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mercoledì 19 ottobre 2022

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Alternanza nell'assistenza a disabili - Accertamento provvisorio della situazione di handicap.

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 9-8-2011  n. 25/II/0014542
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Alternanza nell'assistenza a disabili - Accertamento provvisorio della situazione di handicap.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Nota 9 agosto 2011, n. 25/II/0014542 (1).
        Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Alternanza nell'assistenza a disabili - Accertamento provvisorio della situazione di handicap.          

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
 

                                
                                   
All'                                                   
Istat, istituto nazionale di statistica                                            
                                                     
Via Cesare Balbo, 16                                             
                                                     
00184 - Roma                                          
 
 
                  

 

L'ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica, ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione della disciplina relativa al referente unico per l'assistenza alla persona in situazione di handicap grave, disciplinata dall'art. 33 della L. n. 104/1992 come da ultimo modificato dall'art. 24, comma 1, lett. a), della L. n. 183/2010.      
L'istante chiede, inoltre, chiarimenti concernenti l'ipotesi in cui l'accertamento provvisorio circa la sussistenza della situazione di handicap, sia seguito da un accertamento  negativo da parte della commissione medica ex art. 4, L. n. 104/1992.      
In particolare, si chiede se:      
- sia legittimo accordare i su indicati permessi in alternanza a più di un lavoratore per l'assistenza di un disabile, nell'ipotesi in cui il portatore di handicap stesso assuma il domicilio, per determinati periodi di tempo, presso la residenza di diversi parenti entro il secondo grado e, in caso affermativo, quale sia  il tempo minimo di assistenza esclusiva ammissibile (annuale, mensile, settimanale);      
- l'INPS sia legittimato a richiedere al dipendente la restituzione di quanto fruito a titolo di permesso, ai sensi del citato art. 33, L. n. 104/1992,  qualora l'accertamento definitivo da parte della Commissione istituita presso l'ASL di appartenenza del disabile disconosca la sussistenza della situazione di handicap e, in caso di risposta affermativa a tale quesito, da quale data debba decorrere la restituzione.      
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.      
Innanzitutto, occorre premettere che l'art. 33 della L. n. 104/1992, come modificato dall'art. 24, comma 1, lett. a), della L. n. 183/2010,  sancisce espressamente che il diritto alla fruizione dei permessi "non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità".      
Dalla lettera della disposizione di cui sopra ed alla luce di quanto già chiarito con circolare dal Dipartimento della  Funzione Pubblica (cfr. Circ. 6 dicembre 2010, n. 13/2010), si evince chiaramente che la legge individua un unico referente per ciascun disabile.      
Sebbene dal dettato normativo, come riformulato, non emerga più l'esplicito richiamo all'esclusività dell'assistenza, l'attuale disciplina sembra tuttavia tipizzare detto requisito laddove dispone espressamente che i permessi sono riconosciuti  ad un unico avente diritto per assistere lo stesso disabile.      
In proposito, con particolare riguardo alla figura del referente unico, è opportuno ricordare che anche il Consiglio  di Stato lo ha definito come colui che assume "il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell'assistito" (cfr. parere n. 5078/2008).      
Peraltro, in virtù delle osservazioni innanzi svolte, nonostante il disabile assuma il domicilio anche solo per un determinato periodo di tempo, presso la residenza di diversi parenti entro il secondo grado, sarà necessario che ciascun avente diritto presenti, di volta in volta, l'istanza per ottenere il riconoscimento dei permessi di cui all'art. 33, L. n. 104/1992 al fine di prestare legittimamente la dovuta assistenza. Ciò in quanto i permessi ex art. 33 della L. n. 104/1992, come modificato dall'art. 24, L. n. 183/2010,  possono essere riconosciuti esclusivamente ad un unico soggetto per ciascun disabile senza che sia possibile stabilire preventivamente che, rispetto ad un determinato arco temporale, siano più d'uno i soggetti che usufruiranno dei permessi in questione.      
Per quanto concerne, invece, la problematica afferente all'accertamento della situazione di handicap, appare opportuno delineare il quadro normativo, al fine di individuare la disciplina applicabile.      
Si ricorda che condizione necessaria ai fini della concessione dei su indicati permessi è la sussistenza di una situazione di handicap grave della persona affetta da disabilità, che deve essere accertata da una apposita commissione medica ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104/1992.      
Nell'ipotesi in cui quest'ultima "non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'art. 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui  è assistito l'interessatò" (cfr. Circ. 3 marzo 2006, n. 32 e Circ. 29 aprile 2008, n. 53 dell’Inps).      
L'accertamento in questione, è pertanto, di carattere provvisorio, in quanto esplica i suoi effetti fino all'emissione dell'accertamento definitivo ad opera della commissione che deve, in ogni caso, pronunciarsi entro centottanta giorni dalla data  di presentazione della domanda.      
Al riguardo, si evidenzia che anche la Circ. 3 marzo 2006, n. 32 e Circ. 29 aprile 2008, n. 53 dell’Inps chiariscono che il lavoratore dovrà allegare alla richiesta copia della domanda presentata alla citata commissione ed una dichiarazione liberatoria con la quale ci si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite.      
Nell'ipotesi in cui, pur dopo i centottanta giorni previsti per la pronuncia, la commissione medica di cui all'art. 4 della L. n. 104/1992 non riconosca la sussistenza della situazione di handicap grave, appare  infatti possibile sostenere che l'INPS sia legittimato a richiedere al dipendente la restituzione di quanto fruito a titolo di permesso, trattandosi di una prestazione non dovuta e, pertanto, indebita (v. Circ. 1 marzo 2011, n. 45 dell’INPS). In altri termini, in caso di pronuncia definitiva da parte della competente commissione che non convalidi lo stato di handicap in situazione di gravità, saranno considerati indebiti i permessi fruiti sulla base della certificazione provvisoria sin dal primo giorno dalla presentazione della domanda.      

      
Il Direttore generale      
Paolo Pennesi    

 

L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 4
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 24


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