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giovedì 18 aprile 2019

N. 80 SENTENZA 7 marzo - 9 aprile 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale ‒ Condizioni soggettive per il diniego del rilascio e la revoca della patente di guida, in relazione a condanne per reati in materia di stupefacenti successive all'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, anche se per fatti commessi anteriormente. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 120, commi 1 e 2, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). - (GU n.16 del 17-4-2019 )





N. 80 SENTENZA 7 marzo - 9 aprile 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale ‒ Condizioni  soggettive  per  il  diniego  del
  rilascio e la  revoca  della  patente  di  guida,  in  relazione  a
  condanne  per  reati  in   materia   di   stupefacenti   successive
  all'entrata in vigore della legge n. 94  del  2009,  anche  se  per
  fatti commessi anteriormente.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 120, commi 1 e 2, come sostituito dall'art. 3,  comma
  52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni  in
  materia di sicurezza pubblica).


(GU n.16 del 17-4-2019 )

 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,

     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  120  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada), come sostituito dall'art. 3, comma  52,  lettera  a),  della
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni  in  materia  di  sicurezza
pubblica),  promosso  dal  Tribunale   ordinario   di   Torino,   nel
procedimento vertente tra A. D.G. e il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e altro, con ordinanza del 6 febbraio 2018,  iscritta
al n. 67 del registro ordinanze  2018  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 18,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2018.
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    udito nella camera di consiglio  del  6  marzo  2019  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli.

                          Ritenuto in fatto

    1.- Nel corso di un procedimento civile cautelare -  promosso  da
un   soggetto   condannato   per   due   reati    di    cessione    e
commercializzazione illecita di stupefacenti, che si era visto negare
il rilascio della patente  di  guida  dal  competente  Ufficio  della
Motorizzazione civile per la «non sussistenza dei requisiti morali di
cui all'art. 120 comma 1° C.d.S.» - l'adito  Tribunale  ordinario  di
Torino, premessane la rilevanza, ha sollevato, sotto duplice profilo,
questioni di legittimita' costituzionale del predetto  art.  120  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada), come sostituito dall'art. 3, comma  52,  lettera  a),  della
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni  in  materia  di  sicurezza
pubblica):
    «a) con riferimento agli articoli 11 e 117  Cost.,  in  relazione
all'art.  7  Convenzione  [...]  per  la  salvaguardia  dei   diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nella parte in  cui  prevede
l'applicazione dei commi 1° e  2°  a  persone  condannate  per  reati
commessi prima dell'entrata in vigore della legge 15 luglio  2009  n.
94;
    b) con riferimento agli articoli 3,  16,  25,  111  Cost.,  nella
parte in cui prevede la revoca  e  il  diniego  della  patente  quale
conseguenza automatica di una  condanna  per  i  reati  di  cui  agli
articoli 73 e 74 testo unico  n.  309/1990,  a  prescindere  da  ogni
valutazione sulla  gravita'  del  reato  e  sulle  pene  in  concreto
comminate».
    2.- Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  intervenuto  in
giudizio per il tramite  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
preliminarmente eccepito  l'inammissibilita'  per  irrilevanza  delle
questioni relative alla revoca della patente, di cui al comma  2  del
denunciato art. 120. Ha poi escluso  la  fondatezza  delle  questioni
relative al diniego del titolo abilitativo di cui al precedente comma
1, in  ragione  della  ritenuta  natura  non  sanzionatoria  di  tale
provvedimento,     risolventesi     nella     mera      constatazione
dell'insussistenza   dei   requisiti   morali   prescritti   per   il
conseguimento della patente di guida.
    Tali conclusioni ha anche ribadito con memoria integrativa.

