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sabato 20 gennaio 2024

Commissione Racc. 23/11/2023, n. 2024/268/UE RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE sulla cooperazione tra gli Stati membri riguardo alle minacce gravi per la sicurezza interna e l'ordine pubblico nello spazio senza controlli alle frontiere interne. Pubblicata nella G.U.U.E. 17 gennaio 2024, L.

 


 Racc. 23 novembre 2023, n. 2024/268/UE (1).


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE sulla cooperazione tra gli Stati membri riguardo alle minacce gravi per la sicurezza interna e l'ordine pubblico nello spazio senza controlli alle frontiere interne.


(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 17 gennaio 2024, L.



LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,


considerando quanto segue:


(1) Lo spazio senza controlli alle frontiere interne poggia su un quadro giuridico di misure poste a sostegno della cooperazione operativa e dello scambio di informazioni tra autorità di polizia e giudiziarie in materia penale, e di misure di politica dei visti e di rimpatrio. Questo quadro è stato messo a punto per compensare l'assenza di controlli alle frontiere interne e deve funzionare in modo scorrevole di pari passo con una gestione efficace delle frontiere esterne.


(2) Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) impone esplicitamente agli Stati membri di prestarsi assistenza e assicurare tra loro una cooperazione permanente. Ai fini del corretto funzionamento dello spazio Schengen è altrettanto importante che gli Stati membri si prestino assistenza in relazione alle misure adottate nella zona di frontiera interna.


(3) La Commissione monitora attentamente la situazione alle frontiere interne. Nella comunicazione «Strategia per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne pienamente funzionante e resiliente» (3), la Commissione ha definito, fra l'altro, una serie di azioni fondamentali per rafforzare e promuovere la fiducia reciproca tra gli Stati membri. Le relazioni sullo stato di Schengen del 2022 (4) e del 2023 (5) passano in rassegna le misure prese dalla Commissione a questo scopo negli ultimi anni, oltre ai settori di azione prioritari per una risposta comune europea strutturata e coordinata alle sfide comuni.


(4) Dal 2022 i controlli alle frontiere interne sono oggetto di un intenso dialogo tra gli Stati membri e il coordinatore Schengen (6). Sono inoltre al centro del ciclo Schengen (7) e costituiscono un argomento ricorrente delle discussioni in seno al Consiglio Schengen, nel quadro del «barometro» Schengen. Dal maggio 2023 la Commissione svolge consultazioni (8) con gli Stati membri che mantengono durevolmente i controlli alle frontiere interne e con quelli che subiscono le ripercussioni di tali controlli (9). Il coordinatore Schengen intende proseguire il dialogo in corso con gli Stati membri per sostenerli nell'attuazione della presente raccomandazione, e riferire regolarmente sulla situazione e sui progressi compiuti in sede di Consiglio Schengen.


(5) Di recente la situazione alle frontiere interne è stata oggetto di due sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea: una sentenza riguardante i limiti della durata del ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne per rispondere a una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna dello stesso tipo (10) di quelle previste nel regolamento (UE) 2016/399 e, in seguito, una sentenza sulle norme applicabili ai migranti in situazione irregolare che si presentano a un valico di frontiera in cui sono stati ripristinati i controlli alla frontiera interna (11).


(6) Con la proposta di modifica del regolamento (UE) 2016/399 adottata il 14 dicembre 2021 (12), la Commissione ha proposto di espandere la gamma di misure utilizzabili come alternative ai controlli alle frontiere interne, anche per affrontare minacce gravi per la sicurezza interna o l'ordine pubblico. Le misure proposte si basano sulla raccomandazione (UE) 2017/820 della Commissione (13) relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia, e dimostrano pertanto l'esigenza di ulteriori azioni per promuovere l'uso di alternative ai controlli alle frontiere interne in risposta alle minacce per la sicurezza interna o l'ordine pubblico.


(7) Tenendo presente che il dialogo tra il coordinatore Schengen e gli Stati membri ha rivelato che le raccomandazioni relative a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia formulate dalla Commissione nella raccomandazione (UE) 2017/820 rimangono valide, e che le minacce per la sicurezza interna e l'ordine pubblico nello spazio Schengen sono in costante evoluzione, e tenendo conto delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-368/20, C-369/20 e C-143/22, la Commissione ritiene appropriato riesaminare la suddetta raccomandazione e completarla sulla base degli insegnamenti tratti in seguito alla sua adozione nel 2017 e del dialogo svolto dal coordinatore Schengen. E' inoltre opportuno passare in rassegna altre raccomandazioni adottate dal 2017, pertinenti per il tipo di minacce rilevate dagli Stati membri e da essi invocate per giustificare il ripristino dei controlli alle frontiere interne.


