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lunedì 23 ottobre 2023

WELFARE: INPS,INDENNITA' ACCOMPAGNAMENTO A DISABILI ANCHE SE RICOVERO STRUTTURA OSPEDALIERA =

 LUNEDÌ 23 OTTOBRE 2023 11.55.25


WELFARE: INPS,INDENNITA' ACCOMPAGNAMENTO A DISABILI ANCHE SE RICOVERO STRUTTURA OSPEDALIERA =

ADN0320 7 ECO 0 ADN ECO NAZ WELFARE: INPS,INDENNITA' ACCOMPAGNAMENTO A DISABILI ANCHE SE RICOVERO STRUTTURA OSPEDALIERA = pubblica o convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale Roma, 23 ott. (Adnkronos) - L'INPS, con messaggio Hermes del 26/09/2023 ha previsto che l'indennità di accompagnamento sia corrisposta alla persona con disabilità anche in caso di ricovero in una Struttura ospedaliera, pubblica o convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, per un periodo superiore a 29 giorni, qualora la Struttura sanitaria non garantisca un'assistenza esaustiva. E' quanto si legge in una nota INPS. In particolare, l'indennità di accompagnamento non sarà sospesa qualora sia necessaria la presenza continua di un familiare o di un infermiere privato per attendere a tutti gli atti quotidiani della vita, nonché qualora la presenza dei genitori per l'intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici. (segue) (Tes/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 23-OTT-23 11:55 NNNN
LUNEDÌ 23 OTTOBRE 2023 11.55.25

WELFARE: INPS,INDENNITA' ACCOMPAGNAMENTO A DISABILI ANCHE SE RICOVERO STRUTTURA OSPEDALIERA (2) =

ADN0321 7 ECO 0 ADN ECO NAZ WELFARE: INPS,INDENNITA' ACCOMPAGNAMENTO A DISABILI ANCHE SE RICOVERO STRUTTURA OSPEDALIERA (2) = (Adnkronos) - Al fine di continuare a percepire l'indennità di accompagnamento, il titolare, eventualmente per il tramite dell'amministratore di sostegno o il rappresentante legale, dovrà inviare una dichiarazione telematica all'INPS al termine del ricovero, accedendo al sito www.INPS.it con la propria identità digitale o con delega e seguendo il percorso ''Sostegni, Sussidi e Indennità'' > ''Per disabili/invalidi/inabili'' > ''Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati''. La dichiarazione dovrà recare le date di inizio e fine ricovero e l'allegazione dell'attestazione fornita dalla struttura sanitaria in ordine al carattere non esaustivo dell'assistenza ivi fornita. Non dovranno essere allegati ulteriori certificati, cartelle cliniche o ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti. (Tes/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 23-OTT-23 11:55 NNNN
LUNEDÌ 23 OTTOBRE 2023 12.19.15

INPS. INDENNITÀ ACCOMPAGNAMENTO ANCHE PER RICOVERO PER PIÙ DI 29 GIORNI

DIR1189 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT INPS. INDENNITÀ ACCOMPAGNAMENTO ANCHE PER RICOVERO PER PIÙ DI 29 GIORNI (DIRE) Roma, 23 ott. - "L'INPS, conformandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale, con messaggio Hermes n. 3347 del 26/09/2023 ha previsto che l'indennità di accompagnamento sia corrisposta alla persona con disabilità anche in caso di ricovero in una Struttura ospedaliera, pubblica o convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, per un periodo superiore a 29 giorni, qualora la Struttura sanitaria non garantisca un'assistenza esaustiva". Così una nota. L'INPS precisa che "l'indennità di accompagnamento non sarà sospesa qualora sia necessaria la presenza continua di un familiare o di un infermiere privato per attendere a tutti gli atti quotidiani della vita, nonché qualora la presenza dei genitori per l'intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici". E ancora "al fine di continuare a percepire l'indennità di accompagnamento, il titolare - eventualmente per il tramite dell'amministratore di sostegno o il rappresentante legale - dovrà inviare una dichiarazione telematica all'INPS al termine del ricovero, accedendo al sito www.INPS.it con la propria identità digitale o con delega (SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS) e seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità"; "Per disabili/invalidi/inabili"; "Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati")". La dichiarazione dovrà recare le date di inizio e fine ricovero e l'allegazione dell'attestazione fornita dalla struttura sanitaria in ordine al carattere non esaustivo dell'assistenza ivi fornita. Non dovranno essere allegati ulteriori certificati, cartelle cliniche o ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti. (Red/ Dire) 12:18 23-10-23 NNNN
LUNEDÌ 23 OTTOBRE 2023 12.19.15

INPS. INDENNITÀ ACCOMPAGNAMENTO ANCHE PER RICOVERO PER PIÙ DI 29 GIORNI

DIR1191 3 POL 0 RR1 N/ECO / DIR /TXT INPS. INDENNITÀ ACCOMPAGNAMENTO ANCHE PER RICOVERO PER PIÙ DI 29 GIORNI (DIRE) Roma, 23 ott. - "L'INPS, conformandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale, con messaggio Hermes n. 3347 del 26/09/2023 ha previsto che l'indennità di accompagnamento sia corrisposta alla persona con disabilità anche in caso di ricovero in una Struttura ospedaliera, pubblica o convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, per un periodo superiore a 29 giorni, qualora la Struttura sanitaria non garantisca un'assistenza esaustiva". Così una nota. L'INPS precisa che "l'indennità di accompagnamento non sarà sospesa qualora sia necessaria la presenza continua di un familiare o di un infermiere privato per attendere a tutti gli atti quotidiani della vita, nonché qualora la presenza dei genitori per l'intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici". E ancora "al fine di continuare a percepire l'indennità di accompagnamento, il titolare - eventualmente per il tramite dell'amministratore di sostegno o il rappresentante legale - dovrà inviare una dichiarazione telematica all'INPS al termine del ricovero, accedendo al sito www.INPS.it con la propria identità digitale o con delega (SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS) e seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità"; "Per disabili/invalidi/inabili"; "Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati")". La dichiarazione dovrà recare le date di inizio e fine ricovero e l'allegazione dell'attestazione fornita dalla struttura sanitaria in ordine al carattere non esaustivo dell'assistenza ivi fornita. Non dovranno essere allegati ulteriori certificati, cartelle cliniche o ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti. (Red/ Dire) 12:18 23-10-23 NNNN

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