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lunedì 23 ottobre 2023

Corte d'Appello 2023- Richiamata la nozione giurisprudenziale di mobbing tanto con riguardo all'elemento oggettivo della fattispecie, quanto a quello soggettivo; evidenziati gli oneri probatori gravanti sul ricorrente; stigmatizzata l'insanabile genericità delle allegazioni fattuali e delle istanze istruttorie contenute nel ricorso introduttivo, non sanabili dalla richiesta di CTU medico legale; il primo giudice ha respinto il ricorso, condannando L. alla refusione delle spese di lite.

 


Corte d'Appello Milano Sez. lavoro, Sent., 03-10-2023

Fatto - Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Milano

Sezione Lavoro

La Corte di Appello, in persona dei magistrati:

Giovanni Picciau - Presidente

Maria Rosaria Cuomo - Consigliere

Laura Bertoli - Consigliere rel.

nella causa di appello avverso la sentenza n. 69/2023 del Tribunale di Como, est. Bignami, promossa da

XXXXX (C.F (...)), rappresentato e difeso dall'avv 

appellante

contro

 

appellata

in data 28/09/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA


Svolgimento del processo - Motivi della decisione


Omesso lo svolgimento di istruttoria orale, con la sentenza impugnata il Tribunale di Como ha respinto il ricorso con cui XXXXX aveva chiesto di condannare C. srl alla cessazione di comportamenti mobbizzanti, oltre che al risarcimento dei conseguenti danni.

Richiamata la nozione giurisprudenziale di mobbing tanto con riguardo all'elemento oggettivo della fattispecie, quanto a quello soggettivo; evidenziati gli oneri probatori gravanti sul ricorrente; stigmatizzata l'insanabile genericità delle allegazioni fattuali e delle istanze istruttorie contenute nel ricorso introduttivo, non sanabili dalla richiesta di CTU medico legale; il primo giudice ha respinto il ricorso, condannando L. alla refusione delle spese di lite.

Avverso la sentenza ha proposto appello XXXXX, criticando la decisione di prime cure:

per avere reputato insufficienti a fondare l'accoglimento della domanda le allegazioni fattuali e le istanze istruttorie di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c;

per non avere dato corso all'istruttoria orale e non avere ammesso- né motivato in merito al diniego di ammissione- le registrazioni audio che il ricorrente aveva offerto in produzione nel corso della prima udienza di trattazione, a dimostrazione delle vessazioni subite;

per non avere ammesso la richiesta CTU medica, pur in presenza di copiosa documentazione da cui emergeva l'aggravamento delle proprie condizioni di salute (aggravamento che, nelle more del giudizio, aveva portato anche all'intimazione di un licenziamento per superamento del periodo di comporto);

per avere violato il disposto dell'art. 2087 c.c., senza avvedersi che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado erano state compiutamente indicati i presupposti normativi e fattuali per l'affermazione della responsabilità datoriale.

Per queste ragioni, XXXXX ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.

Con memoria difensiva depositata in data 14.9.2023 si è costituita C. srl, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.

All'udienza del 28.9.2023 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.

I motivi di appello, che per la loro connessione logico giuridica possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e devono essere respinti.

La sentenza impugnata resiste alle critiche mossale nella parte in cui, pur non ravvisando il vizio di nullità del ricorso introduttivo (per essere comunque intellegibile il bene della vita cui il lavoratore ambiva introducendo l'azione giudiziaria), ha nondimeno reputato inidonea la descrizione delle condotte mobbizzanti e correlativamente inadeguata l'offerta di prova proveniente dall'attore.

Come evidenziato dal primo giudice, il lavoratore si è limitato ad affermare di essere stato vittima di condotte persecutorie che, tuttavia, non sono state puntualmente individuate e rispetto alle quali le istanze di prova sono risultate inevitabilmente generiche.

E’ noto al Collegio l'insegnamento secondo cui "la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengono esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253, comma 1, c.p.c. chiarimenti e precisazioni ai testi" (così ad esempio Cassazione civile sez. lav., 04/08/2021, n.22254).

Pur tenendo conto di tale principio, e pur valutate le produzioni documentali, detti requisiti minimi di specificità non sono tuttavia soddisfatti nel caso di specie.

