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giovedì 18 aprile 2019

N. 84 SENTENZA 6 marzo - 11 aprile 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Turismo ‒ Istituzione di un codice identificativo di riferimento (CIR) da assegnare a singole unita' ricettive alberghiere e non alberghiere ‒ Sanzioni pecuniarie in caso di mancata indicazione del CIR su pubblicita', promozione e commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive. - Legge della Regione Lombardia 25 gennaio 2018, n. 7, recante «Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattivita' del territorio lombardo). Istruzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze», art. 1, comma 1, lettere a), b) e c). - (GU n.16 del 17-4-2019 )





N. 84 SENTENZA 6 marzo - 11 aprile 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Turismo ‒ Istituzione di  un  codice  identificativo  di  riferimento
  (CIR) da assegnare a singole unita'  ricettive  alberghiere  e  non
  alberghiere ‒ Sanzioni pecuniarie in caso  di  mancata  indicazione
  del  CIR   su   pubblicita',   promozione   e   commercializzazione
  dell'offerta delle strutture ricettive.
- Legge della Regione  Lombardia  25  gennaio  2018,  n.  7,  recante
  «Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche
  regionali in materia di  turismo  e  attrattivita'  del  territorio
  lombardo). Istruzione del codice identificativo da assegnare a case
  e appartamenti per vacanze», art. 1, comma 1, lettere a), b) e c).


(GU n.16 del 17-4-2019 )

 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI,

     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lettere a), b) e c), della legge della Regione Lombardia  25  gennaio
2018, n. 7, recante «Integrazione alla  legge  regionale  1°  ottobre
2015,  n.  27  (Politiche  regionali  in   materia   di   turismo   e
attrattivita'  del  territorio  lombardo).  Istituzione  del   codice
identificativo da assegnare  a  case  e  appartamenti  per  vacanze»,
promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 29 marzo-3 aprile 2018, depositato in cancelleria il  6
aprile 2018, iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2018 e pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  21,  prima   serie
speciale, dell'anno 2018.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
    udito nella udienza pubblica del 5 marzo 2019 il Giudice relatore
Giancarlo Coraggio;
    uditi l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e  l'avvocato  Antonella  Forloni  per  la
Regione Lombardia.

                          Ritenuto in fatto

    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato  l'art.
1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione  Lombardia
25 gennaio 2018, n. 7, recante «Integrazione alla legge regionale  1°
ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali  in  materia  di  turismo  e
attrattivita'  del  territorio  lombardo).  Istruzione   del   codice
identificativo da assegnare  a  case  e  appartamenti  per  vacanze»,
lamentando la violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma,  lettera
l), della Costituzione.
    1.1.- Afferma il ricorrente che le disposizioni  impugnate  -  le
quali, rispettivamente, introducono i commi 8-bis e  8-ter  nell'art.
38 della legge  della  Regione  Lombardia  1°  ottobre  2015,  n.  27
(Politiche regionali  in  materia  di  turismo  e  attrattivita'  del
territorio lombardo), inseriscono il  comma  3-bis  e  modificano  il
comma 4 dell'art. 39 della medesima legge reg. Lombardia  n.  27  del
2015 - istituiscono un codice identificativo di riferimento (CIR)  da
assegnare  agli  alloggi  locati  per  finalita'  turistiche   e   da
utilizzare  nella  promozione  pubblicitaria,  prevedendo,  altresi',
apposite sanzioni per coloro che non ne facciano richiesta.
    In tal modo, esse  avrebbero  ingiustificatamente  parificato  la
«disciplina degli alloggi locati per finalita'  turistiche  e  quella
delle (differenti) strutture ricettive del tipo "case e  appartamenti
vacanze", di cui all'art. 26 della legge regionale n. 27/2015».
    Secondo il Presidente del Consiglio dei  ministri  la  disciplina
degli  alloggi  locati  per  finalita'   turistica,   senza   servizi
aggiuntivi,  rientra  nella  competenza  esclusiva  del   legislatore
statale in materia di ordinamento civile (art.  117,  secondo  comma,
lettera l, Cost.).
    La locazione in parola, infatti, sarebbe  disciplinata  dall'art.
