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mercoledì 19 ottobre 2022

Certificati medici idoneità psicofisica comparto sicurezza e difesa

 

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Certificati medici  idoneità psicofisica comparto sicurezza e difesa

di Mario Portigliatti Barbos
 
     (Anno di pubblicazione: 1988)

Bibliografia: II certificato nei testi italiani di Medicina Legale: Adamo-Barni-Dell'Erba-Querci-Fabroni, Manuale di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Bologna, 1979, 13/15; Aragona, Elementi di Medicina Legale e delle Assicurazioni, I, Messina, 1980, 17/30; Carrara-Romanese-Canuto-Tovo, Manuale di Medicina Legale, I, Torino, 1937, 77/103; Cazzaniga-Cattabeni-Luvoni, Compendio di Medicina Legale e delle Assicurazioni7, Torino, 1984, 22/23; Chiodi-Gilli-Puccini-Portigliatti-Barbos-Fallani-De Bernardi, Manuale di Medicina Legale, I, Milano, 1976, 9/16; De Vincentiis-Callieri-Castellani, Trattato di Psicopatologia e Psichiatria Forense, I, Roma, 1972, 118/120; Franchini Medicina Legale10, Padova, 1985, 183/191; Gerin, Medicina Legale e delle Assicurazioni8, III, Roma, 1977, 334/336; Gilli, Compendio di Medicina Legale e delle Assicurazioni2, I, Bologna, 1985, 115/124; Palmieri-Zangani, Medicina Legale e delle Assicurazioni, Napoli, 1980, 73-74; Puccini, Istituzioni di Medicina
Legale2, Milano, 1984, 613/621.

Certificato: generalità: Benciolini, Fondamentali obblighi giuridici del medico. Valutazione comparata secondo le diverse figure giuridiche rivestite, in Federazione medica, XXXVIII, n. 7, 1985, 816/825; Cazzaniga, Certificati medici, loro valore, requisiti fondamentali, inconvenienti e sanzioni, in Rass. Clin. Scientif., 1927, 601; De Pietro, Il sanitario ed il referto. Rilievi giuridici e medico legali, Napoli, 1981, 52 ss.; Formaggio, Deontologia medica e legislazione sanitaria, XI, Pavia, 1958, 463/530; Id., Certificati medici e marche ENPAM, in Riv. Med. Leg. e legist. Sanitaria, 2, II, 1960, 117/122; Id., Certificati medici, ivi, III, 1961, 329/333; Id., «Medico-Chirurgo», in NN.D.I. App. IV, Torino, 1984, 1231; Giannini, La certificazione medica, in I quaderni degli incontri, n. 118, Roma, 1974; Introna, Aspetti deontologici e significato medicolegale della certificazione medica, in I problemi della Sicurezza Sociale, a. XXI, 1, 1966, 5/36; Lega, Diritto e Deontologia
Medica, Roma, 1968, 348/354; Marchetti-Carnevale, Il certificato medico nei suoi aspetti deontologici e medico-sociali, in Medicina e Morale, I, 1983, 59/67; Mari, Il Certificato medico, in Federazione Medica, XXXVII, 1984, 222/227; Palagi, Certificazione e denunce sanitarie, in Legislazione, dottrina e prassi applicativa, Pisa, 1976; Palagi, Deontologia e certificazione medica, in Archivio di Med. Legale e delle Assicur., 4, suppl., 1982, 297/315; Rabaglietti, «Certificato Sanitario», in NN.D.I., III, Torino, 1959, 135/136; Reale, Sul valore della certificazione sanitaria, RIPS, XXVI, 1973, 388/392; Romano-Pilleri-Di Meo-Lisi, Denunce, certificati medici obbligatori e referti, in Mezzogiorno Sanitario, II, II suppl. al n. 4, 1981, 989/1024; Santacroce, Certificati medici, in L'informat. medico, 12, 1957, 219; Stoppani, «Certificazione», in Enc. Dir., VI, Milano, 1960, 793/803.

Certificato: falsità: Antolisei, Manuale di Diritto Penale, Milano, 1960, spec. II, 499 ss.; Borettini, Falsità nei certificati medici di infortunio, RIDP, 1937 e Il documento nel diritto penale, Padova, 1936; Cantarano, Le falsità documentali nella giurisprudenza, Padova, 1971; Carnelutti, Teoria del falso, Padova, 1935; Catelani, I delitti di falso, Milano, 1978; Cristiani, «Falsità in atti», in NN.D.I., VII, Torino, 1961, 3/18; De Fazio, In tema di falso ideologico su documenti sanitari, t. 6, 1965; De Marsico, «Falsità in atti», in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, 560/600; Dinacci, Profili sistematici del falso documentale, Padova, 1979; Fada-Marcialis, Il falso ideologico nella certificazione medica, CPe e MLA, XXIII, 1, 1968, 5/16; Giannini, «Certezza pubblica», in Enc. dir., VI, Milano, 1960, 769/792; Guardabasso-Lo Menzo, Il falso ideologico nella certificazione medica e nella consulenza tecnica di parte, in Federazione Medica, XXXVIII, 6, 1985, 722/724; INPS -
Direzione Generale (circolare), Irregolare certificazione sanitaria ed indebita erogazione di prestazioni economiche (circolare n. 384, S.L./137, 14-6-1982), in Riv. Ital. di Med. Leg., V, 1, 1983, 198/200; Leone A., «Falsità ideologica in certificato commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità», in Enc. for., Milano, 1958; Malinverni, Teoria del falso documentale, Milano, 1958, 222 ss.; Manzini, Trattato di Diritto Penale, Torino, 6, 1983, 909-924, 198; Mirto, La falsità in atti, Milano, 1955; Ondei, La giurisprudenza in tema di falsità negli atti pubblici, in Annali, 1938, 371; Palazzo, Certificato di idoneità alla guida rilasciato a persona non sottoposta agli accertamenti prescritti, GP, II, 1974, 88/102; Passacantando, Orientamenti giurisprudenziali in tema di falsità ideologica e materiale nella certificazione medica, in Riv. Ital. di Med. Leg., 1, 1979, 265/277; Ramacci, La falsità ideologica nel sistema del falso documentale, Napoli, 1965;
Scarlata Fazio, «Falsità e falso», in Enc. dir., XVI, Milano 1967, 504/527; Spasari, Fede pubblica e prova nel sistema del falso documentale, Milano, 1963.

Certificati e riforma sanitaria: Barni-Lore, Il servizio di medicina legale nell'unità sanitaria locale, in I problemi della Sicurezza Sociale, XXXIV, 5, 1979, 377/393; Nuzzi, Individuazione ed aspetti organizzativi delle attività medico-legali nell'ambito delle Unità Sanitarie Locali, AML, 4 suppl., 1982, 108, 115; Mari, La medicina legale nella Riforma Sanitaria, Rimini, 1982.

Certificati di malattia ed art. 5 dello Statuto dei lavoratori: Antoniotti, Aspetti medico-sociali dell'applicazione dello Statuto dei lavoratori, RI, LIX, 1972, 431/466; Assanti-Pera, Commento allo statuto dei diritti dei lavoratori, Padova, 1972; AA. VV. (Barni, Meschini, Vanni, ed altri) in Atti del Convegno Naz. di Studio su «Problemi medici ed assistenziali connessi con l'applicazione dello Statuto dei lavoratori» (Lecce, 30/31-10-1971), ed. Istit. ital. di Med. Soc., Roma, 1972; Caldiron, Gli accertamenti sull'idoneità del lavoratore nello Statuto dei lavoratori, in Riv. ital. Dir. del lavoro, XXVI, 1974, 146/209; D'Harmant Francois, Considerazioni sul fenomeno dell'assenteismo, RI, LXIV, 1977, 341/350; Fiandaca, Certificazione medica e assenteismo per malattia, in Federazione medica, 24, 4, 1971, 53; Grasselli, L'assenteismo per malattia ed i relativi controlli, in La Società, 5, Milano, 1982, 612/613; Landriscina Rognoni, Ancora in tema di certificato di malattia
nell'ambito del lavoro dipendente, in Federazione medica, XXXVIII, 5, 1985, 600/602; Macchiarelli-Feola, La certificazione di malattia, in Medico oggi, 1, 2, 1978, 5/8; Palagi-Siclari, Gli accertamenti medici di cui all'art. 5 dello Statuto dei lavoratori. Rassegna sintetica e nuove prospettive, in Boll. Soc. Med. Chir. Pisa, XLVII, 1, 1979, 9/33; Pellegrini, Trattato di Medicina Legale, IX, Padova, 1969, 248; Pera, Statuto dei lavoratori e tutela della salute, RI, LIX, 1972, 225/235; Pucci, Gli accertamenti sanitari del lavoratore nella legge 20 maggio 1970, n. 300, RIPS, XXIV, 1971, 233/251; Ragaini, Le assenze del lavoratore per malattia, in Le Società, 10, Milano, 1982; Zangani, Aspetti medico legali delle norme in tema di visita «fiscale» sulla persona del lavoratore dipendente, SS, 25, 1970, 440-447.

Certificati di idoneità alla guida: Ambrogio-Spicci, Considerazioni medicolegali sulla idoneità per la guida dei veicoli, in Difesa Sociale, XLI, 4, 1982, 129/131; AA. VV. (in particolare, le relazioni di Bergamini e di Acquaviva-Struglia) in Atti del Meeting internaz. su «Epilessia e patente di guida» (Verona, 6/7-4-1978); Bergamini-Canger, Epilessia e patente di guida, in Rass. Clinico Scientifica, LI, 7-8, 1975, 97-101; Fiori, In tema di certificato di idoneità alla guida, in Federazione medica, XXXVIII, 5, 1985, 592/999; Franchini-Introna, Considerazioni medicolegali sulla idoneità alla guida degli autoveicoli (IV Simposio sugli aspetti medici dell'incidente stradale - Salsomaggiore, 13/14-5-1966), ediz. Ufficio Studi Automobil Club d'Italia, 1967; Palagi, Nuovi problemi in tema di idoneità alla guida auto, in Rivista ital. di Igiene, XLI, 3-4, 1981, 81/84.

Certificati di idoneità sportiva: Albanesi, Tutela sanitaria delle attività sportive, RDS, XXIII, 1971, 384/415; Antoniotti-Di Luca, La valutazione biologica e clinica della idoneità specifica del calciatore professionista. Aspetti medicolegali, Zacchia, 56, 1, 1983, 1/22; Antoniotti-Di Luca, Responsabilità medico legale nella certificazione di idoneità allo sport, in Medicina dello Sport, 34, 1981, 147/152; Bonsignore, Il medico sportivo di fronte all'atleta di alto livello: idoneità o non idoneità, ivi, 33, 1980, 181/184; Carraro, Tutela sanitaria delle attività sportive e medicina dello sport, RDS, XXXI, 1979, 9/29; Di Girolamo, Legislazione e tutela sanitaria nello sport, in Sport e lavoro, suppl. al n. 11, nov. 1985; Di Luca, La tutela sanitaria delle attività sportive, in Federazione medica, XXXVIII, 3, 1985, 314/324; Lubich, La medicina dello sport: evoluzione, aspetti legislativi e medico legali, in Aggiornamento del medico, 1, 2, 1985, 143/150; Redazionale: L'atleta
deve essere sincero con il medico federale, RDS, XXI, 1969, 421/429; Redazionale: La tutela dell'attività sportiva non agonistica, in Federazione Medica, XXXVI, 1982, 4, 400/401.

Legislazione: data la quantità di testi legislativi che fanno riferimento a questo argomento si fà rinvio direttamente al testo della voce.
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Bibliografia: II certificato nei testi italiani di Medicina Legale: Adamo-Barni-Dell'Erba-Querci-Fabroni, Manuale di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Bologna, 1979, 13/15; Aragona, Elementi di Medicina Legale e delle Assicurazioni, I, Messina, 1980, 17/30; Carrara-Romanese-Canuto-Tovo, Manuale di Medicina Legale, I, Torino, 1937, 77/103; Cazzaniga-Cattabeni-Luvoni, Compendio di Medicina Legale e delle Assicurazioni7, Torino, 1984, 22/23; Chiodi-Gilli-Puccini-Portigliatti-Barbos-Fallani-De Bernardi, Manuale di Medicina Legale, I, Milano, 1976, 9/16; De Vincentiis-Callieri-Castellani, Trattato di Psicopatologia e Psichiatria Forense, I, Roma, 1972, 118/120; Franchini Medicina Legale10, Padova, 1985, 183/191; Gerin, Medicina Legale e delle Assicurazioni8, III, Roma, 1977, 334/336; Gilli, Compendio di Medicina Legale e delle Assicurazioni2, I, Bologna, 1985, 115/124; Palmieri-Zangani, Medicina Legale e delle Assicurazioni, Napoli, 1980, 73-74; Puccini, Istituzioni di Medicina
Legale2, Milano, 1984, 613/621.

Certificato: generalità: Benciolini, Fondamentali obblighi giuridici del medico. Valutazione comparata secondo le diverse figure giuridiche rivestite, in Federazione medica, XXXVIII, n. 7, 1985, 816/825; Cazzaniga, Certificati medici, loro valore, requisiti fondamentali, inconvenienti e sanzioni, in Rass. Clin. Scientif., 1927, 601; De Pietro, Il sanitario ed il referto. Rilievi giuridici e medico legali, Napoli, 1981, 52 ss.; Formaggio, Deontologia medica e legislazione sanitaria, XI, Pavia, 1958, 463/530; Id., Certificati medici e marche ENPAM, in Riv. Med. Leg. e legist. Sanitaria, 2, II, 1960, 117/122; Id., Certificati medici, ivi, III, 1961, 329/333; Id., «Medico-Chirurgo», in NN.D.I. App. IV, Torino, 1984, 1231; Giannini, La certificazione medica, in I quaderni degli incontri, n. 118, Roma, 1974; Introna, Aspetti deontologici e significato medicolegale della certificazione medica, in I problemi della Sicurezza Sociale, a. XXI, 1, 1966, 5/36; Lega, Diritto e Deontologia
Medica, Roma, 1968, 348/354; Marchetti-Carnevale, Il certificato medico nei suoi aspetti deontologici e medico-sociali, in Medicina e Morale, I, 1983, 59/67; Mari, Il Certificato medico, in Federazione Medica, XXXVII, 1984, 222/227; Palagi, Certificazione e denunce sanitarie, in Legislazione, dottrina e prassi applicativa, Pisa, 1976; Palagi, Deontologia e certificazione medica, in Archivio di Med. Legale e delle Assicur., 4, suppl., 1982, 297/315; Rabaglietti, «Certificato Sanitario», in NN.D.I., III, Torino, 1959, 135/136; Reale, Sul valore della certificazione sanitaria, RIPS, XXVI, 1973, 388/392; Romano-Pilleri-Di Meo-Lisi, Denunce, certificati medici obbligatori e referti, in Mezzogiorno Sanitario, II, II suppl. al n. 4, 1981, 989/1024; Santacroce, Certificati medici, in L'informat. medico, 12, 1957, 219; Stoppani, «Certificazione», in Enc. Dir., VI, Milano, 1960, 793/803.

Certificato: falsità: Antolisei, Manuale di Diritto Penale, Milano, 1960, spec. II, 499 ss.; Borettini, Falsità nei certificati medici di infortunio, RIDP, 1937 e Il documento nel diritto penale, Padova, 1936; Cantarano, Le falsità documentali nella giurisprudenza, Padova, 1971; Carnelutti, Teoria del falso, Padova, 1935; Catelani, I delitti di falso, Milano, 1978; Cristiani, «Falsità in atti», in NN.D.I., VII, Torino, 1961, 3/18; De Fazio, In tema di falso ideologico su documenti sanitari, t. 6, 1965; De Marsico, «Falsità in atti», in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, 560/600; Dinacci, Profili sistematici del falso documentale, Padova, 1979; Fada-Marcialis, Il falso ideologico nella certificazione medica, CPe e MLA, XXIII, 1, 1968, 5/16; Giannini, «Certezza pubblica», in Enc. dir., VI, Milano, 1960, 769/792; Guardabasso-Lo Menzo, Il falso ideologico nella certificazione medica e nella consulenza tecnica di parte, in Federazione Medica, XXXVIII, 6, 1985, 722/724; INPS -
Direzione Generale (circolare), Irregolare certificazione sanitaria ed indebita erogazione di prestazioni economiche (circolare n. 384, S.L./137, 14-6-1982), in Riv. Ital. di Med. Leg., V, 1, 1983, 198/200; Leone A., «Falsità ideologica in certificato commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità», in Enc. for., Milano, 1958; Malinverni, Teoria del falso documentale, Milano, 1958, 222 ss.; Manzini, Trattato di Diritto Penale, Torino, 6, 1983, 909-924, 198; Mirto, La falsità in atti, Milano, 1955; Ondei, La giurisprudenza in tema di falsità negli atti pubblici, in Annali, 1938, 371; Palazzo, Certificato di idoneità alla guida rilasciato a persona non sottoposta agli accertamenti prescritti, GP, II, 1974, 88/102; Passacantando, Orientamenti giurisprudenziali in tema di falsità ideologica e materiale nella certificazione medica, in Riv. Ital. di Med. Leg., 1, 1979, 265/277; Ramacci, La falsità ideologica nel sistema del falso documentale, Napoli, 1965;
Scarlata Fazio, «Falsità e falso», in Enc. dir., XVI, Milano 1967, 504/527; Spasari, Fede pubblica e prova nel sistema del falso documentale, Milano, 1963.

Certificati e riforma sanitaria: Barni-Lore, Il servizio di medicina legale nell'unità sanitaria locale, in I problemi della Sicurezza Sociale, XXXIV, 5, 1979, 377/393; Nuzzi, Individuazione ed aspetti organizzativi delle attività medico-legali nell'ambito delle Unità Sanitarie Locali, AML, 4 suppl., 1982, 108, 115; Mari, La medicina legale nella Riforma Sanitaria, Rimini, 1982.

Certificati di malattia ed art. 5 dello Statuto dei lavoratori: Antoniotti, Aspetti medico-sociali dell'applicazione dello Statuto dei lavoratori, RI, LIX, 1972, 431/466; Assanti-Pera, Commento allo statuto dei diritti dei lavoratori, Padova, 1972; AA. VV. (Barni, Meschini, Vanni, ed altri) in Atti del Convegno Naz. di Studio su «Problemi medici ed assistenziali connessi con l'applicazione dello Statuto dei lavoratori» (Lecce, 30/31-10-1971), ed. Istit. ital. di Med. Soc., Roma, 1972; Caldiron, Gli accertamenti sull'idoneità del lavoratore nello Statuto dei lavoratori, in Riv. ital. Dir. del lavoro, XXVI, 1974, 146/209; D'Harmant Francois, Considerazioni sul fenomeno dell'assenteismo, RI, LXIV, 1977, 341/350; Fiandaca, Certificazione medica e assenteismo per malattia, in Federazione medica, 24, 4, 1971, 53; Grasselli, L'assenteismo per malattia ed i relativi controlli, in La Società, 5, Milano, 1982, 612/613; Landriscina Rognoni, Ancora in tema di certificato di malattia
nell'ambito del lavoro dipendente, in Federazione medica, XXXVIII, 5, 1985, 600/602; Macchiarelli-Feola, La certificazione di malattia, in Medico oggi, 1, 2, 1978, 5/8; Palagi-Siclari, Gli accertamenti medici di cui all'art. 5 dello Statuto dei lavoratori. Rassegna sintetica e nuove prospettive, in Boll. Soc. Med. Chir. Pisa, XLVII, 1, 1979, 9/33; Pellegrini, Trattato di Medicina Legale, IX, Padova, 1969, 248; Pera, Statuto dei lavoratori e tutela della salute, RI, LIX, 1972, 225/235; Pucci, Gli accertamenti sanitari del lavoratore nella legge 20 maggio 1970, n. 300, RIPS, XXIV, 1971, 233/251; Ragaini, Le assenze del lavoratore per malattia, in Le Società, 10, Milano, 1982; Zangani, Aspetti medico legali delle norme in tema di visita «fiscale» sulla persona del lavoratore dipendente, SS, 25, 1970, 440-447.

Certificati di idoneità alla guida: Ambrogio-Spicci, Considerazioni medicolegali sulla idoneità per la guida dei veicoli, in Difesa Sociale, XLI, 4, 1982, 129/131; AA. VV. (in particolare, le relazioni di Bergamini e di Acquaviva-Struglia) in Atti del Meeting internaz. su «Epilessia e patente di guida» (Verona, 6/7-4-1978); Bergamini-Canger, Epilessia e patente di guida, in Rass. Clinico Scientifica, LI, 7-8, 1975, 97-101; Fiori, In tema di certificato di idoneità alla guida, in Federazione medica, XXXVIII, 5, 1985, 592/999; Franchini-Introna, Considerazioni medicolegali sulla idoneità alla guida degli autoveicoli (IV Simposio sugli aspetti medici dell'incidente stradale - Salsomaggiore, 13/14-5-1966), ediz. Ufficio Studi Automobil Club d'Italia, 1967; Palagi, Nuovi problemi in tema di idoneità alla guida auto, in Rivista ital. di Igiene, XLI, 3-4, 1981, 81/84.