(8) La relazione sullo stato di Schengen del 2023 stabilisce la priorità di rafforzare la sicurezza interna nello spazio Schengen per combattere la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti. Come spiegato in quest'ultima relazione, dal dialogo con gli Stati membri è emerso che essi continuano a dover far fronte a gravi minacce alla loro sicurezza interna e all'ordine pubblico che richiedono un intervento. La relazione ha illustrato l'ampia varietà di misure adottate nel quadro dei ripristini notificati dei controlli alle frontiere interne, in particolare per quanto riguarda la frequenza e l'intensità dei controlli reintrodotti e le relazioni con gli altri provvedimenti presi per affrontare le minacce individuate.


(9) La presente raccomandazione si basa anche sulla raccomandazione (UE) 2022/915 del Consiglio (14) e dovrebbe potenziarne l'attuazione da parte degli Stati membri. La raccomandazione (UE) 2022/915 presenta una serie di soluzioni per superare gli ostacoli alla cooperazione operativa e rafforzarla ulteriormente quando i funzionari delle autorità di contrasto operano in altri Stati membri per effettuare inseguimenti oltre frontiera, osservazioni, pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte. Come illustrato nei workshop organizzati dalle successive presidenze del Consiglio e dalla Commissione nel contesto della raccomandazione (UE) 2022/915, in alcuni Stati membri esistono numerose buone pratiche in materia di cooperazione operativa di polizia, tra cui posti di polizia comuni, pattugliamenti congiunti sui treni, task force operative congiunte permanenti, brigate di polizia congiunte permanenti pronte a essere dispiegate su richiesta, il ricorso ai centri di cooperazione di polizia e doganale a sostegno della cooperazione operativa nelle attività di contrasto, tecnologie per svolgere controlli di polizia senza ostacolare il traffico, soluzioni di comunicazione transfrontaliera sicura ecc., e nel 2023 la Comunicazione ha messo a disposizione finanziamenti per favorirne la diffusione nell'Unione. Queste buone pratiche dovrebbero essere attuate da altri Stati membri ogniqualvolta risultino pertinenti alle loro circostanze. La Commissione intende inoltre, come indicato nella relazione sullo stato di Schengen 2023, continuare a mettere a disposizione finanziamenti al fine di intensificare la diffusione di buone pratiche in altri Stati membri.


(10) La presente raccomandazione dovrebbe tenere conto del ruolo fondamentale svolto dai centri di cooperazione di polizia e doganale nella lotta contro la criminalità transfrontaliera, specialmente nelle zone di frontiera interne. Tale ruolo è promosso dalla raccomandazione (UE) 2022/915, mentre la direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) prevede un efficace scambio di informazioni con i centri di cooperazione di polizia e doganale e attraverso i medesimi.


(11) Dato che la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) è divenuta il principale strumento di contrasto dell'Unione alla criminalità organizzata (16), la presente raccomandazione dovrebbe tenere conto del quadro fornito da EMPACT per combattere efficacemente queste minacce.


(12) Occorre inoltre rafforzare le azioni congiunte per combattere più efficacemente il traffico di migranti e contrastare l'immigrazione irregolare nell'Unione e i movimenti non autorizzati tra gli Stati membri. La cooperazione in questi settori dovrebbe essere potenziata. La pressione migratoria può indurre a intensificare i controlli nelle zone di frontiera interne e, ove opportuno, sulla base delle norme definite dal regolamento (UE) 2016/399, a ripristinare i controlli alle frontiere interne. Tali controlli dovrebbero tuttavia essere svolti solo se non possono essere sostituiti da misure meno rigorose, sulla base di un'analisi dei rischi.


(13) Occorre sottolineare che tutte le azioni delle autorità di contrasto devono essere condotte in maniera proporzionata e non discriminatoria,


HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:


(2) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj).


(3) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 2 giugno 2021, «Strategia per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne pienamente funzionante e resiliente», COM(2021) 277 final.