                       Considerato in diritto

    1.- L'art. 120 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285
(Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3,  comma  52,
lettera a), della legge  15  luglio  2009,  n.  94  (Disposizioni  in
materia di sicurezza pubblica), sotto la  rubrica  «Requisiti  morali
per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di  cui  all'articolo
116», nei suoi commi 1 e 2, cosi' testualmente dispone:
    «1. Non possono conseguire la  patente  di  guida  i  delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati
sottoposti  a  misure  di  sicurezza  personali  [...],  le   persone
condannate per i reati [in  materia  di  stupefacenti]  di  cui  agli
articoli 73 e 74 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli  effetti  di
provvedimenti riabilitativi [...]»;
    «2. [...] se le condizioni soggettive indicate al  primo  periodo
del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva  al
rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La
revoca non puo' essere disposta se sono trascorsi piu'  di  tre  anni
dalla data  [...]  del  passaggio  in  giudicato  della  sentenza  di
condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1».
    2.- Con sentenza di questa Corte n. 22 del  2018  e'  gia'  stata
dichiarata l'illegittimita' costituzionale del comma 2  del  predetto
art. 120, «nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di  condanna
per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza),  che
intervenga in data successiva a quella del rilascio della patente  di
guida - dispone  che  il  prefetto  "provvede"  -  invece  che  "puo'
provvedere" - alla revoca della patente».
    La stessa sentenza ha ritenuto non fondata l'ulteriore  questione
relativa all'applicabilita' della revoca  del  titolo  abilitativo  a
persone condannate per reati commessi prima  dell'entrata  in  vigore
della legge n. 94 del 2009 (restando esclusa la revoca della  patente
solo in presenza di reati per i quali, antecedentemente a tale  data,
sia stata pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 444 del  codice  di
procedura penale, stante la componente  negoziale  dell'istituto  del
patteggiamento: sentenza n. 281 del 2013).
    2.1.- Le censure di violazione degli artt. 3, 16, 25, 111 e degli
artt. 11 e 117, primo comma, della  Costituzione,  questi  ultimi  in
relazione all'art.  7  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali  (CEDU),  firmata  a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con  legge  4
agosto 1955, n. 848 - rivolte dal rimettente Tribunale  ordinario  di
Torino al comma 2 del novellato art. 120  del  cod.  strada  -  prima
ancora dal risultare pressoche' integralmente superate dalla riferita
sentenza n. 22 del 2018 - sono, pero', come eccepito  dall'Avvocatura
generale dello Stato, comunque prive di rilevanza nel giudizio a quo,
nel quale il  provvedimento  avverso  cui  e'  proposto  ricorso  non
concerne la revoca, bensi' il diniego del rilascio di una patente  di
guida.
    Le correlative  questioni  vanno,  per  tal  assorbente  profilo,
dichiarate, pertanto, inammissibili.
    3.- La legittimita' costituzionale del  precedente  comma  1  del
predetto art. 120 e' revocata in dubbio, sotto duplice  profilo,  dal
Tribunale a quo.
    Per un verso, il rimettente denuncia,  infatti,  l'illegittimita'
costituzionale  di  tale  disposizione  nella   parte   in   cui   ne
conseguirebbe  il  diniego  della  patente  di  guida  anche  in  via
retroattiva per reati commessi prima  dell'entrata  in  vigore  della
legge n. 94  del  2009.  E  ne  prospetta,  per  questo  aspetto,  il
contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma,  Cost.,  in  relazione
all'art. 7 CEDU, per lesione del principio di irretroattivita'  delle
sanzioni  sostanzialmente  penali   sancito   dalla   evocata   norma
convenzionale, come interpretata  dalla  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo.
    Sotto altro e piu' generale profilo, dubita poi lo stesso giudice
che l'"automatismo" del diniego del titolo di guida, che la normativa
censurata direttamente ricollega ad intervenuta condanna per i  reati
in questione «a prescindere da ogni valutazione  sulla  gravita'  del
reato e sulle pene in concreto comminate», violi gli artt. 3, 16,  25
e 111 Cost.
    3.1. - Nel formulare la prima questione il  Tribunale  di  Torino
muove dalla considerazione che, nell'ordinamento interno, il «diniego
di rilascio  della  patente  non  potrebbe  essere  qualificato  come
sanzione penale» e ritiene  che  non  chiami  per  cio'  in  gioco  i
principi di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. Ma si pone  poi  il
quesito - cui da' risposta affermativa - se «la revoca e  il  diniego
di rilascio della patente di guida rientrino nella  nozione  di  pena
dell'art.  7  Convenzione  [...]  per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali».   Dal   che,   appunto,
l'evocazione della suddetta norma europea come parametro  interposto,
ai fini della denunciata violazione degli artt. 117, primo  comma,  e
11 Cost., quest'ultimo impropriamente pero' richiamato,  non  essendo
individuabile, con riferimento alle  specifiche  norme  convenzionali
CEDU, alcuna limitazione della sovranita' nazionale (sentenze n.  210
del 2013, n. 80 del 2011, n. 349 e n. 348 del 2007).
    3.1.1.-  La  natura  sostanzialmente  sanzionatoria   della   non
conseguibilita' della patente, in  ragione  di  subite  condanne  per
reati in materia di stupefacenti,  e'  erroneamente  presupposta  dal
rimettente.