Certificati di idoneità sportiva: Albanesi, Tutela sanitaria delle attività sportive, RDS, XXIII, 1971, 384/415; Antoniotti-Di Luca, La valutazione biologica e clinica della idoneità specifica del calciatore professionista. Aspetti medicolegali, Zacchia, 56, 1, 1983, 1/22; Antoniotti-Di Luca, Responsabilità medico legale nella certificazione di idoneità allo sport, in Medicina dello Sport, 34, 1981, 147/152; Bonsignore, Il medico sportivo di fronte all'atleta di alto livello: idoneità o non idoneità, ivi, 33, 1980, 181/184; Carraro, Tutela sanitaria delle attività sportive e medicina dello sport, RDS, XXXI, 1979, 9/29; Di Girolamo, Legislazione e tutela sanitaria nello sport, in Sport e lavoro, suppl. al n. 11, nov. 1985; Di Luca, La tutela sanitaria delle attività sportive, in Federazione medica, XXXVIII, 3, 1985, 314/324; Lubich, La medicina dello sport: evoluzione, aspetti legislativi e medico legali, in Aggiornamento del medico, 1, 2, 1985, 143/150; Redazionale: L'atleta
deve essere sincero con il medico federale, RDS, XXI, 1969, 421/429; Redazionale: La tutela dell'attività sportiva non agonistica, in Federazione Medica, XXXVI, 1982, 4, 400/401.
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Legislazione: data la quantità di testi legislativi che fanno riferimento a questo argomento si fà rinvio direttamente al testo della voce.

Sommario: 1. Generalità. - 2. Compilazione e rilascio. - 3. Certificati obbligatori e facoltativi. - 4. La falsità. - 5. La tipologia. - 6. Certificati relativi alla maternità. - 7. Certificati in tema di tanatologia e di polizia mortuaria. - 8. Certificati ad uso scolastico o parascolastico. - 9. Certificati di vaccinazione. - 10. Certificati di idoneità (ad attività lavorativa e non). - 11. Certificati di malattia. - 12. Certificati medici in ambito assicurativo. - 13. Certificati di ricoveri in ospedale.

1. Generalità.

Circoscrivendo intenzionalmente l'attenzione all'esame del solo certificato medico, il presente contributo prescinde dall'indagine ben più lata sugli acclaramenti, accertamenti, certazioni, atti ricognitivi, così come sulle attestazioni, certificazioni, registrazioni, dichiarazioni di conoscenza, ecc., che motivi di spazio impediscono di trattare qui.

Il certificato medico è una attestazione scritta relativa a fatti di natura tecnica, obiettivamente rilevati nell'esercizio professionale, dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Non può definirsi tale il documento che contiene soltanto un giudizio personale di chi lo redige, senza menzionare la obiettività clinica che lo sottende. A rigore, in caso di erroneità di giudizio, tal documento potrebbe non venir perseguito a termini dell'art. 481 c.p.; osserva però Aragona che talora «certificati cosiffatti possono configurare falso ideologico, quando contengono un giudizio complesso che presuppone l'esistenza di fatti obiettivi, anche se omessi nella certificazione. Così, l'attestare semplicemente che un paziente «non è in condizioni di riprendere il lavoro» o «non è trasportabile», ecc., senza alcun riferimento alla malattia e cioè al fatto che ha provocato l'impedimento, presuppone la valutazione di fatti obiettivi, l'inesistenza dei quali concreta il diritto di falso ideologico. Nelle condizioni anzidette, infatti, affiora il dolo, cioè la coscienza e la volontà del certificante di alterare la verità».

Il certificato è rilasciato a richiesta e mirato a far conoscere una situazione sanitaria, da cui discendono particolari diritti o doveri previsti dalla norma e pertanto conseguenze giuridicamente rilevanti per l'individuo o la società.

Il compito di redigerlo spetta, nell'ambito della propria competenza, agli esercenti una professione sanitaria in possesso della relativa abilitazione; chi ne è privo, non ha potere certificante e, qualora se lo arroghi, commette esercizio abusivo di una professione ex art. 348 c.p.

La potestà del medico di certificare, pur essendo lata, incontra limiti di ordine sia soggettivo che oggettivo.

Fra i primi va annoverato il rispetto dei diritti della persona ed, in specie, della riservatezza. È vero che la certificazione è una attestazione destinata ad avere una certa pubblicità e presenta finalità che, sotto tal profilo, possono sembrare antitetiche rispetto al principio del riserbo, purtuttavia questo viene in discussione nella sua funzione di difesa dell'interesse del soggetto ed in ordine alla prudenza che deve informare l'esercizio della attività professionale. Ne discende che:

il rilascio del certificato deve avvenire solo a richiesta ed a mani dell'interessato o del suo legale rappresentante, potendo la consegna ad estranei integrare il delitto di rivelazione di segreto professionale ex art. 622 c.p.;

il contenuto deve esser circoscritto a quanto il richiedente desidera appalesare: questi infatti ha diritto di ottenere, nel rispetto della verità, l'attestazione della propria malattia o di qualche aspetto di questa e non d'altro (e ciò a prescindere dall'uso che del documento stesso egli intende fare e che, in ogni caso, non è tenuto a manifestare al medico).

Fra i secondi va considerato ovviamente il rispetto della verità ma, a prescindere dal falso di cui si accennerà fra breve, un limite oggettivo è rappresentato sia dalla natura della condizione accertata, la quale deve essere « di pertinenza medico-biologica e comunque apprezzabile in ordine alle peculiari competenze del medico» (Barai), sia dall'obiettività dei dati menzionati. Si discute se sia congruo introdurre apprezzamenti personali sui fatti oggetto della certificazione, fermo restando che compito di questa è di contenere la descrizione di detti fatti obiettivamente constatati e di cui l'atto è destinato a provar la verità. Nulla vieta che sconfinamenti valutativi avvengano, purché il testo non induca in equivoco o non assuma diverso significato: osserva infatti il Lega che, in particolare quando al medico si richiede di attestare non uno stato di malattia ma altre situazioni di fatto (come le condizioni igieniche di un fabbricato, di una zona urbana o rurale, la
composizione chimica di un'acqua minerale, ecc.), «si è al di fuori del concetto di certificazione inteso in senso stretto e non si dovrebbero perciò usare espressioni che richiamano il potere certificatorio».

2. Compilazione e rilascio.

Per la stesura di tal documento esistono, di fatto, modelli tradizionali ed anche moduli differenti, forniti per singoli settori d'uso, ma non vi sono norme codificate generali.

I requisiti sostanziali sono: la completezza, la chiarezza, e la veridicità.

I certificati cioè devono contenere le indicazioni essenziali: il nome e la qualità di chi lo rilascia, l'oggetto dell'attestazione, la persona di cui si riferisce, la descrizione dei fatti di apprezzamento obiettivo, il giudizio sintetico dei fatti medesimi, la data e il luogo di rilascio, nonché la firma in calce. Deve essere stilato con grafia chiara, leggibile da chiunque.

Essi devono inoltre non essere equivoci né suscitare pertanto incertezze (talora tendenziosamente provocate) di interpretazione del documento. Il requisito della chiarezza non è implicativo di comminatorie penali; al riguardo la Suprema Corte (29-5-1961) ha affermato infatti che la incompletezza od ambiguità della certificazione non equivalgono alla falsità, in quanto non attengono alla veridicità del documento; esse incidono soltanto sulla sua concreta portata probatoria, si che ne discende una eventuale sua inidoneità a provare la situazione di fatto.

Il requisito della veridicità risponde ad un preciso precetto penale.

Inoltre occorre che il certificato medico sia in regola con le disposizioni sul bollo (è tuttavia redatto in carta libera, se destinato ad uso privato, o per beneficienza, o per uso militare o nell'ambito della infortunistica del lavoro, ecc.; in questi casi è regola indicare la destinazione del documento).

Va ricordato infine che è divenuta obbligatoria (art. 4 del d.m. 7-1-1958) l'apposizione delle apposite marche emesse dall'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici (E.N.P.A.M.) e distribuite ai sanitari dall'Ordine Provinciale dei Medici. Il sanitario è tenuto per legge a provvedere direttamente a tale applicazione e può incorrere in sanzioni disciplinari ove la trascuri. La mancata applicazione della marca rende nullo il certificato medico a tutti gli effetti legali. I certificati esonerati dalla marca devono portare in calce, a cura del medico, la clausola dell'esonero. Essi sono i seguenti:

a) certificati rilasciati dal medico del Servizio Sanitario Nazionale ed a mente dell'art. 2 del d.l. 30-12-1979, n. 663, convertito in l. 29-2-1980, n. 33 (certificati redatti in duplice esemplare su speciali moduli previsti dalla Convenzione Unica);

b) richiesti dalle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali ai propri funzionari medici (trattasi di obbligo di servizio del personale sanitario nei riguardi delle amministrazioni da cui dipendono: prestazioni senza rimunerazione specifica);

c) rilasciati da medici liberi professionisti per prestazioni eseguite per conto dello Stato (esonero ex art. 12 della l. 21-2-1963, n. 244);

d) rilasciati da istituti pubblici di cura, con esclusione di quelli per degenti a pagamento privato;

e) di ricovero e contagiosità rilasciati da Enti pubblici di accertamento e profilassi sociale (dai dispensari anticeltici, ecc.);

f) per malattia e guarigione di alunni della scuola dell'obbligo;

g) di vaccinazioni profilattiche e per pratiche di disinfezione;

h) per il conseguimento di sussidi o per pratiche di pensione di invalidità e vecchiaia (obbligatorie) o concernenti l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

i) per pratiche medico-legali ad ex combattenti, invalidi ed orfani di guerra e per la loro assunzione obbligatoria al lavoro;

l) rilasciati in applicazione della Legge sulla tutela delle lavoratrici madri (art. 29 l. 30-12-1971, n. 1204);

m) per l'avviamento al lavoro dei ciechi civili e categorie assimilate;

n) di idoneità al lavoro di fanciulli ed adolescenti (esonero ex art. 11 della l. 17-10-1967, n. 977, sulla tutela del lavoro minorile);

o) concernenti gli accertamenti demandati alla competenza esclusiva dell'ufficiale sanitario ed esperiti nell'interesse privato, purché compresi nei casi stabiliti dal medico provinciale (oggi USSL) (ex 2° co., dell'art. 42 del t.u. Leggi Sanitarie, modificato dall'art. 7 del d.p.r. 10-6-1955, n. 854);

p) di idoneità alla condotta di autoveicoli (in quanto rilasciati esclusivamente da medici pubblici funzionari).

3. Certificati obbligatori e facoltativi.

La redazione del certificato medico non costituisce, salvo casi particolari, un obbligo, bensì una facoltà da esprimere nella piena consapevolezza della significazione pubblica dell'opera medica, non delegabile e spesso assolutamente necessaria, anche in questo aspetto, per la persona che abbia da far valere una sua particolare condizione. Giustamente osserva il Barni come la certificazione, seppur doverosa ed utile, sia divenuta oggettivamente eccessiva, tanto da ingenerare una effettiva diffidenza verso il personale sanitario, sospettato di troppo corrivo esercizio di tal potestà. Occorre peraltro (Chiodi) tener presente il fatto che la facoltà di esimersi dal rilascio di un certificato va intesa con apprezzamento prudente nella pratica, posto che il rifiuto da parte del sanitario, se è addirittura doveroso in qualche caso (ad esempio, di fronte alla richiesta di certificazioni non corrispondenti a verità), sarebbe ingiustificato od addirittura riprovevole in molte altre
contingenze, quando il possesso del documento rappresenti per la persona visitata la condizione necessaria od il fattore principale per il riconoscimento di un proprio diritto. Tanto più che il medico è una persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.) e pertanto il pubblico è per legge obbligato a valersi della sua opera.

È consuetudine distinguere i certificati in obbligatori e facoltativi. Occorre però aver chiaro in mente che un certificato è obbligatorio non perché il medico non può rifiutarne la compilazione, se richiesto dall'assistito, bensì in quanto l'assistito ha l'obbligo di presentarlo, per speciali disposizioni di legge, se intende far valere un diritto subordinato all'esistenza del «fatto», la cui realtà deve esser comprovata da un accertamento sanitario. Il medico è pertanto tenuto a rilasciare il certificato soltanto se esistono quelle condizioni di cui l'atto è destinato a provar la verità e che sono attributive di particolari diritti.

Si considerano facoltativi i certificati destinati ad uso strettamente privato, che sono esibiti a discrezione dell'interessato presso enti pubblici o privati per propria utilità: sono tali, ad esempio, quelli relativi ad una subita deflorazione od a patite lesioni personali, che possono venir poi prodotti al Magistrato insieme alla querela o venir in altro modo utilizzati.

Il rilascio di un certificato non compreso fra quelli richiesti da disposizioni di legge dà diritto al medico di richiedere un onorario per la compilazione dello stesso. I certificati «obbligatori» devono invece essere rilasciati gratuitamente, quando non è diversamente stabilito dalla norma. Se la prestazione sanitaria ha per scopo il rilascio di un certificato (per esempio, nel caso della documentazione di una sana e robusta costituzione fisica), l'onorario è comprensivo degli accertamenti sanitari e della compilazione del certificato.

4. La falsità.

Se per la trattazione sistematica del falso si rinvia alla ampia, autorevole produzione dottrinale (Carnelutti 1935, Borettini 1937, Ondei 1938, Mirto 1955, Leone 1958, Malinverni 1958, Giannini 1960, Antolisei 1960, Cristiani 1961, Spasari 1963, Ramacci 1965, De Marsico 1967, Scartata Fazio 1967, Catelani 1968, Dinacci 1969, Passacantando 1979, Manzini 1984, ecc.) ed alle voci previste nel piano della presente opera, ci si limita qui a considerare il solo aspetto circoscritto dalla falsità documentale nella certificazione medica.

Le varie ipotesi previste dalla norma vigente fanno riferimento alla:

qualità del soggetto attivo (medico in veste di pubblico ufficiale ex art. 357 c.p., di incaricato di pubblico servizio ex art. 358 c.p., di esercente un servizio di pubblica necessità ex art. 359 c.p.);

natura del documento che è oggetto materiale del falso (atto pubblico, scrittura privata, particolari specie dell'uno o dell'altro tipo);

forma della condotta (falsità materiale o ideologica).

a) Giustamente è stato osservato (Cristiani) come nelle singole fattispecie legali tali criteri vengano a comporsi con diversa prevalenza e non sempre con ineccepibile opportunità, dando luogo a figure criminose, la cui autonomia non è del tutto chiara; ed anche come la distinzione sulla base della qualità del soggetto attivo sia, in alcuni casi, mero indice di un elemento della descrizione legale, mentre riesce invece decisiva nella individuazione dei presupposti per la configurabilità di precisi fatti tipici (ad esempio: falsità ideologica del pubblico ufficiale sia in atti pubblici ex art. 479 c.p., sia in certificati od autorizzazioni amministrative ex art. 480 c.p. e falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità ex art. 481 c.p.).

La stessa attività di certificazione può infatti esser esplicata in veste diversa dal medico, in quanto investito di funzioni pubbliche sia permanentemente (ufficiale sanitario, direttore di ospedale, di dispensario antivenereo od antitubercolare e di laboratorio di igiene e profilassi, funzionario dell'USL, medico carcerario, ecc.), sia temporaneamente (medico convenzionato con istituto pubblico assistenziale, medico necroscopo, fiscale, perito d'ufficio, ecc.) oppure quale impiegato di ente pubblico o di diritto pubblico incaricato di un pubblico servizio (medico ospedaliero, scolastico, sportivo od in servizio in consorzi o dispensari comunali), ovvero in quanto libero professionista che esercita in modo autonomo, in ambulatorio privato o casa di cura, un servizio di pubblica necessità. Possono esser fatti rientrare in quest'ultima categoria (Puccini) anche i medici dipendenti di amministrazioni od enti pubblici, quando, fuori del servizio, sono autorizzati ad esercitare
attività diagnostico-curativa negli ambulatori messi a disposizione dall'ospedale od in reparti per degenti paganti in proprio, ovvero dai medici convenzionati nei confronti della clientela privata (accolta fuori dell'orario fissato per l'ambulatorio destinato ai pazienti iscritti nell'ambito del massimale consentito).

Resta significativo il fatto che la norma dell'art. 481 c.p. faccia menzione separata degli esercenti le professioni sanitarie o forensi, portandoli quasi in primo piano rispetto agli altri servizi di pubblica necessità; e ciò — osserva Chiodi — per la particolare importanza che la legge conferisce alle certificazioni in quei due ambiti professionali, nel cui esercizio ricorre così di frequente l'esigenza di un certificato e questo è, per solito, così strettamente attinente a fatti che interessano qualità personali del cliente.

In ogni caso la differente qualifica rivestita dal medico all'atto della certificazione muta il titolo di reato e la entità della sanzione penale: reclusione fino a un anno e multa sino a lire duecentomila (salvo l'applicazione congiunta delle due pene, se il fatto è commesso a scopo di lucro) nel caso dell'art. 481 c.p. (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità), e reclusione fino a due anni nel caso dell'art. 480 c.p. (falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative).

Per il delitto preveduto dall'art. 480 c.p. uno dei presupposti essenziali è che la falsità sia commessa dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Pertanto (Formaggio) il medico che, quand'anche pubblico ufficiale per i suoi particolari rapporti con pubbliche amministrazioni, rilascia in veste di libero professionista un certificato, compie una falsità ideologica che integra il delitto preveduto dall'art. 481 c.p., sempre che i suoi rapporti con la pubblica amministrazione gli consentano l'esercizio della libera professione ed il certificato rifletta fatti (ben inteso, falsamente riferiti) rilevati in tale attività, al di fuori delle funzioni che danno luogo alla qualifica di pubblico ufficiale. Per le stesse ragioni il medico libero professionista incaricato di svolgere una pubblica funzione, in quanto assume la veste del pubblico ufficiale, incorre nel delitto previsto dall'art. 480 c.p., se nell'esercizio di questa funzione, anche temporanea, attesta
falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a far fede.

L'art. 480 c.p. non prevede la circostanza aggravante speciale del cpv. dell'art. 481 (fatto commesso a scopo di lucro). Infatti se vi è tale scopo, concorre il delitto di corruzione.

b) Ovvia riesce, anche nei confronti dei certificati medici, la distinzione fra falso materiale ed ideologico.

Il primo produce un atto non genuino e ne concerne l'aspetto formale, in quanto è in vario modo contraffatta od alterata la essenza materiale di questo (l'autore apparente non è quello reale; la data od il luogo non corrispondono a quelli di redazione; aggiunte o soppressioni di parti o cancellature lo snaturano).

Il secondo produce, per mendacio, un documento non veritiero, contenendo attestazioni, dichiarazioni di scienza, manifestazioni di pensiero, che non corrispondono alla realtà obiettivata dal sanitario.

È chiaro che la falsità ideologica presuppone il dolo ossia la volontà e la consapevolezza di alterar la verità, dichiarando, in modo non rispondente alla realtà, quei fatti, dei quali il certificato è destinato a provar la verità. Occorre perciò distinguere fra certificato falso ed erroneo: si ha quello erroneo quando il medico ha sbagliato in buona fede la diagnosi della malattia; in tal caso egli non è colpevole e l'attestazione resta valida sino a prova contraria. È invece falso il certificato in cui il medico attesta volutamente fatti che egli sa non veri.

