N. 59 ORDINANZA 20 febbraio - 20 marzo 2019
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza
dell'alcool - Sostituzione della pena inflitta con i lavori di
pubblica utilita' disposta contestualmente all'emissione del
decreto penale di condanna.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), art. 186, comma 9-bis.
-
(GU n.13 del 27-3-2019 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,
Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de
PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,
Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca
ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 186, comma
9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), promosso dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale ordinario di Torino, nel procedimento penale a carico di T.
B., con ordinanza del 12 dicembre 2017, iscritta al n. 49 del
registro ordinanze 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2018.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 2019 il Giudice
relatore Nicolo' Zanon.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
ordinario di Torino, con ordinanza iscritta al n. 49 del registro
ordinanze 2018, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25,
secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui
non prevede che, qualora la sostituzione della pena inflitta con i
lavori di pubblica utilita' sia disposta contestualmente
all'emissione del decreto penale di condanna, i parametri sulla cui
base effettuare il ragguaglio della sanzione irrogata con quella
sostitutiva, quanto alla porzione di pena imputabile a quella
detentiva rideterminata ai sensi dell'art. 459 comma 1 bis c.p.p.,
siano individuati sulla scorta dei medesimi indici utilizzati dal
giudice per effettuare la conversione»;
che le questioni di legittimita' costituzionale sono sollevate
nell'ambito di un procedimento penale nel quale il pubblico ministero
ha chiesto al giudice per le indagini preliminari l'emissione di un
decreto penale di condanna, a carico di un imputato della
contravvenzione di cui all'art. 186, commi 1, 2, lettera b), e
2-sexies, del d.lgs. n. 285 del 1992, rubricato «Guida sotto
l'influenza dell'alcool», in una situazione in cui ricorrerebbero i
presupposti per la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica
utilita', ai sensi del comma 9-bis del medesimo articolo, secondo il
parametro ivi indicato, per cui un giorno di lavoro di pubblica
utilita' corrisponde a 250 euro di pena pecuniaria;
che il rimettente - richiamando la disciplina del procedimento
per decreto, prevista dal Titolo V del Libro VI del codice di
procedura penale, dettata per i casi in cui «si debba applicare
soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di
una pena detentiva» - precisa che, in seguito alla riforma introdotta
dall'art. 1, comma 53, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche
al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento
penitenziario), il nuovo art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.
stabilisce che la pena pecuniaria irrogata in sostituzione di quella
detentiva sia determinata in un ammontare compreso tra 75 e 225 euro
per ogni giorno di pena detentiva;
che l'entrata in vigore di tale norma avrebbe «determinato una
situazione di notevole incertezza» in relazione alla previsione di
cui all'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, che
consente al giudice di sostituire la pena detentiva e pecuniaria
inflitta, «anche con il decreto di condanna», con la sanzione
sostitutiva del lavoro di pubblica utilita', secondo parametri
differenti, in base ai quali il lavoro di pubblica utilita' ha una
durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e la
pena pecuniaria viene convertita ragguagliando 250 euro a un giorno
di lavoro di pubblica utilita';
che, ad avviso del giudice a quo, si determinerebbe in tal modo
una disparita' di trattamento ingiustificata fra situazioni analoghe,
in violazione dell'art. 3 Cost., giacche' il calcolo per stabilire la
durata del lavoro di pubblica utilita' avverrebbe con parametri
disomogenei rispetto a quelli fissati per la conversione della pena
detentiva in quella pecuniaria;
che la lesione del principio di eguaglianza risulterebbe evidente
confrontando i casi in cui la sostituzione della pena detentiva con
il lavoro di pubblica utilita' e' disposta contestualmente
all'emissione del decreto penale di condanna con quelli in cui tale
sostituzione e' rimessa alla fase, solo eventuale, di opposizione;
che nella prima ipotesi, infatti, il giudice provvede alla
sostituzione della pena detentiva, prima con la pena pecuniaria
secondo il parametro - che potrebbe anche essere pari a euro 75 per
ogni giorno di pena detentiva - indicato nel comma 1-bis dell'art.
