Corte giustizia Unione Europea Sez. V, Sent., 16/03/2023, n. 351/21
APPROPRIAZIONE INDEBITA
CONSUMATORE (tutela del)
Fatto - Diritto P.Q.M.
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
16 marzo 2023
"Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Servizi di pagamento nel mercato interno - Direttiva 2007/64/CE - Articolo 47, paragrafo 1, lettera a) - Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento - Articoli 58, 60 e 61 - Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni non autorizzate - Obbligo di tale prestatore di rimborsare al pagatore le operazioni non autorizzate - Contratti quadro - Obbligo di detto prestatore di fornire al pagatore informazioni relative al beneficiario interessato"
Nella causa C-351/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla justice de paix du canton de Forest (giudice di pace del cantone di Forest, Belgio), con decisione del 13 aprile 2021, pervenuta in cancelleria il 4 giugno 2021, nel procedimento
OMISSIS
contro
OMISSIS,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešič, I. Jarukaitis e Z. Csehi (relatore), giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
- per OMISSIS, da C. Sarli, avocate;
- per la OMISSIS, da D. Bracke, advocaat;
- per il governo belga, da M. Jacobs, C. Pochet e L. Van den Broeck, in qualità di agenti;
- per il governo ceco, da J. Očková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da T. Scharf e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 luglio 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 38, lettera a), della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra OMISSIS e la OMISSIS, un istituto bancario belga, presso il quale il ricorrente nel procedimento principale è titolare di un conto bancario, in merito a due operazioni di pagamento effettuate mediante la carta di debito di tale ricorrente che quest'ultimo considera operazioni non autorizzate.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
3 I considerando 1, 21, 23, 27, 40, 43 e 46 della direttiva 2007/64 così recitavano:
"(1) Ai fini della creazione del mercato interno è essenziale che tutte le frontiere interne alla Comunità [europea] siano smantellate in modo da rendere possibile la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Il buon funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento è pertanto fondamentale. (...)
(...)
(21) La presente direttiva dovrebbe specificare gli obblighi cui dovrebbero essere soggetti i prestatori di servizi di pagamento in materia di fornitura di informazioni agli utenti dei servizi di pagamento; per poter fare scelte con cognizione di causa, spaziando in tutta l'UE, gli utenti dovrebbero infatti ricevere informazioni chiare e di qualità elevata, sui servizi di pagamento. Per assicurare la trasparenza, la presente direttiva dovrebbe fissare i requisiti armonizzati indispensabili per garantire il livello necessario e sufficiente di informazione agli utenti dei servizi di pagamento per quanto riguarda sia il contratto di servizi di pagamento, sia l'operazione di pagamento. Al fine di promuovere il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento, gli Stati membri dovrebbero poter adottare solo le disposizioni in materia di informazione previste nella presente direttiva.
(...)
(23) Le informazioni da fornire dovrebbero essere proporzionate alle necessità degli utenti e comunicate in un modo standard. Tuttavia i requisiti di informazione riguardanti le singole operazioni di pagamento dovrebbero essere diversi da quelli applicabili ai contratti quadro che prevedono le serie di operazioni di pagamento.
(...)
(27) Il modo in cui l'informazione richiesta viene data dal prestatore di servizi di pagamento all'utente di servizi di pagamento dovrebbe tener conto delle esigenze di quest'ultimo nonché degli aspetti tecnici e pratici e del rapporto costi-efficacia a seconda della situazione per quanto riguarda l'accordo previsto nel rispettivo contratto di servizi di pagamento. (...)
(...)
(40) È essenziale, per il trattamento completamente integrato e automatizzato dell'operazione e per la certezza giuridica rispetto all'adempimento di eventuali obblighi sottostanti tra gli utenti dei servizi di pagamento, che la totalità dell'importo trasferito dal pagatore sia accreditata sul conto del beneficiario. (...)
(...)
(43) Per migliorare l'efficienza dei pagamenti in tutta la Comunità, tutti gli ordini di pagamento disposti dal pagatore denominati in euro o in una valuta di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, compresi i bonifici e le rimesse di denaro, dovrebbero essere soggetti a un tempo di esecuzione massimo di un giorno. (...) Considerato che le infrastrutture di pagamento nazionali sono spesso molto efficienti e per impedire un deterioramento dei livelli attuali di servizio, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o fissare regole che, se del caso, prevedano un tempo di esecuzione inferiore a una giornata operativa.
(...)
(46) Il buon funzionamento e l'efficienza del sistema di pagamento dipende dal fatto che l'utente possa confidare che il prestatore di servizi di pagamento esegua l'operazione di pagamento in modo corretto ed entro i tempi stabiliti. In generale il prestatore è in grado di valutare i rischi inerenti all'operazione di pagamento. È il prestatore che gestisce il sistema di pagamento, adotta le disposizioni per richiamare i fondi erroneamente attribuiti o distribuiti e decide nella maggior parte dei casi in merito agli intermediari che partecipano all'esecuzione di un'operazione di pagamento. Alla luce di tutte queste considerazioni, è assolutamente appropriato introdurre una disposizione di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, tranne in circostanze anormali e imprevedibili, rispetto all'esecuzione di un'operazione di pagamento che ha accettato di eseguire su richiesta dell'utente ad eccezione di atti e omissioni del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario la cui selezione incombe esclusivamente al beneficiario. Tuttavia, al fine di non privare il pagatore di protezione nel caso (poco probabile) in cui non sia appurato (non liquet) se l'importo del pagamento sia stato debitamente ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o meno, il corrispondente onere della prova dovrebbe incombere al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Di norma, si può prevedere che l'istituzione intermediaria, solitamente un organismo "neutrale" quale una banca centrale o una stanza di compensazione, che trasferisce l'importo del pagamento dal prestatore di servizi di pagamento che effettua il trasferimento al prestatore di servizi di pagamento ricevente archivi i dati contabili e sia in grado di fornirli ogniqualvolta sia necessario. Quando l'importo dal pagamento è stato accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento ricevente, il beneficiario dovrebbe disporre immediatamente di un credito nei confronti del suo prestatore di servizi di pagamento come per un credito sul suo conto".
4 Ai sensi dell'articolo 4 di tale direttiva, rubricato "Definizioni":
"Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)
4) "istituto di pagamento": una persona giuridica che è stata autorizzata, a norma dell'articolo 10, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta la Comunità;
5) "operazione di pagamento": l'atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;
(...)
7) "pagatore": una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento;
8) "beneficiario": una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento;
9) "prestatore di servizi di pagamento": organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e persone fisiche e giuridiche che beneficiano della deroga di cui all'articolo 26;
10) "utente di servizi di pagamento": una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;
11) "consumatore": una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
12) "contratto quadro": un contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l'obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni;
(...)".
5 Il titolo III di detta direttiva, rubricato "Trasparenza delle condizioni e requisiti informativi per i servizi di pagamento", comprendeva un capo 2, a sua volta rubricato "Singole operazioni di pagamento".
6 L'articolo 38 della medesima direttiva, rubricato "Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento", al suo punto a) così disponeva:
"Immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all'articolo 36, paragrafo 1, le seguenti informazioni:
a) un riferimento che consenta al pagatore di individuare l'operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario".
7 Al capo 3 del titolo III della direttiva 2007/64, rubricato "Contratti quadro", l'articolo 41 della stessa, rubricato "Informazioni generali preliminari", al paragrafo 1 prevedeva quanto segue:
"(...) Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti".
8 L'articolo 47 di tale direttiva, rubricato "Informazioni per il pagatore in merito a una singola operazione di pagamento", ai paragrafi 1 e 2 così disponeva:
"1. Dopo che l'importo di una singola operazione di pagamento è stato addebitato sul conto del pagatore o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento, successivamente alla ricezione dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest'ultimo senza indugio, secondo le stesse modalità di cui all'articolo 41, paragrafo 1, le seguenti informazioni:
a) un riferimento che consenta al pagatore di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
b) l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'addebito sul conto di pagamento del pagatore o in quella utilizzata per l'ordine di pagamento;
c) l'importo di tutte le spese relative all'operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l'importo degli interessi che il pagatore deve corrispondere;
d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l'importo dell'operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;
e) la data valuta dell'addebito o la data di ricezione dell'ordine di pagamento.
2. Un contratto quadro può includere la previsione che le informazioni di cui al paragrafo 1 debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al pagatore di conservare e riprodurre le informazioni immutate".
9 L'articolo 58 di detta direttiva, rubricato "Notifica di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto", recitava nel modo seguente:
"L'utente dei servizi di pagamento ottiene una rettifica dal prestatore di servizi di pagamento solo se, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo inesatto che ha dato origine ad una richiesta, ivi compresi i casi di cui all'articolo 75, ne informa il suo prestatore di servizi di pagamento senza indugio ed entro 13 mesi dalla data di addebito, salvo che, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative a tale operazione di pagamento conformemente alle disposizioni del titolo III".
