Translate

domenica 26 marzo 2023

Tribunale 2023-Nel caso in esame la questione controversa riguarda le modalità di segnalazione del dispositivo utilizzato nella fattispecie, in modalità "tutor" ed in particolare l'omessa indicazione del controllo della velocità "media".

 

Tribunale Latina Sez. II, Sent., 08-03-2023



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA


Sezione Seconda


Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. ALFONSO PICCIALLI, ha emesso la seguente


SENTENZA


nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1421 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente


TRA


R.C., rappresentato e difeso dall'avv. Federico Maurizio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta delega in atti


Appellante


Prefettura di Latina;


Appellata Contumace


Comune di Sonnino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Giuliano Materiale giusta delega in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. David Di Micco con studio in Sonnino via Cap. V. Pellegrini n. 15;


OGGETTO: appello avverso la sentenza del g.d.p. di Latina n. 927/2018 del 14.09.2018;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


Con atto d'appello ritualmente notificato (in rinnovazione) l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza del giudice di Pace di Latina n. 927/2018 in base al presupposto che aveva rigettato il ricorso in opposizione alle ordinanze ingiunzione Prefettizie n. (...), n. (...), n. (...) di conferma dei verbali di accertamento nn. (...), (...) e (...) redatti dalla Polizia municipale del Comune Sonnino e relativi alla violazione dell'art. 142, comma 8 cds commessa con il veicolo Hyundai 120 Active targato (...) di sua proprietà.


Occorre premettere che avverso i suddetti verbali la sig.ra R. in data 29/12/2017 aveva proposto ricorso al Prefetto di Latina, il quale in rigetto dell’ impugnazione aveva pronunciato le relative ordinanze ingiunzione di pagamento.


Successivamente avverso tali ordinanze prefettizie la Sig.ra R. proponeva opposizione al Giudice di Pace di Latina, contro la Prefettura di Latina e contro il Comune di Sonnino, al fine di ottenere l'annullamento delle stesse.


Il Giudice di prime cure con la sentenza n. 927/2018 respingeva in toto la domanda con la seguente motivazione "la ricorrente, limitandosi alla mera ripetizione di motivi di contestazione della legittimità dei verbali non ha dedotto specifiche carenze e/o vizi motivazionali delle ordinanze prefettizie in questa sede impugnate, il che non consente l'esame della loro eventuale illegittimità per carenze o erroneità motivazionali.


Infatti, la medesima ha omesso di produrre copia del ricorso amministrativo, le cui censure costituiscono l'ambito di riesame nel presente giudizio essendo l'atto impugnato l'ordinanza prefettizia e, solo di riflesso e in quanto reso necessario da eventuali profili di illegittimità dell'ordinanza prefettizia in ordine alle eccezioni in quella sede avanzate.


In difetto di prova contraria l'ordinanza impugnata, peraltro dotata di ampia e dettagliata spiegazione delle ragioni di rigetto del ricorso nonché suffragata dalla documentazione depositata dal Comune opposto, deve ritenersi congruamente ed esaurientemente motivata".


Interponeva pertanto appello la Sig.ra R. censurando la sentenza di primo grado per : a) violazione e falsa applicazione dell'art. 205 del cds e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011 nonché degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all'omessa insufficiente o contraddittoria motivazione; b) violazione dell'art. 132, 2 comma n. 4 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 111 della Costituzione; c) violazione e falsa applicazione per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione alla determinazione dell'importo della sanzione.


Si costituiva il Comune di Sonnino eccependo in via preliminare l'inammissibilità, l'improcedibilità ed improponibilità del ricorso e chiedeva nel merito la conferma della sentenza di primo grado.


Nessuno si costituiva per la Prefettura nonostante la ritualità della notifica eseguita in rinnovazione presso l’ Avvocatura dello Stato.


Dichiarata la contumacia della Prefettura la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 23.02.2023.


L'appello è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.


Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione sollevata dal Comune di Sonnino circa l'asserita inesistenza della notifica dell'atto di appello in quanto eseguita presso la sede della Prefettura di Latina e non presso l'Avvocatura dello Stato. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione statuendo che la notifica dell'atto introduttivo di un giudizio direttamente alla Amministrazione procedente e non all'Avvocatura dello Stato non può ritenersi affetta da da inesistenza, bensì da nullità suscettibile di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria qualora l'Amministrazione si costituisca, con efficacia ex tunc (Cass. civ. n. 24032/2020).


Nel caso di specie ci si riporta a quanto già disposto da questo giudicante all'udienza dell'08.07.2021 laddove appunto rilevata la nullità della notifica effettuata presso la sede della Prefettura di Latina, sanabile ex art. 291 c.p.c., parte appellante è stata autorizzata al rinnovo della stessa presso l'Avvocatura dello Stato.


Ne consegue che, alla luce della tempestività ai fini dell’ impugnazione della prima notifica nulla, la sua rinnovazione presso l’ Avvocatura ha impedito lo spirare del termine di legge per proporre appello avendo avuto la sanatoria effetti retroattivi


Passando ai motivi di gravame, ritiene questo giudicante che abbia errato il Giudice di pace nel rigettare il ricorso fondando le sue motivazioni sulla mancata allegazione da parte della Sig.ra R. della copia del ricorso amministrativo proposto dinanzi al Prefetto di Latina.


Trattasi invero di due strumenti alternativi che non presuppongono un rapporto consequenziale tra loro. L'uno è un rimedio di natura amministrativa, l'altro di tipo giurisdizionale. Invero il ricorso al Prefetto ex art. 203 cds è un riesame di quanto accertato dagli agenti che hanno elevato la sanzione e delle circostanze invocate dal ricorrente. Contro l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto a seguito del ricorso contro il verbale di contestazione per la violazione di una norma del codice della strada è ammessa la possibilità di presentare opposizione al Giudice di Pace entro trenta giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto dell'art.205 del cds e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011, allegando il verbale di contestazione e l'ordinanza del Prefetto.


Va rilevato che questo processo di opposizione è costruito su allegazioni di parte e sull'onere della prova per cui spetterà all'interessato specificare le ragioni di fatto e di diritto per cui si chiede l'annullamento dell'ordinanza allegando il provvedimento notificato. Nessuna prescrizione normativa impone l'allegazione del ricorso amministrativo presentato ab origine al Prefetto né il’ impugnazione dell’ ordinanza ingiunzione deve intendersi come una forma di impugnazione avverso il provvedimento di rigetto adottato dal Prefetto, sicchè sarebbe necessaria la prospettazione di specifici motivi di gravame.


Fondato appare pertanto la censura sollevata da parte appellante avendo il giudice di prime cure omesso di pronunciarsi sulle contestazioni addotte nel giudizio di primo grado incorrendo così in vizio di motivazione meramente apparente che sussiste qualora la motivazione addotta dal giudice sia tale da non consentire di comprendere le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato (Cass. civ. n. 1461 del 19.01.2018)


Invero, nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione disciplinato dagli artt. 22 e 23 della 689/1981, i poteri del giudice sono delimitati dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione stessa salve le ipotesi di inesistenza del provvedimento sanzionatorio, rilevabile anche d’ ufficio (Cass. civ 18288/2010).


In tal senso va difatti osservato che il giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa, proposto ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 24 novembre 1981, n. 689, si configura come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge citata, il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come "causa petendi" del suddetto giudizio e che, a norma dell'art. 22 cit., devono essere proposti con il ricorso entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione (Cass. Civ., I, 25/03/2005, N. 6519);


Inoltre, il giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, introdotto con ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689, è delimitato per l'opponente dalla causa petendi fatta valere con quel ricorso (Cass. Civ., II, 10/08/2007, N. 17625).


Ciò posto, l'appello risulta fondato e deve essere accolto sulla base del motivo inerente alla carenza della segnaletica della rilevazione della velocità media per l'uso della apparecchiatura di velocità denominata "tutor".


Occorre premettere che: "In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, il sistema di accertamento comunemente detto "tutor" (tecnicamente "SICVe"Sistema Informativo Controllo Velocità) rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del cod. strada, come disciplinati dall'art. 4, del D.L. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla L. n. 168 del 2002)" (Cass. sez. II, ordinanza n. 5873 dell'08/03/2017).


Quanto alle modalità di segnalazione, l'art. 142 c.6 bis del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992 e succ. modificazioni) prevede testualmente che "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno".


Il D.M. 15 agosto 2007 disponeva poi che "I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1 lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colori di fondo proprio del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" ovvero "rilevamento elettronico della velocità", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo".


In data 13.6.2017 interveniva il D.M. 282 che, nel disciplinare la "Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo", richiamava espressamente il D.M. 15 agosto 2007 che, come appena visto, prescrive esclusivamente che si avvisi l'utenza che è in atto un "rilevamento elettronico della velocità" (senza necessità di altre specificazioni).


Nel caso in esame la questione controversa riguarda le modalità di segnalazione del dispositivo utilizzato nella fattispecie, in modalità "tutor" ed in particolare l'omessa indicazione del controllo della velocità "media".


Sul punto, la giurisprudenza, ha specificato che non basta indicare, come per l'autovelox "controllo elettronico della velocità" perché questa dicitura fa implicitamente riferimento a un controllo della velocità istantanea, quella cioè captata in uno specifico punto. Invece, il controllo del tutor si estende su un tratto molto più ampio, tra un punto d'inizio (cosiddetta "porta di ingresso") e un punto di arrivo (cosiddetta "porta di uscita") posti a distanza immutabile di talché, confrontando orario di entrata e orario di uscita si possa desumere la velocità media. In sostanza la cartellonistica deve indicare esplicitamente che, sul tratto di strada, è presente un tutor oppure controllo elettronico della velocità 'media’, laddove proprio la presenza della parola media serve a distinguere il tipo di accertamento fatto dalla polizia.


D'altra parte, il sistema di rilevamento della velocità media ha, evidentemente, una maggiore efficacia dissuasiva di condotte di guida improntate all'eccesso di velocità, e ciò proprio a causa della maggiore estensione del controllo rispetto ad un accertamento meramente puntuale.


Bisogna chiarire che il monitoraggio in corso riguarda la velocità media dei mezzi su tutto il tratto, pena la lesione del principio di affidamento del conducente: d'altronde si configura un interesse pubblico dell'amministrazione a garantire l'osservanza dei limiti sull'intero segmento monitorato.


Del resto, se non si precisa che a essere misurata è la velocità media e non istantanea del veicolo, al conducente risulta visibile soltanto la porta d'ingresso del tutor, a dispetto dell'obbligo di trasparenza che deve sempre rispettare la pubblica amministrazione, anche quando fa i controlli sulle violazioni del Codice della strada. Non a caso nella stessa circolare del Ministro dell'interno Prot. n. (...) del 21 luglio 2017 (c.d. direttiva M.) si afferma che i sistemi di velocità media devono effettuare un controllo su tratti di strada non troppo brevi se vogliono davvero svolgere la loro funzione, che è anche quella di educare gli utenti della strada a rispettare i limiti.


Stando così le cose, appare evidente l'esistenza di un interesse pubblico alla segnalazione di presenza di un controllo della velocità media (per un tratto adeguato) così da indurre l'utenza a prudenza per l'intero tratto monitorato.


Un ulteriore aspetto, non secondario, è dato dal principio di affidamento.


E a tutti noto che il controllo della velocità "media" viene presegnalato (normalmente in ambito autostradale) in modo specifico. Orbene, la presenza di siffatta specificazione (specificazione che, come appena visto, gli stessi enti proprietari avrebbero interesse a fornire così da contenere maggiormente i pericoli legati alla velocità eccessiva) appare in grado di ingenerare nell'utente un legittimo affidamento circa le modalità di controllo in concreto in atto: se, infatti, normalmente il controllo della velocità media sarà segnalato come tale (con dicitura facilmente riconoscibile), la mancanza della specificazione dovrebbe lasciar propendere per un controllo di tipo puntuale e potrebbe trarre in inganno l'utente (cfr. sent. Trib. Di Latina 1533/2019).


D'altra parte, la stessa Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che "la ratio della preventiva informazione sottesa alla previsione dell'art. 2 D.M.T. 15.8.2007, nella quale si rinviene l'obbligo di trasparenza gravante sulla P.A. (il cui potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in un logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità delle circolazione: cosi Cass. 17 novembre 2006 n. 24526) comporta che l'operato dell'Amministrazione deve essere valutato in relazione allo stato dei luoghi" (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25769 del 2013; vedi anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7419 del 2009).


Nella fattispecie l’ apparecchiatura utilizzata era la " Celeritas Evo 1411" con apposizione di un varco di entrata e di uscita, dunque in modalità tutor; inoltre è incontestato che l’ amministrazione si sia avvalsa della cartellonistica preesistente in loco che faceva generico riferimento alla presenza di postazioni di controllo della velocità, non dando atto della ulteriore ed aggiuntiva informazione che il dispositivo era utilizzato in modalità "tutor" ovvero con rilevazione della velocità media, in violazione dei principi sopra richiamati


Tale considerazione è assorbente di ogni altro motivo, con conseguente accoglimento dell'appello e annullamento delle ordinanze ingiunzione di pagamento oggetto di impugnazione.


Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono a carico di parte resistente. Compensate per il resto le spese di causa.


Si dà atto dell'errore materiale riportato nel dispositivo della sentenza laddove in luogo del n. 421/2016 deve intendersi 927/2018 e in luogo di R. deve intendersi R..

P.Q.M.


Il Giudice Unico del Tribunale di Latina Sezione Seconda, definitivamente pronunciando in grado di appello nel giudizio avverso la sentenza n. 421/2016 del Giudice di pace di Latina, così provvede:


Accoglie l'appello e per l'effetto:


1. In riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso proposto in primo grado da R.C. avverso ordinanza ingiunzione n. (...) di pagamento per la somma pari ad Euro 360,90, ordinanza ingiunzione (...) di pagamento per la somma pari ad Euro 360,90; ordinanza ingiunzione (...) di pagamento per la somma pari ad Euro 104,90 con conseguente annullamento delle suddette ordinanze;


2. Condanna il Comune di Sonnino al pagamento delle spese del doppio grado in favore di parte appellante, liquidate per il primo grado in Euro 310,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi e, per l'appello, in Euro 500,00 per competenze ed Euro 90,00 per esborsi da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte appellante;


3. Compensa per il resto le spese di causa.


4. Giorni trenta per le motivazioni.


Così deciso in Latina, il 23 febbraio 2023.


Depositata in Cancelleria il 8 marzo 2023.

Nessun commento: