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mercoledì 27 marzo 2019

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2019, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. (19G00031) (GU n.72 del 26-3-2019)





DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2019, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al  patrocinio  a
spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti
penali e per le persone  ricercate  nell'ambito  di  procedimenti  di
esecuzione del mandato d'arresto europeo. (19G00031)

(GU n.72 del 26-3-2019)


 Vigente al: 10-4-2019 




                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri;
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2016-2017  e
visti, in particolare, l'articolo 1 di detta legge  e  l'allegato  A,
punto  20),  alla  stessa,  riguardanti   delega   al   Governo   per
l'attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al  patrocinio  a
spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti
penali e per le persone  ricercate  nell'ambito  di  procedimenti  di
esecuzione del mandato d'arresto europeo;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione  europea,  e  visti  in
particolare gli articoli 31 e 32 di detta legge;
  Vista la direttiva (UE) 2016/1919  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato per  indagati  e  imputati  nell'ambito  di  procedimenti
penali e per le persone  ricercate  nell'ambito  di  procedimenti  di
esecuzione del mandato d'arresto europeo;
  Vista la legge 22 aprile 2005,  n.  69,  recante  disposizioni  per
conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI  del
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto  europeo
e alle procedure di consegna tra Stati membri;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115,  recante  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 dicembre 2018;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 febbraio 2019;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

Modifica dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica
                       30 maggio 2002, n. 115

  1. All'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il  comma  2
e' aggiunto il seguente:
  «2-bis. La disciplina del patrocinio  si  applica,  inoltre,  nelle
procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile  2005,  n.
69, dal momento dell'arresto  eseguito  in  conformita'  del  mandato
d'arresto europeo fino alla consegna o fino  al  momento  in  cui  la
decisione sulla mancata consegna diventi  definitiva,  nonche'  nelle
procedure attive di consegna, di cui alla  citata  legge  n.  69  del
2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo ai  fini  dell'esercizio  di
un'azione penale e che  ha  esercitato  il  diritto  di  nominare  un
difensore sul territorio nazionale  affinche'  assista  il  difensore
nello Stato membro di esecuzione.».

                               Art. 2

Modifica dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica
                       30 maggio 2002, n. 115

  1. All'articolo 91, comma 1, lettera  a),  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n.  115,  le  parole  «l'indagato,  l'imputato  o»  sono
soppresse e, dopo la parola «condannato», sono aggiunte le  seguenti:
«con sentenza definitiva».

                               Art. 3

Modifica dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
                       30 maggio 2002, n. 115

  1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  al  comma  4-bis
dopo le parole «stesso articolo» sono inserite le seguenti: «, e  per
i reati  commessi  in  violazione  delle  norme  per  la  repressione
dell'evasione  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  sul  valore
aggiunto».

                               Art. 4

                      Disposizioni finanziarie

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo  2,  valutati
in 2.400.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019  si  provvede
mediante riduzione del  Fondo  per  il  recepimento  della  normativa
europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24  dicembre  2012,
n. 234, come richiamato dall'articolo  1,  comma  3  della  legge  25
ottobre 2017, n. 163.
  2.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  ad  eccezione   delle
disposizioni di cui all'articolo  2,  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. Fermo restando quanto previsto dal  comma  1,  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto si provvede nell'ambito  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 7 marzo 2019

                             MATTARELLA

                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Savona,  Ministro  per   gli   affari
                                europei

                                Bonafede, Ministro della giustizia

                                Moavero  Milanesi,   Ministro   degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale

                                Tria, Ministro dell'economia e  delle
                                finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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