53 del decreto legislativo  23  maggio  2011,  n.  79  (Codice  della
normativa statale in tema di ordinamento e  mercato  del  turismo,  a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,  nonche'
attuazione della direttiva  2008/122/CE,  relativa  ai  contratti  di
multiproprieta', contratti relativi ai prodotti  per  le  vacanze  di
lungo termine, contratti di rivendita e di  scambio),  ai  sensi  del
quale «Gli alloggi locati esclusivamente per finalita' turistiche, in
qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del  codice
civile in materia di locazione».
    La materia - prosegue il ricorrente - e' stata  disciplinata  per
la prima volta dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina  delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti  ad  uso  abitativo),
che stabilisce quali articoli della legge  stessa  siano  applicabili
anche agli alloggi locati  esclusivamente  per  finalita'  turistiche
(art. l, comma 2, lettera c).
    Per contro, le strutture ricettive denominate case e appartamenti
per vacanze sarebbero  delle  vere  e  proprie  strutture  recettizie
extralberghiere, che presupporrebbero una organizzazione a  carattere
imprenditoriale, e in quanto tali potrebbero essere disciplinate  dal
legislatore  regionale  perche'  rientranti  nell'organizzazione  del
mercato turistico, di competenza residuale delle Regioni.
    In conformita' a tale impostazione, la Regione Veneto, con l'art.
27-bis della legge regionale  14  giugno  2013,  n.  11  (Sviluppo  e
sostenibilita' del turismo veneto) e la Regione  Emilia-Romagna,  con
l'art. 12 della legge regionale 28 luglio  2014,  n.  16  (Disciplina
delle  strutture  ricettive   dirette   all'ospitalita'),   avrebbero
differenziato la disciplina delle locazioni per finalita'  turistiche
rispetto a quella delle case vacanze.
    Solo  la  messa  a  disposizione  di  quest'ultime  costituirebbe
esercizio di una impresa commerciale, consistente  nella  prestazione
in forma professionale e organizzata di un servizio di alloggio e  di
eventuali  servizi  complementari,  mentre  la  locazione   turistica
sarebbe null'altro che una forma  di  sfruttamento  della  proprieta'
privata non professionale e non organizzato. Non  a  caso  l'art.  18
della legge reg. Lombardia n. 27 del 2015, nell'elencare le strutture
ricettive non alberghiere, menzionerebbe le case vacanze ma  non  gli
immobili dati in locazione turistica.
    Il fenomeno della locazione turistica, dunque, si esaurirebbe sul
piano dell'autonomia negoziale di diritto  privato  non  commerciale,
mentre il servizio di messa sul mercato di case vacanze costituirebbe
una forma di attivita' economica, che giustifica anche la  previsione
di oneri amministrativi preventivi da parte  della  competente  fonte
legislativa.
    Secondo il Presidente del Consiglio dei  ministri,  non  varrebbe
obiettare che anche le  locazioni  turistiche  sono  assoggettate  ad
adempimenti  amministrativi  come  «la   comunicazione   dei   flussi
turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base  alle
indicazioni dell'autorita' di pubblica sicurezza» (art. 38, comma  8,
della legge reg. Lombardia n. 27 del 2015).
    Una cosa sarebbero gli adempimenti successivi  alla  stipulazione
del contratto, diretti ad assicurare il soddisfacimento  di  esigenze
di interesse pubblico, come le statistiche turistiche e  i  controlli
di pubblica sicurezza, e come tali esterni e conseguenziali  rispetto
all'esercizio dell'autonomia  negoziale;  altra  cosa  sarebbero  gli
adempimenti  preliminari  a  tale  esercizio,  come  l'ottenimento  e
l'impiego nell'offerta pubblicitaria di un codice  identificativo  di
riferimento di ogni singola unita' ricettiva.
    Pur essendo vero che l'omissione di quest'ultimi adempimenti  non
influisce sulla validita' del contratto di locazione turistica, essa,
alla stregua degli impugnati comma 3-bis e 4 dell'art. 39 della legge
reg. Lombardia n. 27 del 2015, sarebbe comunque oggetto di  rilevanti
sanzioni   amministrative,    che    condizionerebbero    l'esercizio
dell'autonomia negoziale e come tali farebbero parte integrante della
sua disciplina, di competenza esclusiva dello Stato.  Tale  ingerenza
nell'autonomia negoziale  sarebbe  peraltro  sproporzionata  rispetto
alla generica dichiarata finalita' di  semplificare  i  controlli  da
parte delle autorita' competenti.
    1.2.- La disciplina censurata sarebbe anche irrazionale.
    L'art. 38, comma 1, della legge reg. Lombardia  n.  27  del  2015
richiede per le case vacanze la comunicazione preventiva al Comune  e
per  i  servizi  di  ricettivita'  diversi  dalle  case  vacanze   la
segnalazione certificata d'inizio attivita' (SCIA) di cui all'art. 19
della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi).
    Senonche', il comma 8-bis, nell'introdurre  il  CIR,  lo  collega
alla comunicazione prevista dal comma l, allorche' dispone che  «Tale
codice e' riferito al numero  di  protocollo  rilasciato  al  momento
della ricezione della comunicazione di  avvio  attivita'  di  cui  al
comma l del presente articolo».
    Sicche', per il proprietario che intenda dare il proprio immobile
in locazione  turistica  non  commerciale,  l'adempimento  introdotto
dalla legge impugnata (l'ottenimento del  CIR)  sarebbe  impossibile,
non essendo esso tenuto a presentare alcuna comunicazione preventiva,
oppure si tradurrebbe nell'obbligo di porre in essere  un  ulteriore,
neppure espressamente previsto dalla legge, adempimento  preliminare,
quale,  appunto,  la  comunicazione  preventiva   al   Comune.   Cio'
aggraverebbe  ulteriormente  i   vincoli   precedenti   all'esercizio
dell'autonomia negoziale e lo sconfinamento del legislatore regionale
nella sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento
civile.
    Considerata la sua «portata sproporzionata», sia per il carattere
preventivo e condizionante, sia per la genericita' dei fini  pubblici
che  e'  destinato  a  soddisfare,  la  previsione   dell'adempimento
consistente nel procurarsi e nell'usare obbligatoriamente  il  CIR  e
del relativo corredo sanzionatorio sarebbe altresi'  irrazionale  per
manifesta eccedenza del  mezzo  rispetto  al  fine,  con  conseguente
violazione dell'art. 3 Cost.
    1.3.- Sotto un ulteriore profilo, poi,  andrebbe  ricordato  che,
secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale  (si  citano  le
sentenze n. 1 del 2016, n. 245 del  2015  e  n.  290  del  2013),  la
competenza esclusiva statale in  materia  di  ordinamento  civile  si
porrebbe come limite al legislatore regionale, fondato  sull'esigenza
di garantire l'uniformita' di trattamento sul territorio nazionale.
    La disparita'  di  condizioni  in  cui  la  previsione  regionale
impugnata porrebbe i locatori turistici lombardi  rispetto  a  quelli
operanti sul resto  del  territorio  nazionale,  senza  che  emergano
differenze sostanziali tra gli uni e gli altri idonee a  giustificare
tale regime differenziato, violerebbe, dunque, l'art. 3 Cost.
    2.- Si e' costituita  la  Regione  Lombardia,  eccependo  che  la
disciplina regionale censurata  avrebbe  il  fine  di  inquadrare  il
sempre  piu'  diffuso  fenomeno  delle  locazioni  turistiche  e  non
intenderebbe  in  alcun  modo  «prendere  in   considerazione   forme
contrattuali, quanto piuttosto tipologie di attivita' che interessano
direttamente il tessuto turistico  regionale»,  nell'esercizio  della
competenza regionale residuale in materia di turismo.
    Secondo la Regione Lombardia, il CIR sarebbe  da  richiedere  una
sola ed iniziale volta e non alla stipula di ogni contratto, «al fine
di poter mappare sia geograficamente che quantitativamente quelle che
sono le unita' abitative sul territorio regionale che  fungono  [...]
da locazioni turistiche».
