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giovedì 18 aprile 2019
N. 75 SENTENZA 19 marzo - 9 aprile 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile ‒ Perfezionamento delle notificazioni con modalita' telematiche. - Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), art. 16-septies, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114. - (GU n.16 del 17-4-2019 )
N. 75 SENTENZA 19 marzo - 9 aprile 2019
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Procedimento civile ‒ Perfezionamento delle notificazioni con
modalita' telematiche.
- Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per
la crescita del paese), art. 16-septies, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito
dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari),
convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
-
(GU n.16 del 17-4-2019 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,
Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de
PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,
Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca
ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16-septies
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella
legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2,
lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, promosso dalla Corte di appello
di Milano, nel procedimento vertente tra la Societa' agricola "In
Carrobbio" e il Banco BPM spa, con ordinanza del 16 ottobre 2017,
iscritta al n. 15 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,
dell'anno 2018.
Visto l'atto di costituzione del Banco BPM spa, nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 2019 il Giudice relatore
Mario Rosario Morelli;
udito l'avvocato Cristina Biglia per il Banco BPM spa e
l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso di un giudizio civile di secondo grado - nel quale
la societa' appellata aveva preliminarmente eccepito
l'inammissibilita' del gravame in quanto notificato a mezzo posta
elettronica certificata (PEC), l'ultimo giorno utile, con messaggio
inviatole alle ore 21:04 (con ricevute di accettazione e di consegna
generate, rispettivamente, alle ore 21:05:29 e alle ore 21:05:32), in
fascia oraria quindi (successiva alle ore 21) implicante il
perfezionamento della notificazione «alle ore 7 del giorno
successivo» (data in cui l'impugnazione risultava, appunto, tardiva)
- l'adita Corte di appello di Milano, sezione prima civile,
ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, ha sollevato,
con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito
dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari),
convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, a
norma del quale «[l]a disposizione dell'articolo 147 del codice di
procedura civile si applic[hi] anche alle notificazioni eseguite con
modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la
notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno
successivo».
Secondo la rimettente, la disposizione denunciata - della quale
non sarebbe, a suo avviso, possibile (senza implicarne la sostanziale
abrogazione) una interpretazione costituzionalmente adeguata -
violerebbe, appunto, l'art. 3 Cost., sotto il profilo, sia del
principio di eguaglianza, sia di quello della ragionevolezza, poiche'
la prevista equiparazione del "domicilio fisico" al "domicilio
digitale" comporterebbe l'ingiustificato eguale trattamento di
situazioni differenti - le notifiche "cartacee" e quelle
"telematiche" - considerato anche che, per queste ultime, in linea di
principio, non verrebbe in rilievo (come per le prime) l'esigenza di
evitare «"utilizzi lesivi" del diritto costituzionalmente garantito
all'inviolabilita' del domicilio» o dell'«interesse al riposo e alla
tranquillita'».
La disposizione stessa si porrebbe, altresi', in contrasto con
gli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, nel caso di notifica effettuata
a mezzo PEC, la previsione di un limite irragionevole alle notifiche,
l'ultimo giorno utile per proporre appello, comporterebbe una grave
limitazione del diritto di difesa del notificante giacche',
«trovandosi a notificare l'ultimo giorno utile (ex art. 325 cod.
proc. civ.) e' costretto a farlo entro i limiti di cui all'art. 147
c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero (lo
stesso art. 135 [recte: 155] c.p.c. fa riferimento a "giorni") che
dovrebbe essergli riconosciuto per intero».
2.- In questo giudizio si e' costituita, ed ha poi anche
depositato memoria integrativa, la societa' che resiste all'appello
nel giudizio a quo.
Detta societa' ha preliminarmente eccepito l'inammissibilita'
della questione, sia per «genericita' ed indeterminatezza del
petitum» (non essendone specificato il verso caducatorio o
manipolativo), sia per erroneita' del presupposto interpretativo
(avrebbe errato la Corte rimettente «nel ritenere rilevante il
principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica via
p.e.c., venendo invece in rilievo, per l'applicazione dell'art.
16-septies, il diverso principio del perfezionamento del procedimento
notificatorio»).
In subordine, ha contestato, nel merito, la fondatezza della
questione, sostenendo, tra l'altro, che l'interesse tutelato dalla
norma sia quello del destinatario e non quello del mittente, per cui,
ove si ritenesse perfezionata una notifica «eseguita» dopo le ore 21,
l'interesse di quest'ultimo non sarebbe «meritevole di tutela»,
giacche' e' il mittente «in prima persona responsabile della
violazione dell'orario franco», avendo «creato il presupposto tale
per cui la notifica slitti necessariamente al giorno seguente».
3.- E' pure intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilita' o, comunque, per la non
fondatezza della sollevata questione.