L. ha infatti affermato, e chiesto di provare, che "a partire dai primi anni di lavoro e comunque ininterrottamente dalla data di assunzione ha svolto lavori la cui qualifica richiesta era superiore aquella da lui mantenuta sino all’ anno 2012", senza specificare quali fossero dette attività; ha allegato di aver "subito ripetuti e immotivati attacchi dai colleghi, dai capireparto e dai capiturno e precisamente da: G.M. (caporeparto), N. (caporeparto), M. (caporeparto), M.S. (caporeparto), F.M. (caporeparto), F.M. (capoturno), P.A. (capoturno), L.B.. (capoturno), R.G. (vice capoturno), B. (direttore produzione), L. A. (direttore personale), Z. (vice direttore personale), G.F. (vice direttore), colleghi operai in molti casi non più in forza lavoro e/o dalla direzione, per presunte mancanze mai però concretamente dimostrate", senza però individuare nemmeno uno di detti episodi e senza esplicitare in cosa sarebbero consistiti gli attacchi; ha affermato di aver "subito frequenti aggressioni psicologiche e rimproveri verbali e scritti ingiustificati", ancora una volta in modo aspecifico.

Correttamente pertanto il primo giudice ha reputato che, pur se valutate in uno con la documentazione offerta, le istanze tese a provare dette condotte fossero inammissibili, perché talmente generiche da non consentire: né al teste di individuare con precisione le circostanze su cui era chiamato a riferire; né alla società di esercitare il proprio diritto di difesa, anche per il tramite di adeguata offerta di prova contraria; né al giudice di apprezzare adeguatamente l'esistenza, imputabilità e gravità degli ipotetici illeciti.

Né, come detto, al fine di attribuire maggiore specificità al contenuto del ricorso e delle istanze istruttorie in esso contenute, soccorre l'esame delle contestazioni disciplinari prodotte sub. doc. (...), dalle quali non emergono episodi nemmeno astrattamente qualificabili come aggressioni (trattasi infatti di contestazioni relative alla mancata ripresa di servizio dopo un'assenza per malattia, o al rifiuto da parte del lavoratore di svolgere mansioni reputate eccedenti le proprie competenze).

Non si coglie poi la rilevanza che avrebbe avuto il rifiuto della società di consegnare i documenti stragiudizialmente richiesti dal lavoratore (e cioè: "fogli produzione; solver risk; richiami e detrazioni ore di lavoro per punizioni; registro chiamate di ambulanza e/o mezzi di soccorso per la salute; registro richieste di mandato e/o intervento medico legale inps; lista premi a far data dall'anno 2000") al fine di assolvere l'onere di specificità di cui si discute (e ciò anche a prescindere dal fatto che per alcuni dei documenti indicati non è chiarito nemmeno di cosa si stratti; per altri non vi è prova del fatto che fossero custoditi e nella perdurante disponibilità della società; per altri ancora- ad esempio le contestazioni disciplinari- vi è già stata consegna al lavoratore da parte della società).

Nemmeno è giustificata la critica dell'appellante circa l'omessa acquisizione, da parte del Tribunale, dei files audio offerti dal lavoratore alla prima udienza celebrata nel giudizio di primo grado.

Dell'esistenza di tali files non veniva fatta menzione nel ricorso introduttivo di giudizio; nel corso della prima udienza il lavoratore non ha specificato quale fosse il concreto contenuto delle registrazioni ed a quali colloqui esse si riferissero, pregiudicando la possibilità per il giudice di apprezzarne quantomeno in astratto la rilevanza; né il ricorrente ha dedotto le ragioni per cui non era stato possibile procedere tempestivamente alla loro produzione.

In simile contesto, la pur implicita valutazione di inammissibilità delle registrazioni audio - per tardività e per irrilevanza- operata dal primo giudice risulta del tutto corretta.

Né l'acquisizione di tali files audio può essere effettuata in grado di appello ex art. 437 c.p.c., posto che, per un verso, manca qualsivoglia "pista probatoria" che giustifichi il ricorso, da parte del Collegio, ai propri poteri ufficiosi e, per altro verso, le mancanze ora enumerate non consentono di apprezzare l'ipotetica indispensabilità delle registrazioni.

In simile contesto, non è ravvisabile alcuna violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 2087 c.c., posto che "La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti" (Cassazione civile sez. lav., 06/11/2019, n.28516), mentre, nel caso di specie, le allegazioni e le istanze istruttorie non risultano circostanziate e non consentono, per le ragioni anzidette, né l'indagine istruttoria né la formulazione di qualsiasi giudizio circa esistenza, gravità, imputabilità e rilevanza causale delle condotte delle quali il lavoratore assume la portata dannosa.

Parimenti condivisibile è la decisione del primo giudice di non dar corso alla CTU medico legale.

Il deficit probatorio circa le asserite condotte illecite causative del danno ha reso infatti superflua l'indagine tecnica sia relativamente al nesso causale, sia relativamente alla verifica e alla stima del lamentato danno.

Per questi motivi, ogni ulteriore profilo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.

In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.

Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate - secondo le tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 2022 -in Euro 3.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228.


P.Q.M.


Respinge l'appello;

condanna XXXXX a rifondere a C. spa le spese di lite del grado, liquidate in Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Così deciso in Milano, il 28 settembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 3 ottobre 2023.


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