    Una volta rilasciato il codice, non sarebbero richiesti ulteriori
adempimenti, se non quelli relativi alla comunicazione dei nominativi
degli alloggiati  alla  Questura,  cosi'  come  impone  la  normativa
statale.  Il   Ministero   dell'interno,   infatti,   con   circolare
interpretativa del 26 giugno 2015  della  direzione  centrale  affari
generali della Polizia di Stato, avrebbe affermato che,  per  colmare
un pericoloso vuoto normativo, l'onere di comunicazione all'autorita'
di pubblica sicurezza delle persone alloggiate di  cui  all'art.  109
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi  di
pubblica  sicurezza)  non  sarebbe  circoscritto  ai  solo   esercizi
ricettivi tipizzati o tradizionalmente gestiti da operatori turistici
professionali, ma andrebbe esteso anche a coloro  i  quali  affittino
appartamenti ammobiliati ad uso turistico.
    Osserva poi  la  Regione  resistente  che  anche  la  legge  reg.
Emilia-Romagna n. 16 del  2014,  citata  dalla  difesa  dello  Stato,
all'art. 12, comma 2, prevede che «coloro che intendono dare alloggio
a turisti in appartamenti o case ne danno comunicazione al Comune, di
norma, entro il 31 marzo nelle localita' a turismo estivo,  entro  il
31 ottobre nelle localita' a turismo invernale ed entro il 31 gennaio
nelle restanti localita'». Con delibera di giunta regionale  n.  2186
del  2005,  la  Regione  Emilia-Romagna  avrebbe  specificato  che  i
proprietari e gli usufruttuari che intendano locare direttamente, con
contratti aventi validita' non superiore a sei mesi  consecutivi,  le
unita'  abitative  ammobiliate  ad  uso  turistico  nella  forma  non
imprenditoriale  lo  devono  comunicare  anteriormente   alla   prima
locazione e annualmente al Comune.
    Anche in questo caso, come  per  il  CIR,  l'adempimento  sarebbe
anteriore alla stipula del  contratto  di  locazione.  Nonostante  le
finalita' perseguite dalle leggi regionali  siano  corrispondenti  ed
anzi  la  richiesta  del  CIR  vada  fatta  solamente  una  volta,  a
differenza della comunicazione prevista dalla menzionata disposizione
della  Regione  Emilia-Romagna,  quest'ultima   non   sarebbe   stata
impugnata dallo Stato.
    La Regione Lombardia ritiene, dunque,  di  non  avere  invaso  la
competenza statale in materia di  ordinamento  civile,  ma  di  avere
normato e creato «un  argine  entro  cui  far  evolvere  un  fenomeno
turistico nuovo, che viaggia sotto traccia  e  sfugge  ai  controlli,
intesi in senso ampio. Si e' ritenuto pertanto necessario trovare una
modalita' per far emergere il fenomeno e poterne venire a conoscenza,
in modo da poter sviluppare politiche in materia  di  turismo  sempre
piu' pertinenti anche rispetto alle nuove esigenze di questa nuova  e
sempre piu' diffusa modalita' di turismo».
    Con  riferimento  alla  lamentata  invasione   della   competenza
esclusiva  statale,  andrebbe  ancora  ricordato  che,   secondo   la
giurisprudenza  costituzionale,  la   disciplina   dei   procedimenti
amministrativi in materia di turismo spetta  in  via  ordinaria  alla
competenza legislativa residuale delle Regioni (si cita  la  sentenza
n. 80 del 2012).
    La  richiesta  del   CIR   sarebbe   un   adempimento   puramente
amministrativo volto ad agevolare le  attivita'  di  controllo  delle
autorita' e non  andrebbe  di  certo  ad  incidere  direttamente  sul
rapporto tra locatore e locatario; ne' tanto meno potrebbe ravvisarsi
alcuna   sproporzione,   poiche'   la   norma    censurata    sarebbe
ragionevolmente finalizzata ad  acquisire  «conoscenza  del  fenomeno
turistico in senso lato, qualunque  sia  la  modalita'  del  servizio
scelta dall'utente».