459 cod. proc. pen., e successivamente con il lavoro di pubblica
utilita' secondo il parametro dettato dall'art. 186, comma 9-bis, del
d.lgs. n. 285 del 1992, ottenendosi in tal modo, a giudizio del
rimettente, un risultato sanzionatorio eccessivamente mite, in
contrasto con i criteri di ragionevolezza e proporzionalita' della
pena, e in controtendenza rispetto alle «scelte normative di piu'
recente introduzione» in materia di sicurezza stradale, che si
caratterizzerebbero «per interventi improntati ad una sempre maggiore
severita'»;
che, invece, una volta emesso il decreto penale di condanna senza
la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica
utilita', l'unica possibilita' per l'indagato di ottenere tale
sostituzione sarebbe quella di proporre opposizione, con conseguente
applicazione, in quel giudizio, del medesimo criterio di conversione
previsto dal piu' volte citato art. 186, comma 9-bis, ma in relazione
ad una pena detentiva calcolata senza applicare la diminuzione
prevista per il rito speciale;
che, secondo il giudice rimettente, il trattamento sanzionatorio
applicabile finirebbe cosi' per risultare diverso, per la medesima
fattispecie, solo in dipendenza del fatto che la sostituzione con il
lavoro di pubblica utilita' sia disposta contestualmente o meno
all'emissione del decreto penale di condanna;
che l'assetto normativo delineatosi in seguito alla entrata in
vigore dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. violerebbe anche
il principio della determinatezza della pena, di cui all'art. 25,
secondo comma, Cost., incidendo in particolare sulla esatta
individuazione della durata della sanzione sostitutiva, non
garantendo al singolo la possibilita' di autodeterminarsi
liberamente, a fronte di una insuperabile incertezza in ordine al
regime sanzionatorio applicabile nei casi in cui l'istituto della
sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilita'
operi, o non, contemporaneamente alla conversione della pena di cui
all'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.;
che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o,
in subordine, non fondate;
che, per l'interveniente, le questioni sarebbero inammissibili,
perche' la norma del codice di procedura penale e quella del codice
della strada operano su piani nettamente distinti, che non potrebbero
dar luogo alle interferenze prospettate dal rimettente;
che la disposizione di cui all'art. 459, comma 1-bis, cod. proc.
pen. costituirebbe norma di carattere generale destinata a operare in
tutte le fattispecie in cui trovi applicazione l'istituto del decreto
penale di condanna, mentre la disposizione contenuta nel comma 9-bis
dell'art. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992 si atteggerebbe quale norma
speciale;
che il legislatore del codice della strada, infatti, nel
prevedere al terzo periodo dell'art. 186, comma 9-bis, che, «[i]n
deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n.
274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della
conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno
di lavoro di pubblica utilita'», avrebbe espressamente inteso creare
una disciplina speciale anche per quanto riguarda la conversione
della sanzione, in deroga all'istituto generale della conversione in
lavoro di pubblica utilita' previsto dal decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice
di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n.
468);
che l'Avvocatura generale dello Stato ritiene quindi erroneo il
presupposto da cui muove il rimettente, dal momento che, anche prima
della novella del 2017, al regime generale di conversione delle pene
sostitutive si contrapponeva quello speciale previsto dall'art. 186
del d.lgs. n. 285 del 1992.
Considerato che il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 25, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui
non prevede che, qualora la sostituzione della pena inflitta con i
lavori di pubblica utilita' sia disposta contestualmente
all'emissione del decreto penale di condanna, i parametri sulla cui
base effettuare il ragguaglio della sanzione irrogata con quella
sostitutiva, quanto alla porzione di pena imputabile a quella
detentiva, rideterminata ai sensi dell'art. 459 comma 1 bis c.p.p.,
siano individuati sulla scorta dei medesimi indici utilizzati dal
giudice per effettuare la conversione»;
che le questioni sollevate sono, per plurime ragioni,
manifestamente inammissibili;
che, in primo luogo, dall'ordinanza di rimessione non si ricava
ne' l'ammontare della pena detentiva richiesta dal pubblico
ministero, ne' quale specifico valore di conversione della stessa in
pena pecuniaria sia stato utilizzato (l'art. 459, comma 1-bis, del
codice di procedura penale prevede un valore giornaliero variabile da
75 a 225 euro di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva);
che tali elementi sarebbero stati decisivi per conoscere, nel
caso di specie, rispetto alla pena applicata in concreto, i termini
della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, nonche'
quelli della sostituzione con il lavoro di pubblica utilita';
che la mancanza degli elementi in parola si traduce in un difetto
di motivazione sulla rilevanza delle questioni di legittimita'
costituzionale (da ultimo, sentenze n. 224 e n. 42 del 2018;
ordinanze n. 191 e n. 85 del 2018), sollevate anche sul presupposto
di un'asserita disparita' di trattamento sanzionatorio confrontando
le ipotesi in cui la sostituzione con il lavoro di pubblica utilita'
sia disposta contestualmente o meno all'emissione del decreto penale
di condanna;
che, inoltre, il rimettente non spiega le ragioni per le quali
ritiene di dover disporre, necessariamente e preliminarmente, la
conversione della pena detentiva richiesta dal pubblico ministero in
pena pecuniaria, e di dover successivamente operare, sull'ammontare
risultante dalla somma di quest'ultima con la pena pecuniaria
originaria, la sostituzione con il lavoro di pubblica utilita',
secondo i parametri di cui all'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. n.
285 del 1992, considerato che la disposizione censurata prevede
espressamente che il lavoro di pubblica utilita' ha una «durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della
conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno
di lavoro di pubblica utilita'»;
che poi, cosi' operando, il giudice a quo non si confronta
realmente con la giurisprudenza di legittimita', che pure cita (Corte
di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 10 maggio 2017, n.
27519), secondo la quale la conversione della pena detentiva in
quella pecuniaria, da una parte, e la sostituzione della pena nel suo
complesso con il lavoro di pubblica utilita', dall'altra,
costituiscono strumenti distinti di adeguamento della sanzione al
caso concreto e alle caratteristiche personali dell'imputato,
corrispondenti a diversificate e non sovrapponibili esigenze
afferenti alla funzione rieducativa della pena, sicche', una volta
adottata una opzione sanzionatoria, non sarebbe possibile al giudice,
per esigenze di coerenza e razionalita' del sistema, sovrapporre a
quella una scelta diversa e ulteriore;
che, pertanto, le questioni sono manifestamente inammissibili
anche per l'erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo e
giurisprudenziale di riferimento, che mina irrimediabilmente l'iter
logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione della non
manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale
sollevate (ex plurimis, ordinanze n. 136 del 2018 e n. 88 del 2017);
che, infine, il giudice a quo neppure considera che - seguendo il
percorso interpretativo da lui proposto, secondo il quale si deve
necessariamente provvedere prima alla conversione della pena
detentiva in pena pecuniaria ex art. 459, comma 1-bis, cod. proc.
pen. e poi alla conversione della stessa in giorni di lavoro di
pubblica utilita' ex art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. n. 285 del
1992 - l'auspicata applicazione, anche nell'ipotesi di cui al citato
art. 186, comma 9-bis, dei parametri di conversione indicati nel
comma 1-bis dell'art. 459 cod. proc. pen. determinerebbe un
inammissibile effetto in malam partem in termini di risultato finale
di durata dei giorni di lavoro di pubblica utilita'.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale
ordinario di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Nicolo' ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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mercoledì 27 marzo 2019
N. 59 ORDINANZA 20 febbraio - 20 marzo 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Sostituzione della pena inflitta con i lavori di pubblica utilita' disposta contestualmente all'emissione del decreto penale di condanna. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 186, comma 9-bis. - (GU n.13 del 27-3-2019 )
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