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giovedì 18 aprile 2019
N. 84 SENTENZA 6 marzo - 11 aprile 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Turismo ‒ Istituzione di un codice identificativo di riferimento (CIR) da assegnare a singole unita' ricettive alberghiere e non alberghiere ‒ Sanzioni pecuniarie in caso di mancata indicazione del CIR su pubblicita', promozione e commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive. - Legge della Regione Lombardia 25 gennaio 2018, n. 7, recante «Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattivita' del territorio lombardo). Istruzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze», art. 1, comma 1, lettere a), b) e c). - (GU n.16 del 17-4-2019 )
N. 84 SENTENZA 6 marzo - 11 aprile 2019
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Turismo ‒ Istituzione di un codice identificativo di riferimento
(CIR) da assegnare a singole unita' ricettive alberghiere e non
alberghiere ‒ Sanzioni pecuniarie in caso di mancata indicazione
del CIR su pubblicita', promozione e commercializzazione
dell'offerta delle strutture ricettive.
- Legge della Regione Lombardia 25 gennaio 2018, n. 7, recante
«Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche
regionali in materia di turismo e attrattivita' del territorio
lombardo). Istruzione del codice identificativo da assegnare a case
e appartamenti per vacanze», art. 1, comma 1, lettere a), b) e c).
-
(GU n.16 del 17-4-2019 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,
Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de
PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,
Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca
ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lettere a), b) e c), della legge della Regione Lombardia 25 gennaio
2018, n. 7, recante «Integrazione alla legge regionale 1° ottobre
2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e
attrattivita' del territorio lombardo). Istituzione del codice
identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze»,
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso
notificato il 29 marzo-3 aprile 2018, depositato in cancelleria il 6
aprile 2018, iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2018 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie
speciale, dell'anno 2018.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
udito nella udienza pubblica del 5 marzo 2019 il Giudice relatore
Giancarlo Coraggio;
uditi l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Antonella Forloni per la
Regione Lombardia.
Ritenuto in fatto
1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art.
1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Lombardia
25 gennaio 2018, n. 7, recante «Integrazione alla legge regionale 1°
ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e
attrattivita' del territorio lombardo). Istruzione del codice
identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze»,
lamentando la violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera
l), della Costituzione.
1.1.- Afferma il ricorrente che le disposizioni impugnate - le
quali, rispettivamente, introducono i commi 8-bis e 8-ter nell'art.
38 della legge della Regione Lombardia 1° ottobre 2015, n. 27
(Politiche regionali in materia di turismo e attrattivita' del
territorio lombardo), inseriscono il comma 3-bis e modificano il
comma 4 dell'art. 39 della medesima legge reg. Lombardia n. 27 del
2015 - istituiscono un codice identificativo di riferimento (CIR) da
assegnare agli alloggi locati per finalita' turistiche e da
utilizzare nella promozione pubblicitaria, prevedendo, altresi',
apposite sanzioni per coloro che non ne facciano richiesta.
In tal modo, esse avrebbero ingiustificatamente parificato la
«disciplina degli alloggi locati per finalita' turistiche e quella
delle (differenti) strutture ricettive del tipo "case e appartamenti
vacanze", di cui all'art. 26 della legge regionale n. 27/2015».
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina
degli alloggi locati per finalita' turistica, senza servizi
aggiuntivi, rientra nella competenza esclusiva del legislatore
statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma,
lettera l, Cost.).
La locazione in parola, infatti, sarebbe disciplinata dall'art.
53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della
normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'
attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), ai sensi del
quale «Gli alloggi locati esclusivamente per finalita' turistiche, in
qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice
civile in materia di locazione».
La materia - prosegue il ricorrente - e' stata disciplinata per
la prima volta dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo),
che stabilisce quali articoli della legge stessa siano applicabili
anche agli alloggi locati esclusivamente per finalita' turistiche
(art. l, comma 2, lettera c).
