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lunedì 23 ottobre 2023

GdP 2023- Con ricorso depositato in data 12.05.22, il sig. I.A., ricorreva al Giudice di Pace di Campobasso, per l'annullamento del verbale di contestazione n. xxxxx del 4/3/22, elevato dalla Sezione Polizia Stradale di Campobasso, avente ad oggetto la violazione dell'art. 126 bis C.d.s..



Giudice di pace Campobasso, Sent., 25-08-2023

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace di Campobasso, dott. Carlo CENNAMO,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.790/2022 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 21.06.23, avente ad oggetto: opposizione verbale di contestazione n. xxxxx del 4/3/22, elevato dalla Sezione Polizia  Stradale di Campobasso,

TRA

I.A., nato a T. T. (B.) il (...), C.F. (...), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Iannotti,  

OPPONENTE

Prefettura di Campobasso U.T.G.,

OPPOSTO


Svolgimento del processo


Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione del processo e, dunque, in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 Disp. Attua, c.p.c..

Pertanto devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.

All'udienza del 21.06.23, sulle precisate conclusioni, la causa veniva decisa come da dispositivo.


Motivi della decisione


Con ricorso depositato in data 12.05.22, il sig. I.A., ricorreva al Giudice di Pace di Campobasso, per l'annullamento del verbale di contestazione n. xxxxx del 4/3/22, elevato dalla Sezione  Polizia  Stradale di Campobasso, avente ad oggetto la violazione dell'art. 126 bis C.d.s..

Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica del verbale principale nr. xxxxxdel 04.10.2021.

Che veniva fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 06.07.22 ed inoltre veniva fatto ordine alla Prefettura di Campobasso U.T.G., di depositare in cancelleria, nel termine massimo di dieci giorni prima della suindicata udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione.

Si costituiva la Prefettura di Campobasso, chiedeva il rigetto del ricorso.

All'udienza del 21.06.23, la causa veniva decisa come da dispositivo.

Il ricorso va accolto per le seguenti motivazioni.

La regola del giudizio nel procedimento amministrativo sanzionatorio a seguito di opposizione, segue la regola che l'opposta deve dimostrare la responsabilità dell'opponente.

In effetti sembrerebbe una deroga dell'onere della prova sancito dall'art.2697 c.c., che prevede che ciascuno debba provare i fatti costituivi della propria pretesa, mentre incombe su colui che eccepisce dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi l'onere di provarli.

A ben vedere non si tratta di alcuna regola diversa da quella ordinaria, come avviene nell'opposizione a decreto ingiuntivo, dove è l'opposto creditore che deve dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa creditoria.

Pertanto, nelle opposizioni a sanzione amministrativa, deve essere l'amministrazione a provare i fatti costitutivi della propria pretesa sanzionatoria, ovvero la sussistenza della condotta e la sua riferibilità all'intimato.

In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.

Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.

All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cassazione ordinanza 24.01.2109 n.1291).

Si osserva altresì in diritto.

La legge prevede che qualora la scrittura sia stata disconosciuta, la parte che intende avvalersi di essa deve proporre istanza per la sua verificazione.

Se non viene disconosciuta "nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, la scrittura si ha per riconosciuta.

Pertanto se un atto viene disconosciuto formalmente, la parte che intende valersi della scrittura privata disconosciuta, puo' presentare una domanda di verificazione della firma secondo le modalità riportate dall'articolo 216 del codice di procedura civile.

Se un documento è stato formalmente disconosciuto, la parte che intende valersi della scrittura privata ha l'onere di chiederne la verificazione, presentando apposita istanza, nelle forme e nei modi di cui all'articolo 216 c.p.c..

Nel presente giudizio l'autorità opposta, ha depositato la copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, facendo un semplice riferimento alla regolarità della notifica avvenuta a mani proprie. L'opponente ha contestato, sin dal primo atto introduttivo del giudizio, di non aver ricevuto la notifica del verbale prodromico, in quanto ricevuta da persona diversa dal destinatario, disconoscendo formalmente la firma apposta in calce alla ricevuta di ritorno, all'udienza del 14.12.22.

Nel caso specifico della firma apposta in calce alla raccomandata la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 2482 del 04.02.2020 , ha statuito ha chiarito che oggetto di querela di falso è solo l'originale e, nel caso in cui il ricorrente contesti formalmente la copia prodotta in giudizio, la stessa non può essere utilizzata dal Giudice.

In caso di produzione di copia semplice dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stato notificato l'atto del fisco non serve attivare la procedura di querela di falso, ma basta il formale disconoscimento della copia prodotta.

Secondo la S.C., "l'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della conia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. civ.".

"Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella sua scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde" (...) che richiede per il disconoscimento formale una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale"

Il ricorso va pertanto accolto in quanto non emergono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento del verbale impugnato.

La natura della controversia nonché la particolarità delle questioni affrontate, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.


il Giudice Onorario di Pace di Campobasso dott. Carlo Cennamo definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 12.05.22, da I.A. contro Prefettura di Campobasso U.T.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

disattesa, così provvede:

1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale di contestazione n. xxxxx del 4/3/22, elevato dalla Sezione  Polizia Stradale di Campobasso;

2) spese compensate.

Così deciso in Campobasso, il 21 giugno 2023.

Depositata in Cancelleria il 25 agosto 2023.


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