
motivazione dell'ordinanza di rimessione, il cui dispositivo e'
affetto da evidenti errori materiali;
che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione censurata,
escludendo dalla depenalizzazione disposta dall'art. 1, comma 1, del
d.lgs. n. 8 del 2016 anche la contravvenzione di cui all'art. 10-bis
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), contrasterebbe con l'art. 2, comma
3, lettera b), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo
in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili), nella parte in cui questa disposizione prevede,
invece, l'abrogazione e la trasformazione in illecito amministrativo
di tale fattispecie contravvenzionale;
che, in tal modo, sarebbe leso l'art. 76 Cost.;
che l'ordinanza di rimessione, la cui motivazione in punto di non
manifesta infondatezza si limita peraltro in massima parte a
riprodurre uno specifico contributo della dottrina, reca, come dianzi
evidenziato, un dispositivo del tutto non pertinente rispetto
all'oggetto della censura e che evoca parametri costituzionali
largamente inconferenti;
che, a prescindere dalla fondatezza, o meno, dell'eccezione
d'inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, la
medesima ordinanza presenta, in ogni caso, evidenti lacune in punto
di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla
rilevanza, tali da precludere lo scrutinio nel merito della questione
con essa sollevata;
che il giudice a quo si limita, infatti, a riportare il capo di
imputazione, il quale e' peraltro «formulato in modo alternativo,
senza sciogliere il dubbio in ordine a quale delle due diverse
ipotesi di reato, ingresso illegale o indebito trattenimento, sia
stata posta in essere dall'imputato» (ordinanza n. 32 del 2011), e si
risolve, nella sostanza, in una parafrasi del dettato della norma
incriminatrice;
che mancano, per converso, adeguate indicazioni sulla concreta
vicenda oggetto del giudizio a quo e sulla sua effettiva
riconducibilita' al paradigma punitivo considerato;
che, d'altro canto, il rimettente afferma in maniera apodittica
che la pregiudizialita' deriverebbe dalla necessita' di applicare la
norma censurata «allo stato degli atti», omettendo di precisare in
quale fase si trovi il processo di cui e' investito;
che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'omessa o
insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a
quo - non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, preclusa
dal principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione (ex
plurimis, ordinanze n. 242 del 2018 e n. 185 del 2013) - determina
l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in
quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza (ex
plurimis, ordinanze n. 191 e n. 64 del 2018, n. 210 del 2017);
che, in particolare, questa Corte ha dichiarato manifestamente
inammissibili questioni sollevate con ordinanze affette da carenze
analoghe a quelle poc'anzi descritte e aventi a oggetto la medesima
norma che prevede il reato per cui si procede nel processo principale
(ex plurimis, ordinanze n. 84 del 2012, n. 193, n. 161, n. 149, n.
135 e n. 32 del 2011);
che la questione deve, pertanto, essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto
legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di
depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28
aprile 2014, n. 67), sollevata, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, dal Giudice di pace di Macerata con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Translate
mercoledì 27 marzo 2019
N. 64 ORDINANZA 21 febbraio - 21 marzo 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria - Esclusione dei reati di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. - Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), art. 1, comma 4. - (GU n.13 del 27-3-2019 )
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento