Translate

domenica 26 marzo 2023

Tribunale 2023 - la dott.ssa x., Comandante della Polizia Municipale di Castrovillari, e Ispettore Ambientale Volontario del Comune, ha installato una telecamera digitale modello LTL Adorm in via T. di P. intersezione con Via S. C. e Via del C., in C., al fine di accertare le violazioni del regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti

 


Tribunale Castrovillari, Sent., 09-03-2023

Fatto - Diritto P.Q.M.


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI


- SEZIONE CIVILE -


in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia, all'esito dell'udienza ex 429 c.p.c. del giorno 08/03/2023 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente


SENTENZA


nelle controversie civili riunite rispettivamente iscritte al n. 508/2016 e al n. 509/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto "opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Provincia di Cosenza, Settore Ambiente e Demanio con Provv. n. 2089 del 21 gennaio 2016" e vertente


TRA


B.R., C.F. (...), parte nata a C. in data (...), rappresentata e difesa dall'avv. MICHELE DIODATI e dall'avv. LUCIA CANNIZZARO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti; D.V., C.F. (...), parte nata a C. in data (...), rappresentata e difesa dall'avv. LUCIA CANNIZZARO, giusta procura a margine del ricorso introduttivo del 21.02.2016, elettivamente domiciliato come in atti


- RICORRENTI -


E


PROVINCIA DI COSENZA, C.F. (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. RAFFAELE PRISCO, in virtù di disposizione presidenziale n. 13 del 17.01.2019, giusta procura a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 23.01.2019, elettivamente domiciliati come in atti


- RESISTENTE -

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


1. I fatti di causa e le posizioni delle parti


Con separati ricorsi introduttivi, aventi ad oggetto le medesime eccezioni e deduzioni inerenti alla contestazione della medesima sanzione amministrativa, B.R. e V.D. hanno proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia di Cosenza, Settore Ambiente e Demanio con Provv. n. 2089 del 21 gennaio 2016 e notificata in data 29.01.2016.


In particolare, nel giudizio iscritto al n. 508/16 R.G., vertente tra B.R. e la PROVINCIA DI COSENZA, la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa dalla Provincia di Cosenza, Settore Ambiente e Demanio con Provv. n. 2089 del 21 gennaio 2016, notificata il 29.01.2016, per i seguenti motivi:


- L'ordinanza di ingiunzione impugnata deriva dal verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 1/2013 RCS (170) dell'1.11.2013, elevato dal Comando di Polizia Municipale di Castrovillari al sig. V.D., nella qualità di trasgressore, e alla sig.ra B.R., nella qualità obbligata in solido.


- Il giorno 22.10.13 la dott.ssa x., Comandante della Polizia Municipale di Castrovillari, e Ispettore Ambientale Volontario del Comune, ha installato una telecamera digitale modello LTL Adorm in via T. di P. intersezione con Via S. C. e Via del C., in C., al fine di accertare le violazioni del regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti (Delibera di C.C. n. 64 del 29.09.2011).


- Preventivamente sarebbe stato posto nella zona un apposito segnale regolamentare indicante che l'area era sorvegliata.


- La dott.ssa L.S., nella sua qualità, dopo aver visionato le immagini e i filmati registrati dalla videocamera, avrebbe accertato che in data 27.10.13 alle ore 11:33, il sig. V.D. sarebbe giunto nei pressi dell'intersezione stradale alla guida dell'autovettura modello Panda tg. (...), risultata essere di proprietà della sig.ra B.A. e, dopo essere sceso dal veicolo, avrebbe prelevato alcuni sacchi di rifiuti dal bagagliaio per ivi abbandonarli.


- Il contenuto dei suddetti sacchi risultava essere, a seguito degli accertamenti, inerti provenienti da lavori di ristrutturazione abitative.


- In seguito agli accertamenti effettuati, ai ricorrenti veniva contestata la violazione dell'art. 192, 1 co. D.Lgs. n. 152 del 2006, Codice dell'Ambiente, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 600,00 con verbale di accertamento n. (...) del'11.11.13.