Per contro, le strutture ricettive denominate case e appartamenti
per vacanze sarebbero delle vere e proprie strutture recettizie
extralberghiere, che presupporrebbero una organizzazione a carattere
imprenditoriale, e in quanto tali potrebbero essere disciplinate dal
legislatore regionale perche' rientranti nell'organizzazione del
mercato turistico, di competenza residuale delle Regioni.
In conformita' a tale impostazione, la Regione Veneto, con l'art.
27-bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (Sviluppo e
sostenibilita' del turismo veneto) e la Regione Emilia-Romagna, con
l'art. 12 della legge regionale 28 luglio 2014, n. 16 (Disciplina
delle strutture ricettive dirette all'ospitalita'), avrebbero
differenziato la disciplina delle locazioni per finalita' turistiche
rispetto a quella delle case vacanze.
Solo la messa a disposizione di quest'ultime costituirebbe
esercizio di una impresa commerciale, consistente nella prestazione
in forma professionale e organizzata di un servizio di alloggio e di
eventuali servizi complementari, mentre la locazione turistica
sarebbe null'altro che una forma di sfruttamento della proprieta'
privata non professionale e non organizzato. Non a caso l'art. 18
della legge reg. Lombardia n. 27 del 2015, nell'elencare le strutture
ricettive non alberghiere, menzionerebbe le case vacanze ma non gli
immobili dati in locazione turistica.
Il fenomeno della locazione turistica, dunque, si esaurirebbe sul
piano dell'autonomia negoziale di diritto privato non commerciale,
mentre il servizio di messa sul mercato di case vacanze costituirebbe
una forma di attivita' economica, che giustifica anche la previsione
di oneri amministrativi preventivi da parte della competente fonte
legislativa.
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, non varrebbe
obiettare che anche le locazioni turistiche sono assoggettate ad
adempimenti amministrativi come «la comunicazione dei flussi
turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle
indicazioni dell'autorita' di pubblica sicurezza» (art. 38, comma 8,
della legge reg. Lombardia n. 27 del 2015).
Una cosa sarebbero gli adempimenti successivi alla stipulazione
del contratto, diretti ad assicurare il soddisfacimento di esigenze
di interesse pubblico, come le statistiche turistiche e i controlli
di pubblica sicurezza, e come tali esterni e conseguenziali rispetto
all'esercizio dell'autonomia negoziale; altra cosa sarebbero gli
adempimenti preliminari a tale esercizio, come l'ottenimento e
l'impiego nell'offerta pubblicitaria di un codice identificativo di
riferimento di ogni singola unita' ricettiva.
Pur essendo vero che l'omissione di quest'ultimi adempimenti non
influisce sulla validita' del contratto di locazione turistica, essa,
alla stregua degli impugnati comma 3-bis e 4 dell'art. 39 della legge
reg. Lombardia n. 27 del 2015, sarebbe comunque oggetto di rilevanti
sanzioni amministrative, che condizionerebbero l'esercizio
dell'autonomia negoziale e come tali farebbero parte integrante della
sua disciplina, di competenza esclusiva dello Stato. Tale ingerenza
nell'autonomia negoziale sarebbe peraltro sproporzionata rispetto
alla generica dichiarata finalita' di semplificare i controlli da
parte delle autorita' competenti.
1.2.- La disciplina censurata sarebbe anche irrazionale.
L'art. 38, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 27 del 2015
richiede per le case vacanze la comunicazione preventiva al Comune e
per i servizi di ricettivita' diversi dalle case vacanze la
segnalazione certificata d'inizio attivita' (SCIA) di cui all'art. 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).
Senonche', il comma 8-bis, nell'introdurre il CIR, lo collega
alla comunicazione prevista dal comma l, allorche' dispone che «Tale
codice e' riferito al numero di protocollo rilasciato al momento
della ricezione della comunicazione di avvio attivita' di cui al
comma l del presente articolo».