Già si è detto che la falsità ideologica si riferisce ai reperti obiettivi e controllabili, dei quali il documento è destinato a provar la verità, non già i giudizi che possono essere opinabili e soggettivi (ad esempio: attiene al «fatto» la diagnosi della malattia, è invece un «giudizio» il parere circa le conseguenze di questa per l'ammalato, quale la intrasportabilità).

c) Il reato si perfeziona e consuma nel momento in cui viene rilasciato il certificato e non in quello in cui esso viene utilizzato;

d) è sufficiente la volontà di falsamente attestare fatti, dei quali l'atto è destinato a provar la realtà, senza che rilevino i motivi anche umanitari che possono aver sotteso il comportamento tenuto (fatta eccezione per la aggravante specifica di trame profitto, prevista dall'art. 481, ult. co., c.p.).

e) La falsità deve riguardare soltanto i fatti oggettivi, ossia l'obiettività clinica accertata dal medico, non il giudizio da lui espresso. In tal senso la Cass. (Sez. III, 23-10-1947, Salvetelli, GP, 1948, II, 616) ha considerato irrilevante la falsa attestazione della intrasportabilità di un soggetto realmente ammalato, «perché si sostanzia in un giudizio, mentre l'attestazione falsa va sempre riferita ad un fatto obiettivamente accertabile e non ad un giudizio, che, fra l'altro, non costituisce il fatto, di cui il certificato è destinato a provar la verità»; analogamente (Cass. Pen., 14-3-1941, Lanzani, RP, 1941, II, 333) era stata giudicata nulla una sentenza che aveva sanzionato come reato il fatto di un medico, il quale aveva certificato l'esistenza di una malattia (in realtà comprovata) quale (peraltro falsa) causa di impedimento a che il paziente, giudizialmente citato in un processo a suo carico, comparisse in udienza. (Si vedano, in proposito, anche gli scritti di
Fada-Marcialis, di De Fazio, di Guardabasso-Lo Menzo).

f) Rientrano pertanto, ed ovviamente, nelle previsioni di falsità ideologiche i casi di:

omissione della visita diretta del cadavere prima di attestare tempo, luogo e causa della morte, essendo irrilevante (Cass. Sez. V, 14-12-1977, Cristiani, GP, 1978, II, 429) che «la visita fosse stata compiuta poco prima della morte del soggetto, quando questi era in agonia»;

omissione degli accertamenti prescritti prima di redigere sia il certificato di idoneità alla guida richiesto dal d.p.r. 23-9-1976, n. 995 (Palazzo), sia quello che abilita a conseguire, ex art. 4 della legge 22-5-1978, n. 194, l'interruzione volontaria della gravidanza od, ex legge 2-8-1977, il porto d'arma, ecc.

g) Indipendentemente dal nomen juris dell'atto redatto, vien parallelamente riconosciuto il falso ideologico in ogni altra forma di attività certificativa del medico, ossia anche nella ricetta (quando vengano indicate come malate persone che tali non siano, oppure un soggetto immaginario o comunque diverso da quello cui la prescrizione si riferisce; vedi Cass. Pen., Sez. III, 13-11-1958, Mongardi, RP, 1959, II, 182 e Cass. Sez. I, 26-11-1969, Perandin, GP, 1970, II, 773, nonché, in dottrina: Formaggio 1960), nel referto (quando vengano dolosamente alterate le notizie relative alla generalità o al domicilio della vittima, alle cause e i mezzi delle violenze, alle circostanze del fatto; vedi: Cass. 11-6-1940, Bene-venti, RFI, 1940, 571), nella denuncia di infortunio o malattia professionale (Formaggio 1958, 470). Si dimostra così (Passacantando) come la veridicità della certificazione medica goda della tutela penale prevista dall'art. 481 c.p., sia che essa sia contenuta nel
certificato medico tipico, sia che risulti inserita in un qualsiasi scritto complesso, destinato a scopi anche non esclusivamente e meramente certificativi.

h) Va ricordato anche come il codice deontologico all'art. 59 prescriva con chiarezza: «il medico nulla deve certificare di cui non senta di poter assumere la responsabilità né senza aver constatato personalmente quanto deve certificare. Il rilasciare certificati di compiacenza è contrario alla dignità del medico, oltreché perseguibile a termini di legge», il che corrisponde all'art. 27 del codice deontologico francese («la delivrance d'un rapport tendencieux ou d'un certificat de complaisance constitue une faute grave »).

5. La tipologia.

Esasperazione specialistica ed imperialismo burocratico nella organizzazione della medicina; silenzi od affastellamento talora convulso di norme; divorzio fra il dettato della legge ed i mezzi ed il personale per applicarla; conflitti di competenza fra Stato e Regioni, tra autorità centrale ed enti periferici, tra politici e tecnici, tra strutture smantellate ed altre gemmate all'insegna dell'eterno provvisorio; sanatorie che coinvolgono questioni di principio; assenza o contraddittorietà di direttive emanate da uffici situati anche a breve distanza l'uno dall'altro, sono elementi sufficienti per spiegare perplessità e disagio che colgono sia l'operatore medico sia il civis quidam nell'affrontare quotidianamente il difficile compito di far fronte ai propri doveri e di rispettare la legge sia nel contenuto che nella forma.

E poiché quest'ultima, nei tentativi di organizzazione del disordine, prende il sopravvento sul primo, è comprensibile il trionfo cartaceo della «pratica» sul problema concreto che ne rimane sommerso. Il proliferare della richiesta di certificazioni sanitarie ne è un segno oltremodo evidente, si che il capitolo dedicato alla compilazione di tali documenti è andato dilatandosi oltre misura, mettendo in difficoltà medici e pazienti nel tener dietro alle disposizioni emanate in così rapida successione, da non consentire al pubblico una tempestiva ed adeguata informazione.

La semplice elencazione dei certificati oggi richiesti e dovuti riesce compito non facile da esaurire. Il proposito, che sottende il presente scritto, è di far opera di aggiornamento, ben sapendo che, a prescindere dalle lacune nel tentativo, il contributo sarà irrimediabilmente datato e destinato ad una rapida obsolescenza.

Il criterio seguito è di tener conto del dato empirico suggerito dalla vita quotidiana, di riunire i singoli certificati in gruppi di sia pur lata analogia o consonanza, di accompagnarne taluni, se necessario, con un breve commento critico od esplicativo, di affiancare a ciascuno la fonte giuridica cui far riferimento, o, quando utile, una voce bibliografica relativa a dottrina o giurisprudenza.

Il referente dell'opera di certificazione resta primariamente l'unità sanitaria locale, anche se è ben lungi dall'essere uniforme nelle varie regioni italiane l'organizzazione delle competenze e dei servizi autonomi (Barni-Loré, Buzzi, Mari, ecc.). Scomparse le figure del medico provinciale, dell'ufficiale sanitario e del medico condotto, detti ruoli e qualifiche son divenuti di pertinenza dei sanitari dei servizi di Medicina Legale o di Igiene Pubblica dell'ULS in base all'art. 14, punto 9, della legge 23-12-1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, ma le singole regioni hanno dedicato diverso impegno e fornito differente assetto a tale attività. Il quadro risultante non è — né, su siffatte premesse, poteva riuscire — unitario. Allo stato delle cose, non resta che prenderne atto e confidare in un equilibrio di gestione là dove il pluralismo consente di sperare nella democrazia ma un po' meno nell'efficienza delle strutture e nei risultati dei contingenti
umori che informano le discipline locali.

I temi, intorno ai quali possono essere sinteticamente raccolti i principali certificati medici più meritevoli di menzione sono relativi a: maternità, morte, uso scolastico, vaccinazioni, idoneità ad attività (lavorativa e non), malattia, assicurazioni.

6. Certificati relativi alla maternità.

Sono da annoverare fra questi:

a) il certificato di gravidanza, richiesto dall'art. 2 della legge 30-12-1971, n. 1204 e dall'art. 14 del d.p.r. 25-11-1976, n. 1026, che ne costituisce il regolamento. Secondo le precise indicazioni di quest'ultimo, nel certificato (redatto in tre copie) devono esser riportate: «a) le generalità della lavoratrice; b) l'indicazione del datore di lavoro e della sede dove l'interessata presta il proprio lavoro, delle mansioni alle quali è addetta, dell'istituto presso il quale è assicurata per il trattamento di malattia; c) il mese di gestazione alla data della visita; d) la data presunta del parto. Gli elementi di cui alle lett. a) e b) sono inserite sulla base delle dichiarazioni della lavoratrice, che ne risponde della veridicità».

Detto certificato fa fede per il periodo di interdizione dal lavoro (ultimi due mesi di gestazione e tre mesi successivi al parto), per il divieto di adibizione a lavori gravosi e pregiudizievoli o al trasporto e sollevamento pesi, per il divieto di licenziamento (dall'inizio di gravidanza fino al compimento di un anno di età del figlio), per il diritto ad assentarsi dal lavoro per sei mesi (oltre il periodo di astensione obbligatoria) entro il primo anno di vita del figlio, ecc.

La data indicata come quella presunta per il parto fa stato a prescindere da qualsivoglia errore di previsione (art. 28).

b) Il certificato per l'interruzione volontaria della gravidanza, richiesto dagli artt. 5 e 7 della legge 22-5-1978, n. 194.

Va distinta l'eventualità che la donna richiedente l'interruzione si trovi nei primi novanta o nei successivi giorni di gravidanza, essendo diversa la condotta cui il medico ha da uniformarsi nell'esercizio non solo della sua potestà di curare ma anche di certificare.

Nella prima ipotesi il sanitario dovrà accertare identità ed età della donna attraverso i documenti di riconoscimento, essendo distinta la previsione legislativa per le minori e perseguita la inosservanza di tale norma ai sensi dell'art. 19 della legge (reclusione da 18 mesi a 6 anni). L'esibizione del documento d'identità risulta necessario anche per il fatto che, nel caso in cui non si ravvisi l'urgenza dell'intervento, il medico è tenuto a rilasciare «copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta»; ciò al fine di evitare sostituzioni di persona.

Il certificato medico, in caso di urgenza, dovrà contenere la dimostrazione (di rilevanza medicolegale) della necessità di immediato intervento di interruzione della gravidanza ed esser consegnato seduta stante alla donna. Se non si configura tale fattispecie, dovrà esser redatto un documento, in copia non originale trattenuto dal medico, compilato solo dopo che siano stati compiuti tutti gli atti esplicitamente elencati nel disposto legislativo (art. 5, 2° co.).

Nel caso del medico della struttura è previsto che si debba:

esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti;

aiutare la donna a rimuovere le cause che la porterebbero all'interruzione della gravidanza;

metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre;

promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna; offrire alla donna tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. Nel caso del medico di fiducia, questi deve:

compiere gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e libertà della donna;

valutare con la donna e, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna, con la persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza;

informare la donna sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può far ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie. Solo dopo aver compiuto siffatti obblighi, sarà compilato il documento con particolare riguardo ai fatti che costituiscono l'oggetto di una certificazione finalizzata a diagnosticare con certezza lo stato e l'epoca della gravidanza.

Nel caso di paziente in minor età il medico dovrà stabilire l'indilazionabilità dell'interruzione. Se procrastinabile, il medico dovrà ottenere «l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela»; in caso contrario o di « seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà parentale o la tutela», egli dovrà redigere «una relazione, corredata dal proprio parere, al Giudice tutelare del luogo in cui esso opera». Accertata l'urgenza, per contro, sarà certificata l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza, senza consultazione ulteriore di coloro che hanno in tutela la minore.

La donna interdetta per infermità di mente dovrà essere ascoltata unitamente al tutore e la relazione, trasmessa al Giudice tutelare, dovrà contenere «ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravità e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso».

Varia invece la procedura, quando la donna, anche se minore o interdetta, si trova in un periodo successivo ai primi novanta giorni di gravidanza, per l'oggettività della valutazione che dovrà essere formulata dal sanitario. In tal caso, il certificato attesterà l'esistenza di «un grave pericolo per la vita della donna» o di processi patologici previsti dalla legge come elemento determinante «un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna» e giustificante la manovra interruttiva. Dalla lettura dell'art. 7 si deduce che il certificato medico dovrà precisare «la possibilità di vita autonoma del feto», nel qual caso non può essere praticata l'interruzione della gravidanza.

Persiste, nel silenzio della legge, la discussione circa il fatto che l'obiettore di coscienza sia o no tenuto alla redazione del certificato. D'un lato al quesito si risponde affermativamente da parte di chi sottolinea sia il fatto che il certificato si limita a dar conto della realtà e cronologia dello stato gravidico e della volontà della donna di interromperlo, sia la neutralità del certificante che non interferisce nella scelta (che è della donna) e nell'esecuzione della interruzione (eseguita da altro sanitario) cui la donna si presenterà, una volta trascorsa la settimana di moratoria stabilita dalla legge. Si risponde negativamente invece da parte di chi ritiene che la compilazione e il rilascio del certificato facciano parte delle «attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza» (3° co. dell'art. 9 della l. 22-5-1978, n. 194), in quanto la donna, in possesso del documento, non incontra più ulteriori filtri prima di
raggiungere il suo scopo; l'obiettore sottolinea il timore della applicazione del 6° co. di detto articolo, secondo cui l'obiezione «si intende revocata, con effetto immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o interventi per l'interruzione di gravidanza prevista dalla legge» (intendendo nelle procedure anche il rilascio del certificato) .

c) Il certificato di assistenza al parto, prescritto dall'art. 70 del r.d. 9-7-1939, n. 1238 (ordinamento dello stato civile), allorché la dichiarazione di nascita non sia fatta dal medico o dall'ostetrico. A norma dell'art. 18 del r.d.l. 15-10-1936, n. 2128, il padre o altra persona che ha assistito al parto avvenuto senza la presenza del medico o dell'ostetrica, ha l'obbligo di promuovere l'intervento di uno dei predetti sanitari nel più breve tempo possibile (e, in ogni caso, non oltre le 12 ore) e di produrre, nell'eseguire la dichiarazione di nascita in comune, l'apposito certificato di assistenza che questi avrà redatto. Esso deve indicare: nome e qualifica del professionista che ha prestato la propria opera per assistere il (o controllare l'avvenuto espletamento del) parto; nome e stato civile della donna (se coniugata o vedova: anche le generalità e la professione del marito); sua residenza; ora e data del parto; sesso e peso del nato (vivo o morto); la gemellarità;
l'ordine di genitura; la presenza di malformazioni; l'eventuale consanguineità dei genitori; l'esecuzione della profilassi della oftalmoblenorrea.

7. Certificati in tema di tanatologia e di polizia mortuaria.

Il certificato necroscopico, un tempo redatto dal medico condotto o da altro sanitario nominato dal Sindaco (ex art. 4 del d.p.r. 21-10-1975, n. 803), è compito che le leggi regionali in tema di sanità hanno affidato al medico del Servizio Medico Legale dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio e che, in ambito ospedaliero, resta devoluto al direttore sanitario, ovvero ad un medico da questi delegato.

La «visita», da cui il certificato dipende, mira ad accertare la realtà della morte, a precisarne la cronologia, a far autorizzare dall'ufficiale di stato civile (ex art. 141 del r.d.l. 9-7-1939, n. 1238) la sepoltura dopo ventiquattro ore dal decesso e non può essere effettuata prima delle quindici ore dall'exitus (con l'eccezione prevista per la decapitazione o il maciullamento del cadavere, per l'accertamento adeguato della morte con mezzi strumentali — EEG, ECG —, per la constatazione di non equivoci segni di iniziata putrefazione o per motivi di sanità pubblica (morte dovuta a malattia infettiva o diffusiva come da artt. 8 e 10 del d.p.r. 21-10-1975, n. 803).

Detto certificato, da presentare all'ufficiale di stato civile, nulla ha che vedere con la denuncia della causa di morte (da presentare entro ventiquattro ore dal medico curante o dal settore incaricato dell'autopsia), il cui obbligo è sancito dal t.u. delle Leggi Sanitarie (art. 103 del r.d. 27-7-1934, n. 1265) e dal regolamento di Polizia Mortuaria (art. 1 del d.p.r. 21-10-1965, n. 803).

In parallelo a questo certificato vanno visti quelli richiesti per la cremazione o per l'imbalsamazione del cadavere ex artt. 80 e 45-46 del già citato regolamento di Polizia Mortuaria; vi si deve dar atto della constatazione della morte e dell'accertamento sia della sua cronologia, sia dell'assenza di segni tali da far ritenere che la morte sia dovuta a reato.

8. Certificati ad uso scolastico o parascolastico.

Si tratta di una certificazione assai vasta e varia. Ci si limita a segnalare alcune delle più frequenti:

a) certificato di riammissione alla frequenza della scuola ex art. 43 del d.p.r. 22-12-1967, n. 1518, regolamento per l'applicazione del d.p.r. 11-2-1961, n. 264 (relativo ai servizi di medicina scolastica). Esso riguarda sia gli alunni che il personale della scuola;

b) certificati di eseguita vaccinazione obbligatoria nell'infanzia ex art. 47 del d.p.r. 22-12-1967, n. 1518. Essi riguardano la vaccinazione ed i richiami nei confronti di: difterite, tetano, poliomielite (per talune categorie di soggetti), tubercolosi; sono necessari per l'ammissione nelle scuole, nelle collettività infantili (convitti, asili nido, brefotrofi, colonie climatiche); vengono rilasciati gratuitamente e in carta libera;

c) certificato di esenzione dalle lezioni di ginnastica. Concernono l'esonero (permanente o temporaneo, totale o parziale) dagli esercizi di educazione fisica per infermità che ne costituiscano controindicazione; il capo dell'Istituto lo concede, previ gli opportuni accertamenti medici previsti dell'art. 3 della legge 7-2-1958, n. 88;

d) certificati per partecipazione a colonie, soggiorni, campeggi per adolescenti. Devono tener conto, oltre che delle vaccinazioni d'obbligo dianzi indicate, anche della vaccinazione antitifo-paratifica (se per via parenterale, da non oltre due anni; per via orale da non oltre un anno), dell'esame schermografico, dell'esame culturale sull'essudato faringeo per la ricerca del bacillo di Loeffler, dell'assenza di malattie contagiose in atto, della provenienza del soggetto da aree nelle quali non vi sono manifestazioni infettive o diffusive in atto tali da controindicare l'ammissione in collettività dell'interessato;

e) certificato per l'ammissione alla frequenza di alcune scuole.

È infatti richiesto per la frequenza di alcune scuole (ad esempio: istituto magistrale) un certificato medico, che attesti l'idoneità fisica, l'esclusione di malattie infettive o contagiose in atto, l'esecuzione dell'esame schermografico o dell'esame sierologico ai sensi della legge 25-7-1956, n. 837 e dell'art. 33 del d.p.r. 27-10-1962, n. 2056.

9. Certificati di vaccinazione.

Sono disposti in forza dell'art. 16 del r.d. 31-3-1892, n. 328, dell'art. 3 della legge 6-6-1939, n. 891, dell'art. 4 del d.c.g. 12-12-1926 (vaccinaz. antitifica), dell'art. 8 del d.c.g. 7-3-1940 (antidifterica), dell'art. 10 del d.p.r. 7-9-1965, n. 1301 (antitetanica), dell'art. 8 del d.m. 25-5-1967 (antipoliomielitica). L'esonero dalla vaccinazione antitifica è prevista dall'art. 5 del d.c.g. 2-12-1926 per «le persone che da certificato medico risultino per età, per sofferta infezione tifosa o per ragioni speciali da doversi esentare»; l'esonero dalla antidifterica, antipoliomielitica, antitubercolare è previsto, rispettivamente, dall'art. 6 del d.c.g. 7-3-1940, art. 2 del d.m. 25-5-1967, art. 6 del d.p.r. 23-1-1975, n. 447. Dell'uso scolastico di detti certificati già si è detto al punto 8.

10. Certificati di idoneità (ad attività lavorativa e non).

In questo gruppo sono comprese certificazioni di varia natura e per fini notevolmente dissimili. Si menzionano alcuni dei più rilevanti, senza alcuna intenzione di esaurirne compiutamente l'elencazione.

a) Certificato di sana e robusta costituzione.

Tra i requisiti richiesti per l'ammissione in ruolo dei dipendenti è necessario (ex art. 221 del t.u. Legge comunale e provinciale, 3-3-1934, modificato dalla l. 27-7-1942, n. 851 e l. 9-8-1954, n. 748) esser «di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio», ovvero (ex art. 2 del d.p.r. 10-1-1957, n. 3, relativo allo statuto degli impiegati civili dello Stato) possedere «idoneità fisica all'impiego». In base all'art. 7 della legge 25-7-1956, n. 837, ed al relativo regolamento d.p.r. 27-10-1952, n. 2056 è necessario che la relativa certificazione precisi che è stata eseguita, presso un istituto o laboratorio autorizzato dal Ministero per la Sanità, la sierodiagnosi per la lue (senza specificarne l'esito).

La dizione usata di sana e robusta costituzione è stata costantemente criticata sotto il profilo tecnico (ad es.: Previtera, Farneti), in quanto l'abito costituzionale è relativo ad un modo di essere strutturale dell'individuo e prescinde dalle sue condizioni di salute, mentre la robustezza si riferisce solo ad un aspetto, esteriore, dell'habitus medesimo. Purtuttavia è stata ripresa nei regolamenti di assunzione da parte di vari enti del parastato, nonostante che espressioni più congrue fossero state usate in altri regolamenti, quali la legge sul reclutamento delle Forze Armate («costituzione fisica robusta, esente da quelle malattie e da quei difetti fisici ed intellettuali che sono incompatibili con il servizio militare»), per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Esercito («idoneità fisio-psichica-attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale» secondo la l. 18-12-1964, n. 1414), per l'arruolamento nell'arma dei Carabinieri («costituzione
fisica robusta, assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi oppure malattie nervose o ledenti le facoltà mentali», secondo la l.lg. 9-11-1945, n. 857, modificata, ma non per ciò che attiene a tal requisito, dal d.l.t.t.s. 20-8-1947, n. 1115) e per l'ammissione al corpo di Pubblica Sicurezza, oggi polizia di stato («idoneità fisico-psichica ai servizi ordinari e speciali del personale»).

Varie conseguenze appaiono manifeste, ossia che:

per riuscir adeguato allo scopo, il testo del certificato medico deve corrispondere ai requisiti segnalati nelle singole disposizioni normative;

nella valutazione deve non tanto farsi riferimento a requisiti generici, quanto piuttosto valutarsi l'individuo in stretta prospettiva delle mansioni che dovrà compiere;

è implicito il fatto che (pur nel silenzio della formula di base) ci si deve riferire all'idoneità non solo fisica ma anche psichica, soppesando adeguatamente gli eventuali perturbamenti mentali;

occorre evitare la censurabile superficialità di rilascio del documento senza compiere un accurato esame clinico del soggetto ed una adeguata valutazione della sua idoneità concreta a svolgere l'attività prevista;

necessita menzionare esplicitamente le invalidità o mutilazioni eventualmente presenti ed attestare, in base a responsabile valutazione discrezionale, che la loro natura ed entità non sono di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti;

la positività delle reazioni sierologiche della lue deve accompagnarsi ad ulteriori accertamenti clinico diagnostici, intesi a dimostrare l'infezione in atto e l'effettivo stato di contagiosità. Vien considerato superficiale e corrivo (Cave Bondi-Colesanti) subordinare il rilascio del certificato alla negativizzazione delle reazioni in questione senza approfondire l'indagine: il che, di fatto, si propone anche quando un soggetto, allontanato in precedenza dal lavoro per accertato stato di contagiosità luetica, richieda sia la riammissione al lavoro esibendo un certificato di medico di sua fiducia, nel quale si escluda, nonostante la positività sierologica, la persistenza della contagiosità, sia il venir meno delle misure eventualmente disposte dal medico provinciale (oggi dall'USL) in base all'art. 6 della legge 25-7-1956, n. 837.

b) Certificato di idoneità psicofisica al lavoro dei fanciulli ed adolescenti. La disciplina emerge dalla legge 19-1-1955, n. 25 (sulla disciplina dell'apprendistato), modificata dalla legge 8-7-1956, n. 706, dalla legge 2-4-1968, n. 424 e dalla legge 17-10-1967, n. 977 riguardante la tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Nell'art. 1 della legge 977 si intendono per «fanciulli» i minori che non hanno compiuto i 15 anni e per «adolescenti» quelli in età compresa fra i 15 e i 18 anni compiuti. Nell'art. 3 l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata in 15 anni, salvo che in agricoltura e nei servizi familiari, in cui è indicata in 14 anni, «purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico»; ulteriore deroga si ha per le attività non industriali, nelle quali anche i minori di 14 anni possono (art. 4) esser «occupati in lavori leggeri che siano compatibili con le
particolari esigenze di tutela della salute e non comportino trasgressioni dell'obbligo scolastico, e sempre che non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi».

L'art. 8 ammette la loro ammissione al lavoro, purché siano stati riconosciuti «idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di esame medico», il cui esito «deve esser comprovato da un certificato medico da allegare al libretto di lavoro».

Nel caso in cui non emerga una idoneità incondizionata, occorre «specificare nel certificato i lavori, ai quali non possono essere adibiti». Il perdurare dell'idoneità viene poi accertata con visite periodiche, effettuate ad intervalli non superiori ad un anno (art. 9) ed il cui risultato va anche esso «comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro».

La periodicità delle visite mediche per i minori occupati in attività non industriali che li espongano all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive è stata disciplinata dal d.p.r. 17-6-1975, n. 479, che costituisce regolamento di esecuzione del dianzi menzionato art. 9.

c) Certificati relativi a visite mediche preventive e periodiche per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari sono previsti dall'art. 14 della legge 30-4-1962, n. 283. Analogamente avviene per gli addetti: ai servizi domestici (ex l. 22-6-1939, 1239), agli alberghi, pensioni e locande (r.d. 24-5-1925, n. 1102; G. Comm. Turismo, 29-10-1955), alla produzione e commercio di acque gassate e non (d.p.r. 19-5-1958, n. 719), alle attività di barbiere e parrucchiere (l. 14-2-1963, n. 161 e l. 23-12-1970, n. 1142), ecc.

d) Certificato di idoneità alla esposizione a radiazioni ionizzanti. Son richiesti dall'art. 77 del d.p.r. 13-2-1964, n. 185. In base ad esso il lavoratore vien classificato: idoneo, con o senza prescrizioni; temporaneamente non idoneo; non idoneo; in osservazione.

e) Certificato di idoneità psicofisica alla conduzione di generatori di calore. Son previsti dall'art. 3, lett. b) del d.m. l°-3-1974; devono esser rilasciati «dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico provinciale o da sanitari di enti ospedalieri o da altri medici all'uopo autorizzati».

f) Certificato di idoneità alla esecuzione delle operazioni relativa all'impiego dei gas tossici, richiesto dall'art. 27 del r.d. 9-1-1927, n. 147. Ne deve risultare che il richiedente:

non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego dei gas tossici;

non presenta segni di intossicazione-alcoolica o da sostanze stupefacenti;

ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale;

percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;

possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen), purché da un occhio non inferiore a 5/10.

g) Certificato per la cessione del quinto dello stipendio o del salario, ex legge 4-1-1968, n. 15. La cessione di una quota della retribuzione non eccedente il quinto, da estinguersi in un periodo non superiore ai 10 anni e con estinzione garantita in caso di morte, è stata autorizzata dalla legge 19-10-1956, n. 1224. Il certificato medico deve ragguagliare sullo stato di salute e sulle prevedibili conseguenze delle infermità o difetti riscontrati e fornire un parere circa la opportunità di concedere il beneficio richiesto.

h) Certificato di sanità della donna ai fini dell'esercizio del baliatico ex artt. dal 309 al 312 del t.u. l. sanitarie 27-7-1934, n. 1265. La visita medica, cui ex art. 309 è subordinata l'autorizzazione all'esercizio, mira ad accertare che la donna non sia affetta da sifilide, blenorragia, tubercolosi od altra malattia infettiva o diffusiva, e deve essere accompagnata dall'esame sierologico per la ricerca della lue, secondo le modalità stabilite dal d.m. 2-12-1959 e dal d.p.r. 27-10-1962, n. 2056 già citato.

i) Certificato di sanità dell'infante ai fini del baliatico. È previsto dall'art. 3 del d.p.c.m. 6-1-1919, che testualmente prescrive: «il certificato di cui all'art. 3 del Regolamento suindicato è rilasciato dal medico di famiglia od, in mancanza, da altro medico delegato dall'autorità comunale.

Nella valutazione dello stato sanitario del bambino, il medico terrà conto dei dati anamnestici riferibili ai genitori, se legittimi, ovvero riferibili alla sola madre, se illegittimo.

Se il bambino proviene da un brefotrofio o da altra istituzione congenere, il certificato è rilasciato da un medico dell'istituto.

Il certificato deve essere redatto in duplice copia, di cui una viene trattenuta presso la famiglia o presso l'Istituto che dà a balia il bambino, e l'altra copia viene consegnata alla balia, che «la conserva insieme con l'atto di autorizzazione, per esibirli all'autorità delegata alla vigilanza».

l) Certificato di sanità per l'assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati od esposti all'abbandono. È previsto dall'art. 19 del r.d. 29-12-1927, n. 2822, che è regolamento per l'esecuzione del r.d.l. 8-5-1927, n. 798.

m) Certificato comprovante di non esser portatore di malattia venerea. È richiesto dall'art. 6 della legge 25-7-1956, n. 837 (riforma della legislazione vigente sulla profilassi delle malattie veneree); il suo esito può portare « all'allontanamento della persona dall'opificio o dall'esercizio pubblico nel quale lavora», all'invito a curarsi, e, in caso di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti o cure, alla adozione delle «misure idonee ad evitare la diffusione della malattia, non escluso il ricovero ospedaliero fino alla scomparsa delle manifestazioni contagiose». Tali misure cessano di aver effetto, «appena una visita medica o un certificato medico, come sopra, escludano la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose».

n) Certificati individuali e collettivi per passeggeri di aerei. Son previsti dall'art. 88 del r.d. 2-5-1940, n. 1045 (regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione) e devono attestare «le misure sanitarie a cui aeromobili e persone trasportate sono state sottoposte».

o) Certificati per invalidi (di guerra, civili per fatto di guerra, per servizio, ecc.) aspiranti al collocamento. È materia regolata dalla legge 3-6-1950, n. 375, dal regolamento di cui al d.p.r. 18-6-1952, n. 1176, e dalla legge 2-4-1968, n. 482. L'art. 19, 2° co., di quest'ultimo testo legislativo prevede, per l'iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento, una dichiarazione (rectius: un certificato), dal quale risulti che, per la natura e grado della mutilazione o menomazione, l'invalido non può riuscir di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti.

p) Certificati per l'ammissione al voto degli impediti tisicamente o dei ricoverati in luogo di cura. Son previsti dall'art. 41 del d.p.r. 16-5-1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali) e danno atto che il soggetto, per il fatto di esser «cieco, o amputato nelle mani, o affetto da paralisi od altro impedimento di analoga gravità», è impossibilitato ad esprimere il voto senza accompagnatore.

q) Certificato di idoneità ai fini del rilascio della licenza per il porto d'armi.

Fra i documenti prescritti per ottenere la licenza di porto d'arma per difesa personale è richiesto, ex art. 35 del t.u. Pubblica Sicurezza (r.d. 18-6-1931, n. 773), un certificato medico di idoneità, dal quale deve risultare che il soggetto «non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere» ed è adeguato all'uso dell'arma. Analogamente dispone l'art. 1 della legge 2-8-1967, n. 799 per il rilascio della prima concessione di licenza di caccia, nonché per la restituzione della licenza medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazione.

r) Certificato di idoneità all'esercizio di attività sportiva. La progressività dell'impegno legislativo a tutela delle attività sportive ha modificato, nel tempo, obblighi e competenze della relativa certificazione medica. I riferimenti normativi appaiono necessari per una chiarificazione della complessa disciplina succedutasi in un lasso di tempo relativamente breve:

legge 28-12-1950, n. 1055 (che affidava tale compito di tutela alla Federazione Medico Sportiva Italiana), abrogata dalla:

legge 26-10-1971, n. 1099 (che prevedeva il passaggio di competenza delle Regioni ex artt. 117 e 118 della Cost.) ed i relativi d.p.r. 14-1-1972, n. 4 e 15-1-1972, n. 10; peraltro le norme di attuazione tardarono di oltre due anni, concretandosi nel:

d.m. 5-7-1955, concernente la «disciplina dell'accesso alle singole attività sportive (età, sesso, visite obbligatorie)» e, successivamente:

d.p.r. 24-7-1977, n. 616, relativo alla «attribuzioni aggiuntive»;

legge 23-12-1978, n. 833 (che, all'art. 2, 2° co., lett. e, poneva la tutela sanitaria delle attività sportive negli obiettivi del servizio sanitario nazionale e nei compiti della Unità Sanitaria Locale: art. 14, 3° co., lett. g);

d.l. 30-12-1979, n. 663 (convertito con modifiche nella l. 29-2-1980, n. 33), che, all'art. 5, ha esteso l'assistenza sanitaria, erogata a tutti i cittadini, anche alla tutela delle attività sportive;

legge 23-3-1981, n. 91, riguardante la tutela sanitaria degli sportivi professionisti e l'assicurazione permanente contro il rischio di morte ed invalidità permanente da infortunio;

d.m. 18-2-1982, recante le norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica, con integrazione e rettifiche in d.m. 28-2-1983 e nei:

d.m. 22-10-1982, 15-9-1983, 16-2-1984, per la tutela, rispettivamente, dei giocatori di calcio, dei ciclisti professionisti, dei pugili professionisti.

Intorno al tema della tutela sanitaria delle attività sportive, della certificazione medica e della responsabilità professionale correlata si è andata raccogliendo una letteratura settoriale (vedi, aggiornati, gli scritti medico-legali di Antoniotti, di Di Luca, Franchini, Introna, Lubich, Palmieri), cui si rinvia. Sui modi e sul contenuto delle certificazioni non sono mancate le critiche e le riserve; esse, in sintesi, concernono particolarmente:

a) il concetto di «idoneità, relativamente al sesso e all'età, per l'accesso alle singole attività sportive agonistiche», da accertarsi «sulla base della valutazione della maturità e della capacità morfo-funzionale e psichica individuale». È stato escluso che la idoneità debba coincidere con il possesso di uno stato di perfetta e completa salute da parte dell'atleta; d'altro canto, non sussiste un «modello» psicofisico dell'atleta ideale, né, tantomeno, esistono, o sono proponibili, modelli diversificati per i singoli sports.

La lettura comparata delle norme e della poca giurisprudenza esistente induce a ritenere (Palmieri) che la verifica debba esser volta ad accertare che «determinati sistemi organofunzionali particolarmente impegnati nell'espletamento di quella pratica sportiva siano integri o, in via subordinata, in condizioni complessivamente compatibili con l'esercizio della pratica sportiva». Gli Allegati ai decreti ministeriali stabiliscono d'autorità gli accertamenti: sia comuni all'una e all'altra fascia di attività sportive agonistiche (indicate con le lettere A e B) sia specifici per singoli sports (calcio, ciclismo, pugilato professionistici). L'attenzione è pertanto rivolta alla ricerca degli stati morbosi che inducono specifico rischio di danno per quel tipo di atleta, con conseguenti effetti anche sulla responsabilità professionale del medico certificante.

b) Il concetto di attività agonistica: stante la difficoltà manifesta di stabilire, con netto tratto di penna e su parametri fisiobiologici uniformi, la demarcazione fra sport agonistico e non agonistico, il legislatore ha delegato alle singole federazioni sportive il compito di identificare gli atleti «agonisti», con risultati talora sconcertanti; ne consegue comunque il fatto che il medico certificante non è tenuto (Di Luca) ad individuare il carattere agonistico o no della prestazione sportiva per la quale viene richiesto il giudizio di idoneità.

c) Il «motivato» sospetto clinico, in base al quale il medico certificante ha «facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali». L'aggettivo, introdotto nell'art. 3 del d.m. 18-2-1982 al fine di limitare gli oneri di spesa (per accertamenti sussidiari non strettamente necessari ma richiesti dal sanitario, preoccupato di eventuali risvolti futuri di responsabilità professionale), è scomparso dai successivi d.m. (calcio, ciclismo), si che oggi il «sospetto clinico» è, di fatto, non ulteriormente qualificato.

d) Il riferimento generico allo «stato di buona salute» ed alla «idoneità generica allo sport» del d.m. 28-2-1983 in tema di tutela sanitaria dell'attività sportiva cosiddetta non agonistica.

e) Il fatto che alcuni Ordini provinciali, in circolari esplicative agli iscritti, hanno sottolineato (e invitato a considerare precipuamente) le «controindicazioni (Di Luca aggiunge: obiettivabili) in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche».

f) La durata di validità (da indicarsi da parte del medico certificante) del certificato al periodo di un anno: annotazione, che potrebbe riuscir pericolosa, qualora, in tal lasso di tempo, insorgessero controindicazioni non previste alla pratica sportiva.

g) La gratuità o no di detta certificazione per attività sportiva non agonistica da parte di sanitari di medicina dello sport, di medicina generale e pediatria, ai sensi dell'art. 23 e 48 della legge 23-12-1978, n. 833 e del d.p.r. 22-10-1981 relativo all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione di rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.

s) Certificato di idoneità alla guida.

La disciplina della certificazione di idoneità alla guida è contenuta negli artt. 79-81 del t.u. delle norme sulla circolazione stradale (d.p.r. 15-6-1959, n. 393) e negli artt. da 470 a 480 del relativo regolamento di attuazione (d.p.r. 30-6-1959, n. 420 modificato dal d.p. 23-9-1976, n. 995), ma l'interpretazione che ne è stata data non risulta univoca, anche perché — già lo si è detto — non appare uniforme nelle varie regioni italiane l'organizzazione delle competenze e dei servizi autonomi delle unità sanitarie locali, mentre perdura l'attesa di modificazioni legislative nel settore (proposta di legge n. 106 presentata in data 23-12-1983 dagli On. Tagliabue, Palopoli ed altri alla Camera dei Deputati, di modifiche di integrazione al t.u. delle norme sulla circolazione stradale, in: Riv. Ital. di Med. Leg., 1984, 6, 552/559; prima direttiva del Consiglio delle Comunità Europee, 4-12-1980, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria, in: G.U. Comunità
Europea, 31-12-1980, n.l. 375/1-15).

Per la corrività, con la quale si procede talora agli accertamenti necessari, doveroso appare il rinnovato richiamo della Suprema Corte, che, sulla scia di orientamenti consolidati, ha in proposito affermato (Cass. 30-1-1980, CPMA, 1981, 1546, 137): «l'accertamento di idoneità psicofisica dell'aspirante al conferimento della patente di guida va fatto mediante visita sanitaria che deve essere contestuale alla redazione del certificato. Poiché dunque la visita è presupposto essenziale della certificazione di idoneità, costituisce falso la compilazione e la firma di un certificato senza che sia stato visitato l'interessato, a nulla rilevando che il medico fosse già a conoscenza delle condizioni di salute dell'interessato, né che quest'ultimo, attraverso una successiva perizia giudiziale, sia stato effettivamente ritenuto idoneo al conferimento della patente di guida».

Un aspetto particolare, nei cui confronti non di rado si avverte un difetto di attenzione da parte del medico certificante, è la necessità di approfondimento delle notizie anamnestiche cui, di recente, fa riscontro l'obbligo del cliente di «riferire i suoi precedenti morbosi ed imperfezioni con fedeltà» (art. 470 del Regolamento per l'esecuzione del Codice Stradale, quale risulta modificato dal d.p. 23-9-1976, n. 995).

Ne discende, in modo palese, una conseguente procedibilità penale in caso di infedele (perché colposamente o dolosamente incompleta) dichiarazione, per entrambi i protagonisti della vicenda. È chiaro infatti che, con la modifica di detto articolo 470, si è inteso coinvolgere e responsabilizzare nei confronti delle conseguenze per sé od altri di un eccesso di egoistica tutela dell'interesse contingente ed immediato, costituito dal conseguimento della patente di guida.

A prescinder da ciò, resta da sottolineare il persistere, in modo invariato, di alcuni problemi medici e medico-legali nella certificazione sanitaria in questo ambito. Essi risultano soprattutto raccolti intorno ai temi dell'epilessia, alcoolismo, tossicodipendenza e compromissione sia della vista che dell'udito. Se su questo quarto punto le precisazioni contenute negli artt. 472-473 del già menzionato d.p. 23-9-1976, n. 995, forniscono (sia pur con le riserve per gli accertamenti visivi avanzate da Ambrogio e Spicci, specie per quanto concerne il senso luminoso e la percezione spaziale) sufficienti linee-guida per chi operi con professionalità e diligenza, gli atteggiamenti nei confronti delle prime tre infermità sono invece variamente articolati e motivati, e portano a non infrequenti sperequazioni di giudizio fra singole commissioni mediche. Circa i contrasti in tema di epilessia si vedano i contributi di Bergamini L. e di Acquaviva Struglia negli Atti del meeting
internazionale su «Epilessia e patente di guida» (tenutosi a Verona, 6/7-4-1978), mentre in tema di intossicazione voluttuaria esiste un intricato coacervo di contrasti così come di proposte di accertamenti laboratoristici e di «piani di osservazione», senza che sia stata peraltro superata la soglia locale di applicazione dei singoli progetti.

11. Certificati di malattia.

Sul piano teorico e pratico il dibattito relativo alla certificazione di malattia si è non solo infittito nell'ultimo decennio, ma fatto aspro per manifesta intolleranza e radicalizzazione di atteggiamento nella pubblica e privata accusa. In tempi in cui le preoccupazioni per la dilatazione della spesa sanitaria si sono generalizzate, umano era che si sottolineasse il rapporto di proporzionalità fra questa e la certificazione di malattia e che venisse in qualche modo fatto carico di corrività al medico nel redigerla in misura superiore al dovuto. In momenti di palese disagio e conflittualità sociale, umano era anche il fatto che sul medico convergessero sollecitazioni di pazienti per ottenere reali od eufemistici periodi di riposo. Del pari umano che da parte di taluni sanitari si verificassero, in buona fede o no, comportamenti di facilitazione dell'assenteismo.