10 Ai sensi dell'articolo 59 della medesima direttiva, rubricato "Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento":
"1. Gli Stati membri esigono che, qualora l'utente dei servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l'operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, il prestatore dei servizi di pagamento fornisca la prova del fatto che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti o altri inconvenienti.
2. Quando l'utente di un servizio di pagamento nega di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con negligenza grave o intenzionalmente, a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 56".
11 L'articolo 60 della direttiva 2007/64, rubricato "Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate", prevedeva quanto segue:
"1. Gli Stati membri assicurano che, fatto salvo l'articolo 58, nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporti il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.
2. Un'ulteriore compensazione finanziaria può essere stabilita conformemente alla legge applicabile al contratto stipulato fra il pagatore e il suo prestatore di servizi di pagamento".
12 L'articolo 61 di tale direttiva, rubricato "Responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di operazioni di pagamento", ai paragrafi da 1 a 3 disponeva quanto segue:
"1. In deroga all'articolo 60 il pagatore sopporta, a concorrenza massima di 150 EUR, la perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate derivante dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito o rubato o, se il pagatore non ha conservato in condizioni di sicurezza le caratteristiche di sicurezza personalizzate, dall'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento.
2. Il pagatore sostiene tutte le perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate subite agendo in modo fraudolento o non adempiendo uno o più degli obblighi a lui incombenti in virtù dell'articolo 56 intenzionalmente o con negligenza grave. In tali casi, il massimale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica.
3. Se il pagatore non ha agito in modo fraudolento o non è inadempiente agli obblighi di cui all'articolo 56, gli Stati membri possono ridurre la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo tenendo conto, in particolare, della natura delle caratteristiche di sicurezza personalizzate dello strumento di pagamento e delle circostanze dello smarrimento, del furto o dell'appropriazione indebita".
13 L'articolo 86 di detta direttiva, rubricato "Piena armonizzazione", prevedeva al paragrafo 1 che, "[f]att[o] salv[o] (...) l'articolo 61, paragrafo 3, (...) nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere o introdurre disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva".
Diritto belga
14 L'articolo VII.18, punto 1, del codice di diritto economico, nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale (in prosieguo: il "codice di diritto economico"), così recitava:
"Dopo che l'importo di una singola operazione di pagamento è stato addebitato sul conto del pagatore o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento, successivamente alla ricezione dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest'ultimo senza indugio, secondo le modalità di cui all'articolo VII.12, [paragrafo 1], le seguenti informazioni:
1° un riferimento che consenta al pagatore di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario".
15 L'articolo VII.35 del codice di diritto economico prevedeva quanto segue:
"Fatta salva l'applicazione dell'articolo VII.33, nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, previa verifica prima facie di un'eventuale frode da parte di quest'ultimo, rimborsa senza indugio al pagatore l'importo di detta operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo, se del caso maggiorando l'importo degli interessi maturati su quest'ultimo.
Inoltre, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore deve rimborsare le altre eventuali conseguenze finanziarie, segnatamente l'importo delle spese sostenute dal titolare per la determinazione del danno risarcibile".
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
16 OMISSIS, residente in B., è titolare di un conto bancario presso la B., in B., per il quale dispone di una carta di debito.
17 Nella notte tra il 20 e il 21 aprile 2017 OMISSIS si trovava a Valencia (Spagna). Alle ore 00:35 è stato effettuato un primo pagamento di EUR 100 mediante la sua carta di debito in un locale la cui esatta natura è controversa tra le parti nel procedimento principale. In seguito sono stati effettuati altri due pagamenti con detta carta e sullo stesso terminale di pagamento mobile, per importi, rispettivamente, di EUR 991, alle ore 01:35, e di EUR 993, alle ore 02:06. Alle ore 02:35 è stato effettuato un quarto pagamento, per un importo di EUR 994, ma è stato rifiutato.
18 OMISSIS non contesta il primo pagamento di EUR 100, ma contesta il secondo e il terzo pagamento (in prosieguo: i "pagamenti di cui trattasi nel procedimento principale"). Lo stesso riferisce, dinanzi al giudice del rinvio, di non ricordarsi più di quanto accaduto dopo aver effettuato una consumazione nel locale in questione. OMISSIS non ricorda neppure più il nome e l'indirizzo di detto locale e sostiene di essere stato vittima di una frode agevolata dalla somministrazione di una droga.
19 Il 23 aprile 2017 OMISSIS ha richiesto il blocco della sua carta bancaria e, il 29 aprile successivo, ha presentato denuncia presso la polizia di Bruxelles (Belgio), per furto ed uso fraudolento di tale carta bancaria.
20 Dinanzi alla justice de paix du canton de Forest (giudice di pace del cantone di Forest, Belgio), giudice del rinvio, il ricorrente nella causa principale chiede, oltre al risarcimento dei danni per un importo di EUR 500, il rimborso dei pagamenti di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire l'importo di EUR 1 984, che lo stesso ritiene "non autorizzati", ai sensi dell'articolo VII.35 del codice di diritto economico.
21 La B. contesta i fatti quali descritti da OMISSIS e rifiuta di effettuare tale rimborso, ritenendo che detti pagamenti siano stati autorizzati o che, quanto meno, OMISSIS abbia commesso una "negligenza grave".
22 Secondo il giudice del rinvio, è importante conoscere l'identità del beneficiario di detti pagamenti. Di norma, la frode commessa da un terzo mediante la carta di debito di una vittima consentirebbe all'autore della frode di effettuare acquisti o prelievi di denaro contante. Orbene, nel caso di specie, secondo quanto affermato da OMISSIS, beneficiario della frode sarebbe stato il conto bancario di un terzo.
23 Il giudice del rinvio riferisce che, su richiesta del legale di OMISSIS, la B. ha fornito soltanto il riferimento numerico e la geolocalizzazione del terminale di pagamento in questione, limitandosi a indicare l'identità del beneficiario dei pagamenti di cui trattasi nel procedimento principale con la seguente dicitura: "COM SU VALENCIA ESP". Tale giudice precisa che il procedimento principale è stato rinviato dopo l'udienza di discussione per consentire alla B. di fornire chiarimenti al riguardo, ma che quest'ultima, in definitiva, non ne ha forniti, affermando di non aver ricevuto ulteriori informazioni da parte della ATOS, che gestisce detto terminale di pagamento. Secondo la B., è l'istituto bancario spagnolo del beneficiario di tali pagamenti, la Sabadell, a rifiutarsi di comunicare i dati identificativi dell'operatore commerciale interessato.
24 Facendo riferimento all'articolo VII.18 del codice di diritto economico, il giudice del rinvio ritiene che sia necessario stabilire se, in forza di tale disposizione, per quanto riguarda la fornitura di tali informazioni, l'istituto bancario in questione fosse soggetto a un'obbligazione di mezzi o a un'obbligazione di risultato. Se l'interpretazione della Corte consentisse di stabilire che la B. è venuta meno ai propri obblighi, ne conseguirebbe, a parere di detto giudice, che quest'ultimo "può trarne conclusioni in merito [all'obbligo della banca] di rimborsare le operazioni controverse e/o in merito alla domanda di risarcimento relativa alla perdita dell'opportunità di recuperare le somme dal terzo".
25 Dinanzi al giudice del rinvio, la B. sostiene che l'articolo VII.18 del codice di diritto economico si limita a prevedere un'obbligazione di mezzi a carico dell'istituto bancario interessato, imponendogli unicamente di fornire le informazioni trasmessegli dal suo corrispondente e lasciando al consumatore il compito di rivolgersi a detto corrispondente qualora tali informazioni non siano sufficienti. Nel caso di specie, la B. invita detto giudice, ove opportuno, a "emettere un invito giudiziario" nei confronti della Sabadell affinché quest'ultima produca i documenti che consentano di identificare il beneficiario della transazione in questione. In mancanza di una risposta soddisfacente, occorrerebbe, a parere della B., disporre un'attività istruttoria mediante rogatoria, al fine di sentire gli organi della Sabadell. A sostegno della sua tesi, la B. richiama la locuzione "se del caso", utilizzata nella disposizione di cui trattasi. Per contro, OMISSIS ritiene che la B. debba rispondere della mancata comunicazione dei dati da parte della Sabadell.
26 Ciò premesso, la justice de paix du canton de Forest (giudice di pace del cantone di Forest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se, ai sensi dell'articolo 38, (...) lettera a), della direttiva 2007/64, il prestatore di servizi [di pagamento del pagatore] sia tenuto, con riferimento alla comunicazione delle "informazioni relative al beneficiario", ad un'obbligazione di mezzi o di risultato.
2) Se le "informazioni relative al beneficiario" menzionate in tale disposizione comprendano le informazioni necessarie all'identificazione della persona fisica o giuridica beneficiaria del pagamento".
Osservazioni preliminari
27 In primo luogo, occorre rilevare che la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'interpretazione dell'articolo 38, lettera a), della direttiva 2007/64 e quindi una disposizione che fa parte del capo 2 di tale direttiva, il quale disciplinava, nell'ambito del titolo III di quest'ultima, a sua volta rubricato "Trasparenza delle condizioni e requisiti informativi per i servizi di pagamento", le "[s]ingole operazioni di pagamento".