    3.- Con memoria depositata in data 8 febbraio  2019,  la  Regione
Lombardia ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie deduzioni
difensive, evidenziando,  in  particolare,  come  l'inclusione  delle
locazioni ad uso turistico tra le  strutture  tenute  all'obbligo  di
comunicazione dei flussi sia elemento indispensabile per  l'effettiva
conoscenza del fenomeno turistico  e  l'esercizio  delle  funzioni  e
competenze regionali di vigilanza e controllo. Logica conseguenza  di
tale inclusione sarebbe la previsione  dell'utilizzo  del  CIR  nella
pubblicita', promozione e commercializzazione della relativa offerta.

                       Considerato in diritto

    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   promosso
questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  1,
lettere a), b) e c), della legge della Regione Lombardia  25  gennaio
2018, n. 7, recante «Integrazione alla  legge  regionale  1°  ottobre
2015,  n.  27  (Politiche  regionali  in   materia   di   turismo   e
attrattivita'  del  territorio  lombardo).  Istruzione   del   codice
identificativo da assegnare a case e appartamenti  per  vacanze»,  in
riferimento agli artt. 3 e 117,  secondo  comma,  lettera  l),  della
Costituzione.
    1.1.- La lettera a) del comma 1  dell'art.  1  della  legge  reg.
Lombardia n. 7 del 2018 ha modificato l'art.  38  della  legge  della
Regione Lombardia 1° ottobre 2015,  n.  27  (Politiche  regionali  in
materia  di  turismo  e  attrattivita'  del   territorio   lombardo),
introducendo i commi 8-bis e 8-ter, i quali  prevedono:  «8  bis.  Al
fine di semplificare i controlli da parte delle autorita' competenti,
la pubblicita', la promozione e la  commercializzazione  dell'offerta
delle strutture  ricettive  di  cui  all'articolo  26,  compresi  gli
alloggi o le porzioni di alloggi  dati  in  locazione  per  finalita'
turistiche ai sensi della legge 431/1998, con scritti  o  stampati  o
supporti digitali e con qualsiasi altro  mezzo  all'uopo  utilizzato,
devono indicare apposito codice identificativo di  riferimento  (CIR)
di ogni singola unita' ricettiva. Tale codice e' riferito  al  numero
di  protocollo  rilasciato   al   momento   della   ricezione   della
comunicazione di avvio attivita' di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo.  La  Giunta  disciplina   il   codice   identificativo   di
riferimento con propria delibera da  adottarsi  entro  il  30  giugno
2018. 8 ter. I soggetti che esercitano attivita'  di  intermediazione
immobiliare, nonche' quelli che gestiscono portali telematici, e  che
pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attivita' di  cui  al
comma 8 bis, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati».
    Il richiamato comma 1 dell'art. 38, a sua volta, stabilisce:  «1.
Le attivita' ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei
capi I, II, III  e  IV  del  titolo  III  della  presente  legge,  ad
esclusione delle case e appartamenti per vacanze e dei bivacchi fissi
per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune  competente
per territorio, sono intraprese previa SCIA, ai  sensi  dell'articolo
19 della L. 241/1990».
    Le lettere b) e c) del comma  1  dell'art.  1  della  legge  reg.
Lombardia n. 7 del 2018 hanno emendato l'art.  39  della  legge  reg.
Lombardia n. 27 del 2015, rispettivamente aggiungendo il comma  3-bis
e modificando il comma 4, i quali prevedono: «3 bis. I  soggetti  che
non ottemperano correttamente all'obbligo  di  cui  all'articolo  38,
commi 8 bis  e  8  ter,  ovvero  che  contravvengono  all'obbligo  di
riportare il CIR, che lo riportano in maniera  errata  o  ingannevole
sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro  2.500  per
ogni attivita' pubblicizzata, promossa o commercializzata. 4. In caso
di reiterate violazioni, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e 3 bis
sono raddoppiate, ferma restando la facolta' del comune di  disporre,
nei casi piu' gravi, previa diffida, la sospensione non  superiore  a
tre mesi o la cessazione dell'attivita'».