Secondo l'Avvocatura, la norma denunciata potrebbe essere,
infatti diversamente interpretata, senza che se ne ponga un problema
di «sostanziale abrogazione», non essendovi neppure ostacolo nella
sua formulazione letterale. Essa, infatti, non indicherebbe il
soggetto rispetto al quale la notificazione «si considera
perfezionata alle ore 7 del giorno successivo», cosi' consentendo una
lettura coerente con il principio della scissione del momento
perfezionativo, che anche per le notifiche telematiche e' stato
previsto dall'art. 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53
(Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e
stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), essendo quindi
possibile ritenere che «gli effetti del differimento al giorno dopo
operino per il destinatario, ma non per il notificante». E da cio',
dunque, l'inammissibilita' della questione «per non essere stata
tentata una interpretazione della normativa costituzionalmente
orientata», ovvero la sua non fondatezza alla luce di una tale
esegesi costituzionalmente adeguata.
Considerato in diritto
1.- Con l'ordinanza di cui si e' detto nel Ritenuto in fatto, la
Corte di appello di Milano, sezione prima civile - al fine del
decidere sulla eccezione di tardivita' di un gravame innanzi a se'
proposto con atto notificato per via telematica dopo le ore 21 ed
entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile (con ricevute di
accettazione e di consegna generate, rispettivamente, alle ore
21:05:29 e alle ore 21:05:32) - ha ritenuto, di conseguenza,
rilevante ed ha percio' sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e
111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito
dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari),
convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il
quale prevede che «[l]a disposizione dell'articolo 147 del codice di
procedura civile [secondo cui «Le notificazioni non possono farsi
prima delle ore 7 e dopo le ore 21»] si applica anche alle
notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita
dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7
del giorno successivo».
Secondo la rimettente, la disposizione denunciata
irragionevolmente considererebbe «uguali e, quindi, meritevoli di
essere disciplinate allo stesso modo» due situazioni diverse, quali
il domicilio "fisico" e il domicilio "digitale".
E cio' nonostante che, «per le sue intrinseche caratteristiche,
l'indirizzo email cui l'avvocato della parte appellata riceve la
posta elettronica certificata non sia suscettibile degli stessi
"utilizzi lesivi" del diritto costituzionalmente garantito
all'inviolabilita' del domicilio o all'interesse al riposo e alla
tranquillita', [di] cui e' invece suscettibile il domicilio "fisico"
della parte».
Per di piu' senza considerare che «quand'anche si ammettesse che
colui che riceve una posta elettronica venga leso nel suo diritto al
riposo, la semplice estensione del limite d'orario previsto dall'art.
147 c.p.c. alle notifiche a mezzo PEC non bloccherebbe l'inevitabile
ricezione dell'email da parte del destinatario con il disturbo che ne
consegue», poiche' «[l]a PEC, una volta giunta al server
dell'appellato, non puo' essere rifiutata e, quindi, la ricezione
dell'email puo' effettivamente avvenire in ogni momento, ad ogni ora
del giorno e della notte, con il sostanziale raggiungimento del
domicilio digitale del destinatario anche oltre il formale limite
codicistico», non sussistendo un esplicito divieto normativo di
notifica a mezzo PEC dopo le ore 21 e prima delle ore 7.
Dal che, appunto, la violazione del principio di uguaglianza e
del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.
Del pari violati, dalla disposizione in esame, sarebbero gli
artt. 24 e 111 Cost., per il vulnus, che ne deriverebbe, al diritto
di difesa del notificante. Il quale, «infatti, trovandosi a
notificare l'ultimo giorno utile (ex art. 325 c.p.c.) e' costretto a
farlo entro i limiti di cui all'art. 147 c.p.c., senza poter
sfruttare appieno il termine giornaliero (lo stesso art. 135 [recte:
155] c.p.c. fa riferimento a "giorni") che dovrebbe essergli
riconosciuto per intero».
2.- E' preliminare l'esame delle eccezioni di inammissibilita'
della questione - a) per «genericita' e indeterminatezza del
petitum»; b) per suo «erroneo presupposto interpretativo»; c) «per
non essere stata tentata una interpretazione della normativa
costituzionalmente orientata» - formulate, rispettivamente, le prime
due, dalla parte costituita e, la terza, dall'Avvocatura generale
dello Stato.
2.1.- Nessuna di tali eccezioni e' suscettibile di accoglimento.
Ed invero:
a) letta nella sua interezza, e secondo l'argomentata
prospettazione del Collegio a quo, l'ordinanza di rimessione auspica
- in modo chiaro ed univoco - una decisione, a rima obbligata, che
riconosca al mittente che proceda alla notifica con modalita'
telematiche l'ultimo giorno utile, «per intero il termine a sua
disposizione, fino alla mezzanotte del giorno stesso»;
b) l'asserita erroneita' del presupposto interpretativo attiene
propriamente al merito e resta quindi estraneo al profilo della
ammissibilita' della questione;
c) la Corte milanese non ha omesso di verificare la possibilita'
di una interpretazione adeguatrice (nel senso della scissione
soggettiva degli effetti della notificazione), ma l'ha poi ritenuta
impraticabile per l'ostacolo, a suo avviso non superabile, ravvisato
nella lettera della legge. E cio' anche alla luce della
interpretazione del citato art. 16-septies accolta dal giudice della
nomofilachia, e consolidatasi in termini di diritto vivente, nel
senso che la notifica con modalita' telematiche richiesta con il
rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21 si perfeziona
alle ore 7 del giorno successivo, «secondo la chiara disposizione
normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario
della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del
mittente» (cosi' Corte di cassazione, sezione sesta civile,
sottosezione terza, ordinanza 31 luglio 2018, n. 20198; nello stesso
senso, ex multis, sezione sesta civile - sottosezione L, ordinanza 9
gennaio 2019, n. 393; sezione lavoro, sentenza 30 agosto 2018, n.