Sicche', per il proprietario che intenda dare il proprio immobile
in locazione turistica non commerciale, l'adempimento introdotto
dalla legge impugnata (l'ottenimento del CIR) sarebbe impossibile,
non essendo esso tenuto a presentare alcuna comunicazione preventiva,
oppure si tradurrebbe nell'obbligo di porre in essere un ulteriore,
neppure espressamente previsto dalla legge, adempimento preliminare,
quale, appunto, la comunicazione preventiva al Comune. Cio'
aggraverebbe ulteriormente i vincoli precedenti all'esercizio
dell'autonomia negoziale e lo sconfinamento del legislatore regionale
nella sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento
civile.
Considerata la sua «portata sproporzionata», sia per il carattere
preventivo e condizionante, sia per la genericita' dei fini pubblici
che e' destinato a soddisfare, la previsione dell'adempimento
consistente nel procurarsi e nell'usare obbligatoriamente il CIR e
del relativo corredo sanzionatorio sarebbe altresi' irrazionale per
manifesta eccedenza del mezzo rispetto al fine, con conseguente
violazione dell'art. 3 Cost.
1.3.- Sotto un ulteriore profilo, poi, andrebbe ricordato che,
secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (si citano le
sentenze n. 1 del 2016, n. 245 del 2015 e n. 290 del 2013), la
competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile si
porrebbe come limite al legislatore regionale, fondato sull'esigenza
di garantire l'uniformita' di trattamento sul territorio nazionale.
La disparita' di condizioni in cui la previsione regionale
impugnata porrebbe i locatori turistici lombardi rispetto a quelli
operanti sul resto del territorio nazionale, senza che emergano
differenze sostanziali tra gli uni e gli altri idonee a giustificare
tale regime differenziato, violerebbe, dunque, l'art. 3 Cost.
2.- Si e' costituita la Regione Lombardia, eccependo che la
disciplina regionale censurata avrebbe il fine di inquadrare il
sempre piu' diffuso fenomeno delle locazioni turistiche e non
intenderebbe in alcun modo «prendere in considerazione forme
contrattuali, quanto piuttosto tipologie di attivita' che interessano
direttamente il tessuto turistico regionale», nell'esercizio della
competenza regionale residuale in materia di turismo.
Secondo la Regione Lombardia, il CIR sarebbe da richiedere una
sola ed iniziale volta e non alla stipula di ogni contratto, «al fine
di poter mappare sia geograficamente che quantitativamente quelle che
sono le unita' abitative sul territorio regionale che fungono [...]
da locazioni turistiche».
Una volta rilasciato il codice, non sarebbero richiesti ulteriori
adempimenti, se non quelli relativi alla comunicazione dei nominativi
degli alloggiati alla Questura, cosi' come impone la normativa
statale. Il Ministero dell'interno, infatti, con circolare
interpretativa del 26 giugno 2015 della direzione centrale affari
generali della Polizia di Stato, avrebbe affermato che, per colmare
un pericoloso vuoto normativo, l'onere di comunicazione all'autorita'
di pubblica sicurezza delle persone alloggiate di cui all'art. 109
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza) non sarebbe circoscritto ai solo esercizi
ricettivi tipizzati o tradizionalmente gestiti da operatori turistici
professionali, ma andrebbe esteso anche a coloro i quali affittino
appartamenti ammobiliati ad uso turistico.
Osserva poi la Regione resistente che anche la legge reg.
Emilia-Romagna n. 16 del 2014, citata dalla difesa dello Stato,
all'art. 12, comma 2, prevede che «coloro che intendono dare alloggio
a turisti in appartamenti o case ne danno comunicazione al Comune, di
norma, entro il 31 marzo nelle localita' a turismo estivo, entro il
31 ottobre nelle localita' a turismo invernale ed entro il 31 gennaio
nelle restanti localita'». Con delibera di giunta regionale n. 2186
del 2005, la Regione Emilia-Romagna avrebbe specificato che i
proprietari e gli usufruttuari che intendano locare direttamente, con
contratti aventi validita' non superiore a sei mesi consecutivi, le
unita' abitative ammobiliate ad uso turistico nella forma non
imprenditoriale lo devono comunicare anteriormente alla prima
locazione e annualmente al Comune.
Anche in questo caso, come per il CIR, l'adempimento sarebbe
anteriore alla stipula del contratto di locazione. Nonostante le
finalita' perseguite dalle leggi regionali siano corrispondenti ed
anzi la richiesta del CIR vada fatta solamente una volta, a
differenza della comunicazione prevista dalla menzionata disposizione
della Regione Emilia-Romagna, quest'ultima non sarebbe stata
impugnata dallo Stato.
La Regione Lombardia ritiene, dunque, di non avere invaso la
competenza statale in materia di ordinamento civile, ma di avere
normato e creato «un argine entro cui far evolvere un fenomeno
turistico nuovo, che viaggia sotto traccia e sfugge ai controlli,
intesi in senso ampio. Si e' ritenuto pertanto necessario trovare una
modalita' per far emergere il fenomeno e poterne venire a conoscenza,
in modo da poter sviluppare politiche in materia di turismo sempre
piu' pertinenti anche rispetto alle nuove esigenze di questa nuova e
sempre piu' diffusa modalita' di turismo».
Con riferimento alla lamentata invasione della competenza
esclusiva statale, andrebbe ancora ricordato che, secondo la
giurisprudenza costituzionale, la disciplina dei procedimenti
amministrativi in materia di turismo spetta in via ordinaria alla
competenza legislativa residuale delle Regioni (si cita la sentenza
n. 80 del 2012).
La richiesta del CIR sarebbe un adempimento puramente
amministrativo volto ad agevolare le attivita' di controllo delle
autorita' e non andrebbe di certo ad incidere direttamente sul
rapporto tra locatore e locatario; ne' tanto meno potrebbe ravvisarsi
alcuna sproporzione, poiche' la norma censurata sarebbe
ragionevolmente finalizzata ad acquisire «conoscenza del fenomeno
turistico in senso lato, qualunque sia la modalita' del servizio
scelta dall'utente».
3.- Con memoria depositata in data 8 febbraio 2019, la Regione
Lombardia ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie deduzioni
difensive, evidenziando, in particolare, come l'inclusione delle
locazioni ad uso turistico tra le strutture tenute all'obbligo di
comunicazione dei flussi sia elemento indispensabile per l'effettiva
conoscenza del fenomeno turistico e l'esercizio delle funzioni e
competenze regionali di vigilanza e controllo. Logica conseguenza di
tale inclusione sarebbe la previsione dell'utilizzo del CIR nella
pubblicita', promozione e commercializzazione della relativa offerta.
Considerato in diritto
1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lettere a), b) e c), della legge della Regione Lombardia 25 gennaio
2018, n. 7, recante «Integrazione alla legge regionale 1° ottobre
2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e
attrattivita' del territorio lombardo). Istruzione del codice
identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze», in
riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione.
1.1.- La lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della legge reg.
Lombardia n. 7 del 2018 ha modificato l'art. 38 della legge della
Regione Lombardia 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in
materia di turismo e attrattivita' del territorio lombardo),
introducendo i commi 8-bis e 8-ter, i quali prevedono: «8 bis. Al
fine di semplificare i controlli da parte delle autorita' competenti,
la pubblicita', la promozione e la commercializzazione dell'offerta
delle strutture ricettive di cui all'articolo 26, compresi gli
alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalita'
turistiche ai sensi della legge 431/1998, con scritti o stampati o
supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato,
devono indicare apposito codice identificativo di riferimento (CIR)
di ogni singola unita' ricettiva. Tale codice e' riferito al numero
di protocollo rilasciato al momento della ricezione della
comunicazione di avvio attivita' di cui al comma 1 del presente
articolo. La Giunta disciplina il codice identificativo di
riferimento con propria delibera da adottarsi entro il 30 giugno
2018. 8 ter. I soggetti che esercitano attivita' di intermediazione
immobiliare, nonche' quelli che gestiscono portali telematici, e che
pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attivita' di cui al
comma 8 bis, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati».
Il richiamato comma 1 dell'art. 38, a sua volta, stabilisce: «1.
Le attivita' ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei
capi I, II, III e IV del titolo III della presente legge, ad
esclusione delle case e appartamenti per vacanze e dei bivacchi fissi
per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune competente
per territorio, sono intraprese previa SCIA, ai sensi dell'articolo
19 della L. 241/1990».
