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giovedì 18 aprile 2019

N. 75 SENTENZA 19 marzo - 9 aprile 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile ‒ Perfezionamento delle notificazioni con modalita' telematiche. - Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), art. 16-septies, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114. - (GU n.16 del 17-4-2019 )



N. 75 SENTENZA 19 marzo - 9 aprile 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Procedimento  civile  ‒  Perfezionamento  delle   notificazioni   con
  modalita' telematiche.
- Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per
  la  crescita  del  paese),   art.   16-septies,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  inserito
  dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24  giugno
  2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
  amministrativa  e  per  l'efficienza  degli   uffici   giudiziari),
  convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114.


(GU n.16 del 17-4-2019 )

 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI,

     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  16-septies
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori  misure  urgenti
per la crescita del  Paese),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis,  comma  2,
lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90  (Misure  urgenti
per  la  semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e   per
l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, promosso dalla Corte  di  appello
di Milano, nel procedimento vertente tra  la  Societa'  agricola  "In
Carrobbio" e il Banco BPM spa, con ordinanza  del  16  ottobre  2017,
iscritta al n. 15 del registro  ordinanze  2018  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  6,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2018.
    Visto l'atto di costituzione del Banco BPM spa, nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 2019 il Giudice relatore
Mario Rosario Morelli;
    udito  l'avvocato  Cristina  Biglia  per  il  Banco  BPM  spa   e
l'avvocato dello  Stato  Gianni  De  Bellis  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.- Nel corso di un giudizio civile di secondo grado - nel  quale
la    societa'    appellata    aveva     preliminarmente     eccepito
l'inammissibilita' del gravame in quanto  notificato  a  mezzo  posta
elettronica certificata (PEC), l'ultimo giorno utile,  con  messaggio
inviatole alle ore 21:04 (con ricevute di accettazione e di  consegna
generate, rispettivamente, alle ore 21:05:29 e alle ore 21:05:32), in
fascia  oraria  quindi  (successiva  alle  ore  21)   implicante   il
perfezionamento  della  notificazione  «alle   ore   7   del   giorno
successivo» (data in cui l'impugnazione risultava, appunto,  tardiva)
-  l'adita  Corte  di  appello  di  Milano,  sezione  prima   civile,
ritenutane  la  rilevanza  e  la  non  manifesta   infondatezza,   in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, ha  sollevato,
con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 16-septies  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  inserito
dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e  la  trasparenza
amministrativa  e  per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari),
convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114,  a
norma del quale «[l]a disposizione dell'articolo 147  del  codice  di
procedura civile si applic[hi] anche alle notificazioni eseguite  con
modalita'  telematiche.  Quando  e'  eseguita  dopo  le  ore  21,  la
notificazione  si  considera  perfezionata  alle  ore  7  del  giorno
successivo».
    Secondo la rimettente, la disposizione denunciata -  della  quale
non sarebbe, a suo avviso, possibile (senza implicarne la sostanziale
abrogazione)  una  interpretazione  costituzionalmente   adeguata   -
violerebbe, appunto, l'art.  3  Cost.,  sotto  il  profilo,  sia  del
principio di eguaglianza, sia di quello della ragionevolezza, poiche'
la  prevista  equiparazione  del  "domicilio  fisico"  al  "domicilio
digitale"  comporterebbe  l'ingiustificato  eguale   trattamento   di
situazioni  differenti   -   le   notifiche   "cartacee"   e   quelle
"telematiche" - considerato anche che, per queste ultime, in linea di
principio, non verrebbe in rilievo (come per le prime) l'esigenza  di
evitare «"utilizzi lesivi" del diritto  costituzionalmente  garantito
all'inviolabilita' del domicilio» o dell'«interesse al riposo e  alla
tranquillita'».
    La disposizione stessa si porrebbe, altresi',  in  contrasto  con
gli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, nel caso di notifica  effettuata
a mezzo PEC, la previsione di un limite irragionevole alle notifiche,
l'ultimo giorno utile per proporre appello, comporterebbe  una  grave
limitazione  del  diritto  di  difesa   del   notificante   giacche',
«trovandosi a notificare l'ultimo giorno  utile  (ex  art.  325  cod.
proc. civ.) e' costretto a farlo entro i limiti di cui  all'art.  147
c.p.c., senza poter sfruttare  appieno  il  termine  giornaliero  (lo
stesso art. 135 [recte: 155] c.p.c. fa riferimento  a  "giorni")  che
dovrebbe essergli riconosciuto per intero».
    2.- In  questo  giudizio  si  e'  costituita,  ed  ha  poi  anche
depositato memoria integrativa, la societa' che  resiste  all'appello
nel giudizio a quo.
    Detta societa'  ha  preliminarmente  eccepito  l'inammissibilita'
della  questione,  sia  per  «genericita'  ed  indeterminatezza   del
petitum»  (non  essendone  specificato   il   verso   caducatorio   o
manipolativo), sia  per  erroneita'  del  presupposto  interpretativo
(avrebbe errato  la  Corte  rimettente  «nel  ritenere  rilevante  il
principio di scissione soggettiva degli effetti  della  notifica  via
p.e.c., venendo  invece  in  rilievo,  per  l'applicazione  dell'art.
16-septies, il diverso principio del perfezionamento del procedimento
notificatorio»).
    In subordine, ha contestato,  nel  merito,  la  fondatezza  della
questione, sostenendo, tra l'altro, che  l'interesse  tutelato  dalla
norma sia quello del destinatario e non quello del mittente, per cui,
ove si ritenesse perfezionata una notifica «eseguita» dopo le ore 21,
l'interesse di  quest'ultimo  non  sarebbe  «meritevole  di  tutela»,
giacche'  e'  il  mittente  «in  prima  persona  responsabile   della
violazione dell'orario franco», avendo «creato  il  presupposto  tale
per cui la notifica slitti necessariamente al giorno seguente».
    3.- E' pure intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilita' o, comunque, per la non
fondatezza della sollevata questione.
    Secondo  l'Avvocatura,  la  norma  denunciata  potrebbe   essere,
infatti diversamente interpretata, senza che se ne ponga un  problema
di «sostanziale abrogazione», non essendovi  neppure  ostacolo  nella
sua  formulazione  letterale.  Essa,  infatti,  non  indicherebbe  il
soggetto  rispetto  al   quale   la   notificazione   «si   considera
perfezionata alle ore 7 del giorno successivo», cosi' consentendo una
lettura  coerente  con  il  principio  della  scissione  del  momento
perfezionativo, che anche  per  le  notifiche  telematiche  e'  stato
previsto dall'art. 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53
(Facolta'  di  notificazioni  di  atti   civili,   amministrativi   e
stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), essendo quindi
possibile ritenere che «gli effetti del differimento al  giorno  dopo
operino per il destinatario, ma non per il notificante». E  da  cio',
dunque, l'inammissibilita' della  questione  «per  non  essere  stata
tentata  una  interpretazione  della   normativa   costituzionalmente
orientata», ovvero la sua  non  fondatezza  alla  luce  di  una  tale
esegesi costituzionalmente adeguata.