    In conformita' a quanto gia'  ritenuto,  con  specifico  riguardo
alla revoca della patente, nella citata sentenza n. 22 del  2018  (in
consonanza con la ivi richiamata  giurisprudenza  del  giudice  della
nomofilachia), anche il diniego di rilascio del titolo di  guida  non
ha natura sanzionatoria, ne' costituisce conseguenza accessoria della
violazione di una disposizione in tema di circolazione  stradale,  ma
rappresenta  la  constatazione   dell'insussistenza   originaria   (o
sopravvenuta) dei «requisiti morali» prescritti per il  conseguimento
di quel titolo di abilitazione.
    Esclusa cosi' in  radice  la  natura  sanzionatoria,  o  comunque
afflittiva, della condizione ostativa sub comma 1 dell'art. 120  cod.
strada, risulta  non  pertinente  l'evocazione  della  giurisprudenza
della Corte di Strasburgo sui criteri per l'attribuibilita' di natura
sostanzialmente penale a "sanzioni" non formalmente  tali.  Mentre  -
nella logica (appunto non punitiva ma individuativa delle  condizioni
soggettive ostative al conseguimento o al mantenimento  del  permesso
di guida) che ispira la novella del 2009 - il diniego  della  patente
anche per reati, in materia di stupefacenti,  commessi  anteriormente
alla entrata in vigore della disposizione censurata, attiene al piano
degli effetti riconducibili all'applicazione ratione  temporis  della
norma stessa.
    3.1.2.-  Da  qui,  dunque,  la  non  fondatezza  di  tale   prima
questione.
    3.2.-   La   successiva   questione   relativa   al    cosiddetto
"automatismo" del  diniego  di  rilascio  della  patente  a  «persone
condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del  testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
309» e' del pari non fondata.
    3.2.1.-  Le  ragioni  che   hanno   comportato   il   superamento
dell'automatismo della revoca prefettizia ad  opera  della  ricordata
sentenza  n.  22  del  2018  -   e,   cioe',   per   un   verso,   la
contraddittorieta' dell'automatismo di  tale  revoca  «rispetto  alla
discrezionalita' della parallela misura del  "ritiro"  della  patente
che, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che
pronuncia la condanna per i reati in questione  "puo'  disporre"»  e,
per altro verso, la «indifferenziata valutazione di sopravvenienza di
una condizione ostativa al mantenimento del  titolo  di  abilitazione
alla guida» a fronte della varieta' di fattispecie cui  possono  aver
riguardo  i  reati  presupposti  -   non   sono,   infatti,   neppure
analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo.
    E cio' in quanto tale diniego riflette  una  condizione  ostativa
che, diversamente dalla revoca del titolo,  opera  a  monte  del  suo
conseguimento  e  non  incide  su  alcuna   aspettativa   consolidata
dell'interessato.  Inoltre  non   ricorre,   in   questo   caso,   la
contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo  in  tema  di  revoca
della patente, tra obbligatorieta' del provvedimento amministrativo e
facoltativita' della parallela misura adottabile dal  giudice  penale
in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, diversamente
da quanto presupposto  dal  giudice  a  quo,  l'effetto  ostativo  al
conseguimento della patente, previsto dalla  disposizione  censurata,
non incide in modo "indifferenziato"  sulla  posizione  dei  soggetti
condannati per reati in materia di stupefacenti. La diversa  gravita'
del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva  alla
condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile
conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con  pena
sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178  e  179  del
codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere
la patente di guida.
    3.2.2.- Il censurato comma 1 dell'art. 120 cod. strada non  viola
pertanto, sotto alcun profilo, l'art. 3 Cost., ne' gli artt. 25 e 111
Cost. (questi ultimi solo genericamente, peraltro,  evocati);  mentre
non pertinente e', infine, il parametro dell'art. 16  Cost.,  poiche'
la liberta' di circolare non comporta, di  per  se',  il  diritto  di
guidare veicoli a motore (sentenze n. 6 del 1962 e n. 274 del 2016).
    Da cio' appunto la non fondatezza anche della questione da ultimo
esaminata.

     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 120, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo  codice  della  strada),  come  sostituito
dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n.  94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), in riferimento  agli
artt. 11  e  117,  primo  comma,  della  Costituzione,  in  relazione
all'art.  7  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei   diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma  il  4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4  agosto  1955,
n. 848, e in riferimento agli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost.,  sollevate
dal Tribunale  ordinario  di  Torino,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe;
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. n.  285  del  1992,
come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge n.  94
del 2009, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma,
Cost., in relazione all'art. 7 della  CEDU,  e  in  riferimento  agli
artt. 3, 16, 25 e 111 Cost., dal Tribunale ordinario di  Torino,  con
la medesima ordinanza.

    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2019.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2019.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA


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