Le lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 1 della legge reg.
Lombardia n. 7 del 2018 hanno emendato l'art. 39 della legge reg.
Lombardia n. 27 del 2015, rispettivamente aggiungendo il comma 3-bis
e modificando il comma 4, i quali prevedono: «3 bis. I soggetti che
non ottemperano correttamente all'obbligo di cui all'articolo 38,
commi 8 bis e 8 ter, ovvero che contravvengono all'obbligo di
riportare il CIR, che lo riportano in maniera errata o ingannevole
sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per
ogni attivita' pubblicizzata, promossa o commercializzata. 4. In caso
di reiterate violazioni, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e 3 bis
sono raddoppiate, ferma restando la facolta' del comune di disporre,
nei casi piu' gravi, previa diffida, la sospensione non superiore a
tre mesi o la cessazione dell'attivita'».
2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che le
disposizioni in questione violino, in primo luogo, l'art. 3, sotto il
profilo del principio di eguaglianza, e l'art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost., perche' la disciplina degli alloggi locati per
finalita' turistica, senza servizi aggiuntivi, rientrerebbe nella
competenza esclusiva del legislatore statale in materia di
ordinamento civile, e in particolare sarebbe prevista dall'art. 53
del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa
statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'
attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), ai sensi del
quale «Gli alloggi locati esclusivamente per finalita' turistiche, in
qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice
civile in materia di locazione» (e prima ancora dall'art. 1, comma 2,
lettera c, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante «Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo», che stabilisce quali articoli della legge stessa siano
applicabili anche agli alloggi locati per finalita' turistiche).
Per contro, le strutture ricettive denominate case e appartamenti
per vacanze sarebbero delle vere e proprie strutture recettizie
extralberghiere, che presuppongano una organizzazione a carattere
imprenditoriale, e in quanto tali potrebbero essere disciplinate dal
legislatore regionale, perche' rientranti nell'organizzazione del
mercato turistico, di competenza residuale delle Regioni.
Nel prevedere il CIR anche per le locazioni turistiche e le
correlate sanzioni amministrative in caso di mancata spendita nella
pubblicizzazione dell'offerta, il legislatore regionale avrebbe
dunque irragionevolmente parificato la regolamentazione degli alloggi
turistici a quella delle case vacanze e, conseguentemente, avrebbe
posto i locatori turistici lombardi in una disparita' di condizione
rispetto a quelli operanti sul resto del territorio nazionale, senza
che emergano differenze sostanziali tra gli uni e gli altri idonee a
giustificare tale regime differenziato.
3.- La censura e' infondata.
4.- L'assunto di fondo da cui muove il ricorrente, secondo cui la
disciplina delle case vacanze sia da ascrivere tout court alla
competenza residuale in materia di turismo e quella delle locazioni
turistiche all'ordinamento civile, non e' in linea con la
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui gli aspetti turistici
anche di queste ultime ricadono nella competenza residuale delle
Regioni (sentenza n. 80 del 2012), mentre appartiene all'ordinamento
civile la regolamentazione dell'attivita' negoziale e dei suoi
effetti (tra le tante, sentenze n. 176 del 2018, n. 283 del 2016, n.
245 del 2015, n. 290 del 2013).
Il legislatore regionale lombardo - nel prevedere che anche i
locatori turistici e i relativi intermediari debbano munirsi di un
apposito codice identificativo di riferimento per ogni singola unita'
ricettiva, da utilizzare nella pubblicita', nella promozione e nella
commercializzazione dell'offerta turistica - ha infatti inteso creare
una mappa del rilevante nuovo fenomeno della concessione in godimento
a turisti di immobili di proprieta' a prescindere dallo svolgimento
di un'attivita' imprenditoriale, e cio' al fine precipuo di
esercitare al meglio le proprie funzioni di promozione, vigilanza e
controllo sull'esercizio delle attivita' turistiche.
