Tribunale Cosenza Sez. I, Sent., 26-09-2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
-sezione prima civile-
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, in composizione monocratica, quale giudice dell'appello, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato all'udienza del 26 settembre 2023, mediante lettura, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4115/2022 del R.G.A.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
L.M. (c.f. (...)), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Curatolo;
- APPELLANTE
E
COMUNE di San Fili (c.f. (...)), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to Luigi Scarpelli;
- APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 1503/2022 depositata in giudizio di opposizione ex artt. 22 e ss. L. n. 689 del 1981.
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
-sezione prima civile-
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, in composizione monocratica, quale giudice dell'appello, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato all'udienza del 26 settembre 2023, mediante lettura, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4115/2022 del R.G.A.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
L.M. (c.f. (...)), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Curatolo;
- APPELLANTE
E
COMUNE di San Fili (c.f. (...)), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to Luigi Scarpelli;
- APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 1503/2022 depositata in giudizio di opposizione ex artt. 22 e ss. L. n. 689 del 1981.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
L.M. ha proposto appello avverso la sentenza n.1503/2022 emessa dal Giudice di Pace di Cosenza che ha rigettato il ricorso proposto avverso il verbale di accertamento n. 1088/2021 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di San Fili in data 25.3.2021 e notificato il 29.6.2021 con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 142 comma 7, in combinato disposto con il comma 2, CdS, per avere il conducente del autovettura tg. (...) di proprietà del ricorrente superato, si legge sul verbale, (in data 3.3.2021 alle ore 17,06 in località S. F. sulla SS 107 al Km 13+088 in direzione C.), il limite di velocità (previsto in 70 Km/h) eccedendo di 5 Km/h, procedendo alla velocità media di Km/h 75; velocità rilevata a mezzo apparecchiatura Kria "T-EXPEED V 2.0" 000209 elab. 002070, Km/h 80, ridotti a 75 per la tolleranza della misurazione, collocata in postazione fissa, tarata e sottoposta a verifica di funzionalità, regolarmente segnalata e ben visibile, come da cartellonistica stradale posta alle progressive chilometriche km 13+488, 13+238, 13+088 (cartello luminoso attivo), la cui perfetta funzionalità è stata verificata al momento in cui è stata istallata.
Il verbale indica altresì che "la contestazione immediata non è necessaria come previsto dall'art. 201 lett. f del CdS….(….)….L'infrazione è stata commessa su strada dove non vi è l'obbligo di contestazione immediata (Cosenza Prot. n. (...) del 20.12.2014) in riferimento al D.Lgs. n. 121 del 2002 convertito in L. n. 168 del 2002".
Il Giudice di prime cure, sulla domanda di declaratoria di illegittimità del verbale di accertamento e conseguente suo annullamento, ha rigettato il ricorso ed ha compensato le spese di lite, ritenendo infondate le contestazioni formulate dal ricorrente relative 1) alla mancata omologazione ad opera del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento dell'infrazione, che risulta piuttosto semplicemente approvato dal Ministero, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, Direzione Generale della Sicurezza Stradale, determina Dirigenziale prot. (...) del 29.12.2016; 2) alla omessa contestazione immediata, in violazione dell'art. 200 CdS, della violazione, dovendosi disapplicare il decreto del Prefetto di Cosenza prot. (...) di autorizzazione della installazione del dispositivo tecnico di controllo a distanza in questione, perché installato su strada extraurbana secondaria in violazione delle disposizioni previste all'art. 2 comma 2 lett. c) e comma 3 lett. c) CdS, in quanto priva delle caratteristiche minime ivi stabilite (strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine), non essendo presenti le richieste banchine (che, come da D.M. n. 6792 del 5 novembre 2011 devono presentare una larghezza di almeno un metro); 3) alla omessa taratura periodica del dispositivo elettronico di controllo della velocità, non essendo indicata sul verbale la data dell'ultimo controllo.
Il Sig. L. ha impugnato la sentenza di primo grado insistendo nei primi tre motivi di impugnazione ed eccependo altresì la mancanza di prova della violazione, non avendo la controparte allegato in primo grado i rilievi fotografici relativi alla infazione in argomento.
Il Comune di San Fili, già costituito in primo grado, si è costituito nel presente grado, chiedendo il rigetto della domanda dell'appellante e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 16.5.2023 la causa è stata rinviata all'udienza del 26.9.2023 per la discussione.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, alla detta udienza le parti hanno discusso la causa ed il procuratore di parte appellante si è riportato all'atto di appello e agli altri scritti difensivi e ne ha chiesto l'accoglimento ed il procuratore del Comune appellato, riportandosi ai suoi atti difensivi, in particolare con riferimento al discernimento tra omologa approvazione e taratura, ha chiesto il rigetto dell'appello ed all'esito della discussione, ritiratosi questo giudice in camera di consiglio, la causa viene decisa con sentenza di cui è data lettura.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Occorre anzitutto precisare che, pur rilevata in sede di appello la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, il giudice dell'appello deve decidere la causa nel merito, stante la tassatività delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, previste dall'art. 354 cod. proc. civ. nel caso di vizio nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28838 del 05/12/2008 (Rv. 605880 - 01).