    2.- Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ritiene  che  le
disposizioni in questione violino, in primo luogo, l'art. 3, sotto il
profilo del principio di eguaglianza, e l'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost., perche' la disciplina  degli  alloggi  locati  per
finalita' turistica, senza  servizi  aggiuntivi,  rientrerebbe  nella
competenza  esclusiva  del  legislatore   statale   in   materia   di
ordinamento civile, e in particolare sarebbe  prevista  dall'art.  53
del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa
statale in tema  di  ordinamento  e  mercato  del  turismo,  a  norma
dell'articolo 14 della  legge  28  novembre  2005,  n.  246,  nonche'
attuazione della direttiva  2008/122/CE,  relativa  ai  contratti  di
multiproprieta', contratti relativi ai prodotti  per  le  vacanze  di
lungo termine, contratti di rivendita e di  scambio),  ai  sensi  del
quale «Gli alloggi locati esclusivamente per finalita' turistiche, in
qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del  codice
civile in materia di locazione» (e prima ancora dall'art. 1, comma 2,
lettera c, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,  recante  «Disciplina
delle  locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
abitativo», che stabilisce quali articoli della  legge  stessa  siano
applicabili anche agli alloggi locati per finalita' turistiche).
    Per contro, le strutture ricettive denominate case e appartamenti
per vacanze sarebbero  delle  vere  e  proprie  strutture  recettizie
extralberghiere, che presuppongano  una  organizzazione  a  carattere
imprenditoriale, e in quanto tali potrebbero essere disciplinate  dal
legislatore regionale,  perche'  rientranti  nell'organizzazione  del
mercato turistico, di competenza residuale delle Regioni.
    Nel prevedere il CIR anche  per  le  locazioni  turistiche  e  le
correlate sanzioni amministrative in caso di mancata  spendita  nella
pubblicizzazione  dell'offerta,  il  legislatore  regionale   avrebbe
dunque irragionevolmente parificato la regolamentazione degli alloggi
turistici a quella delle case vacanze  e,  conseguentemente,  avrebbe
posto i locatori turistici lombardi in una disparita'  di  condizione
rispetto a quelli operanti sul resto del territorio nazionale,  senza
che emergano differenze sostanziali tra gli uni e gli altri idonee  a
giustificare tale regime differenziato.
    3.- La censura e' infondata.
    4.- L'assunto di fondo da cui muove il ricorrente, secondo cui la
disciplina delle case  vacanze  sia  da  ascrivere  tout  court  alla
competenza residuale in materia di turismo e quella  delle  locazioni
turistiche  all'ordinamento  civile,  non  e'   in   linea   con   la
giurisprudenza di questa Corte, secondo  cui  gli  aspetti  turistici
anche di queste ultime  ricadono  nella  competenza  residuale  delle
Regioni (sentenza n. 80 del 2012), mentre appartiene  all'ordinamento
civile  la  regolamentazione  dell'attivita'  negoziale  e  dei  suoi
effetti (tra le tante, sentenze n. 176 del 2018, n. 283 del 2016,  n.
245 del 2015, n. 290 del 2013).
    Il legislatore regionale lombardo - nel  prevedere  che  anche  i
locatori turistici e i relativi intermediari debbano  munirsi  di  un
apposito codice identificativo di riferimento per ogni singola unita'
ricettiva, da utilizzare nella pubblicita', nella promozione e  nella
commercializzazione dell'offerta turistica - ha infatti inteso creare
una mappa del rilevante nuovo fenomeno della concessione in godimento
a turisti di immobili di proprieta' a prescindere  dallo  svolgimento
di  un'attivita'  imprenditoriale,  e  cio'  al  fine   precipuo   di
esercitare al meglio le proprie funzioni di promozione,  vigilanza  e
controllo sull'esercizio delle attivita' turistiche.
    5.- Le  disposizioni  censurate  pongono  quindi  un  adempimento
amministrativo  precedente  ed  esterno  al  contratto  di  locazione
turistica, sanzionando i correlativi  inadempimenti,  senza  incidere
sulla liberta' negoziale  e  sulla  sfera  contrattuale  che  restano
disciplinate dal diritto privato.
    5.1.- E'  appena  il  caso  di  notare,  poi,  che  la  lamentata
differente regolamentazione delle locazioni  turistiche  (parificata,
quanto al CIR, alle case vacanze) rispetto a quella vigente su  altre
parti  del  territorio  nazionale  e'   una   legittima   conseguenza
dell'esercizio da parte della Regione Lombardia della sua  competenza
residuale  in  materia  di  turismo   (competenza,   peraltro,   gia'
esercitata da altre Regioni).
    6.-  Con  una  seconda  articolata  censura  il  Presidente   del
Consiglio  dei  ministri  lamenta  la  violazione  del  principio  di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost, perche' le norme impugnate: 1)
ancorano il CIR alla presentazione  della  comunicazione  di  cui  al
comma 1 dell'art. 38 della legge  reg.  Lombardia  n.  27  del  2015,
comunicazione cui pero' non sarebbe obbligato il locatore di  alloggi
per  finalita'  turistiche,  con  conseguente  irrazionalita'   della
disciplina;  ovvero,  in  alternativa,  sottopongono   la   locazione
turistica ad un ulteriore e non esplicito adempimento  amministrativo
(la comunicazione di cui al comma 1), cosi'  incidendo  ulteriormente
sulla liberta' negoziale del  locatore;  2)  nell'imporre  preventivi
adempimenti amministrativi presidiati da rilevanti sanzioni, incidono
sull'autonomia negoziale dei proprietari di alloggi  da  destinare  a
locazione  turistica  in   maniera   sproporzionata   rispetto   alle
dichiarate generiche finalita' di  controllo  pubblico  sui  fenomeni
turistici.
    7.- Anche questa censura e' infondata.
    8.- Con riferimento al primo profilo, la  lettura  congiunta  dei
commi 1 e 8-bis dell'art. 38 della legge reg.  Lombardia  n.  27  del
2015 rende evidente, anzitutto, che il legislatore regionale, con  le
disposizioni censurate, ha inteso in effetti estendere ai titolari di
appartamenti dati in locazione turistica (equiparati dal comma 8-bis,
ai fini che qui interessano, alle case vacanze) l'obbligo  di  previa
comunicazione  al  Comune  competente   per   territorio   dell'avvio
dell'attivita', comunicazione cui consegue l'assegnazione del CIR  da
utilizzare nella pubblicita'.
    Tale adempimento va effettuato una sola volta e pertanto non puo'
dirsi eccessivamente gravoso, ne' eccessivamente gravoso e' l'obbligo
di indicare il CIR nei siti web o nelle altre  forme  di  pubblicita'
tradizionali, non comportando alcun costo aggiuntivo o l'adozione  di
particolari accorgimenti organizzativi a carico dei locatori.
    Non sussiste, dunque, la dedotta irrazionalita'.
    9.- Ne', con riferimento al  secondo  profilo  di  censura,  sono
irragionevoli le sanzioni  amministrative  poste  a  tutela  di  tali
obblighi,  la  cui   previsione   e'   legittimata   dalla   costante
giurisprudenza  di  questa  Corte,   secondo   cui   «la   competenza
sanzionatoria amministrativa non e' in grado di  autonomizzarsi  come
materia in se', ma accede alle materie sostanziali» (sentenza n.  121
del 2018; nello stesso senso, tra le tante, sentenze n. 148 del 2018,
n. 271 del 2012, n. 246 del 2009, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005  e
n. 12 del 2004).
    Le disposizioni impugnate prevedono una sanzione  pecuniaria  per
ogni attivita' pubblicizzata, promossa  o  commercializzata  (il  cui
importo raddoppia in caso di reiterate violazioni) e  la  sospensione
non superiore a tre mesi o la cessazione dell'attivita' nei casi piu'
gravi:  gli  importi  non  particolarmente  elevati  della  prima   e
soprattutto  la  gradualita'  delle  diverse  misure   previste   non
manifestano l'irragionevolezza lamentata.
    10.- Le questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 1, lettere a), b) e c), della legge reg.  Lombardia  n.  7  del
2018,  promosse  dal  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   in
riferimento agli artt. 3 e 117, secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,
devono, pertanto, essere dichiarate non fondate.

     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della  Regione
Lombardia 25 gennaio 2018, n. 7,  recante  «Integrazione  alla  legge
regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali  in  materia  di
turismo e attrattivita'  del  territorio  lombardo).  Istruzione  del
codice  identificativo  da  assegnare  a  case  e  appartamenti   per
vacanze», promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2019.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2019.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA


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