28 Tale capo 2 si applicava, come stabilito dall'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2007/64, a "singole operazioni di pagamento che non rientrano in un contratto quadro".
29 Orbene, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che OMISSIS è titolare di un conto di pagamento presso la B. per il quale dispone di una carta di debito, mediante la quale sono stati effettuati i pagamenti di cui trattasi nel procedimento principale.
30 In tali circostanze, come sostenuto dalla B., dal governo ceco e dalla Commissione europea, i pagamenti di cui trattasi nel procedimento principale non appaiono come "singole operazioni", ai sensi del capo 2 del titolo III della direttiva 2007/64, bensì come rientranti nell'ambito di applicazione del capo 3, rubricato "Contratti quadro", del titolo III di tale direttiva.
31 Tale capo 3 si applicava, conformemente all'articolo 40 di detta direttiva, alle operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro. Un "contratto quadro" era definito, all'articolo 4, punto 12, della stessa direttiva, come un "contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l'obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni".
32 Pertanto, è necessario partire dalla premessa secondo cui l'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64 era applicabile ai pagamenti di cui trattasi nel procedimento principale.
33 Ne consegue che, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre intendere tali questioni come vertenti sull'interpretazione dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64 e non già su quella dell'articolo 38, lettera a), di tale direttiva.
34 In secondo luogo, si deve osservare che, dinanzi al giudice del rinvio, OMISSIS chiede, in particolare, il rimborso dei pagamenti di cui trattasi nel procedimento principale, che lo stesso ritiene "non autorizzati", a seguito del rifiuto opposto dalla B. alla richiesta di effettuare tale rimborso rivolta a quest'ultima, sulla base del rilievo che, secondo detta banca, OMISSIS li aveva effettivamente autorizzati o, quantomeno, aveva commesso una "negligenza grave".
35 Come confermato nelle risposte ai quesiti scritti posti dalla Corte, il ricorso proposto da OMISSIS si fonda sull'articolo VII.35 del codice di diritto economico. Tale articolo recepisce nel diritto belga l'articolo 60 della direttiva 2007/64, secondo il quale, nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore interessato rimborsa senza indugio al pagatore l'importo di tale operazione di pagamento e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se detta operazione di pagamento non avesse avuto luogo. Tuttavia, conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, di tale direttiva, detto pagatore sostiene tutte le perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate subite agendo in modo fraudolento o non adempiendo uno o più degli obblighi a lui incombenti in virtù dell'articolo 56 di detta direttiva intenzionalmente o con "negligenza grave".
36 Come appare ritenere il giudice del rinvio, qualora si dovesse stabilire, alla luce delle risposte fornite dalla Corte alle questioni sollevate, l'inadempimento della B. al proprio obbligo di fornire a OMISSIS le informazioni previste all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64, esso può trarne conclusioni, in particolare, per quanto riguarda l'obbligo della B. di rimborsare i pagamenti di cui trattasi nel procedimento principale.
37 A tal proposito, si deve ricordare che la Corte ha dichiarato che il regime di responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento previsto all'articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 nonché agli articoli 58 e 59 di tale direttiva è stato oggetto di piena armonizzazione. Ciò comporta che sono incompatibili con detta direttiva sia un regime di responsabilità parallelo per il medesimo fatto generatore sia un regime di responsabilità concorrente che consenta all'utente di servizi di pagamento di far valere tale responsabilità sulla base di altri fatti generatori (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, C-337/20, CRCAM, EU:C:2021:671, punti 42 e 46).
38 Infatti, il regime armonizzato di responsabilità per le operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto stabilito dalla direttiva 2007/64 può coesistere con un regime alternativo di responsabilità previsto dal diritto nazionale basato sugli stessi fatti e sullo stesso fondamento solo a condizione che non sia pregiudicato il regime in tal modo armonizzato e che non siano compromessi gli obiettivi e l'effetto utile di detta direttiva (sentenza del 2 settembre 2021, C-337/20, CRCAM, EU:C:2021:671, punto 45).
39 Orbene, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 53 e 60 delle sue conclusioni, il giudice nazionale non può ignorare la distinzione sancita in tale direttiva per quanto riguarda le operazioni di pagamento, a seconda che esse siano state o meno autorizzate e, pertanto, non può pronunciarsi su una domanda di rimborso di pagamenti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale senza qualificare preliminarmente tali pagamenti come operazioni autorizzate o meno. Infatti, l'articolo 60, paragrafo 1, della stessa direttiva, in combinato disposto con l'articolo 86, paragrafo 1, della medesima, osta a che un utente di servizi di pagamento possa far valere la responsabilità del prestatore di tali servizi per inadempimento, da parte di detto prestatore di servizi, del suo obbligo di informazione previsto all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64, nella misura in cui tale responsabilità riguarda il rimborso di operazioni di pagamento.
40 Ne consegue che, contrariamente a quanto appare ritenere il giudice del rinvio, un eventuale inadempimento della B. al suo obbligo di fornire le informazioni previste all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64, inadempimento sul quale vertono le questioni pregiudiziali, non può, in quanto tale, comportare un obbligo di rimborso dei pagamenti di cui trattasi nel procedimento principale.
41 Tuttavia, dalle indicazioni del giudice del rinvio si evince che quest'ultimo ritiene che la natura del locale nel quale OMISSIS si era recato e dei servizi ivi forniti possa influire sulla valutazione della questione se i pagamenti di cui trattasi nel procedimento principale fossero o meno autorizzati. Orbene, la controversia tra le parti al riguardo potrebbe essere risolta se l'identità del beneficiario di tali pagamenti fosse nota, il che impone di stabilire a chi incomba, in definitiva, l'obbligo di fornire le informazioni necessarie a tal proposito. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta altresì che il giudice del rinvio è investito di una domanda della B. con cui viene invitato ad adottare misure di organizzazione del procedimento aventi ad oggetto la richiesta, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario di tali pagamenti, di talune informazioni relative a detto beneficiario.
42 In proposito occorre ricordare che i giudici nazionali dispongono della più ampia facoltà di adire la Corte qualora ritengano che, nell'ambito di una controversia dinanzi ad essi pendente, siano sorte questioni che implicano un'interpretazione o un accertamento della validità delle disposizioni del diritto dell'Unione necessarie per definire la controversia di cui sono investiti e che, in particolare, essi sono liberi di esercitare tale facoltà nel momento del procedimento che essi giudicano opportuno (sentenza del 14 novembre 2018, M. e D.A., C-342/17, EU:C:2018:906, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
43 Inoltre, secondo una giurisprudenza costante della Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della controversia di cui trattasi nel procedimento principale, la rilevanza della questione che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, se la questione sollevata verte sull'interpretazione o sulla validità di una norma di diritto dell'Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire. Ne consegue che una questione pregiudiziale che verte sul diritto dell'Unione gode di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su una siffatta questione è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che l'interpretazione richiesta del diritto dell'Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia nel procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 7 settembre 2022, C. e a., C-391/20, EU:C:2022:638, punti 41 e 42).
44 Conformemente a tale giurisprudenza, poiché il giudice del rinvio ritiene necessario, nell'ambito della sua valutazione sulla questione se i pagamenti di cui trattasi nel procedimento principale fossero o meno autorizzati, anche per quanto riguarda l'eventuale adozione di misure di organizzazione del procedimento in tale contesto, conoscere la natura e la portata delle informazioni che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore interessato deve fornire a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64, la rilevanza delle questioni pregiudiziali ai fini della soluzione della controversia nel procedimento principale non può essere rimessa in discussione.
Sulle questioni pregiudiziali
45 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64 debba essere interpretato nel senso che il prestatore di servizi di pagamento di un pagatore è tenuto a fornire a quest'ultimo le informazioni che consentono di identificare la persona fisica o giuridica beneficiaria di un'operazione di pagamento addebitata sul conto di tale pagatore e non soltanto le informazioni di cui tale prestatore, dopo aver compiuto i migliori sforzi, dispone in relazione a tale pagamento.
46 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del contesto in cui essa si inserisce e degli scopi della normativa di cui essa fa parte (v. in tal senso, segnatamente, sentenza del 12 gennaio 2023, N.A.I., C-132/21, EU:C:2023:2, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
47 Per quanto riguarda il tenore letterale dell'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2007/64, occorre rilevare che, secondo tale disposizione, dopo che l'importo di una singola operazione di pagamento è stato addebitato sul conto di un pagatore o, se tale pagatore non utilizza un conto di pagamento, successivamente alla ricezione di un ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di detto pagatore fornisce a quest'ultimo senza indugio, secondo le stesse modalità di cui all'articolo 41, paragrafo 1, un certo numero di informazioni.
48 Al fine di rispettare tale prescrizione, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore interessato è tenuto a trasmettere, conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64, un riferimento che consenta a quest'ultimo di individuare ogni operazione di pagamento e, "se del caso, le informazioni relative al beneficiario".
49 Orbene, occorre constatare che, mentre la nozione di "beneficiario" contenuta in tale disposizione è definita all'articolo 4, punto 8, della direttiva 2007/64 come la persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento, le "informazioni" che devono essere fornite, ai sensi di tale articolo 47, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda il beneficiario dell'operazione di pagamento di cui trattasi, non sono ulteriormente precisate in tale direttiva.
50 In particolare, la formulazione di quest'ultima disposizione non consente di stabilire, come segnalato dal giudice del rinvio, se l'obbligo di fornire tali informazioni costituisca un'obbligazione di mezzi o un'obbligazione di risultato, e ciò a causa, in particolare, dell'inciso "se del caso" ivi contenuto.
51 Ciò premesso, occorre, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 46 della presente sentenza, esaminare il contesto in cui si inserisce l'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64 nonché gli obiettivi perseguiti da quest'ultima.
52 Orbene, a tal riguardo, si deve ricordare che, per quanto riguarda il contesto pertinente, come risulta dall'articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2007/64, quest'ultima procede, come rilevato al punto 37 della presente sentenza, a una piena armonizzazione, la quale impedisce agli Stati membri di mantenere in vigore o di introdurre disposizioni diverse da quelle contenute in tale direttiva, salvo che quest'ultima disponga diversamente, il che tuttavia non si verifica per quanto riguarda gli obblighi di informazione previsti all'articolo 47, paragrafo 1, della stessa. In tal senso, il considerando 21 di tale direttiva precisa che non è consentito agli Stati membri adottare disposizioni in materia di informazione diverse da quelle previste in detta direttiva.
53 Tenuto conto di una siffatta piena armonizzazione, si deve rilevare che gli obblighi di informazione previsti all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 costituiscono necessariamente obblighi che gli Stati membri devono attuare senza potervi derogare e senza nemmeno poterli attenuare qualificandoli come obbligazioni di mezzi e non già come obbligazioni di risultato. Nell'impianto sistematico di tale articolo 47 nulla consente peraltro di ritenere che, prevedendo obblighi con l'indicazione precisa delle azioni da intraprendere, il legislatore dell'Unione intendesse unicamente imporre il compimento di sforzi a tal fine, e non già stabilire risultati concreti da raggiungere.
54 Tale conclusione è confermata dal fatto che talune altre disposizioni della direttiva 2007/64 sono formulate in termini dai quali risulta chiaramente che il compimento di sforzi è sufficiente per il rispetto delle prescrizioni previste da tali disposizioni. Ciò vale, in particolare, per l'articolo 74, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva o per l'articolo 75, paragrafo 1, quarto comma, della medesima, disposizioni in forza delle quali il prestatore di servizi di pagamento di un pagatore deve "compiere sforzi" per recuperare fondi o per rintracciare un'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto. Si può pertanto logicamente presumere che, se il semplice compimento di sforzi volti a fornire al pagatore le informazioni relative al beneficiario di un pagamento dovesse essere sufficiente per il rispetto dell'obbligo previsto da tale disposizione, il legislatore avrebbe utilizzato termini analoghi nell'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva.
55 Per quanto riguarda l'inciso "se del caso" contenuto nell'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64, tenuto conto delle considerazioni appena esposte, tale inciso non può essere inteso nel senso che il prestatore di servizi di pagamento deve fornire al pagatore le informazioni che consentano di identificare il beneficiario di un'operazione di pagamento solo se, dopo aver compiuto sforzi al riguardo, esso stesso dispone di tali informazioni.
56 Per contro, detto inciso deve essere inteso nel senso che, in tale contesto, le informazioni relative al beneficiario di un'operazione di pagamento che il prestatore di servizi di tale pagamento deve fornire al pagatore interessato, dopo che l'importo di un'operazione di pagamento è stato addebitato sul conto di tale pagatore o al momento convenuto ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, di tale direttiva, comprendono quelle di cui il prestatore di servizi di pagamento dispone o di cui dovrebbe disporre conformemente al diritto dell'Unione.
57 Tale interpretazione è corroborata dall'obiettivo perseguito dalla direttiva 2007/64, come risulta dai suoi considerando 1, 21, 23, 40 e 43, il quale consiste, in particolare, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento, nel garantire che gli utenti di tali servizi possano facilmente individuare le operazioni di pagamento disponendo di informazioni "chiare e di qualità elevata", al contempo necessarie e sufficienti in relazione sia al contratto di servizi di pagamento sia alle operazioni di pagamento stesse e che siano proporzionate alle necessità di tali utenti, nonché comunicate in un modo standard, e ciò allo scopo, per un verso, di garantire il trattamento completamente integrato e automatizzato delle operazioni in questione e, per altro verso, di migliorare l'efficienza e la rapidità dei pagamenti (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2019, T. Int., C-245/18, EU:C:2019:242, punto 28).
58 Ne risulta quindi che la direttiva 2007/64 mirava a stabilire uno "standard" elevato per quanto riguarda le informazioni che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a trasmettere agli utenti.
59 Al fine di rispondere alle esigenze ricordate al punto 57 della presente sentenza, le informazioni che il prestatore di servizi di pagamento doveva fornire al pagatore interessato, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64, dovevano essere sufficientemente precise e rilevanti. Infatti, in mancanza di siffatte caratteristiche, tale pagatore non sarebbe in grado, mediante dette informazioni, di individuare in modo certo l'operazione di pagamento di cui trattasi. Inoltre, la fornitura delle altre informazioni richieste all'articolo 47, paragrafo 1, di tale direttiva, come l'importo dell'operazione di cui trattasi, la data valuta o la data di ricezione della stessa nonché, a seconda del caso, le spese e il tasso di cambio applicati, sarebbe irrilevante per detto pagatore, dal momento che quest'ultimo non sarebbe in grado di collegare tali informazioni a una determinata operazione di pagamento.
60 Orbene, poiché il "riferimento che consenta al pagatore di individuare ogni operazione di pagamento", contemplato nella prima parte della frase dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64, consiste in una sequenza di lettere e/o di numeri, la cui scelta si basa principalmente su esigenze informatiche, cosicché tale riferimento, pur prestandosi a un trattamento integrato e automatizzato, non consente al pagatore interessato di collegare detto riferimento a una determinata operazione di pagamento, è necessariamente nell'ambito dell'ulteriore elemento contemplato nella seconda parte della frase dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), vale a dire le "informazioni relative al beneficiario", che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore interessato doveva fornire a quest'ultimo le informazioni necessarie per il pieno rispetto delle prescrizioni derivanti da tale disposizione.
61 Si deve ricordare al riguardo che, conformemente al considerando 27 della direttiva 2007/64, il modo in cui l'informazione richiesta veniva data dal prestatore di servizi di pagamento all'utente di tali servizi doveva tener conto, in particolare, delle esigenze di quest'ultimo.
62 Inoltre, come rilevato al considerando 46 della direttiva 2007/64, è il prestatore di servizi di pagamento del pagatore interessato che gestisce il sistema di pagamento, adotta le disposizioni per richiamare i fondi erroneamente attribuiti o distribuiti e decide nella maggior parte dei casi in merito agli intermediari che partecipano all'esecuzione di un'operazione di pagamento. Tale controllo che esso esercita in tutte le diverse fasi dell'esecuzione di un'operazione di pagamento gli consente anche di chiedere agli intermediari di fornirgli informazioni adeguate sul beneficiario interessato, in particolare qualora, come nel caso di specie, tale operazione di pagamento sia effettuata tramite un'infrastruttura tecnica appartenente a un siffatto intermediario.
63 Oltre a ciò, come altresì rilevato al considerando 46 della direttiva 2007/64, si può prevedere che l'istituzione intermediaria, solitamente un organismo "neutrale" quale una banca centrale o una stanza di compensazione, che trasferisce l'importo del pagamento di cui trattasi dal prestatore di servizi di pagamento che effettua il trasferimento al prestatore di servizi di pagamento ricevente archivi i dati contabili in questione e sia in grado di fornirli ogniqualvolta sia necessario.
64 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64 deve essere interpretato nel senso che il prestatore di servizi di pagamento di un pagatore è tenuto a fornire a quest'ultimo le informazioni che consentono di identificare la persona fisica o giuridica beneficiaria di un'operazione di pagamento addebitata sul conto di tale pagatore e non soltanto le informazioni di cui detto prestatore, dopo aver compiuto i migliori sforzi, dispone in relazione a tale operazione di pagamento.
Sulle spese
65 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE,
deve essere interpretato nel senso che:
il prestatore di servizi di pagamento di un pagatore è tenuto a fornire a quest'ultimo le informazioni che consentono di identificare la persona fisica o giuridica beneficiaria di un'operazione di pagamento addebitata sul conto di tale pagatore e non soltanto le informazioni di cui detto prestatore, dopo aver compiuto i migliori sforzi, dispone in relazione a tale operazione di pagamento.
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