In ordine al primo motivo di contestazione infatti occorre rilevare che ai sensi dell'art. 201 comma 1 ter CdS. "Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico……" e sono pertanto considerate in modo analogo l'omologazione e l'approvazione delle dette apparecchiature.
In proposito il Comune di San Fili in primo grado ha allegato la dichiarazione di conformità dell'apparecchio in oggetto al campione omologato e l'approvazione della detta apparecchiatura ai fini del rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il personale-Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, prot. (...) del 16.10.2014 e prot. (...) del 27.10.2014.
Quanto al secondo motivo di contestazione, giova riportare quanto prevede l'art. 4 D.L. n. 121 del 2002: "Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere AeB,del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzitecnici di controllo possono essere altresi' utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade,ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. (si evidenzia il presente comma è stato modificato ai sensi dell'art. 49 comma 5 undecies D.L. n. 76 del 2020 conv. in L. n. 120 del 2020 che ha disposto che "All'articolo 4, comma 1, del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2", ndr).
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere deglienti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, dicui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalita', dellecondizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile il fermo di unveicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del traffico oall'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applicaanche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedenteperiodo.
3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalita' di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione delveicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentonodi accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agentipreposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285".
Inoltre ai sensi dell'art. 201 comma 1 bis lett. e) CdS: "1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:….(…..)….f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all' articolo 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168 , e successive modificazioni;".
E’ previsto ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 e 2 dell'art. 4 D.L. n. 121 del 2002 che il Prefetto individui le strade in cui non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.
In tal senso si richiama il recente arresto della Corte di Cassazione che ha affermato: "In forza di un orientamento risalente e consolidato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6432 del 19/03/2014; Sez. U, Sentenza n. 3936 del 13/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 21523 del 18/10/2011; Sez. 2, Sentenza n. 21021 del 12/10/2011; Sez. 2, Sentenza n. 19755 del 27/09/2011; Sez. 2, Sentenza n. 376 del 10/01/2008; Sez. 2, Sentenza n. 1889 del 28/01/2008), gli agenti accertatori possono avvalersi di strumenti elettronici di rilevazione della velocità anche sulle strade che, per la loro tipologia, non rientrino tra quelle per le quali, a norma dell'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, è consentito l'uso di tali mezzi, né risultano comprese nel decreto prefettizio che individua le strade sulle quali è possibile l'uso di quelle apparecchiature.
In base a questa impostazione, la giustificazione addotta dagli agenti accertatori - nel senso che l'accertamento era stato eseguito mediante apparecchio di rilevamento direttamente gestito dagli organi di Polizia municipale e nella loro disponibilità, che consentiva la determinazione dell'illecito in tempo successivo, perché il veicolo oggetto del rilievo era a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari ex art. 201,comma 1-bis, lett. e), del C.d.S. - è idonea a rendere legittima una contestazione differita, che altrimenti avrebbe dovuto essere effettuata immediatamente, secondo quanto disposto dall'art. 200 C.d.S.
Trova, infatti, applicazione il principio a mente del quale il disposto dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, in L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione dello stesso art. 4 D.L. n. 121 del 2002, comma 2 - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali -, regola l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro, anche in funzione del medesimo art. 4 D.L. n. 121 del 2002, comma 4, con il quale si esclude tout court l'obbligo della contestazione immediata.
Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone un generalizzato divieto di utilizzazione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione, seppure con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201, comma 1-bis, del C.d.S.
Pertanto, in ragione di tale orientamento, in riferimento al caso dell'infrazione del limite di velocità accertato a mezzo di apparecchiature elettroniche mobili presidiate dagli agenti accertatori, qualora nel verbale si sia dato atto dell'impossibilità di fermare l'autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari ex art. 384, lett. e), di detto regolamento, il Giudice dell'opposizione non può escludere detta impossibilità con il rilievo dell'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere, in qualche modo, la contestazione immediata (Cass. Sez.2, Sentenza n. 376 del 10/01/2008; Sez. 1, Sentenza n. 5861 del 17/03/2005; Sez. 1, Sentenza n. 11971 del 08/08/2003). Senonché la facoltà di contestazione di infrazioni sulle strade diverse dalle autostradee dalle strade extraurbane principali presuppone, per qualsiasi strumento di rilevazione conpostazione fissa, senza presidio di agenti, con rilievo dell'infrazione da remoto (ma non per idispositivi con postazione mobile, in presenza di agenti), presuppone che vi sia un decreto prefettizioautorizzativo del controllo con contestazione differita.
Ne consegue che, in difetto, a monte, di una siffatta autorizzazione prefettizia, non può scattare alcunacausa di esonero dalla contestazione immediata di cui all'art. 201, comma 1-bis, del C.d.S. per idispositivi fissi con rilievo da remoto, senza presidio degli agenti.
Ed invero, solo in caso di contestazione differita a mezzo di autovelox relativa ad infrazione commessasu strada extraurbana principale (o su autostrada) non è necessaria l'indicazione, nella motivazionedel verbale, del decreto prefettizio di ricomprensione della strada tra quelle su cui è possibilel'accertamento differito della violazione, atteso che, ai sensi degli artt. 201, comma 1-quater, delC.d.S. e 4, comma 2, del D.L. n. 121 del 2002 (conv., con modif., in L. n. 168 del 2002), le ragioni cheesimono gli accertatori dalla contestazione immediata sono direttamente evincibili dalle disposizioni dilegge che le reputano, in via generale, sussistenti in base alle caratteristiche della circolazione.
Per converso, per le strade diverse da quelle extraurbane principali (e dalle autostrade), le ragioniesimenti non possono che essere desumibili dal decreto prefettizio che autorizza su di essel'accertamento differito tramite autovelox, ma ciò con limitato riferimento alle postazioni fisse senzapresidio degli agenti accertatori con rilevamento da remoto (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26959 del14/09/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 21603 del 28/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10918 del 26/04/2021; Sez.2, Ordinanza n. 24758 del 05/11/2020; Sez. 2, Sentenza n. 23551 del 27/10/2020; Sez. 2, Sentenza n.4090 del 12/02/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 24214 del 04/10/2018; Sez. 62, Ordinanza n. 23726 del01/10/2018; Sez. 6-2, Sentenza n. 26441 del 20/12/2016; Sez. 6-2, Ordinanza n. 331 del 13/01/2015; Sez. 2, Sentenza n. 23882 del 15/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2243 del 30/01/2008)." (Cass. n. 22627/2023 in motivazione).
Ed allora, deve ritenersi la piena legittimità del decreto del Prefetto di Cosenza indicato a verbale che ha decretato, di autorizzare l'installazione e utilizzo di dispositivi di rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 CdS sulla SS 107 tratto extraurbano da Km 18+440 al Km 10+050, senza obbligo di contestazione immediata.
Rientra infatti tra le prerogative del Prefetto, per quanto sopra evidenziato e in forza di quanto previsto all'art. 4 D.L. n. 121 del 2002, di autorizzare l'accertamento differito tramite dispositivi elettronici fissi, senza obbligo di immediata contestazione.
Parte appellante, come detto, non ha insistito nel terzo motivo di contestazione circa la mancata prova della taratura dell'apparecchio (come rilevato dal giudice di prime cure -vedasi la sentenza in copia cartacea nel fascicolo di ufficio del primo grado acquisito in atti, non risultando allegata la stessa sul fascicolo telematico- il Comune di San Fili ha fornito prova dei controlli eseguiti sull'apparecchiatura, ed infatti, come da fascicolo di parte del primo grado allegato in questa sede di appello, emerge che l'ultimo controllo prima della contestata infrazione risale all'8.1.2021).
Quale terzo motivo di appello il Sig. L. ha eccepito la nullità del verbale, rilevando la mancata allegazione nel giudizio di primo grado dei fotogrammi attestanti l'infrazione contestata e la conseguente mancanza di prova ella detta infrazione.
Osserva questo giudice che l'onere di documentare con i rilievi fotografici la violazione contestata ricorre nella ipotesi di contestazione circa la fondatezza della violazione.
Nel caso in questione, la disamina del ricorso presentato in primo grado consente di escludere che fra i motivi di opposizione figurasse altresì qualsivoglia contestazione circa l'effettività della violazione dell'art. 132 commi 2 e 4 CdS, cosicché non può ascriversi al Comune di san Fili la mancata ottemperanza all'onere della prova sul punto.
Deve pertanto concludersi per la infondatezza dei motivi di opposizione e di appello, con la conseguenza che l'appello proposto deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale applicando la tariffa nei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente decidendo, così provvede:
-rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma la sentenza n. 1503/2022 emessa dal Giudice di Pace di Cosenza, qui impugnata,
-Condanna l'appellante al pagamento in favore del Comune di San Fili delle spese di questo grado di appello, che liquida in Euro 232,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Cosenza, il 26 settembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2023.
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