                       Considerato in diritto

    1.- Con l'ordinanza di cui si e' detto nel Ritenuto in fatto,  la
Corte di appello di Milano,  sezione  prima  civile  -  al  fine  del
decidere sulla eccezione di tardivita' di un gravame  innanzi  a  se'
proposto con atto notificato per via telematica dopo  le  ore  21  ed
entro  le  ore  24  dell'ultimo  giorno  utile   (con   ricevute   di
accettazione  e  di  consegna  generate,  rispettivamente,  alle  ore
21:05:29  e  alle  ore  21:05:32)  -  ha  ritenuto,  di  conseguenza,
rilevante ed ha percio' sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24  e
111 della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 16-septies  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  inserito
dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e  la  trasparenza
amministrativa  e  per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari),
convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il
quale prevede che «[l]a disposizione dell'articolo 147 del codice  di
procedura civile [secondo cui «Le  notificazioni  non  possono  farsi
prima delle  ore  7  e  dopo  le  ore  21»]  si  applica  anche  alle
notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e'  eseguita
dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7
del giorno successivo».
    Secondo    la    rimettente,    la    disposizione     denunciata
irragionevolmente considererebbe «uguali  e,  quindi,  meritevoli  di
essere disciplinate allo stesso modo» due situazioni  diverse,  quali
il domicilio "fisico" e il domicilio "digitale".
    E cio' nonostante che, «per le sue  intrinseche  caratteristiche,
l'indirizzo email cui l'avvocato  della  parte  appellata  riceve  la
posta elettronica  certificata  non  sia  suscettibile  degli  stessi
"utilizzi   lesivi"   del   diritto   costituzionalmente    garantito
all'inviolabilita' del domicilio o all'interesse  al  riposo  e  alla
tranquillita', [di] cui e' invece suscettibile il domicilio  "fisico"
della parte».
    Per di piu' senza considerare che «quand'anche si ammettesse  che
colui che riceve una posta elettronica venga leso nel suo diritto  al
riposo, la semplice estensione del limite d'orario previsto dall'art.
147 c.p.c. alle notifiche a mezzo PEC non bloccherebbe  l'inevitabile
ricezione dell'email da parte del destinatario con il disturbo che ne
consegue»,  poiche'  «[l]a  PEC,   una   volta   giunta   al   server
dell'appellato, non puo' essere rifiutata  e,  quindi,  la  ricezione
dell'email puo' effettivamente avvenire in ogni momento, ad ogni  ora
del giorno e della  notte,  con  il  sostanziale  raggiungimento  del
domicilio digitale del destinatario anche  oltre  il  formale  limite
codicistico», non  sussistendo  un  esplicito  divieto  normativo  di
notifica a mezzo PEC dopo le ore 21 e prima delle ore 7.
    Dal che, appunto, la violazione del principio  di  uguaglianza  e
del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.
    Del pari violati, dalla  disposizione  in  esame,  sarebbero  gli
artt. 24 e 111 Cost., per il vulnus, che ne deriverebbe,  al  diritto
di  difesa  del  notificante.  Il  quale,  «infatti,   trovandosi   a
notificare l'ultimo giorno utile (ex art. 325 c.p.c.) e' costretto  a
farlo entro  i  limiti  di  cui  all'art.  147  c.p.c.,  senza  poter
sfruttare appieno il termine giornaliero (lo stesso art. 135  [recte:
155]  c.p.c.  fa  riferimento  a  "giorni")  che  dovrebbe   essergli
riconosciuto per intero».
    2.- E' preliminare l'esame delle  eccezioni  di  inammissibilita'
della  questione  -  a)  per  «genericita'  e  indeterminatezza   del
petitum»; b) per suo «erroneo presupposto  interpretativo»;  c)  «per
non  essere  stata  tentata  una  interpretazione   della   normativa
costituzionalmente orientata» - formulate, rispettivamente, le  prime
due, dalla parte costituita e,  la  terza,  dall'Avvocatura  generale
dello Stato.
    2.1.- Nessuna di tali eccezioni e' suscettibile di accoglimento.
    Ed invero:
    a)  letta  nella   sua   interezza,   e   secondo   l'argomentata
prospettazione del Collegio a quo, l'ordinanza di rimessione  auspica
- in modo chiaro ed univoco - una decisione, a  rima  obbligata,  che
riconosca  al  mittente  che  proceda  alla  notifica  con  modalita'
telematiche l'ultimo giorno utile,  «per  intero  il  termine  a  sua
disposizione, fino alla mezzanotte del giorno stesso»;
    b) l'asserita erroneita' del presupposto  interpretativo  attiene
propriamente al merito e  resta  quindi  estraneo  al  profilo  della
ammissibilita' della questione;
    c) la Corte milanese non ha omesso di verificare la  possibilita'
di  una  interpretazione  adeguatrice  (nel  senso  della   scissione
soggettiva degli effetti della notificazione), ma l'ha  poi  ritenuta
impraticabile per l'ostacolo, a suo avviso non superabile,  ravvisato
nella  lettera  della  legge.  E   cio'   anche   alla   luce   della
interpretazione del citato art. 16-septies accolta dal giudice  della
nomofilachia, e consolidatasi in  termini  di  diritto  vivente,  nel
senso che la notifica con  modalita'  telematiche  richiesta  con  il
rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21 si  perfeziona
alle ore 7 del giorno successivo,  «secondo  la  chiara  disposizione
normativa, intesa a tutelare il diritto di  difesa  del  destinatario
della  notifica  senza  condizionare  irragionevolmente  quello   del
mittente»  (cosi'  Corte  di  cassazione,   sezione   sesta   civile,
sottosezione terza, ordinanza 31 luglio 2018, n. 20198; nello  stesso
senso, ex multis, sezione sesta civile - sottosezione L, ordinanza  9
gennaio 2019, n. 393; sezione lavoro, sentenza  30  agosto  2018,  n.
21445; sezione terza civile, sentenza 21 settembre  2017,  n.  21915;
sezione lavoro, sentenza 4 maggio 2016, n. 8886). E,  secondo  quanto
piu' volte affermato da questa Corte, in presenza di un  orientamento
giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo - se pure  e'  libero
di non uniformarvisi e di  proporre  una  diversa  esegesi  del  dato
normativo,  essendo  la  "vivenza"  di  una  norma  una  vicenda  per