5.- Le disposizioni censurate pongono quindi un adempimento
amministrativo precedente ed esterno al contratto di locazione
turistica, sanzionando i correlativi inadempimenti, senza incidere
sulla liberta' negoziale e sulla sfera contrattuale che restano
disciplinate dal diritto privato.
5.1.- E' appena il caso di notare, poi, che la lamentata
differente regolamentazione delle locazioni turistiche (parificata,
quanto al CIR, alle case vacanze) rispetto a quella vigente su altre
parti del territorio nazionale e' una legittima conseguenza
dell'esercizio da parte della Regione Lombardia della sua competenza
residuale in materia di turismo (competenza, peraltro, gia'
esercitata da altre Regioni).
6.- Con una seconda articolata censura il Presidente del
Consiglio dei ministri lamenta la violazione del principio di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost, perche' le norme impugnate: 1)
ancorano il CIR alla presentazione della comunicazione di cui al
comma 1 dell'art. 38 della legge reg. Lombardia n. 27 del 2015,
comunicazione cui pero' non sarebbe obbligato il locatore di alloggi
per finalita' turistiche, con conseguente irrazionalita' della
disciplina; ovvero, in alternativa, sottopongono la locazione
turistica ad un ulteriore e non esplicito adempimento amministrativo
(la comunicazione di cui al comma 1), cosi' incidendo ulteriormente
sulla liberta' negoziale del locatore; 2) nell'imporre preventivi
adempimenti amministrativi presidiati da rilevanti sanzioni, incidono
sull'autonomia negoziale dei proprietari di alloggi da destinare a
locazione turistica in maniera sproporzionata rispetto alle
dichiarate generiche finalita' di controllo pubblico sui fenomeni
turistici.
7.- Anche questa censura e' infondata.
8.- Con riferimento al primo profilo, la lettura congiunta dei
commi 1 e 8-bis dell'art. 38 della legge reg. Lombardia n. 27 del
2015 rende evidente, anzitutto, che il legislatore regionale, con le
disposizioni censurate, ha inteso in effetti estendere ai titolari di
appartamenti dati in locazione turistica (equiparati dal comma 8-bis,
ai fini che qui interessano, alle case vacanze) l'obbligo di previa
comunicazione al Comune competente per territorio dell'avvio
dell'attivita', comunicazione cui consegue l'assegnazione del CIR da
utilizzare nella pubblicita'.
Tale adempimento va effettuato una sola volta e pertanto non puo'
dirsi eccessivamente gravoso, ne' eccessivamente gravoso e' l'obbligo
di indicare il CIR nei siti web o nelle altre forme di pubblicita'
tradizionali, non comportando alcun costo aggiuntivo o l'adozione di
particolari accorgimenti organizzativi a carico dei locatori.
Non sussiste, dunque, la dedotta irrazionalita'.
9.- Ne', con riferimento al secondo profilo di censura, sono
irragionevoli le sanzioni amministrative poste a tutela di tali
obblighi, la cui previsione e' legittimata dalla costante
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «la competenza
sanzionatoria amministrativa non e' in grado di autonomizzarsi come
materia in se', ma accede alle materie sostanziali» (sentenza n. 121
del 2018; nello stesso senso, tra le tante, sentenze n. 148 del 2018,
n. 271 del 2012, n. 246 del 2009, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005 e
n. 12 del 2004).
Le disposizioni impugnate prevedono una sanzione pecuniaria per
ogni attivita' pubblicizzata, promossa o commercializzata (il cui
importo raddoppia in caso di reiterate violazioni) e la sospensione
non superiore a tre mesi o la cessazione dell'attivita' nei casi piu'
gravi: gli importi non particolarmente elevati della prima e
soprattutto la gradualita' delle diverse misure previste non
manifestano l'irragionevolezza lamentata.
10.- Le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c), della legge reg. Lombardia n. 7 del
2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in
riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.,
devono, pertanto, essere dichiarate non fondate.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione
Lombardia 25 gennaio 2018, n. 7, recante «Integrazione alla legge
regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di
turismo e attrattivita' del territorio lombardo). Istruzione del
codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per
vacanze», promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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