Ma recessione economica d'un lato, interventi mirati dell'Autorità Giudiziaria dall'altra, e reazioni d'opinione pubblica, prese di posizione politiche e sindacali, maturazione realistica dell'ambiente di lavoro, maggiore efficacia di controlli (rimasti meramente cartacei per non breve lasso di tempo), hanno riportato il problema medico-sociale dell'assenteismo entro limiti statistici che non fanno più dell'Italia una eccezione emblematica rispetto alla maggioranza degli altri paesi. Il convergere di tali fattori non ha però fatto venir meno il dibattito sul certificato di malattia, quale previsto dall'art. 27 del d.p.r. 13-8-1981, n. 46 (relativo all'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale), in base al quale detti documenti sono rilasciati dal medico di fiducia del lavoratore, utilizzando moduli a ciò predisposti ed allegati, come parte integrante, al testo del decreto medesimo.

Il contrasto non è infatti cessato, perché perdura l'equivoco sul significato da dare alla prognosi di durata di malattia contenuta nel certificato in questione. È prognosi di mero significato clinico (malattia vera e propria) ovvero di preciso impegno medicolegale (durata di incapacità lavoratica)? E, nel secondo caso, in riferimento alla sola incapacità assoluta? E in ambito lavorativo generico o specifico? E, se all'inizio la prognosi del medico curante è solo clinica, chi la trasforma in medicolegale? E con quale metodologia di controllo concreto? Il medico curante rifiuta compiti fiscali nei confronti del proprio assistito. Il datore di lavoro, sia pubblico che privato, chiede maggiori garanzie.

Di qui lo stretto embricarsi del problema del certificato di malattia con quello connesso all'applicazione dell'art. 5 dello «Statuto dei lavoratori» ossia della legge 20-5-1970, n. 300 («norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale, e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»): temi certamente caldi e la cui discussione è andata ben oltre la stessa lettera della norma e la volontà del legislatore, a causa (Palagi-Siclari) di «miopie imprenditoriali, persistenti autoritatismi, velleitari propositi di rottura di parte della giurisprudenza, rivendicazioni e contestazioni di frange sindacali, collettiva incapacità di temperare giustificati estremismi nella pratica della riaffermata libertà».

In seguito al riconoscimento ed alla regolamentazione dei diritti previdenziali del lavoratore, il certificato di malattia è lo strumento probatorio che pone il lavoratore nella condizione idonea, nella norma, a consentirgli di esercitare il diritto alla indennità di malattia erogata dall'istituto competente, ma resta pur sempre un atto di scrittura privata a forza fedefaciente non piena, dotata cioè (Landriscina-Rognoni) di «efficacia debole, alla quale può opporsi sempre una prova contraria». È pertanto ai servizi medico-legali che compete la funzione di verifica del giudizio clinico del medico certificante, cioè quegli stessi «servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti», ossia di «enti pubblici od istituti specializzati di diritto pubblico», previsti dall'art. 5 dello Statuto dei lavoratori e che «son tenuti a compiere il controllo delle assenze per infermità».

Il dibattito teorico e pratico (vedasi bibliografia) è in pieno divenire; dottrina e giurisprudenza appaiono orientati nella direzione di un adeguato apprezzamento del significato della portata sia della tutela dell'idoneità lavorativa, sia dell'accertamento tecnico dei requisiti fisici, psichici e professionali.

12. Certificati medici in ambito assicurativo.

Si tratta di materia ampia ed eterogenea perché coinvolge assicurazioni sia sociali che private, della quale esiste sistematica trattazione nella letteratura medico-legale e nei manuali relativi. Vengono qui fornite soltanto indicazioni generali e si rinvia alla bibliografia menzionata.

Gli ambiti di riferimento sono soprattutto quelli dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, contro l'invalidità pensionabile, mentre solo un cenno verrà riservato agli aspetti dell'invalidità civile, dell'assicurazione privata di malattia, di infortunio, di responsabilità civile.

a) Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. È materia disciplinata dal d.p.r. 30-6-1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). Va distinto il discorso nell'ambito dell'industria da quello dell'agricoltura.

Le persone assicurate, cui pertanto spettano le varie certificazioni obbligatorie sono previste da varie norme, e cioè da:

art. 4 del t.u. sopramenzionato che prevede: tutti gli operai in qualunque modo assunti e retribuiti; gli impiegati che svolgono di fatto una attività manuale; i sovraintendenti al lavoro, anche se non vi partecipano materialmente. Gli altri destinatari sono previsti da:

legge 25-7-1956, n. 860, legge 25-7-1975, n. 360, d.m. 9-10-1980 (artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese);

art. 21 della legge 19-1-1955, n. 25, art. 3 della legge 2-4-1968, n. 424 (gli apprendisti, secondo le limitazioni di legge);

d.m. 12-12-1978 e 5-10-1979 (insegnanti ed alunni di scuole o istituti di iscrizione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche, oppure che svolgono esercitazioni di lavoro);

d.m. 26-10-1970, legge 6-8-1975, n. 418, art. 12 della legge 21-12-1978, n. 845 (istruttori ed allievi di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale, anche aziendali e dei cantieri scuola);

legge 10-5-1975, n. 151 (coniuge, figli anche naturali o adottivi, altri parenti, affini, affiliati ed affidati del datore di lavoro che prestano, anche senza retribuzione, opera manuale);

d.p.r. 30-4-1970 n. 602 e modificazioni successive, d.m. 29-9-1975 (soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, che prestano opera manuale); d.p.r. 29-4-1976, n. 431 (detenuti in istituti o stabilimenti di prevenzione e pena, che svolgono servizio interno od attività occupazionale, nonché i loro istruttori e sovraintendenti) — e ricoverati in casa di cura, ospizi, ospedali, istituti di assistenza e beneficienza, che svolgono lavori protetti ed i loro istruttori e sovraintendenti;

legge 18-12-1973, n. 877 e legge 16-12-1980, n. 858 (lavoratori a domicilio, con i limiti di legge);

d.m. 14-11-1978 (commessi viaggiatori, piazzisti, agenti delle imposte di consumo, che usano per lavoro veicoli a motore guidati personalmente);

art. 7 del t.u. d.m. 20-11-1975 (componenti dell'equipaggio di navi o galleggianti, comunque retribuiti);

legge 3-2-1975 n. 14 (titolari di stazioni di fermata o di passaggio a livello delle ferrovie e tramvie);

convenz. europea di sicurezza sociale 9-12-1957;

art. 16 delle disposizioni preliminari del c.c. (lavoratori stranieri);

legge 20-2-1978, n. 93 (medici comunque esposti al rischio di malattie o lesioni da raggi X e sostanze radioattive);

art. 1 d.p.r. 31-12-1971, n. 1403 (lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari nonché al riassetto e alla pulizia dei locali);

art. 190 del t.u. (dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome di Stato);

art. 199 (addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima), art. 291 (equipaggi delle navi battenti bandiera estera, se composti per almeno due terzi da cittadini italiani), art. 292 (cittadini italiani titolari di rendite per infortunio sul lavoro occorso in Albania dal l°-7-1940 al 31-12-1944) del t.u. di cui al d.p.r. 30-6-1965, n. 1124, d.l.lgt. 12-4-1940, n. 150, ed art. 21 legge 19-1-1963, n. 15;

art. 22 della legge 31-5-1964, n. 357 (infortunati e invalidi per effetto della catastrofe del Vajont del 9-10-1963);

art. 7 della legge 4-8-1965, n. 1103 (allievi dei corsi di radiologia medica durante il tirocinio);

art. 20 della legge 17-10-1967, n. 977 (fanciulli e adolescenti, anche se adibiti al lavoro in violazione delle leggi), art. 15 della legge 12-2-1969, n. 6 (infortunati e invalidi per effetto delle alluvioni dell'autunno 1968);

art. 22 del d.l. 28-8-1970, n. 622 (cittadini italiani rimpatriati dalla Libia);

artt. 8 e 9 del d.m. 6-11-1973 (cittadini italiani titolari di rendita da infortunio o malattia professionale a carico della assicurazione obbligatoria della Romania);

d.l. 1o-4-1971, n. 119 (cittadini italiani residenti nella provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971);

art. 35 del d.l. 4-3-1972, n. 25 (cittadini italiani residenti nei comuni delle Marche, colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972;

art. 13 del d.l. 22-1-1973, n. 2, e d.p.r. 24-4-1973 (cittadini italiani residenti nei comuni della Calabria e della Sicilia colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e gennaio 1973);

art. 13 d.l. 21-9-1973, n. 564 (cittadini italiani residenti nei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973);

legge 8-10-1976, n. 688 (cittadini italiani residenti in provincia di Milano, nella zona colpita dall'inquinamento da diossina del 10-7-1976);

legge 30-10-1976, n. 730 e successive integrazioni (cittadini residenti nei comuni del Friuli e Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del maggio 1976);

legge 19-1-1979, n. 17 (cittadini residenti nei comuni della prov. di Novara, Torino e Vercelli colpiti dall'alluvione dell'agosto 1978);

d.l. 26-11-1980, n. 776 e legge 22-12-1980, n. 874 (cittadini residenti nelle regioni Basilicata e Campania colpiti dal terremoto del novembre 1980).

Poiché tutti gli infortunati ed invalidi per effetto delle calamità naturali menzionate hanno diritto di ricevere le prestazioni INAIL secondo le modalità stabilite nella legge 12-2-1969, n. 6, discende l'obbligo per il medico delle relative certificazioni.

Dette certificazioni sono obbligatorie per il sanitario, il quale deve peraltro ottemperare anche ai contemporanei doveri di denuncia all'Autorità di PS e all'Ispettorato Provinciale del Lavoro (infortuni in ambito agricolo o di azienda artigiana) o di referto o rapporto (dovuto il primo dal Pubblico Ufficiale e dall'incaricato di pubblico servizio e il secondo dal medico libero professionista esercente un servizio di pubblica necessità) alla Autorità Giudiziaria (in caso di morte; lesioni personali dolose da lievi a gravissime; lesioni personali colpose gravi o gravissime, quando siano avvenute con sospetta violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale).

Detta certificazione va rilasciata sui moduli forniti dall'INAIL, diversi a seconda che si tratti:

del primo certificato medico (mod. 1SS od ISSb), redatto in duplice copia, delle quali una è inviata all'INAIL e l'altra al datore di lavoro (in esso devono esser indicate, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure igieniche e preventive, la natura e la precisa sede anatomica delle lesioni, il rapporto con le cause denunciate e le eventuali alterazioni preesistenti);

del certificato di continuazione di inabilità temporanea (mod. 3SS), in cui si dà atto della non ancora avvenuta guarigione, del nuovo giudizio prognostico sulla ulteriore durata di malattia e sulle cause che l'hanno protratta;

del certificato definitivo di infortunio (mod. 4SS), in cui si indica l'avvenuta guarigione clinica delle lesioni, la possibilità (o no) e la data di ripresa della attività lavorativa, il residuare di postumi e di quale natura.

Un ulteriore certificato, non obbligatorio per nessuna categoria di sanitari (art. 83 del t.u.), è da allegare alla richiesta di revisione della inabilità permanente e deve precisare la causa dell'aggravamento ed il nuovo grado di inabilità.

Le malattie professionali assicurate sono quelle: indicate nelle apposite tabelle di leggi, contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate in tabella, e manifestatesi entro il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro.

Il riconoscimento della malattia professionale è subordinato alla sua manifestazione clinica che la legge fa coincidere col primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia stessa (art. 135 t.u.); se questa non determina astensione dal lavoro o si manifesta dopo la cessazione della lavorazione morbigena, detta manifestazione si considerata verificata nel giorno in cui viene presentata la denuncia con il certificato medico.

b) Assicurazione relativa alla invalidità pensionabile. Se per le modalità di certificazione non sono sostanzialmente modificati ente di competenza, modalità di presentazione della domanda, iter amministrativo, ecc., occorre che il medico certificante tenga conto dell'avvenuta riforma dell'intero regime disciplinare con la legge 12-6-1984, n. 222, che, allineandosi a criteri elaborati dalla CEE, ha sospeso la pensione di invalidità ed istituito l'assegno ordinario di invalidità e la pensione ordinaria di inabilità.

Il primo (art. 1 della legge), riconosciuto per un periodo di 3 anni, è confermabile, non reversibile ai superstiti, trasformabile (in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione) in pensione di vecchiaia o (in caso di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa) in pensione di inabilità; considera invalido «l'assicurato, la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotto in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo».

La seconda considera inabile l'assicurato (o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge), il quale, «a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa». La pensione di inabilità:

è incompatibile sia con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero, svolto successivamente alla concessione della pensione, sia con l'iscrizione negli elenchi nominativi del lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione;

è subordinata sia alla cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, sia alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, sia ad ogni altro trattamento sostitutivo od integrativo della retribuzione;

porta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Fatto salvo il versamento di un minimo di contributi fissato per legge, la domanda può essere presentata da:

lavoratori dipendenti, operai ed impiegati;

lavoratori autonomi suddivisi in gestioni speciali (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani, commercianti, pescatori di piccola pesca marittima e delle acque interne);

lavoratori marinari, personale delle esattorie delle imposte dirette e di consumo (fondi speciali integrativi);

casalinghe, sotto forma di assicurazione volontaria, con i contributi a carico del richiedente.

Ha accesso all'assicurazione anche il cittadino che, privo di altra tutela, sottoscriva l'assicurazione facoltativa per invalidità e vecchiaia, pagando volontariamente i contributi e pure il cittadino italiano residente, con età di 65 anni compiuti, non iscritto ai ruoli delle imposte, privo di reddito o di altra pensione.

Per la certificazione medica necessaria ad avviare l'iter burocratico occorre far uso del modulo (SS3) messo a disposizione dall'INPS. In esso deve darsi atto, oltre che delle generalità, delle attività svolte in precedenza e della eventuale occupazione attuale, della data dell'eventuale cessazione del lavoro, di un'accurata anamnesi, di un dettagliato esame obiettivo, di una conclusione diagnostica anche soltanto sintomatologica; non è richiesto invece alcun giudizio circa l'invalidità o inabilità del soggetto. Analogamente su moduli predisposti vengono redatti gli ulteriori documenti medici (mod. SS4/T.P. per la relazione del medico fiduciario dell'INPS; mod. 10 48/San per il verbale di visita collegiale con la partecipazione del sanitario di fiducia rispettivamente dell'assicurato e dell'istituto assicuratore, in sede di ricorso al comitato dapprima provinciale, poi regionale dell'Istituto), fermo restando che il medico fiduciario può intervenire in fase sia amministrativa
che giudiziaria (Magistratura del Lavoro) con certificazione adeguata rilasciata non in bollo.

c) Certificati relativi alla tutela degli invalidi civili.

Ne dà disciplina la legge 30-3-1971, n. 118, che considera mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età; sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti, per i quali provvedono altre leggi.

Le domande di accertamento dello stato di invalidità vanno presentate in carta libera alla Unità Locale, nel cui ambito l'interessato ha la residenza anagrafica, corredate di un certificato medico attestante la natura dell'infermità invalidante. Per il collocamento obbligatorio è necessario anche un giudizio di idoneità, nel senso cioè che il soggetto non costituisca un pericolo per l'incolumità propria e dei compagni o per la sicurezza degli impianti. Con d.m. 25-7-1980 è stata approvata una tabella indicativa delle percentuali di invalidità.

d) Certificati per le assicurazioni private (RC, infortunio, malattia). Si rinvia alla disciplina generale ed alle voci previste nel piano della presente opera.

13. Certificati di ricoveri in ospedale.

A prescindere dalla documentazione amministrativa necessaria a fini di assistenza sanitaria erogata dal S.S.N. e che son richiesti nell'ambito dell'iter burocratico della relativa pratica svolta dall'Unità Sanitaria Locale, sono da considerare come, in qualche modo, a se stanti:

a) i certificati di spedalizzazione per i poveri affetti da malattie veneree e da lebbra. Essi son previsti rispettivamente dagli artt. 305 e 288 del t.u. Leggi sanitarie (riformato dalla l. 25-7-1956, n. 837), che ne predispone il rilascio gratuito, così come l'accesso gratuito alle cure;

b) certificati per il ricovero psichiatrico coattivo.

La legge psichiatrica abrogata (r.d. 16-8-1909, n. 615 costituente il regolamento per l'esecuzione della l. 14-2-1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati) prevedeva all'art. 39 il contenuto del certificato medico per il ricovero obbligatorio.

Testualmente esso prescriveva:

«Il certificato medico deve attestare:

a) l'indole dell'infermità mentale, indicando i sintomi, l'origine, il decorso di essa;

b) i fatti specifici enunciati in modo chiaro e particolareggiato, dai quali si deduca la manifesta tendenza dell'individuo a commettere violenza contro se stesso o contro gli altri od a riuscire di pubblico scandalo;

c) la necessità di ricoverare il malato nel manicomio, attestando, ove occorra, la necessità dell'immediato ricovero d'urgenza;

d) la possibilità di trasportare l'alienato al manicomio generale per le condizioni fisiche in cui si trova senza grave nocumento della sua salute...».

Nel testo né della legge 13-5-1978, n. 180 né degli artt. 33-34-35 della legge 23-12-1978, n. 833, si ritrova al riguardo una indicazione analogamente precisa. Il contenuto deve pertanto esser desunto dagli intendimenti manifestati nell'art. 34 dianzi indicato.

La «proposta motivata di un medico» di trattamento sanitario obbligatorio deve basarsi su tre elementi: che cioè «esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici», che «gli stessi non vengano accettati dall'infermo» e «non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere».

In realtà nei moduli proposti per detto certificato figura anche una anamnesi, la sintesi di un esame diretto psichiatrico, una diagnosi e (perlomeno nella Regione Piemonte) l'indicazione circa la coscienza di malattia del soggetto, la capacità di valutare le conseguenze di un rifiuto della terapia, e la situazione che determina «l'impossibilità di non effettuare il T.S.O.» (e cioè «di adottare con sicurezza e in modo tempestivo idonee misure sanitarie in ambiente extraospedaliero»).
CERTIFICATI MEDICI (I agg.) di Mario Portigliatti Barbos
 
     (Anno di pubblicazione: 2004)

Bibliografia: Generalità: Marchetti-Carnevali, Il certificato medico nei suoi aspetti deontologici e medico sociali, Medicina e Morale, 1983, 33, 59; Giusti (a cura di), Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini, I, Padova, 1988 (v., in part. Malannino, Legislazione sanitaria ed obblighi legali del medico, cap. III, sez. IV, 151-195; Carlini, Le funzioni medico-legali delle Aziende Unità Sanitarie Locali, cap. V, 423-458; Alberton-Fostini, L'accertamento di morte e i trapianti d'organo, cap. XIX, 787-813; Malannino, Legislazione sanitaria tanatologica, cap. XXIV, 911-1080); Pirrone, Falso ideologico e professione sanitaria, GM, 1988, f. 4-5, pt. 4, 924-929; Ambrosetti, Le false ricette del medico convenzionato, nota a Cass. S.U., 16-4-1988, GI, 1989, II, 173-178; Marra, Il medico di famiglia nella giurisprudenza e nella legislazione, Milano, 1991; Macchiarelli-Feola, Medicina legale, I-II, Torino, 1995 (in part. II, 1555 ss.); Cingolani, Aspetti giuridici e deontologici della
certificazione e della prescrizione del medico in situazioni particolari per i congiunti e per se stessi, RIML, 1996, XVIII, 699-723; Vicari, Validità di certificati medici, RIML, 1998, XX, 65-69; Barni, Guida all'esercizio professionale per i medici chirurghi e gli odontoiatri, Torino, 2000, 289; La Torre, Certificato medico: casi in cui può qualificarsi atto pubblico, AI, 2000, f. 12, 1791-1792; Perelli Ercolini, Certificazione: un peso per la professione medica, Giorn. della Previdenza dei medici e degli odontoiatri, 2001, a. III, n. 10, 6.

Certificati relativi alla maternità: Mininni-Iaconis-Cianflone, La tutela della lav oratrice madre: dalla L. 30.12.71 n. 1204 alla legislazione vigente, Jura Medica, 1994, 7, 79; Greco, Il nuovo certificato di assistenza al parto, Professione, 2001, IX, 9, 28-29.

Certificati in tema di tanatologia e polizia mortuaria: Giusti-Malannino, Legislazione sanitaria tanatologica, Padova, 1988; Fassina-Vianello, La certificazione di morte, problemi medici, epidemiologici e medico legali, Padova, 1989; Martini, Il certificato necroscopico (accertamento della realtà della morte), in Schneider-Martini, L'ispezione cadaverica, Noceto, 1989; Rodriguez-Aprile, Il certificato necroscopico: ricerca sulla modulistica in uso nelle diverse sedi, RIML, 1990, XIII, 853-877; Rodriguez-Aprile-Meloni-Introna, Il certificato di constatazione di morte, Riv. ital. med. comunità, 1990; Cecchi, Unicità del concetto di morte: orientamenti etici, deontologici e legislativi, GP, 1991, I, 374; Comitato Nazionale per la Bioetica, Definizione e accertamento della morte nell'uomo, Roma, 15-2-1991 e Donazione d'organo a fini di trapianto, Roma, 7-10-1991; Rodriguez, Riflessioni medico-legali sul regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285,
RIML, 1991, XIII, 63-92; Umani Ronchi-Marinelli, Il punto sulla legislazione in tema di trapianti d'organo in Italia: stato attuale e prospettive future, Jura Medica, 4, 1991, 485; Ciallella-Del Vecchio, La legge n. 578/93: un'evoluzione normativa in tema di accertamento e certificazione della morte, Jura Medica, 1993, a. VI, n. 3, 23-35; Di Rocco, La morte cerebrale nel neonato e nel neonato con anencefalia, Medicina e Morale, 1993, 5, 933; Fiori-Di Pietro, Accertamento della morte: normativa vigente e prospettive future, Medicina e Morale, 1993, 5, 845; Benciolini-Rodriguez-Tagliabracci-Aprile-Rago, Sulle nuove disposizioni in tema di accertamento della morte, RIML, 1996, XVIII, 327-351; Costa-Jourdan, La compilazione del certificato di morte, Torino Medico, 2002, a. XIII, n. 11, 19-21.

Certificati di malattia: Bucarelli-Cafini, Assenze per malattia: prevale il certificato del medico curante o il giudizio del medico fiscale?, RIML, 1989, XI, 215-222; Falcone, Sull'indennità di malattia nell'ipotesi di inoltro tardivo del certificato medico, nota a C. Cost., 29-12-1988, n. 1143, GI, 1989, I, 1, 1976-1080; Lipari, Parziale incostituzionalità della norma che subordina il diritto alla indennità di malattia al tempestivo invio del certificato medico, nota a C. Cost., 29-12-1988, n. 1143, RGL, 1989, f. 4, pt. 3, 242-247; Bonelli-Mani, Gli accertamenti sanitari sui lavoratori: Aspetti normativi e problemi medico legali, RIML, 1990, XII, 699-717; Martini-Di Nardo, L'idoneità al lavoro: ermeneutica medico legale ed aspetti metodologici applicativi, Med. leg. prev., 1990, 3, 47; Avio, Lavoratori marittimi ed onere della trasmissione del certificato medico, nota a Cass., sez. lav., 17-1-1991, n. 409, RIDL, 1991, II, 394-395; Giubboni, Certificato di malattia e lavoro
marittimo, nota a Cass., sez. lav., 17-1-1991, n. 409, GC, 1991, I, 2372-2374; Rodriguez-Croce-Montisci, L'idoneità al lavoro: riflessioni medico legali, Dif. soc, 1991, 70, 3, 155; Lombardo, La medicina di controllo nelle U.S.L., Jura Medica, 1992, 5, 425; Nisii, Puntualizzazione in tema di controlli medico legali per infermità, Jura Medica, 1993, 6, 75; Caro, Accordo col medico per la falsificazione del certificato e licenziamento per giusta causa, RIDL, 1994, II, 747-750; Lombardo, Il collocamento in aspettativa per infermità nei pubblici dipendenti, Jura Medica, 1994, 3, 439; De Angelis, L'omessa e tardiva trasmissione del certificato di malattia ed i controlli dell'infermità del lavoratore nella giurisprudenza più recente, nota a Cass., sez. lav., 12-6-1995, n. 6618, FI, 1995, I, 3494-3498; Introna, Le assenze dal lavoro per malattia fra medico certificante, medico di controllo e giudice, RIML, 1995, XVII, 255; Mangiacavalli, Sull'efficacia probatoria del certificato del
medico di controllo, nota a P. Torino, 11-1-1994, RIDL, 1995, II, 371-374; Id., La lotta contro l'assenteismo abusivo per malattia: un percorso ad ostacoli tra cavilli giuridici, nota a Cass., sez. lav., 6-10-1997, n. 9713, RIML, 1998, XX, f. 4-5, pt. 1, 831-834.

Certificati per licenza di porto d'armi: Vicari, Chi può rilasciare il certificato per l'idoneità al porto di armi, NR, 1993, f. 7, 619-622; Id., Il certificato medico per l'idoneità al porto d'armi: chi può rilasciarlo?, RIML, 1993, XV, 113-119; Grande, Commento al Decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994 concernente requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia ed al porto d'armi per difesa personale, Jura Medica, 1994, VII, 3, 391-398; Ricciardelli-Antonietti-Cardellini, Considerazioni metodologiche in tema di accertamento d'idoneità sanitaria all'uso di armi da fuoco, Jura Medica, 1994, VII, 2, 185-192; Vicari, Il problema del doppio certificato, RIML, 1998, XX, 413-433.

Certificati di idoneità all'esercizio di attività sportiva: Gennari-Lombardo, La tutela sanitaria dell'attività sportiva per il volo da diporto o sportivo con deltaplano, Acta Biomed., 1987, 58, 135; Iorio-Messina-Tommasini-Bruno, Il certificato medico per le attività sportive non agonistiche. Problemi medico legali, Min. Med. Leg., 1987, 107, 211; Lombardo, Sull'accertamento di idoneità per l'attività di volo da diporto o sportivo (SPR 5 agosto 1988, n. 404. Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo), RIML, 1990, XII, 411-417. Certificati di idoneità alla guida: a) autovetture: Bortolotti, Le nuove patenti di guida ed il certificato medico di idoneità, Il medico d'Italia, 1988, 83; Graev, Obbligatorio per ottenere la patente è il certificato del medico di fiducia, Il medico d'Italia, 1988, 62; Fiori-Bruschi, Ancora una nota sul certificato anamnestico, AML, 1991, 13, 106; Malmassari, In difesa del
certificato anamnestico, Jura Medica, 1991, 4, 37; Procaccianti e coll., Idoneità alla guida alla luce del D.M. 8 agosto 1994 (recepimento direttiva CEE n. 139/91) e successivi disposti legislativi, RIML, 1995, XVII, f. 2, 459-467; Poggiali-Fornasini, L'idoneità alla guida nella normativa italiana: a quando un ravvicinamento alle norme comunitarie?, RIML, 2001, XXIII, 325-342; b) natanti: Guglielmi, Guida al diporto nautico, S. Benedetto del Tronto, 1988; Poggiali-Fornasini, I requisiti di idoneità alla patente nautica: alcune annotazioni a margine delle norme vigenti, RIML, 2000, XII, 471-479; c) aerei: Lombardo, Sull'accertamento di idoneità per l'attività di volo da diporto o sportivo, RIML, 1990, XII, 411-417.

Altri certificati: per l'INAIL: Varone, I rapporti in materia di certificazione medico legale tra l'INAIL e le USL ed i medici dipendenti o convenzionati con le stesse, RI, 1989, LXXVI, II parte, 76; Lebra, Certificazioni degli infortuni sul lavoro, servizi medici aziendali e statuto dei lavoratori, RI, 1990, LXXVII, 571-599; Iorio, L'obbligo di certificazione del medico per finalità medico-legali dell'INAIL, Min. Med. Leg., 1991, 111, 63-66; Moreschi, Certificato di infortunio secondo legge o secondo modulo INAIL?, RIML, 1992, XIV, f. 4, 815-820; Rizzi-Bastioni-Rossanese-Zazzo, Guida ragionata alla compilazione della certificazione medico legale INAIL per gli infortuni sul Lavoro, ed. Inail, 1993.

Legislazione: data la quantità di norme che fanno riferimento a questo argomento, si fa rinvio direttamente al testo.
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Bibliografia: Generalità: Marchetti-Carnevali, Il certificato medico nei suoi aspetti deontologici e medico sociali, Medicina e Morale, 1983, 33, 59; Giusti (a cura di), Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini, I, Padova, 1988 (v., in part. Malannino, Legislazione sanitaria ed obblighi legali del medico, cap. III, sez. IV, 151-195; Carlini, Le funzioni medico-legali delle Aziende Unità Sanitarie Locali, cap. V, 423-458; Alberton-Fostini, L'accertamento di morte e i trapianti d'organo, cap. XIX, 787-813; Malannino, Legislazione sanitaria tanatologica, cap. XXIV, 911-1080); Pirrone, Falso ideologico e professione sanitaria, GM, 1988, f. 4-5, pt. 4, 924-929; Ambrosetti, Le false ricette del medico convenzionato, nota a Cass. S.U., 16-4-1988, GI, 1989, II, 173-178; Marra, Il medico di famiglia nella giurisprudenza e nella legislazione, Milano, 1991; Macchiarelli-Feola, Medicina legale, I-II, Torino, 1995 (in part. II, 1555 ss.); Cingolani, Aspetti giuridici e deontologici della
certificazione e della prescrizione del medico in situazioni particolari per i congiunti e per se stessi, RIML, 1996, XVIII, 699-723; Vicari, Validità di certificati medici, RIML, 1998, XX, 65-69; Barni, Guida all'esercizio professionale per i medici chirurghi e gli odontoiatri, Torino, 2000, 289; La Torre, Certificato medico: casi in cui può qualificarsi atto pubblico, AI, 2000, f. 12, 1791-1792; Perelli Ercolini, Certificazione: un peso per la professione medica, Giorn. della Previdenza dei medici e degli odontoiatri, 2001, a. III, n. 10, 6.

Certificati relativi alla maternità: Mininni-Iaconis-Cianflone, La tutela della lav oratrice madre: dalla L. 30.12.71 n. 1204 alla legislazione vigente, Jura Medica, 1994, 7, 79; Greco, Il nuovo certificato di assistenza al parto, Professione, 2001, IX, 9, 28-29.

Certificati in tema di tanatologia e polizia mortuaria: Giusti-Malannino, Legislazione sanitaria tanatologica, Padova, 1988; Fassina-Vianello, La certificazione di morte, problemi medici, epidemiologici e medico legali, Padova, 1989; Martini, Il certificato necroscopico (accertamento della realtà della morte), in Schneider-Martini, L'ispezione cadaverica, Noceto, 1989; Rodriguez-Aprile, Il certificato necroscopico: ricerca sulla modulistica in uso nelle diverse sedi, RIML, 1990, XIII, 853-877; Rodriguez-Aprile-Meloni-Introna, Il certificato di constatazione di morte, Riv. ital. med. comunità, 1990; Cecchi, Unicità del concetto di morte: orientamenti etici, deontologici e legislativi, GP, 1991, I, 374; Comitato Nazionale per la Bioetica, Definizione e accertamento della morte nell'uomo, Roma, 15-2-1991 e Donazione d'organo a fini di trapianto, Roma, 7-10-1991; Rodriguez, Riflessioni medico-legali sul regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285,
RIML, 1991, XIII, 63-92; Umani Ronchi-Marinelli, Il punto sulla legislazione in tema di trapianti d'organo in Italia: stato attuale e prospettive future, Jura Medica, 4, 1991, 485; Ciallella-Del Vecchio, La legge n. 578/93: un'evoluzione normativa in tema di accertamento e certificazione della morte, Jura Medica, 1993, a. VI, n. 3, 23-35; Di Rocco, La morte cerebrale nel neonato e nel neonato con anencefalia, Medicina e Morale, 1993, 5, 933; Fiori-Di Pietro, Accertamento della morte: normativa vigente e prospettive future, Medicina e Morale, 1993, 5, 845; Benciolini-Rodriguez-Tagliabracci-Aprile-Rago, Sulle nuove disposizioni in tema di accertamento della morte, RIML, 1996, XVIII, 327-351; Costa-Jourdan, La compilazione del certificato di morte, Torino Medico, 2002, a. XIII, n. 11, 19-21.

Certificati di malattia: Bucarelli-Cafini, Assenze per malattia: prevale il certificato del medico curante o il giudizio del medico fiscale?, RIML, 1989, XI, 215-222; Falcone, Sull'indennità di malattia nell'ipotesi di inoltro tardivo del certificato medico, nota a C. Cost., 29-12-1988, n. 1143, GI, 1989, I, 1, 1976-1080; Lipari, Parziale incostituzionalità della norma che subordina il diritto alla indennità di malattia al tempestivo invio del certificato medico, nota a C. Cost., 29-12-1988, n. 1143, RGL, 1989, f. 4, pt. 3, 242-247; Bonelli-Mani, Gli accertamenti sanitari sui lavoratori: Aspetti normativi e problemi medico legali, RIML, 1990, XII, 699-717; Martini-Di Nardo, L'idoneità al lavoro: ermeneutica medico legale ed aspetti metodologici applicativi, Med. leg. prev., 1990, 3, 47; Avio, Lavoratori marittimi ed onere della trasmissione del certificato medico, nota a Cass., sez. lav., 17-1-1991, n. 409, RIDL, 1991, II, 394-395; Giubboni, Certificato di malattia e lavoro
marittimo, nota a Cass., sez. lav., 17-1-1991, n. 409, GC, 1991, I, 2372-2374; Rodriguez-Croce-Montisci, L'idoneità al lavoro: riflessioni medico legali, Dif. soc, 1991, 70, 3, 155; Lombardo, La medicina di controllo nelle U.S.L., Jura Medica, 1992, 5, 425; Nisii, Puntualizzazione in tema di controlli medico legali per infermità, Jura Medica, 1993, 6, 75; Caro, Accordo col medico per la falsificazione del certificato e licenziamento per giusta causa, RIDL, 1994, II, 747-750; Lombardo, Il collocamento in aspettativa per infermità nei pubblici dipendenti, Jura Medica, 1994, 3, 439; De Angelis, L'omessa e tardiva trasmissione del certificato di malattia ed i controlli dell'infermità del lavoratore nella giurisprudenza più recente, nota a Cass., sez. lav., 12-6-1995, n. 6618, FI, 1995, I, 3494-3498; Introna, Le assenze dal lavoro per malattia fra medico certificante, medico di controllo e giudice, RIML, 1995, XVII, 255; Mangiacavalli, Sull'efficacia probatoria del certificato del
medico di controllo, nota a P. Torino, 11-1-1994, RIDL, 1995, II, 371-374; Id., La lotta contro l'assenteismo abusivo per malattia: un percorso ad ostacoli tra cavilli giuridici, nota a Cass., sez. lav., 6-10-1997, n. 9713, RIML, 1998, XX, f. 4-5, pt. 1, 831-834.

Certificati per licenza di porto d'armi: Vicari, Chi può rilasciare il certificato per l'idoneità al porto di armi, NR, 1993, f. 7, 619-622; Id., Il certificato medico per l'idoneità al porto d'armi: chi può rilasciarlo?, RIML, 1993, XV, 113-119; Grande, Commento al Decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994 concernente requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia ed al porto d'armi per difesa personale, Jura Medica, 1994, VII, 3, 391-398; Ricciardelli-Antonietti-Cardellini, Considerazioni metodologiche in tema di accertamento d'idoneità sanitaria all'uso di armi da fuoco, Jura Medica, 1994, VII, 2, 185-192; Vicari, Il problema del doppio certificato, RIML, 1998, XX, 413-433.

Certificati di idoneità all'esercizio di attività sportiva: Gennari-Lombardo, La tutela sanitaria dell'attività sportiva per il volo da diporto o sportivo con deltaplano, Acta Biomed., 1987, 58, 135; Iorio-Messina-Tommasini-Bruno, Il certificato medico per le attività sportive non agonistiche. Problemi medico legali, Min. Med. Leg., 1987, 107, 211; Lombardo, Sull'accertamento di idoneità per l'attività di volo da diporto o sportivo (SPR 5 agosto 1988, n. 404. Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo), RIML, 1990, XII, 411-417. Certificati di idoneità alla guida: a) autovetture: Bortolotti, Le nuove patenti di guida ed il certificato medico di idoneità, Il medico d'Italia, 1988, 83; Graev, Obbligatorio per ottenere la patente è il certificato del medico di fiducia, Il medico d'Italia, 1988, 62; Fiori-Bruschi, Ancora una nota sul certificato anamnestico, AML, 1991, 13, 106; Malmassari, In difesa del
certificato anamnestico, Jura Medica, 1991, 4, 37; Procaccianti e coll., Idoneità alla guida alla luce del D.M. 8 agosto 1994 (recepimento direttiva CEE n. 139/91) e successivi disposti legislativi, RIML, 1995, XVII, f. 2, 459-467; Poggiali-Fornasini, L'idoneità alla guida nella normativa italiana: a quando un ravvicinamento alle norme comunitarie?, RIML, 2001, XXIII, 325-342; b) natanti: Guglielmi, Guida al diporto nautico, S. Benedetto del Tronto, 1988; Poggiali-Fornasini, I requisiti di idoneità alla patente nautica: alcune annotazioni a margine delle norme vigenti, RIML, 2000, XII, 471-479; c) aerei: Lombardo, Sull'accertamento di idoneità per l'attività di volo da diporto o sportivo, RIML, 1990, XII, 411-417.

Altri certificati: per l'INAIL: Varone, I rapporti in materia di certificazione medico legale tra l'INAIL e le USL ed i medici dipendenti o convenzionati con le stesse, RI, 1989, LXXVI, II parte, 76; Lebra, Certificazioni degli infortuni sul lavoro, servizi medici aziendali e statuto dei lavoratori, RI, 1990, LXXVII, 571-599; Iorio, L'obbligo di certificazione del medico per finalità medico-legali dell'INAIL, Min. Med. Leg., 1991, 111, 63-66; Moreschi, Certificato di infortunio secondo legge o secondo modulo INAIL?, RIML, 1992, XIV, f. 4, 815-820; Rizzi-Bastioni-Rossanese-Zazzo, Guida ragionata alla compilazione della certificazione medico legale INAIL per gli infortuni sul Lavoro, ed. Inail, 1993.
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Legislazione: data la quantità di norme che fanno riferimento a questo argomento, si fa rinvio direttamente al testo.

Sommario: 1. Generalità. - 2. Tipologia di certificati. - 3. Certificati relativi alla maternità. - 4. Certificati in tema di tanatologia e polizia mortuaria. - 5. Certificati ad uso scolastico o parascolastico. - 6. Certificati di idoneità ad attività lavorativa. - 7. Certificati di malattia. - 8. Certificato di idoneità ai fini del rilascio della licenza per il porto d'armi. - 9. Certificato di idoneità all'esercizio di attività sportive. - 10. Certificati di idoneità alla guida. - 11. Altri certificati.

1. Generalità.

Il presente aggiornamento, che fa riferimento alla «voce» sui «certificati medici» compilata 15 anni or sono, segue le stesse linee di stesura allora date al testo, tiene conto della produzione normativa e della principale letteratura giuridica e medico-legale, nonché della giurisprudenza raccoltasi dal 1988 in poi, senza aver pretesa di esaustività.

Due trattati istituzionali(1), editi a metà anni '90, hanno fatto il punto nell'ambito complesso in cui sono stati individuati anche nuovi settori applicativi. Commentando una serie di decreti e di sentenze, vari Autori hanno inoltre fornito singole motivate linee operative, alimentando una prassi che appare oggi consolidata.

Non si tratta pertanto di entrare nel merito di generalità già note da tempo, salvo forse specificare alcune decisioni significative in tema di potere certificativo, che la Suprema Corte ha formulato:

— Cass., sez. V, 11-4-1988, Vitalone (in cui riconosciuto quale atto pubblico il registro ospedaliero degli interventi operatori, si ravvisa la falsità materiale ai sensi dell'art. 476 c.p. nella sua alterazione);

— Cass., sez. II, 17-9-1989, Potestio (in cui si afferma la sussistenza del reato di truffa ex art. 640 c.p. e non di falsità ideologica, commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico ex art. 479 c.p., quando si certifichi una falsa prognosi di malattia, in cui si riconosce l'artifizio di un giudizio dolosamente contraffatto);

— Cass., sez. IV, 11-6-1940, Natale (in cui alla ricetta, con la quale avviene la prescrizione di un farmaco ad un assistito da parte di un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, non viene riconosciuta la natura di atto pubblico, bensì quella di certificato, sia per la parte ricognitiva del diritto dell'assistito alla erogazione di medicinali, e sia per quella di autorizzazione amministrativa, in quanto consente all'assistito l'esercizio del diritto di fruire del servizio farmaceutico; la contraffazione della ricetta costituisce falsità materiale, di cui agli artt. 477 e 482 c.p.);

— Cass., sez. V, 17-6-1992, Moretti (in cui l'attestazione apposta dal medico convenzionato sul foglio o sul cartellino di presenza viene considerata espressione di potere certificativo in qualità di pubblico ufficiale, con valore di atto pubblico, sì che la sua falsità integra il reato, di cui all'art. 479 c.p. e non dell'art. 480);

— Cass., sez. V, 10-2-1992, Paciaroni ed al.: conclusione analoga alla precedente.