definizione aperta, ancor piu'  quando  si  tratti  di  adeguarne  il
significato  a  precetti  costituzionali   -   ha   alternativamente,
comunque, la facolta'  di  assumere  l'interpretazione  censurata  in
termini di "diritto vivente" e di richiederne, su  tale  presupposto,
il  controllo  di  compatibilita'  con  i  parametri   costituzionali
(sentenze n. 39 del 2018, n. 259 e n. 122 del 2017, n. 200 del 2016 e
n. 11 del 2015).
    3.- Nel merito la questione e' fondata.
    Il divieto di  notifica  per  via  telematica  oltre  le  ore  21
risulta, infatti, introdotto (attraverso il  richiamo  dell'art.  147
cod. proc. civ.), nella prima parte del censurato art. 16-septies del
d.l. n. 179 del 2012, allo scopo di  tutelare  il  destinatario,  per
salvaguardarne, cioe', il diritto al  riposo  in  una  fascia  oraria
(dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a
continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.
    Cio' appunto giustifica la fictio iuris, contenuta nella  seconda
parte della norma in esame, per cui il perfezionamento della notifica
- effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza  che  il  sistema
telematico possa  rifiutarne  l'accettazione  e  la  consegna)  -  e'
differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo.  Ma
non anche giustifica la corrispondente limitazione  nel  tempo  degli
effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al  quale
- senza che cio' sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del
destinatario e nonostante che il  mezzo  tecnologico  lo  consenta  -
viene invece impedito di utilizzare  appieno  il  termine  utile  per
approntare la propria difesa: termine che l'art. 155 cod. proc.  civ.
computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione,  scade,  appunto,
allo  spirare  della  mezzanotte  dell'ultimo   giorno   (in   questa
prospettiva, Corte di cassazione, sezione terza civile,  sentenza  31
agosto 2015, n. 17313; sezione lavoro, ordinanza 30 agosto  2017,  n.
20590).
    La norma denunciata e', per di piu', intrinsecamente irrazionale,
la'  dove  viene  ad  inibire  il   presupposto   che   ne   conforma
indefettibilmente  l'applicazione,  ossia  il   sistema   tecnologico
telematico, che si caratterizza per la  sua  diversita'  dal  sistema
tradizionale di notificazione, posto che quest'ultimo si basa  su  un
meccanismo  comunque  legato  "all'apertura  degli  uffici",  da  cui
prescinde del tutto invece la notificazione con modalita' telematica.
    Una differenza, questa, che del resto lo  stesso  legislatore  ha
chiaramente colto in modo significativo nel confinante  ambito  della
disciplina del deposito telematico degli atti processuali  di  parte,
la' dove, proprio in riferimento alla tempestivita'  del  termine  di
deposito telematico, il comma 7 dell'art. 16-bis del d.l. n. 179  del
2012, inserito dall'art. 51 del d.l. n. 90 del 2014, ha previsto  che
il «deposito  e'  tempestivamente  eseguito  quando  la  ricevuta  di
avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza  e
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto
comma, del codice di procedura civile».
    Anche in tale prospettiva trova dunque  conferma  l'irragionevole
vulnus che l'art. 16-septies, nella  portata  ad  esso  ascritta  dal
"diritto vivente", reca al pieno esercizio del diritto  di  difesa  -
segnatamente, nella fruizione completa dei  termini  per  l'esercizio
dell'azione in giudizio, anche nella sua essenziale  declinazione  di
diritto ad impugnare, che e' contenuto indefettibile  di  una  tutela
giurisdizionale effettiva -, venendo a recidere quell'affidamento che
il  notificante  ripone  nelle  potenzialita'   tutte   del   sistema
tecnologico (che lo stesso legislatore ha ingenerato immettendo  tale
sistema nel circuito del processo),  il  dispiegamento  delle  quali,
secondo l'intrinseco modus operandi  del  sistema  medesimo,  avrebbe
invece consentito di tutelare,  senza  pregiudizio  del  destinatario
della notificazione.
    3.1.-  L'applicazione  della  regola  generale  di  scindibilita'
soggettiva degli effetti della notificazione  (sentenze  n.  106  del
2011, n. 3 del 2010, n. 318 e n. 225 del 2009, n. 107  e  n.  24  del
2004, n. 477 del 2002; ordinanze n. 154 del 2005, n. 132 e n. 97  del
2004) anche alla notifica  effettuata  con  modalita'  telematiche  -
regola, del resto, recepita espressamente dall'art. 3-bis,  comma  3,
della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facolta' di notificazioni di atti
civili,  amministrativi  e  stragiudiziali   per   gli   avvocati   e
procuratori legali) - consente la  reductio  ad  legitimitatem  della
norma censurata.
    L'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012 va pertanto dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte  in  cui  prevede  che  la
notifica eseguita  con  modalita'  telematiche  la  cui  ricevuta  di
accettazione e' generata dopo le  ore  21  ed  entro  le  ore  24  si
perfeziona per il notificante  alle  ore  7  del  giorno  successivo,
anziche' al momento di generazione della predetta ricevuta.

     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16-septies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure  urgenti  per
la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17
dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis,  comma  2,  lettera
b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure  urgenti  per  la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella  legge
11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede  che  la  notifica
eseguita con modalita' telematiche la cui ricevuta di accettazione e'
generata dopo le ore 21 ed entro le  ore  24  si  perfeziona  per  il
notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziche' al momento  di
generazione della predetta ricevuta.

    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2019.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2019.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA


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