- La contestazione della violazione amministrativa è avvenuta nei confronti di un soggetto diverso rispetto al trasgressore e all'obbligato in solido, essendo stata notificata a D.F. (marito della ricorrente B.R. e padre del ricorrente D.V.), di cui peraltro non risultano essere indicate le generalità, né vi è la sua firma apposta per ricevuta notifica dell'atto.


Ai sensi dell'art. 14 L. n. 689 del 1987 prevede che la violazione amministrativa riscontrata debba essere contestata immediatamente al trasgressore e all'obbligato in solido; qualora ciò non sia possibile per giustificati motivi, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati nel termine di 90 giorni dall'avvenuto accertamento.


In questa seconda ipotesi, la notifica deve necessariamente avvenire nelle forme previste dalla legge.


La mancata contestazione immediata al trasgressore ed all'obbligato in solido e l'altrettanta mancata notifica del verbale di accertamento, rendono nulli sia il predetto verbale sia la successiva ordinanza di ingiunzione, sulla base del principio dell'illegittimità derivata.


- Inoltre, i sistemi di videosorveglianza con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche presuppongono che vi sia un soggetto pubblico legittimato al trattamento dei dati personali, inteso come raccolta, registrazione, conservazione e in generale utilizzo delle immagini. Il trattamento dei dati personali deve essere fatto in modo corretto e lecito, anche sulla base di quanto definito dal Garante per la protezione dei dati personali, al punto 5.2 "Deposito dei rifiuti", successivamente alla modifica dell'8.04.2010 al D.Lgs. n. 196 del 2003.


- L'uso di sistemi di videosorveglianza, infatti, deve in questi casi rispettare alcuni principi fondamentali, tra cui quello di liceità, che risulta nel caso di specie violato, in quanto manca un regolamento comunale teso a disciplinarne l'esercizio; il principio della finalità istitutiva del sistema di sorveglianza è disatteso anche esso, dato che non v'è alcun riferimento normativo o regolamentare che abbia individuato lo scopo per cui è stato utilizzato il sistema di ripresa ed al contempo abbia autorizzato l'I.L.S. ad avvalersene; il principio di proporzionalità, violato perché l'amministrazione ha utilizzato il sistema di videosorveglianza senza far ricorso a strumenti o sistemi alternativi di controllo.


L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha in più occasioni sconsigliato qualsiasi Comune dall'applicare sistemi intelligenti di videosorveglianza senza un'autorizzazione del Garante, prevista anche dalle linee guida insieme agli appositi cartelli per segnalare la presenza di telecamere.


Ed inoltre, lo stesso Garante della Privacy, con provvedimento n. 170 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23.07.2005 in materia di trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione ha stabilito che spetta ai soggetti pubblici l'adozione di un regolamento o la promozione dell'adozione di atti di natura regolamentare in tal senso. Per tale ragione, molti comuni, ad eccezione del Comune di Castrovillari, hanno adottato regolamenti di videosorveglianza ambientale per contrastare l'abbandono e lo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale.


- L'ispettore ambientale volontario del Comune di Castrovillari non era abilitato all'utilizzo del sistema di videosorveglianza ed al trattamento dei dati personali per come stabilito dalla normativa sul diritto di privacy, poiché privo di apposita autorizzazione all'interno del suo decreto di nomina ai sensi degli artt. 4, 1 co. lett. h) e 30, 1 co. D.Lgs. n. 196 del 2003.


- Il sistema di videosorveglianza, poi, non era adeguatamente segnalato violando l'obbligo di informativa posto dall'art. 13, 3 co. Codice sulla Privacy.


La segnaletica, infatti, deve essere idonea per dimensionamento, visibilità, leggibilità, e posizionamento e la violazione di uno solo di questi parametri può provocare l'illegittimità dell'accertamento secondo prudente apprezzamento.


Gli interessati devono sempre essere informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata il supporto con l'informativa deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, in forma semplificata e con testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, 3 co. Codice sulla Privacy.


Nel verbale di accertamento viene riportato che "la sottoscritta x., Comandante della Polizia Municipale di Castrovillari … Ispettore Ambientale Volontario del Comune di Castrovillari, nominato agente accertatore con decreto del Sindaco, ai sensi del regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti … ha installato una telecamera digitale (modello LTL Acorm) a Castrovillari (CS) in via Timpa di Porace intersezione con Via Serra Crispo e Via del Cerviero…".


La telecamera non è stata segnalata, in violazione dei requisiti di cui alla norma appena richiamata.


- Nel verbale di accertamento, poi, non è stato indicato il numero di omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per rilevare le immagini ed i filmati relativi all'illecito amministrativo contestato e ciò rende nullo il verbale. Tanto premesso, B.R. ha chiesto a questo Tribunale di:


a. Dichiarare la nullità del verbale di accertamento n. (...) dell'11.11.2013 emesso dall'Ispettore Ambientale Volontario, nonché Comandante della Polizia Municipale di Castrovillari, dott.ssa x., quale atto amministrativo presupposto.


b. Annullare l'ordinanza di ingiunzione n. 2089 emessa in data 21.01.2016 dal settore Ambiente della Provincia di Cosenza e notificata ai ricorrenti in data 29.01.2016.


c. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.


Alla prima udienza del 27.09.2016 si è costituita in giudizio la PROVINCIA DI COSENZA, deducendo che:


- L'accertamento del Comando di Polizia Municipale di Castrovillari è fondato.


Come risulta dal verbale, era stato posto nell'area interessata apposito segnale regolamentare indicante che l'area era videosorvegliata.


Il trasgressore, il giorno 27.10.2013 alle ore 11:33, giungeva nei pressi dell'area è dopo essere sceso dal veicolo di proprietà della sig.ra B.R., prelevava dal bagagliaio alcuni sacchi di rifiuti e li abbandonava.


Dai successivi accertamenti risultava che i sacchi contenessero prevalentemente inerti provenienti da lavori di ristrutturazione abitativa.


Pertanto, al trasgressore D.V. veniva contestata la violazione dell'art. 192 c. 1 D.Lgs. n. 152 del 2006.


- Il verbale di accertamento è stato notificato in data 12.11.2013 tramite l'agente accertatore dott.ssa x. a mani del sig. D.F. presso l'indirizzo del destinatario sig.ra B.R..


Gli elementi essenziali della relazione di notificazione ai sensi dell'art. 148 c.p.c. sono la data di consegna, l'indicazione della persona cui l'atto è stato consegnato e la firma dell'ufficiale notificatore; tali elementi sono tutti presenti nella relata di notifica.


Sulla validità della notifica non incide la mancanza delle complete generalità del destinatario, né l'espressa menzione del luogo di consegna in quanto tali elementi sono direttamente evincibili dall'atto da notificare, fornendo la relata di notifica piena prova di quanto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale; nel caso di specie, peraltro, la notifica è stata effettuata nei confronti di persona qualificatasi come familiare.


Ai sensi dell'art. 139 c.p.c., l'accertata esistenza di vincolo di parentela o affinità è idonea a giustificare la presunzione di conoscenza dell'atto da notificare nei confronti del destinatario, restando a carico di quest'ultimo provare il carattere occasionale della presenza del consegnatario in casa propria. A nulla rilevando le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.


- Alcun fondamento giuridico ha, poi, l'eccepita illegittimità dell'accertamento per mancata contestazione immediata, in quanto ai sensi dell'art. 14 L. n. 689 del 1981 se la contestazione immediata non è avvenuta, la contestazione deve essere notificata entro 90 giorni dall'avvenuto accertamento; la tempestività di cui all'art. 14, infatti, deve essere intesa in senso relativo ed è correlata all'esigenza di garantire il diritto di difesa dei contravventori e rappresenta un'alternativa rispetto alla notifica.