(4) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 24 maggio 2022, Relazione sullo stato di Schengen 2022, COM(2022) 301 final/2.


(5) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 16 maggio 2023, Relazione sullo stato di Schengen 2023, COM(2023) 274 final.


(6) Funzione istituita dalla Commissione nel giugno 2022.


(7) Si vedano le conclusioni del Consiglio 6234/22 del 23 febbraio 2023 e il documento del Consiglio 9802/22 del 3 giugno 2022.


(8) A seguito della lettera inviata il 26 aprile 2023 dalle autorità slovene, in cui si esprimeva preoccupazione circa la necessità e la proporzionalità della decisione austriaca di rinnovare i controlli alla frontiera interna presso la sezione di frontiera con la Slovenia dal 12 maggio 2023.


(9) Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la raccomandazione sulla cooperazione tra gli Stati membri riguardo alle minacce gravi per la sicurezza interna e l'ordine pubblico nello spazio senza controlli alle frontiere interne adottata il [22 novembre 2023].


(10) Sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2022, Landespolizeidirektion Steiermark, cause riunite C-368/20 e C-369/20, ECLI:EU:C:2022:298.


(11) Sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 2023, ADDE e a., C-143/22, ECLI:EU:C:2023:689, che conferma in larga misura una sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2019, Arib e a., C-444/17, ECLI: EU:C:2019:220.


(12) Proposta di regolamento del Parlamento europeo recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, COM(2021) 891 final.


(13) Raccomandazione (UE) 2017/820 della Commissione, del 12 maggio 2017, relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 79, ELI:http://data.europa.eu/eli/reco/2017/820/oj).


(14) Raccomandazione (UE) 2022/915 della Commissione, del 9 giugno 2022, sulla cooperazione operativa nell'attività di contrasto (GU L 158 del 13.6.2022, pag. 53, ELI:http://data.europa.eu/eli/reco/2022/915/oj).


(15) Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (GU L 134 del 22.5.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/977/oj).


(16) Conclusioni del Consiglio 7100/23 sul proseguimento permanente del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale: EMPACT 2022+, approvate dal Consiglio «Giustizia e affari interni» nella 3936a sessione tenutasi il 9 marzo 2023 (ELI: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7100-2023-INIT/en/pdf).



[Testo della Raccomandazione]


1. COOPERAZIONE STRUTTURATA A TUTTI I LIVELLI


1) Gli Stati membri dovrebbero proseguire e rafforzare la loro stretta cooperazione a tutti i livelli politici, amministrativi e operativi nella lotta contro le minacce gravi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna all'interno dello spazio Schengen.


2) In particolare, gli Stati membri dovrebbero istituire punti di contatto permanenti nell'ambito delle autorità competenti per la risposta alle minacce gravi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, e informarsi reciprocamente e informare la Commissione riguardo a tali punti di contatto ove opportuno.


I punti di contatto permanenti dovrebbero essere istituiti sia a livello nazionale, sia a livello locale.


L'attività dei punti di contatto permanenti dovrebbe essere adeguata al livello delle minacce, con scambi più frequenti tra di essi in caso di intensificazione dei controlli di polizia nelle zone di frontiera interne, sulla base della legislazione nazionale.


I punti di contatto permanenti dovrebbero avere i compiti seguenti:


a) monitorare l'evoluzione delle minacce, specialmente scambiandosi prodotti di analisi dei rischi e intelligence riguardanti, in particolare, quanto segue:


i) le minacce terroristiche;


ii) il traffico di armi da fuoco e altre armi leggere e di piccolo calibro nei veicoli;


iii) le rotte dei movimenti non autorizzati;


iv) il traffico di stupefacenti;


v) il modus operandi di individui o gruppi collegati, fra l'altro, al traffico di migranti o di armi e ai fornitori di documenti falsi, considerati dagli Stati membri una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna;


b) intensificare la cooperazione e lo scambio di informazioni in materia di contrasto sulle minacce gravi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, con il sostegno dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) in quanto polo di informazione dell'Unione sulle attività criminali, e usare le capacità di analisi congiunta per facilitare il lavoro degli investigatori nazionali nelle indagini penali transfrontaliere.


3) Se uno Stato membro decide di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne conformemente al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2016/399, gli Stati membri interessati da tali ripristini dovrebbero:


a) organizzare regolarmente riunioni bilaterali dei punti di contatto o di altri servizi competenti, al fine di:


i) monitorare l'evoluzione delle minacce gravi individuate, specialmente scambiando tra loro le analisi dei rischi e l'intelligence su dette minacce;


ii) esaminare la proporzionalità delle misure adottate rispetto alle minacce gravi individuate e adeguare all'evoluzione di tali minacce le misure applicate presso le sezioni delle frontiere interne interessate e nelle zone di frontiera interne, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, la frequenza e l'intensità delle verifiche, al fine di impedire la chiusura di strade transfrontaliere, che potrebbe compromettere il funzionamento delle comunità transfrontaliere e del mercato interno;


b) mantenere una stretta cooperazione con la Commissione e, in particolare:


i) comunicare tempestivamente tutte le informazioni pertinenti al coordinatore Schengen su sua richiesta;


ii) partecipare alle consultazioni organizzate dalla Commissione a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399 al fine di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all'origine del ripristino dei controlli alla frontiera interna e alla minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, tenendo pienamente conto della giurisprudenza della Corte di giustizia (17).


2. RAFFORZARE LA CAPACITA' DI SVOLGERE AZIONI CONGIUNTE


4) Gli Stati membri dovrebbero sviluppare ulteriormente la propria capacità di svolgere azioni congiunte e complementari sulla base della cooperazione transfrontaliera bilaterale o multilaterale.


5) In particolare, gli Stati membri dovrebbero:


a) riesaminare e adeguare gli accordi e le intese bilaterali su cui si fonda la cooperazione transfrontaliera in materia di contrasto tra le autorità competenti e i rispettivi punti di contatto;


b) elaborare analisi dei rischi congiunte che permettano di determinare le misure più appropriate per rispondere a diversi tipi di minacce gravi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna e di stabilire l'intensità di tali misure, tenendo conto delle specifiche circostanze locali. Ad esempio, gli Stati membri potrebbero considerare l'opportunità di definire insieme agli Stati membri confinanti, se opportuno, un approccio mirato per ciascuna sezione della frontiera interna, con una panoramica delle misure specifiche in funzione delle caratteristiche delle minacce gravi individuate. Tale approccio mirato potrebbe servire, ad esempio, per contrastare i movimenti non autorizzati su larga scala di migranti in posizione irregolare, il terrorismo e il traffico di stupefacenti e per prevenire e ridurre il traffico di armi da fuoco e altre armi leggere e di piccolo calibro, azioni che richiedono specifiche analisi dei rischi congiunte;


c) dotare le pattuglie congiunte e le brigate miste delle risorse, attrezzature e competenze necessarie. Le pattuglie congiunte e le brigate miste dovrebbero disporre, in particolare, di poteri di intervento per individuare e sequestrare armi da fuoco e altre armi leggere e di piccolo calibro nascoste nei veicoli, e per identificare individui e gruppi considerati dagli Stati membri una minaccia grave per la sicurezza interna e/o l'ordine pubblico. Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, le pattuglie congiunte e le brigate miste dovrebbero essere autorizzate a operare in una zona definita dell'ampiezza necessaria, tenuto conto delle circostanze locali, determinata sulla base dell'analisi dei rischi, senza escludere le zone di frontiera interne, purché le loro operazioni non siano equivalenti a controlli di frontiera.


3. TRARRE IL MASSIMO VANTAGGIO DALLE POSSIBILITA' OFFERTE DALLA RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/915


6) Gli Stati membri dovrebbero:


a) prendere tutte le misure necessarie per attuare la raccomandazione (UE) 2022/915 nel quadro della lotta alle minacce gravi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio Schengen,


i) mettendo a disposizione o adottando gli strumenti e i mezzi tecnici, giuridici e operativi necessari a consentire l'attività delle pattuglie congiunte e delle brigate miste, gli inseguimenti oltre frontiera e la sorveglianza transfrontaliera nelle zone di frontiera interne;


ii) istituendo o potenziando i centri di cooperazione di polizia e doganale per rafforzare la cooperazione nelle zone di frontiera interne;


b) attuando le buone prassi nella cooperazione operativa di polizia esistenti in altri Stati membri, come stabilito nella tabella di marcia di attuazione nell'ambito del gruppo «Applicazione della legge» del Consiglio;


c) usare i finanziamenti dell'Unione disponibili per:


i) elaborare progetti transnazionali sulla cooperazione operativa nell'attività di contrasto dotati di valore aggiunto europeo;


ii) intensificare la diffusione di buone pratiche.


4. RAFFORZARE LE AZIONI CONGIUNTE PER LOTTARE CONTRO IL TRAFFICO DI MIGRANTI


7) Gli Stati membri dovrebbero prendere le iniziative necessarie per:


a) aumentare le indagini congiunte su obiettivi identificati di elevato valore e reti criminali ad alto rischio;


b) organizzare e usare pattugliamenti congiunti mirati e altre operazioni congiunte in specifiche zone di frontiera interne;


c) condividere sistematicamente le informazioni sulle tendenze dei movimenti non autorizzati con altri Stati membri interessati e con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed Europol, e riferire sugli eventi e presentare analisi nei quadri situazionali di Eurosur (18), se disponibili.


8) Europol e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale dovrebbero sostenere le indagini congiunte di cui al punto 7), lettera a), della presente raccomandazione tramite apposite task force operative nel quadro della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità organizzata (EMPACT).


9) Europol dovrebbe sostenere le indagini sui reati correlati al traffico risultanti dalle operazioni di cui al punto 7), lettera b), della presente raccomandazione.


5. AVVALERSI DELLE POSSIBILITA' ESISTENTI NEL SETTORE DEL RIMPATRIO PER CONTRASTARE I MOVIMENTI NON AUTORIZZATI


10) Gli Stati membri dovrebbero contrastare efficacemente e scoraggiare i movimenti non autorizzati su larga scala individuati che possono minacciare gravemente l'ordine pubblico o la sicurezza interna.


Gli Stati membri dovrebbero usare gli strumenti pertinenti nel settore del rimpatrio conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19), in particolare attuando la raccomandazione (UE) 2017/820, la raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione (20) e la raccomandazione (UE) 2023/682 della Commissione (21).


11) In particolare, gli Stati membri dovrebbero:


a) riprendere in carico i cittadini di paesi terzi che hanno transitato nel loro territorio prima di essere fermati in un altro Stato membro,


i) applicando le disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali vigenti al 13 gennaio 2009, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE, in particolare tra Stati membri confinanti;


ii) prendendo tutte le misure necessarie, compresa l'istituzione di prassi operative tra autorità nazionali competenti, per assicurare il rapido completamento delle procedure di rimpatrio;


iii) valutando la necessità di rinegoziare o rinnovare gli accordi o le intese bilaterali vigenti al 13 gennaio 2009, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE, alla luce delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-444/17 e C-143/22;


b) impartire la formazione necessaria, anche sui diritti fondamentali, ai servizi incaricati dei controlli alla frontiera interna, per garantire il rispetto costante degli obblighi di cui alla direttiva 2008/115/CE.


12) Se un cittadino di paese terzo non è ripreso da un altro Stato membro conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE e se da una verifica nel sistema d'informazione Schengen effettuata nel corso dei controlli di polizia o dei controlli ripristinati alla frontiera interna risulta che un cittadino di paese terzo è già destinatario di una decisione di rimpatrio precedentemente emessa da un altro Stato membro, gli Stati membri dovrebbero:


a) provvedere al riconoscimento reciproco di una decisione di rimpatrio precedentemente emessa da un altro Stato membro in conformità della raccomandazione (UE) 2023/682 e all'allontanamento della persona a norma della direttiva 2008/115/CE;


b) se il riconoscimento reciproco di una decisione di rimpatrio in conformità della raccomandazione (UE) 2023/682 non è possibile, contattare lo Stato membro che ha precedentemente emesso tale decisione nei confronti del medesimo cittadino di paese terzo e ottenere informazioni pertinenti di cui poter tenere conto nel contesto della procedura di rimpatrio conformemente alla direttiva 2008/115/CE, in particolare al fine di valutare il rischio di fuga.


6. MISURE PER CONTRASTARE I MOVIMENTI NON AUTORIZZATI


13) Gli Stati membri che devono far fronte a movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi provenienti da altri Stati membri dovrebbero, in primo luogo, intensificare i controlli di polizia nelle zone di frontiera interne. Ogni decisione di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne a causa di movimenti non autorizzati che in situazioni eccezionali potrebbero rappresentare una minaccia grave per la sicurezza interna o l'ordine pubblico, adottata conformemente al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2016/399, dovrebbe essere accompagnata da opportune misure di attenuazione e soggetta a un costante riesame che permetta di sostituire tali controlli non appena possibile, sulla base di un'analisi dei rischi, con controlli di polizia intensificati e misure di cooperazione transfrontaliera di polizia.


