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domenica 26 marzo 2023

Corte d'Appello 2023.... contestazione e sequestro ai fini della confisca della Polizia Stradale

 


Corte d'Appello Campobasso, Sent., 10-03-2023

Fatto - Diritto P.Q.M.


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:


dr. Maria Grazia d'ERRICO - Presidente rel.


dr. Gianfranco PLACENTINO - Consigliere


dr. Marco Giacomo FERRUCCI - Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nella causa civile iscritta al n. 144 del Ruolo Gen. 2022, di appello avverso la sentenza n. 747/2021 emessa dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica (nel proc. n. 1788/2019 R.G.), avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza- ingiuzione


TRA


V.F. (c.f.: (...)), rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti allegata al ricorso in appello dall'avv. Oscar Di Marco -PEC: avv.o.dimarco@pec.libero.it-


APPELLANTE


E


CAMERA di COMMERCIO del MOLISE, in persona del presidente p.t. (p.iva/c.f. (...)), con sede in Campobasso, rappresentata e difesa, in virtù di determina d'incarico n.76 del 15/06/2022 e di procura allegata alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Fabrizio Cimini -PEC avvfabrizio.cimini@pecavvocatiisernia.it-


APPELLATA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


- Con ordinanza ingiunzione della Camera di Commercio del Molise n. 2019/172 del1°/07/2019, notificata il 5/07/2019, è stata irrogata a F.V., presidente dell'Associazione S.A.M. di C., la sanzione amministrativa di pagamento di Euro 5.164,00 oltre alla confisca delle attrezzature sequestrate nel locale nella sua disponibilità, ai sensi dell'art. 10, co.2, della L. n. 122 del 1992 e succ. modif. (esercizio dell'attività di autoriparazione in assenza della prescritta iscrizione nel registro delle imprese competente).


L'ordinanza è stata emessa a seguito del verbale di contestazione e sequestro ai fini della confisca della Polizia Stradale di Campobasso datato 28/02/2019.


Il Tribunale di Campobasso, con la sentenza n. 747 del 28/10/2021, ha rigettatol'opposizione proposta dal Valle il 29/07/2019, sul presupposto che la strumentazione professionale sequestrata costituisse per qualità e consistenza una vera e propria officina meccanica e provasse l'attività svolta, tenuto conto anche del parere del MISE n. (...) del 14/11/2011 invocato dalla Camera di Commercio opposta, secondo cui "le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato che intendano svolgere le attività di autoriparazione in una delle modalità previste dall'art. 10 del D.P.R. n. 558 del 1999, ivi compresa l'attività di riparazione di veicoli per esclusivo uso interno, sono tenuti a seguire l'ordinaria procedura prevista per l'avvio dell'attività di riparazione veicoli, con la presentazione della SCIA e la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese competente".


- F.V. ha proposto appello avverso tale decisione con ricorso del 28/04/2022 chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza e della conseguente confisca.


Si è costituita la Camera di Commercio del Molise eccependo preliminarmente la tardività dell'appello, deducendo di avere notificato la sentenza impugnata alla controparte a mezzo pec in data 17/11/2021, con conseguente appellabilità nel termine breve ex art. 326 e 434 ult. co. c.p.c.; nel merito, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello.


E’ stata dichiarata inammissibile da questa Corte la prova testimoniale richiesta dall'appellante, in ordine alla quale il primo giudice aveva dichiarato l'opponente decaduto per averla articolata tardivamente (cfr. Cass. sez. lav. n. 10902 del 17/08/2000 e Cass. sez. lav. n. 6508 del 07/05/2002).


- Sulla questione della tempestività dell'appello, come dedotto dall'appellante, la notificazione della sentenza effettuata alla controparte a mezzo pec (L. n. 53 del 1994, ex art. 3 bis, mod. dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater, co.1, lett. d) conv., con modif., dalla L. n. 228 del 2012) è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario, ove il notificante provi di aver allegato e prodotto (oltre alla copia del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata ed alle ricevute di avvenuta consegna e accettazione, nella specie prodotte dall'appellata, in primo grado in giudizio personalmente ex art.6, co.9, D.Lgs. n. 150 del 2011), anche la relata di notificazione sottoscritta digitalmente dal notificante e la copia conforme della sentenza che - trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico - sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità ex D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 undecies (Cass. 2022/n. 2225) -adempimenti questi ultimi non risultanti dalla documentazione prodotta-.


- Nel merito, l'art. 10 L. n. 122 del 1992, comma 2, cit. prevede che:


"L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. diecimilioni a L. trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita".


Come documentato dalla parte appellante, la pronuncia di Cass. 09/03/2004, n. 4729, resa in riferimento ad analoga ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dello stesso Valle (sul presupposto che l'entita' degli attrezzi sequestrati denotasse un'attivita' abituale), aveva riformato la sentenza di rigetto dell'opposizione, ritenendo che:


"la L. 5 febbraio 1992, n. 122, al fine, come recita l'art. 1 della L. 5 febbraio 1992, n. 122, "di raggiungere un piu' elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale", prevede che l'attivita' di manutenzione e di riparazione di veicoli a motore possa essere svolta soltanto da imprese iscritte nel registro istituito dall'art. 2 della L. 5 febbraio 1992, n. 122. L'effettivita' della disciplina viene assicurata prevedendo, da un lato, una sanzione a carico di proprietari o di possessori di veicoli a motore che non si avvalgano, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro (art. 6 della L. n. 122 del 1992 e art. 10, comma 4, della L. n. 122 del 1992) e, dall'altro, una sanzione a carico delleimprese che esercitino attivita' di autoriparazione senza essere iscritte nell'apposito registro (art. 10, comma 2 e comma 3, della L. n. 122 del 1992).


Da cio' discende che l'esercizio di una attivita' di autoriparazione, per se' o per altri, comporta le sanzioni previste dall'art. 10, comma 2 e comma 3, della L. n. 122 del 1992 anziche' quelle previste dall'art. 10, comma 4, della L. n. 122 del 1992, soltanto quando viene svolta da una impresa. Il relativo accertamento, pertanto, rappresenta un presupposto imprescindibile della sanzione e nella specie in parte non e' sorretto da adeguata motivazione e in parte non e' stato affatto svolto".


La S.C. ha ritenuto mancante l'accertamento della ricorrenza dei requisiti della professionalita' e di una attivita' condotta almeno con metodo economico, se non -come normalmente avviene- per fine di lucro, requisiti che, unitamente all'organizzazione, devono concorrere per qualificare la figura dell'imprenditore commerciale: il locale e l'attrezzatura possono integrare gli estremi di una organizzazione d'impresa, ma la professionalita' (pur non implicando che, per il soggetto agente, si tratti di attivita' esclusiva), richiede sistematicita' ed abitualita' nello svolgimento dell'attivita' di autoriparazione, e per cio' che concerne l'economicita' della gestione l'accertamento dell'organizzazione dell'attivita' secondo criteri idonei, almeno astrattamente ed indipendentemente dal rischio d'impresa, a coprire i costi con i ricavi.


Tale accertamento non vi e' stato nella specie, così come nel precedente caso esaminato da Cass. 2004/n. 4729.


L'opponente ha dedotto che nel locale oggetto della verifica veniva svolta attività meramente accessoria (sostituzione del filtro, dell'olio, di carburante) soltanto per hobby e quale supporto all'attività sportiva dei soci, al fine della circolazione dei rispettivi veicoli d'epoca svolta esclusivamente su circuiti non aperti al traffico; a fronte di tanto, come esposto, la decisione è basata unicamente sulla considerazione, in base ai rilievi fotografici effettuati in occasione del verbale di contestazione, delle caratteristiche delle attrezzature rinvenute nel locale, ritenute di per sé non destinabili a mera piccola manutenzione delle vetture dei soci.


- Circa l'ulteriore argomento a sostegno della decisione, il parere del MISE citato, reperibile nella sua interezza (https://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate1/autoriparazione/pareri/raccolta-di-circolari-lettere-e-pareri-in-materia-di-autoriparazione) risulta reso in ordine alla richiesta di presentare una SCIA da parte di un'associazione che intendeva esercitare l'attività di officina meccanica per la riparazione di moto (sezionemeccanica-motoristica) per utilizzo su strada, inizialmente nei confronti dei propri associatied in un secondo tempo, ove consentito, anche nei confronti dei terzi.


Veniva chiesto se tale attività di autoriparazione di moto fosse esercitabile in via secondaria rispetto all'attività principale dell'associazione, ed il parere del MISE è stato reso sulla base dell'esame dell'art.10 del D.P.R. n. 558 del 1999, comma 5, secondo cui "l'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a dette attività, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane".


Il presupposto per l'iscrizione è dunque lo svolgimento di autoriparazione come attività d'impresa, tenuto conto che anche le associazioni e gli enti no profit possono svolgere attività commerciali, intese come tipiche attività d'impresa - ad es. attività a pagamento a favore dei soci che non rientrino tra gli scopi fissati dallo statuto-, giacchè la forma giuridica di associazione non è sufficiente per qualificare tali enti come non commerciali.


- Ricordato infine che, a norma dell'art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 150 del 2011, il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, in riforma della sentenza impugnata l'opposizione va dunque accolta, con annullamento dell'ordinanza - ingiunzione opposta anche relativamente alla sanzione accessoria della confisca delle attrezzature.


- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione del valore della controversia e dell'attività prestata (fasi di studio, introduttiva e decisionale, nonchè istruttoria per il primo grado), parametri minimi in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni trattate, in base al D.M. n. 55 del 2014 per il primo grado ed al D.M. n. 147 del 2022 per il presente appello.

P.Q.M.


La Corte


pronunciando definitivamente sull'appello proposto con ricorso depositato il 28/04/2022 da F.V. nei confronti della Camera di Commercio del Molise, con sede in Campobasso, in persona del presidente p.t., avverso la sentenza n. 747/2021 emessa dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica così provvede:


a) in accoglimento dell'appello, accoglie l'opposizione proposta da F.V. avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 2019/172 emessa dalla Camera di Commercio del Molise il 1°/07/2019 e notificata il 5/07/2019, che annulla, anche quanto alla sanzione accessoria della confisca;


b) condanna la parte appellata a rimborsare all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida quanto al primo grado in Euro 125,00 per esborsi ed in Euro 1.378,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa di legge, e per il presente appello in 174,00 per esborsi ed in Euro 962,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa di legge, da versare all'avv. Oscar Di Marco, antistatario.


Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della Corte del 2 febbraio 2023.


Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2023.

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