La contestazione immediata della violazione, infatti, è limitata ai casi in cui questa è possibile.


Qualora la contestazione non sia immediata, inoltre, non viene estinta l'obbligazione sanzionatoria e l'unico adempimento essenziale per evitare l'estinzione del debito sanzionatorio è la notifica nel termine perentorio indicato dalla legge.


- Con riguardo all'utilizzo del sistema di video sorveglianza, la ricorrente deduce che non siano stati rispettati i principi generali previsti dal garante per la privacy, ma ai sensi dell'art. 615 bis c.p. non è consentito l'uso di strumenti di ripresa visiva nelle abitazioni altrui o in altro luogo di privata dimora; è, invece, lecita l'acquisizione di immagini in luogo pubblico o aperto al pubblico.


Un'indiretta conferma a ciò si evince anche dalla disciplina del diritto all'immagine, nonché dagli artt. 10 c.c. e 96 e 97 L. n. 633 del 1941 da cui si evince che la riproduzione e l'uso delle immagini altrui è lecita se vi è consenso, anche implicito, della persona ritratta o se l'acquisizione è effettuata in luogo pubblico o aperto al pubblico.


Lo stesso Garante per la Privacy, con Provv. n. 1712680 del 08 aprile 2010 all'art. 5.2 stabilisce che è consentito, soprattutto ove motivato dall'impossibilità di ricorrere a sistemi diretti, il ricorso alla videosorveglianza per l'illecito conferimento dei rifiuti, legittimando i comuni a usare sistemi di videosorveglianza per verificare che non vi siano infrazioni amministrative a ciò attinenti, soprattutto nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità tipologie ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata in via amministrativa ai sensi dell'art. 13 L. n. 689 del 1981.


Il ricorso alla videosorveglianza per l'illecito conferimento dei rifiuti è consentito anche in considerazione di quanto previsto dal D.L. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni in L. 24 luglio 2008, n. 125.


- Nel verbale di contestazione è espressamente indicato, inoltre, che la dott.ssa x. è agente accertatore nominato con decreto del Sindaco ai sensi del regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti con delibera c.c. n. 64 del 29.09.2011 che le conferisce piena titolarità.


Si tratta, dunque, di atto realizzato da pubblico ufficiale secondo gli schemi generali di rito nel rispetto delle ordinarie regole di efficacia probatoria degli atti pubblici e nel rispetto dei quattro principi generali espressi dal Garante della Privacy sull'attivazione di sistemi di videosorveglianza senza autorizzazione preventiva del Garante della Privacy.


Il trasgressore è stato individuato a seguito della visione di immagini e filmati registrati dalla telecamera apposta al fine di accertare le violazioni al Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti, e tale attività è consentita in quanto conferisce certezza nell'individuazione del trasgressore.


L'agente accertatore ha poi constatato personalmente i luoghi e i fatti, traducendo negli atti quanto rappresentato dalle videoriprese di accertamento e ricostruendo fedelmente la dinamica dell'evento.


- Con riferimento all'eccepita mancanza di segnalazione della videocamera, lo stesso provvedimento generale sulla Privacy stabilisce che, in caso in cui l'attività di videosorveglianza sia svolta da forze di polizia o da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché al fine di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, l'informativa può essere omessa.


Infine, il numero di omologazione dello strumento può essere omesso nel verbale, non essendo previsto dal codice quale contenuto necessario del verbale, con la conseguenza che la mancanza non potrebbe essere eretta a motivo di nullità della contestazione.


Ciò posto, la PROVINCIA DI COSENZA ha chiesto a questo Tribunale di:


a) Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sanzione amministrativa irrogata.


b) Con vittoria di spese e compensi per il giudizio.