Un problema a sé stante, che ha suscitato discussione(2), è quello della validità nel tempo del certificato. L'art. 2, 3° co., della legge Bassanini, 15-5-1997, n. 127, ha previsto che «i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, attestanti stato e fatti personali non soggetti a modificazione, hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni, rilasciate dalle varie pubbliche amministrazioni e non solo dall'anagrafe dei comuni, hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio». La chiarezza del disposto poteva far pensare che la questione fosse pacificamente risolta, ma è stata prospettata una interpretazione restrittiva, nel senso che l'estensione da tre a sei mesi nella validità sia da ritenersi limitata ai certificati anagrafici o certificazioni dello stato civile, dal momento che detto art. 2 dispone «in materia di stato civile e di certificazione anagrafica». Ma a tale interpretazione (preoccupata di conseguenze pericolose in tema di porto d'armi e
di guida) non pare doversi accedere, in forza del testo stesso della legge (coloro che possono rilasciare il certificato medico per la idoneità psicofisica al maneggio delle armi od alla guida di autoveicoli, ossia i medici delle ASL, della Polizia di Stato, delle strutture Militari, sono dipendenti di pubbliche amministrazioni) e tenuto conto anche del conforto derivante dalla circolare del Ministero dell'Interno 15-7-1997, n. 11 (G.U. 29-7-1997, n. 175) esplicativa degli artt. 2 e 3 di detta legge e dal fatto che la validità della licenza di porto d'armi per caccia è pari a sei anni e quella della patente di guida è, per la maggior parte degli automobilisti, di 10 anni.

Un altro aspetto, che ancora attiene a problemi generali, concerne la certificazione, che il medico può fare circa le condizioni di salute di suoi congiunti o di sé medesimo. Ci si è chiesto (3) se, pur non esistendo alcuna interferenza diretta fra situazione di parentela e potestà di certificare, non occorra per il medico un atteggiamento di distacco emotivo, quale può apparire talora non garantito nelle due situazioni indicate. Sia il codice penale (artt. 479, 480, 481 c.p.), sia quello deontologico (art. 22 del testo 1998) non danno disposizioni in contrasto con tale prassi né tanto meno impongono un'astensione. Anzi, essendo assoluto (e quindi indipendente dalle qualità possedute dalla persona del paziente) l'obbligo previsto dall'art. 22, 1° co., del codice deontologico (testo dell'ottobre 1998), il medico non può rifiutare di redigere il certificato al proprio congiunto, qualora questi ne abbia fatto richiesta. Quanto alla autocertificazione, resta il limite della
diretta constatabilità di dati clinici (impossibile talora la completa applicazione di una adeguata semeiologia fisica su sé medesimo) e della richiesta di «altri» (solo una persona diversa dal medico certificante può esserne portatrice), donde la «scarsa opportunità» di tali iniziative in casi che possono dar vita a prospettabili contrasti.

2. Tipologia di certificati.

Il numero di contributi allo studio della certificazione appare legato soprattutto alla tipologia di tale documento richiesto al personale sanitario, sì che, viste le crescenti esigenze burocratiche, è stata avvertita (non sempre costruttivamente e stabilmente) la necessità di metter ordine nelle molte disposizioni che nel tempo sono state emanate.

Nell'opera di aggiornamento verrà dato sviluppo in particolare a quei settori, in cui vi è stata più marcata evoluzione.

3. Certificati relativi alla maternità.

Invariati i criteri per la redazione del certificato di gravidanza e di data presunta del parto, nonché per l'interruzione volontaria della gestazione, per il quale si rinvia al già detto(4), è da tener conto (5) del d.m. 16-7-2001, n. 349, che ha modificato l'art. 18 r.d. n. 2128/1936 sull'ordinamento della professione di ostetrica. Con tale decreto il certificato di assistenza al parto ha cessato di essere un documento riguardante lo stato civile. Infatti l'art. 8 d.p.r. n. 403/1998, al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili (art. 22 l. n. 675/1996), ha stabilito che i certificati ed i documenti acquisiti dalla pubblica amministrazione debbano contenere «soltanto le informazioni relative a stati, fatti, qualità personali, previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità, per le quali vengono acquisite».

Esso certificato:

— ha assunto carattere esclusivamente statistico (esso pertanto non può qualificarsi atto pubblico: v. Cass., sez. V, 2-11-1989, Pullano);

— è compilato secondo lo schema esemplificativo previsto dal Ministro della Sanità ai sensi dell'art. 17 legge n. 400/1988, in accordo con l'Istituto Nazionale di Statistica (cui compete di determinare «nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base e l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazione ed ai nati morti, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1976, n. 675»);

— è composto di una sezione generale (contenente i dati relativi alla regione, alla struttura sanitaria e al comune in cui è avvenuto il parto; nonché quelli anagrafici essenziali relativi alla puerpera, i quali peraltro devono essere omessi, quando si tratti di «donna che non vuole essere nominata») e di cinque sezioni di contenuto specifico, concernenti notizie su dati socio-demografici riguardante il/i genitore/i (sezione a), la gravidanza (sezione b), il parto e il neonato (sezione c), le cause di nati-mortalità (sezione d), la presenza di malformazioni (sezione e). La compilazione è facilitata da una sorta di «guida» annessa e dal sistema di codificazione della informazione richiesta;

— è prevista la redazione di tal documento entro il decimo giorno dalla nascita, così come la conservazione del suo originale presso le divisioni sanitarie delle strutture pubbliche o private, nelle quali il parto è espletato. Se la nascita è avvenuta a domicilio o in luogo diverso da istituto di cura, il certificato va consegnato, sempre entro 10 giorni, dal sanitario che ha assistito alla nascita, alla azienda ASL di competenza;

— è data facoltà al medico responsabile della unità operativa di provvedere alla sua compilazione in alternativa al sanitario che ha presenziato al parto: concessione ora possibile, stante la finalità puramente statistica del documento;

— è fatto compito ai Direttori sanitari di trasmettere trimestralmente alla Regione le informazioni sui contenuti dei certificati, così come dalle Regioni almeno semestralmente al Ministero della Salute, che le trasmette infine all'Istituto Nazionale di Statistica. Il tutto nel rispetto della riservatezza dei dati;

— è fatto divieto agli ufficiali di stato civile di richiedere tale certificato, il quale è sostituito, a fini della formazione dell'atto di nascita, da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.

Di minor rilevanza attuale sono le disposizioni in tema di baliatico (d.p.c.m. 6-1-1919 e d.l. 4-8-1918, n. 1395, modificato dalla l. n. 833/1978) circa la sanità sia della donna sia dell'infante a tale fine.

4. Certificati in tema di tanatologia e polizia mortuaria.

In ogni caso di decesso di una persona, il medico, in rapporto al suo ruolo (di curante o necroscopo), è richiesto di compilare varia certificazione, oltre alla denuncia (su modulo ISTAT da presentarsi entro 24 ore) circa la causa di morte (nella quale si devono precisare in caso di morte naturale: la causa rispettivamente iniziale, intermedia e terminale e, in caso di morte violenta: la descrizione della lesione che ha aperto la sequenza di eventi che hanno portato all'exitus, le eventuali complicanze sopravvenute, gli stati morbosi preesistenti che hanno concorso all'obitus, il mezzo (e le sue modalità d'uso) nella produzione della lesione, il tempo trascorso tra lesione e morte, la data ed il luogo dove il decesso è avvenuto. In ordine si tratta del:

a) certificato necroscopico, da compilarsi dal medico necroscopo (nominato dal Dirigente sanitario della ASL competente per territorio e rappresentato, intra moenia ospedaliere, dal Direttore sanitario dell'ospedale o da un medico da lui delegato, e in sede extra-moenia, da un sanitario dedicato ad hoc), non prima di 15 e non oltre 30 ore dal decesso, salvo i casi di maciullamento, di decapitazione o di iniziata putrefazione, ovvero di uso di mezzi EEG ed ECG o per motivi di sanità pubblica. In tale documento si attesta la realtà della morte (in base a segni inequivocabili come il raffreddamento, la rigidità, la ipostasi cadaverica) secondo le indicazioni previste da r.d. 9-7-1939, n. 1238; r.d. 27-7-1934, n. 1265; Regolamento di Polizia mortuaria, 21-12-1942, n. 1830; legge 21-10-1975, n. 803; d.p.r. 10-9-1990, n. 285(6).

Se la morte è stata improvvisa in soggetto in apparente buona salute, l'osservazione della salma può essere protratta per 48 ore e la redazione del relativo certificato può essere conseguentemente ritardata; b) certificato ad uso cremazione o imbalsamazione. Il d.p.r. 18-9-1990, n. 285 ha regolato la certificazione (per mano del medico curante o necroscopo) attestante la esclusione di qualsiasi sospetto di morte dovuta a reato. Perché la cremazione possa essere eseguita, occorre anche il nullaosta dell'autorità giudiziaria;

c) certificazione di morte di soggetto affetto da lesioni encefaliche e sottoposto a misure rianimatorie. La legge 29-12-1993, n. 578 (G. U. 8-1-1994, n. 5, sotto il titolo di «Norme per l'accertamento e la certificazione della morte») ha innovato in modo determinante in un ambito fortemente intriso da opzioni tanto di ordine etico quanto di grande portata sociale. In accoglimento delle indicazioni del Comitato Nazionale di Bioetica in data 15-2-1991 e 7-10-1991, è stato affermato che:

— l'accertamento della morte è un atto unico(7), valido a tutti i fini (sospensione del trattamento rianimatorio, prelevamento di organi a scopo di trapianto, riscontro diagnostico, autopsia giudiziaria, inumazione), con la conseguenza di rimuovere «quella venatura di strumentalità che appariva come l'elemento di maggior ostacolo al diffondersi sia di una serena accettazione della irreversibilità dell'evento biologico (morte), sia di una piena adesione ai contenuti solidaristici di una vera cultura del trapianto» (8);

— si identifica la morte con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo (operando una scelta chiara, in tema di aggettivazione: morte cardiaca, cerebrale, intermedia, ecc.);

— si differenziano due modalità tecniche (1° co.: arresto cardiaco; 2° co.: lesioni encefaliche con sottoposizione a manovre rianimatorie);

— si prevede, nel secondo caso, l'intervento di un apposito collegio medico nominato dalla Direzione Sanitaria costituito da un medico legale (o di direzione sanitaria o anatomo patologo), da uno specialista in anestesia e rianimazione e da un neurofisiologo (o neurologo o neurochirurgo esperti in elettroencefalografia) ;

— si stabilisce una osservazione di sei ore (con diversa durata per i neonati)(9);

— si impone la compilazione di un documento che certifica la morte (come avvenuta all'inizio e non alla fine della osservazione).

5. Certificati ad uso scolastico o parascolastico.

Mentre rimangono sostanzialmente invariati i problemi relativi alla certificazione per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica (a firma del medico di base, se l'astensione è per breve periodo, ma integrato da analogo documento del sanitario della ASL ex l. 7-2-1958, n. 88), per soggiorni di vacanza, campeggi, colonie estive (con attestazione di condizioni di buona salute ed assenza di malattie infettive o diffusive e/o di controindicazioni di altra natura), per la dieta in mensa scolastica (esistenza di affezioni temporanee o permanenti che impongano un particolare regime dietetico), per necessità di somministrazione terapeutica (trattamento farmacologico ad orario fisso anche intrascolastico, sì da implicare la collaborazione del personale insegnante), la necessità di particolare attenzione (in rapporto ad infermità, deficit neurologici, incontinenza, ecc.), alcune variazioni normative si sono recentemente verificate per quanto concerne:

a) la riammissione a scuola: il d.p.r. 22-7-1996, n. 484, «accordo collettivo nazionale ex art. 48 l. 833/ 1978 per la disciplina del rapporto con i medici di medicina generale» prevede, all'art. 31, l'obbligo per il medico di rilasciare «certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna ed alle scuole secondarie superiori» nel caso in cui l'alunno sia rimasto assente per malattia per più di cinque giorni;

b) la esenzione dalle vaccinazioni obbligatorie: tali immunizzazioni (obbligatorie ma non coattive) riguardano ora la antidifterica (l. 4-2-1966, n. 51), la antipoliomielitica (l. 27-3-1991), l'antitetanica (l. 20-3-1968, n. 419) ed infine la vaccinazione contro l'epatite B (l. 27-5-1991, n. 165; d.m. 20-11-2000 e circ. Min. Salute 30-11-2000, n. 19): per gli aspetti etico-deontologico-giuridico(10). In tempi recenti è circolata peraltro una propaganda allarmista sui pericoli delle vaccinazioni, che ha colto nel segno di esigenze

latenti nella popolazione ed è espressione di identità minoritarie circoscrivibili; essa ha fatto scemare, almeno in parte, la collaborazione di genitori e di pediatri, con l'affacciarsi di una sorta di disubbidienza civile in tempi, in cui le migrazioni extracomunitarie ed il turismo in paesi ad alto rischio di malattie infettive impongono invece una rinnovata attenzione nei confronti di queste. Occorre peraltro richiamare all'osservanza dell'adempimento vaccinale da parte degli esercenti la potestà parentale (o loro sostituto legale), censurando la eventuale corrività del sanitario sia nel rilascio di false certificazioni di avvenuta vaccinazione, sia nella sopravvalutazione vuoi degli eventi avversi, vuoi delle controindicazioni alle vaccinazioni.(11).

È chiaro che nel rilasciare tali attestazioni, importanti non solo a fini scolastici, il sanitario si assume precise responsabilità cliniche e medico legali, che possono essere chiamate in causa nel caso di esiti infausti, accanto a quelle del produttore, conservatore, distributore del vaccino.

6. Certificati di idoneità ad attività lavorativa.

La prima innovazione da menzionare è il progressivo tramonto del certificato di sana e robusta costituzione a fini sia lavorativi, sia scolastici. Nel primo ambito resta l'accertamento della idoneità fisica all'impiego per il dipendente della pubblica amministrazione e, nel privato, la valutazione di idoneità specifica al lavoro limitata solo ad apprendisti, minori e particolari categorie lavorative(12). Per la scuola è richiesto soltanto il certificato del medico dell'ASL che attesti il tipo di handicap, come previsto dalla legge n. 262/1988. Per gli altri studenti è sufficiente il certificato di vaccinazione.

Invariate appaiono le disposizioni relative ai certificati:

a) per il conseguimento dell'abilitazione all'impiego di gas tossici (r.d. 9-1-1927, n. 147; d.p.r. 10-6-1995, n. 854); i certificati devono attestare: l'assenza di malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche che impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego di gas tossici; l'assenza di segni di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti; l'integrità dell'olfatto e della pervietà nasale; l'integrità dell'udito (con percezione della voce di conversazione ad 8 metri); un visus complessivo di 14/10 con non meno di 5/10 nell'occhio peggiore;

b) per l'esercizio di generatori di vapore (l. 16-6-1927, n. 1132 e successivo d.m. Sanità l°-3-1974): il certificato è abitualmente rilasciato dai servizi di medicina del lavoro dell'ASL;

c) per la specifica mansione di apprendisti (art. 4 l. 19-1-1955, n. 25 e l. n. 927/1967): il certificato è rilasciato anch'esso dai Servizi di Medicina del lavoro dell'ASL.

Risulta modificato da recenti disposizioni il rilascio di certificati di idoneità psicofisica:

a) all'esercizio di responsabile tecnico per la revisione degli autoveicoli in base all'art. 240, 1° co., lett. f), d.p.r. 16-12-1992, n. 495, rilasciato dal Servizio di medicina del lavoro dell'ASL;

b) all'esercizio di attività di autoriparazioni, previsto dall'art. 7, 1° co., lett. c), legge n. 122/1992; anch'esso è rilasciato come sopra;

c) all'impiego di bambini in attività lavorativa di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo (d.lg. 4-8-1999, n. 345); esso è rilasciato da medici della ASL territorialmente competente.

7. Certificati di malattia.

Il ricorrere di «epidemie» di assenteismo, per lo più legate al ripetersi di episodi di scioperi e di conflittualità sociale, le prese di posizione politiche e sindacali al riguardo, la rilevanza degli interessi in gioco, i contrasti in tema di incidenza della malattia sulla capacità lavorativa generica e specifica, la frequente non corrispondenza valutativa fra il certificato del sanitario curante ed il giudizio del medico di controllo, il dibattito su quale dei due debba avere la prevalenza agli occhi del Magistrato inquirente, il problema recidivante relativo ai rapporti fra certificato di malattie ed art. 5 dello Statuto dei lavoratori sono, non i soli, ma fra i più rilevanti fattori che hanno alimentato la ricca produzione della letteratura medico legale e della giurisprudenza anche in quest'ultimo quindicennio.

Cinque sentenze della Suprema Corte in ambito sia penale (13) sia di diritto del lavoro (14) hanno portato un contributo alla messa a punto del problema che è stato pure affrontato e discusso da più di un commentatore(15).

In particolare sono stati discussi i problemi del prevalere, ai fini della prova giudiziaria, della valutazione contenuta nel certificato del curante o nel giudizio del medico di controllo, delle conseguenze del ritardo nell'inoltro del certificato di malattia all’INPS e della responsabilità del solo lavoratore nel caso in cui questi abbia carpito la buona fede del sanitario certificante.

Sul primo punto tre contributi appaiono più rilevanti(16). Introna ha esaminato con acutezza la dottrina e la giurisprudenza in un commento alla sentenza Cass., sez. II, 8-3-1974. Di tale giudicato era stato dato dalla stampa un giudizio sommario che meritava una rettifica tecnica nel senso che, in caso di contrasto fra i pareri dei sanitari curante e di controllo ed in assenza di possibile verifica obiettiva, nessuno dei due documenti medici dovesse avere valore privilegiato e che non si potesse pertanto assumere come prova per la condanna una diagnosi ed una prognosi non dimostrabili con sufficiente certezza. La visita di controllo doveva inoltre essere considerata come una prestazione di stretta natura medico legale, da eseguirsi pertanto tenendo presente la differenza sia tra prognosi clinica e prognosi medico legale (incidenza socio economica che si innesta sulla realtà biologica) e sia fra allegazioni soggettive del paziente, obiettività sintomatologica ed idoneità
lavorativa specifica. Lo scritto di Bucarelli e Cafini prende posizione negativa sul fatto che, di fronte ad un giudizio restrittivo (non confermante la prognosi del curante) da parte del medico di controllo, il lavoratore debba comunicare al datore di lavoro la propria persistente indisponibilità a prendere servizio entro il termine cronologico ridotto indicato dal controllo, pena licenziamento intimato per assenza (contrattualmente) ritenuta ingiustificata.

Sul secondo punto (conseguenze del ritardo nell'inoltro del certificato del curante) i contributi sono del pari numerosi(17). In particolare De Angelis esegue una rassegna(18), la quale tratta: dei requisiti di tal documento, della questione del nuovo certificato del curante attestante un prolungamento della malattia oltre la data indicata in occasione della visita di controllo; del divieto di accertamento da parte del datore di lavoro ex art. 5 legge n. 300/1970; della inconstituzionalità (19) della norma (che ai fini del diritto alla indennità di malattia, pone a carico dell'assicurato l'onere di inviare il certificato medico entro due giorni) nella parte almeno in cui non consente al lavoratore di addurre e provare l'esistenza di un giustificato motivo del ritardato invio.

Sul terzo punto il contributo di Caro (20) concerne l'impugnazione del licenziamento per giusta causa di una lavoratrice (per asserita violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare e per la ritenuta omissione da parte del datore di lavoro di effettuare accertamenti circa la reale sussistenza della malattia del figlio); ai fini dell'indagine circa la legittimità del provvedimento di licenziamento — si afferma — non doveva attribuirsi rilevanza all'accertamento della reale esistenza alla malattia del minore, essendo stato contestato alla lavoratrice l'uso consapevole di un certificato medico falso, in quanto post-datato. L'A. esegue una rassegna di giurisprudenza, dalla quale risulta la sempre più frequente affermazione del principio di piena sindacabilità dei certificati medici anche sotto il profilo del rapporto di congruità che deve intercorrere tra diagnosi, prognosi e terapia prescritta(21).

8. Certificato di idoneità ai fini del rilascio della licenza per il porto d'armi.

L'emanazione del d.m. Sanità 28-4-1998 (G.U. 22-6-1998, n. 143, 14-16) dal titolo «Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'arma per uso difesa personale» ha chiuso un lungo iter normativo, che aveva conosciuto quali tappe intermedie i tre decreti del Ministero della Sanità del 4-12-1991 (G.U. 30-12-1991, n. 304)(22), del 16-3-1992 (G.U. 22-4-1992, n. 94) e del 5-2-1993 (G.U. 15-2-1993, n. 57), il quale ultimo aveva portato a due commenti (23) circa la estensione del potere certificativo anche alle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, ai medici militari in servizio permanente effettivo ed in attività di servizio; circa la differenziazione dei requisiti per il rilascio e rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso caccia da quello per il porto d'armi per difesa personale; circa i punti «deboli» del decreto (ammessa incompletezza delle norme precedenti;
riconoscimento di non omogeneità e diversa disciplina dell'esercizio di varie categorie di attività regolate da leggi differenti e caratterizzate da non uguale pericolosità; abbassamento della soglia minima dei requisiti fisico-psichici richiesti, ecc.).

Per quanto concerne il d.m. Sanità 28-4-1998, si rinvia al testo legislativo con indicazione dei requisiti minimi da accertare ed al documentato studio giuridico(24), che costituì la relazione al XIV Convegno Nazionale di Studio sulla disciplina delle armi (Brescia, 21-2-1994). Esso non ha solo menzionato le difficoltà che gli uffici competenti incontrano (in caso di discromatopsia, ad esempio), ma anche l'eventualità che il richiedente, dichiarato «non idoneo» dal medico ASL, si rivolga (il che non è vietato) a quello militare o della Polizia di Stato, ottenendo un giudizio opposto. Quale dei due deve essere preso in considerazione, posto che entrambi sono, di per sé, atti pubblici vincolanti e non sindacabili? Quando è evidente che uno dei due sanitari ha certificato il falso, gli atti devono essere trasmessi alla autorità giudiziaria. Se invece non vi è sospetto di falsità ideologica e i giudizi contrastanti dipendono dal diverso stato fisico, nel quale il richiedente
si trovava nel momento delle due visite o dalle modalità con le quali i due medici hanno svolto i dovuti accertamenti, secondo l'Autore ci si potrà avvalere (ma appare una scorciatoia pericolosa) delle date dei certificati stessi, privilegiando il più recente; soprattutto si dovrà insistere invece per una modifica del decreto attuale nel senso dell'estensione di possibilità di ricorrere al già previsto « Collegio medico » anche da parte degli uffici interessati al rilascio delle licenze del porto d'armi.

9. Certificato di idoneità all'esercizio di attività sportive.

Alle norme legislative già menzionate sono da aggiungere il d.p.r. 5-8-1988, n. 404 (G.U. 13-9-1988, n. 215), quale «regolamento di attuazione della legge 25-3-1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo» (menzionato in RIML, 1989, XI, 722-723) ed il d.m. Sanità 4-3-1993 (G.U. 18-3-1993, n. 64, relativo a «Determinazione dei protocolli per la concessione della idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate», menzionato in RIML, 1991, XV, 483-489). Quest'ultimo, in nove articoli, prevede per i portatori di handicap fisico e/o psichico, e/o neurosensoriale, che praticano attività sportiva agonistica, il controllo preventivo (e da ripetersi con cadenza annuale) della idoneità specifica allo sport scelto, mediante accertamenti sanitari previsti nell'allegato 1 (ai quali l'atleta deve ex art. 4 presentarsi «munito di certificato o di cartella clinica rilasciato da una struttura pubblica o privata convenzionata, attestante la
patologia responsabile dell'handicap»)(25).

10. Certificati di idoneità alla guida.

a) Guida di autoveicoli.

L'emanazione del nuovo codice della strada (d.lg. 30-4-1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (d.p.r. 16-12-1995, n. 495), una lunga serie di provvedimenti legislativi (preparatori od emendativi), di direttive, note, circolari (ad esempio: Ministero dei Trasporti 30-5-1988, 15-9-1990, 8-8-1994 e del Ministero della Sanità 20-3-1992), vari commenti (26) hanno portato cospicue modificazioni (altre ne occorreranno per adeguare la norma alla direttiva n. 91/439/CEE, la cui applicazione in Italia è stata cauta, parziale e non lineare)(27). All'atto dell'accertamento il richiedente è tenuto a presentare una certificazione anamnestica «che escluda la sussistenza di malattie o infermità pregiudizievoli all'idoneità alla guida (...) e (...) indichi eventuali precedenti morbosi»; l'art. 319 del regolamento, che prevedeva il rilascio della suddetta documentazione anamnestica da parte del medico di base è stata in seguito modificata in parte dall'art. 15 d.p.r. n. 757/1994,
demandando la responsabilità dell'attestazione anamnestica allo stesso richiedente: il che suscita perplessità in relazione alla implicita presunzione che essa opera circa la capacità di apprezzare presenza o assenza di una patologia attuale o pregressa da parte di soggetti che non siano in possesso di specifiche cognizioni di carattere medico.

Vi è stato di recente (2001) una messa a punto di Poggiali e Fornasini (28) che hanno analizzato l'elenco delle patologie di competenza della Commissione Medica Locale, i compiti attribuiti al «medico autorizzato», l'obbligatorietà o no della visita medica, i requisiti di idoneità relativi all'apparato visivo, uditivo, locomotore, nervoso, endocrino, alle condizioni psichiche, all'uso di sostanze psicoattive, ecc. e le certificazioni relative.

b) Patenti nautiche.

Centrale è il d.p.r. 9-10-1997, n. 431 (G.U. 17-12-1997, n. 293, 13-30) con, in particolare, gli allegati a e b relativi ai requisiti fisici e psichici. Il 5° co. stabilisce che la certificazione sia rilasciata dall'Ufficio medico legale delle ASL, ovvero da distretti sanitari di base o da figure professionali appartenenti al ruolo medico nella amministrazione dello Stato (medici del Ministero della Sanità, medici militari in servizio permanente effettivo, della Polizia di Stato, ecc.), e sia redatta su appositi moduli(29).

c) Attività di volo da diporto o sportivo.

Il d.p.r. 5-8-1988, n. 404 (G.U. 13-9-1988, n. 215) dal titolo « Regolamento di attivazione della legge 25-3-1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo», dette norme specifiche che attestano la volontà del legislatore di svincolare tale attività dalla normativa generale riguardante l'esercizio sportivo. Il certificato di idoneità psicofisica (cui va aggiunto il nulla-osta del questore della provincia d'origine):

— ha validità di due anni (un anno per chi ha più di 35 a.; sei mesi per gli oltre cinquantenni);

— deve esser rilasciato da «un istituto medico legale della aeronautica militare, una ASL, un medico militare della Aeronautica militare, un medico specializzato in medicina dello sport ovvero in medicina aeronautica o spaziale»;

— ha quali «requisiti minimi»:

a) visus non inferiore a 5/10 per ciascun occhi raggiungibili anche con l'uso di lenti correttive (verificandosi quest'ultima ipotesi, il certificato deve farne menzione e l'uso delle lenti durante il volo è obbligatorio),

b) campo visivo e senso stereoscopico normali,

c) capacità di percepire i colori per trasparenza,

d) capacità di percepire la voce ordinaria di conversazione, da ciascun orecchio ad una distanza non inferiore a due metri, volgendo le spalle all'esaminatore,

e) funzione vestibolare normale,

f) assenza di anomalie psicofisiche incompatibili con l'esercizio dell'attività di volo da diporto o sportivo. Uno scritto di Lombardo (30) è di utile consultazione, perché propone criteri guida per la valutazione di situazioni cliniche (cardiopatia, diabete, epilessia, stati di dipendenza farmacologica ecc.) non specificamente previste nella norma citata e perché sottolinea la rilevanza giuridica dell'art. 1, che sancisce il dovere del pilota di accertarsi personalmente, prima dell'inizio del volo ed in ogni sua fase, che esso possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle proprie condizioni psicofisiche.

11. Altri certificati.

Per molti di loro non sono intervenute significative variazioni nell'ultimo quindicennio. Fanno eccezione i certificati per:

— esenzione dall'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza (l'art. 172 del nuovo codice della strada è stato modificato dall'art. 89 d.l. n. 390/1995);

— esenzione del pagamento del ticket (il d.m. Sanità l°-2-1991 e successive modifiche ed integrazioni, il d.lg. 29-4-1998, n. 124 ed il relativo regolamento in d.m. Sanità 28-5-1999, n. 329, prevedono il rilascio di certificazioni attestanti l'esistenza di patologie quali elencate nell'allegato 1 ad opera di specialisti appartenenti a «presidi delle ASL, delle Aziende Ospedaliere autonome o di Istituti od Enti (di cui all'art. 4, 12° co., d.lg. 30-12-1992, n. 502 e successive modifiche ex d.lg. 7-12-1993, n. 517) o da istituzioni sanitarie pubbliche dei Paesi appartenenti all'Unione Europea»;

— ammissione al voto assistito. Si tratta della certificazione prevista dall'art. 431 d.p.r. 16-5-1960, n. 570 e dalla legge 15-1-1991, n. 15, attestante la sussistenza di una condizione di cecità o di perdita anatomica o funzionale delle mani od impedimento di analoga gravità da presentare al Presidente del seggio elettorale per poter esercitare il diritto elettorale con l'aiuto di altra persona. Dall'oggetto della certificazione sono escluse le minorazioni incidenti in ambito psichico;

— di non idoneità al Servizio militare. Il d.m. 29-11-1995, che reca «l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare», ha fornito le indicazioni per il certificato che compete al Servizio Medico legale della ASL;

— di riconoscimento di invalidità civile e di handicap. Nel caso di istanza di aggravamento il d.lg. 23-11-1988, n. 509 dispone che debbano esser precisate le cause determinanti le modificazioni del quadro clinico precedente. In tal documento deve essere indicato che le minorazioni diagnosticate non derivano da causa di guerra, servizio o lavoro. Nel caso di soggetti minori, ex art. 2 legge n. 118/1971, art. 1 legge n. 18/1980, legge n. 289/1990, deve esser precisato trattarsi di «minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età». Per i sordomuti, ex legge n. 381/1970 e d.lg. n. 509/1988, la certificazione deve dar atto che la sordità non è di natura esclusivamente psichica, è insorta in età anteriore all'apprendimento del linguaggio ed è caratterizzata da perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di conversazione. Analogamente avviene per il certificato per il riconoscimento delle condizioni
di handicap in base alla l. 5-2-1992, n. 104 (G.U. s.o. n. 39 del 17-2-1992) che è legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti della persona handicappata;

— di concessione dei contrassegni di libera circolazione per invalidi. Il d.p.r. 16-12-1992, n. 495 (G.U. 28-12-1992, n. 303) precisa tale concessione nell'ambito del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada.
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(1) Giusti (a cura di), Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini, I, Padova, 1988; Macchiarelli-Feola, Medicina legale, MI, Torino, 1995.

(2) Vicari, Validità di certificati medici, RIML, 1998, XX, 65-69.

(3) Marchetti-Carnevali, Il certificato medico nei suoi aspetti deontologici e medico sociali, Medicina e Morale, 1983, 33, 59; Cingolani, Aspetti giuridici e deontologici della certificazione e della prescrizione del medico in situazioni particolari per i congiunti e per se stessi, RIML, 1996, XVIII, 699-723.

(4) V., inoltre, Mininni-Iaconis-Cianflone, La tutela della lavoratrice madre: dalla L. 30.12.71 n. 1204 alla legislazione vigente, Jura Medica, 1994, 7, 79.

(5) Greco, Il nuovo certificato di assistenza al parto, Professione, 2001, IX, 9, 28-29.

(6) Tali norme sono state recentemente menzionate da Giusti-Malannino, Legislazione sanitaria tanatologica, Padova, 1988; Fassina-Vianello, La certificazione di morte, problemi medici, epidemiologici e medico legali, Padova, 1989; Martini, Il certificato necroscopico (accertamento della realtà della morte), in Schneider-Martini, L'ispezione cadaverica, Noceto, 1989; Rodriguez-Aprile-Meloni-Introna, Il certificato di constatazione di morte, Riv. ital. med. comunità, 1990; Fiori-Di Pietro, Accertamento della morte: normativa vigente e prospettive future, Medicina e Morale, 1993, 5, 845; Ciallella-Del Vecchio, La legge n. 578/93: un'evoluzione normativa in tema di accertamento e certificazione della morte, Jura Medica, 1993, a. VI, n. 3, 23-35; Benciolini-Rodriguez-Tagliabracci-Aprile-Rago, Sulle nuove disposizioni in tema di accertamento della morte, RIML, 1996, XVIII, 327-351; Costa-Jourdan, La compilazione del certificato di morte, Torino Medico, 2002, a. XIII, n. 11, 19-21.
Rodriguez-Aprile, Il certificato necroscopico: ricerca sulla modulistica in uso nelle diverse sedi, RIML, 1990, XIII, 853, hanno segnalato la incompletezza dei vari moduli oggi in uso, proponendo un testo più adeguato.

(7) Cecchi, Unicità del concetto di morte: orientamenti etici, deontologici e legislativi, GP, 1991, I, 374.

(8) Ciallella-Del Vecchio, op. loc. cit.

(9) V. Di Rocco, La morte cerebrale nel neonato e nel neonato con anencefalia, Medicina e Morale, 1993, 5, 933.

(10) V. Comitato Nazionale di Bioetica 22-9-1995.

(11) V. Moiraghi-Ruggenini, Le false controindicazioni alla vaccinazione, in La igiene moderna, 1992, 97, suppl. 1, 56-62.

(12) Bonelli-Mani, Gli accertamenti sanitari sui lavoratori: Aspetti normativi e problemi medico legali, RIML, 1990, XII, 699-717.

(13) Cass., sez. V, 11-4-1988, Vitalone, R1ML, 1992, XIV, 206; Cass., sez. IV, l°-6-1990, Natale, ivi, 1992, XIV, 727; Cass., sez. V, 12-2-1992, Paciaroni, ivi, 1994, XVI, 1133; Cass., sez. II, 8-3-1994, ivi, 1995, XVII, 255.

(14) Cass., sez. lav., l°-9-1987, Cigahotels c. Maccio, RIML,1989, XI, 215.

(15) Galli, Ancora sul problema del contrasto tra certificati medici; una conferma della Suprema Corte (nota a Cass., Sez. Lavoro, 4 ottobre 1988, n. 5350), RGL, 1989, 2-3, 67-71; Bucarelli-Cafini, Assenze per malattia: prevale il certificato del medico curante o il giudizio del medico fiscale?, RIML, 1989, XI, 215-222; Martini-Di Nardo, L'idoneità al lavoro: ermeneutica medico legale ed aspetti metodologici applicativi, Med. leg. prev.,1990, 3, 47; Bonelli-Mani, op. loc. cit.; Rodriguez-Croce-Montisci, L'idoneità al lavoro: riflessioni medico legali, Dif. soc, 1991, 70, 3, 155; Lombardo, La medicina di controllo nelle U.S.L., Jura Medica, 1992, 5, 425; Id., Il collocamento in aspettativa per infermità nei pubblici dipendenti, Jura Medica, 1994, 3, 439; Nisii, Puntualizzazione in tema di controlli medico legali per infermità, Jura Medica, 1993, 6, 75; Mangiacavalli, Sull'efficacia probatoria del certificato del medico di controllo, nota a P. Torino, 11-1-1994, RIDL, 1995, II,
371-374; Caro, Accordo col medico per la falsificazione del certificato e licenziamento per giusta causa, RIDL, 1994, II, 747-750; Introna, Le assenze dal lavoro per malattia fra medico certificante, medico di controllo e giudice, RIML, 1995, XVII, 255; Id., La lotta contro l'assenteismo abusivo per malattia: un percorso ad ostacoli tra cavilli giuridici, nota a Cass., sez. lav., 6-10-1997, n. 9713, RIML, 1998, XX, f. 4-5, pt. 1, 831-834; ecc.

(16) Bucarelli-Cafini, op. loc. cit.; Mangiacavallo, Sull'efficacia probatoria del certificato del medico di controllo, nota a P. Torino, 11-1-1994, RIDL, 1995, II, 371-374; Introna, La lotta contro l'assenteismo, cit.

(17) Lipari, Parziale incostituzionalità della norma che subordina il diritto alla indennità di malattia al tempestivo invio del certificato medico, nota a C. Cost., 29-12-1988, n. 1143, RGL, 1989, f. 4, pt. 3, 242-247; Falcone, Sull'indennità di malattia nell'ipotesi di inoltro tardivo del certificato medico, nota a C. Cost., 29-12-1988, n. 1143, GI, 1989, I, 1, 1976-1080; Avio, Lavoratori marittimi ed onere della trasmissione del certificato medico, nota a Cass., sez. lav., 17-1-1991, n. 409, RIDL, 1991, II, 394-395; Giubboni, Certificato di malattia e lavoro marittimo, nota a Cass., sez. lav., 17-1-1991, n. 409, GC, 1991, I, 2372-2374; De Angelis, L'omessa e tardiva trasmissione del certificato di malattia ed i controlli dell'infermità del lavoratore nella giurisprudenza più recente, nota a Cass., sez. lav., 12-6-1995, n. 6618, FI, 1995, I, 3494-3498; ecc.

(18) Che si ricollega all'altra comparsa sotto lo stesso titolo e sulla medesima rivista: 1992, 2746, di cui essa costituisce aggiornamento al giugno 1955.

(19) C. Cost., 29-12-1988, n. 1143, GI, 1989, I, 1, 1076.

(20) Caro, op. loc. cit., in commento a Cass., lez. lav., 12-11-1993, n. 11180.

(21) Si veda anche quanto affermato nella sentenza Cass., sez. II, 8-3-1994 e nel commento di Introna, Le assenze dal lavoro, cit.

(22) Sul quale vedasi il commento di Vicari, Chi può rilasciare il certificato per l'idoneità al porto di armi, NR, 1993, f. 7, 619-622; Id., Il certificato medico per l'idoneità al porto d'armi: chi può rilasciarlo?, RIML, 1993, XV, 113-119, critico nei confronti della iniziativa ministeriale di demandare l'accertamento di tali requisiti alla Unità Sanitaria Locale in assenza di una norma di legittimazione che superasse il limite della delega espressa dal Legislatore con la l. 6-3-1987, n. 89.

(23) Grande, Commento al Decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994 concernente requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia ed al porto d'armi per difesa personale, Jura Medica, 1994, VII, 3, 391-398; Ricciardelli-Antonietti-Cardellini, Considerazioni metodologiche in tema di accertamento d'idoneità sanitaria all'uso di armi da fuoco, Jura Medica, 1994, VII, 2, 185-192.

(24) Il problema del doppio certificato, RIML, 1998, XX, 413-433.

(25) Vedansi in particolare, anche: Iorio-Messina-Tommasini-Bruno, Il certificato medico per le attività sportive non agonistiche. Problemi medico legali, Min. Med. Leg., 1987, 107, 211; Gennari-Lombardo, La tutela sanitaria dell'attività sportiva per il volo da diporto o sportivo con deltaplano, Acta Biomed., 1987, 58, 135; Lombardo, Sull'accertamento di idoneità per l'attività di volo da diporto o sportivo (SPR 5 agosto 1988, n. 404. Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo), RIML, 1990, XII, 411-417.

(26) Bortolotti, Le nuove patenti di guida ed il certificato medico di idoneità, Il medico d'Italia, 1988, 83; Graev, Obbligatorio per ottenere la patente è il certificato del medico di fiducia, Il medico d'Italia, 1988, 62; Fiori-Bruschi, Ancora una nota sul certificato anamnestico, AML, 1991, 13, 106; Procaccianti e coll., Idoneità alla guida alla luce del D.M. 8 agosto 1994 (recepimento direttiva CEE n. 139/91) e successivi disposti legislativi, RIML, 1995, XVII, f. 2, 459-467; ecc.

(27) V. Procaccianti, op. loc. cit.

(28) Poggiali-Fornasini, L'idoneità alla guida nella normativa italiana: a quando un ravvicìnamento alle norme comunitarie?, RIML, 2001, XXIII, 325-342, cui si rinvia per i particolari.

(29) Per un commento vedansi i contributi di Guglielmi, Guida al diporto nautico, S. Benedetto del Tronto, 1988 e di Poggiali-Fornasini, I requisiti di idoneità alla patente nautica: alcune annotazioni a margine delle norme vigenti, RIML, 2000, XII, 471-479.

(30) Lombardo, Sull'accertamento di idoneità per l'attività di volo da diporto o sportivo, RIML, 1990, XII, 411-417.

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