21445; sezione terza civile, sentenza 21 settembre 2017, n. 21915;
sezione lavoro, sentenza 4 maggio 2016, n. 8886). E, secondo quanto
piu' volte affermato da questa Corte, in presenza di un orientamento
giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo - se pure e' libero
di non uniformarvisi e di proporre una diversa esegesi del dato
normativo, essendo la "vivenza" di una norma una vicenda per
definizione aperta, ancor piu' quando si tratti di adeguarne il
significato a precetti costituzionali - ha alternativamente,
comunque, la facolta' di assumere l'interpretazione censurata in
termini di "diritto vivente" e di richiederne, su tale presupposto,
il controllo di compatibilita' con i parametri costituzionali
(sentenze n. 39 del 2018, n. 259 e n. 122 del 2017, n. 200 del 2016 e
n. 11 del 2015).
3.- Nel merito la questione e' fondata.
Il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21
risulta, infatti, introdotto (attraverso il richiamo dell'art. 147
cod. proc. civ.), nella prima parte del censurato art. 16-septies del
d.l. n. 179 del 2012, allo scopo di tutelare il destinatario, per
salvaguardarne, cioe', il diritto al riposo in una fascia oraria
(dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a
continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.
Cio' appunto giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda
parte della norma in esame, per cui il perfezionamento della notifica
- effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema
telematico possa rifiutarne l'accettazione e la consegna) - e'
differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo. Ma
non anche giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli
effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale
- senza che cio' sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del
destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta -
viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per
approntare la propria difesa: termine che l'art. 155 cod. proc. civ.
computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto,
allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno (in questa
prospettiva, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 31
agosto 2015, n. 17313; sezione lavoro, ordinanza 30 agosto 2017, n.
20590).
La norma denunciata e', per di piu', intrinsecamente irrazionale,
la' dove viene ad inibire il presupposto che ne conforma
indefettibilmente l'applicazione, ossia il sistema tecnologico
telematico, che si caratterizza per la sua diversita' dal sistema
tradizionale di notificazione, posto che quest'ultimo si basa su un
meccanismo comunque legato "all'apertura degli uffici", da cui
prescinde del tutto invece la notificazione con modalita' telematica.
Una differenza, questa, che del resto lo stesso legislatore ha
chiaramente colto in modo significativo nel confinante ambito della
disciplina del deposito telematico degli atti processuali di parte,
la' dove, proprio in riferimento alla tempestivita' del termine di
deposito telematico, il comma 7 dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del
2012, inserito dall'art. 51 del d.l. n. 90 del 2014, ha previsto che
il «deposito e' tempestivamente eseguito quando la ricevuta di
avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto
comma, del codice di procedura civile».
Anche in tale prospettiva trova dunque conferma l'irragionevole
vulnus che l'art. 16-septies, nella portata ad esso ascritta dal
"diritto vivente", reca al pieno esercizio del diritto di difesa -
segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l'esercizio
dell'azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di
diritto ad impugnare, che e' contenuto indefettibile di una tutela
giurisdizionale effettiva -, venendo a recidere quell'affidamento che
il notificante ripone nelle potenzialita' tutte del sistema
tecnologico (che lo stesso legislatore ha ingenerato immettendo tale
sistema nel circuito del processo), il dispiegamento delle quali,
secondo l'intrinseco modus operandi del sistema medesimo, avrebbe
invece consentito di tutelare, senza pregiudizio del destinatario
della notificazione.
3.1.- L'applicazione della regola generale di scindibilita'
soggettiva degli effetti della notificazione (sentenze n. 106 del
2011, n. 3 del 2010, n. 318 e n. 225 del 2009, n. 107 e n. 24 del
2004, n. 477 del 2002; ordinanze n. 154 del 2005, n. 132 e n. 97 del
2004) anche alla notifica effettuata con modalita' telematiche -
regola, del resto, recepita espressamente dall'art. 3-bis, comma 3,
della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facolta' di notificazioni di atti
civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e
procuratori legali) - consente la reductio ad legitimitatem della
norma censurata.
L'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012 va pertanto dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la
notifica eseguita con modalita' telematiche la cui ricevuta di
accettazione e' generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si
perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo,
anziche' al momento di generazione della predetta ricevuta.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16-septies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per
la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17
dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera
b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza
degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge
11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica
eseguita con modalita' telematiche la cui ricevuta di accettazione e'
generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il
notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziche' al momento di
generazione della predetta ricevuta.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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