Nel giudizio iscritto al n. 509/2016 R.G., il ricorrente D.V., ha adito il Tribunale di Castrovillari, proponendo giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione in oggetto, nella qualità di trasgressore e per i medesimi fatti, adducendo gli stessi motivi che l'altra ricorrente aveva posto a fondamento del proprio ricorso.


Anche nel secondo giudizio si è costituita la PROVINCIA DI COSENZA, la quale si è difesa come in atti.


Alla prima udienza del 27.09.2016, nella causa iscritta al n. 509/2016 R.G., è stata richiesta dalla parte resistente la riunione dei procedimenti e, pertanto, ravvisandosi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 274, 1 co. c.p.c., con provvedimento reso all'udienza del 28.02.2017, è stata disposta la riunione del procedimento iscritto al n. 509/2016 R.G. al procedimento n. 508/2016 R.G..


In seguito ai rinvii disposti, da ultimo, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione.


Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c.


Inoltre, va chiarito che non può essere ravvisata alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.


In effetti, questo giudice condivide e fa proprio il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte ed in base al quale è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla L. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2022, n. 37137).


Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello ex art. 190 c.p.c..


2. Riunione


Per ragioni di economia processuale - attesa la riunione dei giudizi - i motivi comuni ad entrambe le opposizioni verranno trattati congiuntamente. Resta fermo il principio per cui, nel caso in cui avverso una stessa ordinanza ingiunzione venga proposta opposizione da due diversi destinatari della sanzione, anche se i due giudizi vengono riuniti non viene meno l'autonomia delle due posizioni, il che non consente di estendere ad uno degli opponenti i motivi di opposizione formulati soltanto dall'altro (cfr. Cass. civ. n. 20425 del 2006).


Nel caso di specie i ricorrenti, seppur con due atti introduttivi iscritti a ruolo separatamente, hanno posto a fondamento della presente opposizione le medesime eccezioni e deduzioni, pur mantenendo la differente posizione di trasgressore e di obbligato in solido.


3. Principi in materia


L'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della L. 24 novembre 1981, n. 689, si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria in ordine agli illeciti ascritti al trasgressore. L'opposizione, allora, una volta proposta devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa.


Il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione si struttura come un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa della autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto spettano rispettivamente alla P.A. e all'opponente (cfr. Cass. S.U. n. 20930 del 2009).


L'oggetto del giudizio è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall'opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente (Cass. civ., Sez. I, 21 luglio 2005, n. 15333). Per la Pubblica amministrazione opposta, sussiste, invece, il divieto di dedurre circostanze o motivi diversi da quelli enunciati con l'ingiunzione a sostegno della propria pretesa.


Tanto premesso, si devono esaminare i motivi di opposizione sopraindicati.


4. Fondatezza delle opposizioni.


Il motivo relativo al difetto di notifica del verbale di accertamento e contestazione dell'illecito redatto dal Comandante della Polizia Municipale di Castrovillari, dott.ssa L.S. è fondato e deve essere accolto.


Trattandosi della "ragione più liquida" di accoglimento del ricorso, non saranno affrontati gli altri motivi di opposizione (cfr. Cass., sez. un., n. 9936 del 08/05/2014), da ritenersi, peraltro, assorbiti.


Orbene, nel caso di specie la notifica del verbale di contestazione è nulla, con conseguente estinzione della sanzione.


In ordine alle modalità di notificazione dell'atto di contestazione si evidenzia che la L. n. 689 del 1981 non individua una disciplina generale in senso proprio, ma contiene un rinvio alle disposizioni contemplate dalle leggi vigenti e, quindi, alle pertinenti norme del codice di procedura civile. E le aperture della giurisprudenza, in ordine alla non necessaria vincolatività in ordine alle modalità di notificazione previste dal codice di rito, sono comunque subordinate alla riconducibilità del procedimento allo schema normativo che lo disciplina, dovendosi ravvisare - in caso contrario - l'invalidità dello stesso.


In base al comma 4 del citato art. 14, in particolare, alla notificazione della contestazione - quando, ovviamente, non è possibile la contestazione immediata - si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.