7. RAFFORZARE LE AZIONI CONGIUNTE PER COMBATTERE IL TERRORISMO E LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA TRANSFRONTALIERA


14) Gli Stati membri dovrebbero riesaminare e rafforzare il loro impegno nell'ambito di EMPACT e dei suoi vari piani d'azione operativi dedicati alle priorità dell'Unione in materia di lotta alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità, in linea con le conclusioni del Consiglio del 9 marzo 2023 che stabiliscono dette priorità per l'EMPACT 2022-2025 (22).


15) Gli Stati membri dovrebbero avvalersi delle possibilità offerte dalla direttiva (UE) 2023/977 per un efficace scambio di informazioni con i centri di cooperazione di polizia e doganale e attraverso i medesimi, tenendo pienamente informati i punti di contatto unici ed Europol.


8. APPLICARE MISURE DI ATTENUAZIONE


16) Gli Stati membri dovrebbero limitare l'impatto delle misure adottate per contrastare le minacce gravi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.


17) Gli Stati membri dovrebbero:


a) limitare il ricorso alle verifiche sistematiche alle situazioni eccezionali, quale misura di extrema ratio;


b) privilegiare le verifiche mobili nel territorio degli Stati membri rispetto alle verifiche statiche in località fisse;


c) rafforzare l'uso delle moderne tecnologie e delle informazioni sui passeggeri per effettuare controlli più mirati secondo un approccio incentrato sui rischi e fondato su dati.


18) Nel caso eccezionale in cui si decida di ricorrere a verifiche sistematiche e a verifiche in località fisse, conformemente al regolamento (UE) 2016/399 tale decisione dovrebbe essere discussa in anticipo con lo Stato membro confinante ed essere basata su un'analisi dei rischi congiunta.


19) Lo Stato membro che effettua verifiche sistematiche e verifiche in località fisse nel corso dei controlli temporaneamente ripristinati alla frontiera interna dovrebbe investire risorse sufficienti in termini di personale e attrezzature per limitare le ripercussioni delle verifiche sulla fluidità del traffico e sulla disponibilità di collegamenti transfrontalieri.


20) L'organizzazione del traffico e delle risorse durante le verifiche sistematiche e le verifiche in località fisse dovrebbe essere adeguata di conseguenza (ad esempio, dovrebbero essere predisposte corsie separate ai margini della strada).


21) In caso di difficoltà nell'assegnazione delle risorse necessarie, lo Stato membro interessato dovrebbe rivolgersi allo Stato membro confinante per concordare l'uso di misure complementari.


9. TAPPE SUCCESSIVE


22) Gli Stati membri dovrebbero continuare a cooperare strettamente con il coordinatore Schengen, ed essere sostenuti nell'attuazione della presente raccomandazione da quest'ultimo, che proseguirà il dialogo in corso con loro e riferirà regolarmente in sede di Consiglio Schengen sulla situazione e sui progressi compiuti.


Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2023


Per la Commissione


Ylva JOHANSSON


Membro della Commissione


(17) In particolare, la sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2022, Landespolizeidirektion Steiermark, cause riunite C-368/20 e C-369/20, ECLI:EU:C:2022:298; la sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2019, Arib e a., C-444/17, ECLI:EU:C:2019:220; e la sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 2023, ADDE e a., C-143/22, ECLI: EU:C:2023:689.


(18) Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/581 della Commissione, del 9 aprile 2021, relativo ai quadri situazionali del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 124 del 12.4.2021, pag. 3, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/581/oj).


(19) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI:http:// data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).


(20) Raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017, per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 66 dell'11.3.2017, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2017/432/oj).


(21) Raccomandazione (UE) 2023/682 della Commissione del 16 marzo 2023 relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e all'accelerazione dei rimpatri nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 86 del 24.3.2023, pag. 58,ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/682/oj).


(22) Conclusioni del Consiglio che stabiliscono le priorità dell'UE in materia di lotta alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità per l'EMPACT 2022-2025 (documento 7101/23). 




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