L'ultimo comma della suddetta disposizione prevede che la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine di 90 giorni dall'accertamento dell'illecito.


Tanto premesso, vale osservare che la notifica dell'avviso del verbale di contestazione è nulla perché eseguita in violazione degli artt. 137 - 138 e 139 c.p.c.


Invero, relativamente alla notifica nei confronti della B., dalla relata emerge che l'atto è stato consegnato a mani di D.F., coniuge della B., presso il Comando di Polizia Municipale, senza alcuna altra annotazione.


Relativamente alla notifica nei confronti del D.V., dalla relata emerge che l'atto è stato consegnato a mani di D.F., presso il Comando di Polizia Municipale, senza alcuna altra annotazione.


In primo luogo, si rammenta che, ai sensi dell'artt. 137 e 138 c.p.c., la notifica deve essere prioritariamente effettuata a mani proprie del destinatario. Solo ove ciò non avvenga, la notificazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 139 c.p.c.. Ma la notifica deve avvenire nella casa di abitazione oppure presso i luoghi in cui il destinatario ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Non certamente presso il Comando di Polizia Municipale.


In secondo luogo, la notifica è stata effettuata non ai destinatari bensì a D.F.. Ma, per pacifica giurisprudenza, la legittimazione del consegnatario a ricevere copia dell'atto è subordinata non solo al particolare rapporto che lo lega al destinatario, ma, soprattutto, alla sua presenza nei luoghi descritti dall'art. 139 c.p.c. Perché la notificazione sia valida, dunque, la consegna deve effettivamente avvenire nei luoghi sopra indicati e ciò deve risultare dalla relata di notifica, divenendo irrilevante, in caso contrario, il rapporto che lega il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato (v. Cass. Civ. 3445 del 1996; Cass. Civ. n. 9086 del 1994).


La notifica dell'atto di contestazione è, dunque, nulla. Decorso il termine dei 90 giorni ai fini della notificazione della contestazione ex art. 14 L. n. 689 del 1981, l'obbligazione deve ritenersi estinta ex art. 14 ultimo comma (termine di decadenza, secondo Cass. Civ. n. 18555 del 20.08.09).


Infatti, la mancata o erronea notifica della contestazione della violazione nel termine per la contestazione (non immediata) stabilito dall'art. 14 della L. n. 689 del 1981 produce l'estinzione della obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, a nulla rilevando l'eventuale successiva notifica della ordinanza-ingiunzione, che è attività connessa ad atto successivo e definitivo del procedimento sanzionatorio (v. Cass. civ. n. 5400 del 2006).


Ne consegue la illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, che va quindi annullata.


5. Il regime delle spese


Le spese del giudizio si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:


a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto "… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore";


b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (Cass. civ., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n. 17405);


c) del valore della presente controversia;


d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;


e) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia e dell'assenza di contrasti giurisprudenziali in materia;


f) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale e dell'estrema snellezza della fase decisoria, caratterizzata dalla decisione mediante discussione tramite deposito di note scritte di trattazione;


g) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata);


h) della riunione dei giudizi ex art. 274 c.p.c..


i) della identica posizione processuale - sia in fatto sia in diritto - di tutte le parti costituite nei distinti giudizi poi riuniti, idonea a giustificare una liquidazione globale delle stesse (cfr. Cass. Civ. n. 4638 del 1997; nonché Cass. civ. n. 17215 del 2015, secondo cui restano a carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c).

P.Q.M.


Il Tribunale di Castrovillari -Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:


A. ACCOGLIE l'opposizione proposta da B.R. e da V.D. avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2089 del 21.01.2016; per l'effetto, ANNULLA l'ordinanza-ingiunzione opposta, dichiarando l'estinzione della obbligazione;


B. CONDANNA la parte resistente al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 140,00 per esborsi vivi ed in Euro 660,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;


C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.


Così deciso in Castrovillari, il 9 marzo 2023.


Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2023.

Nessun commento: