T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., (ud. 30/11/2023) 15-01-2024, n. 411
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2449 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del Decreto prot. n. -OMISSIS-, a firma del Prefetto della Provincia di Napoli, notificato in data 29 marzo 2020, con cui veniva decretato nei confronti del ricorrente il divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39 T.U.L.P.S.;
b) di ogni atto premesso, connesso e/o consequenziale, ed in particolare della Nota n. -OMISSIS-, richiamata nel Decreto prefettizio impugnato, e mai notificata né altrimenti conosciuta, con la quale la Stazione Carabinieri di Somma Vesuviana aveva proposto l'adozione del decreto di divieto a detenere armi, munizioni e materiale esplodente, ex art. 39 T.U.L.P.S., nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS-.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
per l'annullamento e/o riforma del Decreto prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 24 novembre 2020, con cui la Questura di Napoli - Commissariato di P.S. di San Giuseppe Vesuviano (NA), ha revocato la licenza di porto di fucile ad uso caccia n. -OMISSIS- rilasciata al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- dal Commissariato di P.S. in data 16.8.2014.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 novembre 2023 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con Decreto prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 29 marzo 2020, il Prefetto della Provincia di Napoli faceva divieto al ricorrente di detenere armi e munizioni ai sensi dell'art art. 39 T.U.L.P.S. Con successivo Provv. n. -OMISSIS-, notificato in data 24 novembre 2020, la Questura di Napoli revocato al ricorrente la licenza di porto di fucile ad uso caccia n. -OMISSIS-, già rilasciatagli in data 16.8.2014.
Il ricorrente ha impugnato i suindicati provvedimenti deducendone l'illegittimità per violazione e falsa applicazione della normativa di settore in materia di armi e munizioni e per eccesso di potere, difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto, carenza assoluta di istruttoria e travisamento dei fatti; violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa; irragionevolezza ed ingiustizia manifeste; abnormità; arbitrarietà, perplessità e genericità.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo il rigetto del gravame.
L'istanza cautelare è stata respinta con ordinanza di questo Tribunale del 16.01.2023.
Pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento del 30.11.2023, tenuta da remoto in ossequio alle vigenti disposizioni processuali, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati per le considerazioni che seguono.
Con il ricorso principale, il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio n.-OMISSIS-, recante divieto di detenzione di armi e munizioni, deducendo, quale primo motivo di ricorso, che nessuna delle ipotesi delittuose previste dall'art. 11 del T.U.L.P.S. ricorresse nel caso di specie, non avendo egli subito alcuna condanna per alcuno dei delitti previsti dalla suddetta norma. La Prefettura di Napoli, quindi, aveva adottato il provvedimento impugnato solo sulla scorta del mero deferimento del ricorrente all'A.G. di Nola per il reato di cui all'art. 703 c.p., oltre che sulla base di mere presunzioni del tutto sfornite di prova.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva esploso un colpo di fucile in aria al solo fine di spaventare alcuni malintenzionati che si stavano accingendo ad entrare forzatamente all'interno della sua abitazione, di notte, dopo aver scavalcato il muro di cinta del terreno confinante, e quindi al solo fine di sventare un furto; il tutto come dettagliatamente esposto dall'odierno ricorrente nella denunzia - querela presentata alla Stazione Carabinieri di Somma Vesuviana il giorno 9 marzo
2020, prodotta in atti.
Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente ha invece censurato il provvedimento impugnato per carenza di una adeguata motivazione circa il giudizio di non affidabilità nell'uso delle armi che aveva costituito il presupposto dell'atto gravato e che era stato compiuto dall'Ufficio sulla base del solo ed isolato episodio sopra rappresentato, senza alcuna congrua istruttoria idonea ad evidenziare il rischio concreto di abuso delle armi da parte del loro titolare.
Passando, invece, all'esame dei motivi aggiunti, si rileva che, con Decreto prot. n. -OMISSIS-, la Questura di Napoli - Commissariato di P.S. di San Giuseppe Vesuviano (NA), anch'essa richiamando la Nota del Comando Stazione Carabinieri di Somma Vesuviana (NA) n. -OMISSIS-, e visto il Decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli in data 27.3.2020, revocava la Licenza di porto di fucile per uso caccia nr. -OMISSIS-, già rilasciata al ricorrente.
Tale provvedimento è stato impugnato dal ricorrente perché illegittimo in quanto adottato esclusivamente in seguito al deferimento del ricorrente all'Autorità giudiziaria, ma in assenza di un accertamento definitivo dei fatti ad opera del Giudice penale nonché per difetto di istruttoria e difetto dei presupposti di fatto e di diritto e per violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa; mancherebbe, inoltre, qualsiasi motivazione circa il pericolo di 'abuso delle armi da parte del ricorrente che, invece, ne costituiva in necessario presupposto.
Ciò premesso, il Collegio è dell'avviso che i provvedimenti impugnati siano legittimi ed immuni dalle censure proposte.
Ed invero, la Prefettura di Napoli ha adottato il provvedimento impugnato recependo la nota n.-OMISSIS-, con la quale la Stazione Carabinieri di Somma Vesuviana aveva proposto l'adozione del decreto di divieto a detenere armi, munizioni e materiale esplodente, ex art. 39 T.U.L.P.S., e rilevando che il ricorrente non corrispondesse più ai rigorosi requisiti di affidabilità prescritti dalla vigente disciplina in materia di armi, essendo stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola per il reato di cui all'art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose), avendo esploso un colpo di fucile a scopo intimidatorio poiché due soggetti ignoti si erano introdotti all'interno del terreno adiacente all'abitazione dopo aver scavalcato il muro di cinta. Tali circostanze, pur non ancora definite in sede penale, sono state ritenute tali da far emergere elementi sintomatici della possibilità di abuso delle armi e, pertanto, tali da ritenere gravemente compromesse le rigorose garanzie di affidabilità prescritte dall'ordinamento per la titolarità della licenza di armi, giustificando, altresì, una l'adozione immediata del divieto di detenere armi senza la previa comunicazione, all'interessato, di avvio del procedimento prevista dall'art. 7 della L. n. 241 del 1990.
Come più volte affermato in giurisprudenza, infatti, "in materia di autorizzazioni di polizia, il nostro ordinamento è caratterizzato da un sistema rigoroso di controlli volti a ridurre al minimo il possesso e la circolazione delle armi e i rischi connessi. La regola generale è infatti rappresentata dal divieto di detenzione delle armi, che l'autorizzazione di polizia è suscettibile di rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi, anche solo potenziali, che è compito dell'Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
In materia di porto d'armi l'Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati ai sensi dell'art. 10, 11, commi 1 e 3 prima parte e 43, comma 1, del R.D. n. 773 del 1931, ovvero di poteri discrezionali ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 seconda parte, 39, 42 e 43, comma 2, del R.D. n. 773 del 1931. In queste ultime ipotesi spetta all'Autorità di pubblica sicurezza ogni valutazione finalizzata a prevenire l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili.
Il pericolo di abuso deve essere considerato nella sua più ampia accezione e, pertanto, qualsiasi comportamento sintomatico di una mancanza di affidabilità del soggetto può essere considerato elemento idoneo a fondare il convincimento dell'amministrazione nel rilascio o meno delle predette autorizzazioni.
Tale valutazione è giudizialmente sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all'abnormità, alla palese contraddittorietà, all'irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e al travisamento dei fatti.
Sempre in tal senso, va pure rilevato che i provvedimenti di contenuto negativo in materia di armi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa, fermo restando che il potere di controllo esercitato dall'autorità di pubblica sicurezza, collegandosi all'esercizio di compiti di prevenzione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico, può e deve essere esercitato in senso negativo sull'istanza dell'interessato qualora ci si trovi in presenza di una condotta, anche priva di rilevanza penale, che si ritiene idonea ad incidere, anche su un piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità di chi aspira al suo rilascio (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, sez. V,-OMISSIS-).
A tale stregua, secondo la giurisprudenza in materia, qualunque precedente fattuale può adeguatamente costituire il presupposto di una valutazione negativa sull'affidabilità del privato circa il corretto uso delle armi, e neppure è necessario che tale presupposto sia rappresentato da precedenti penali (cfr. Cons. St., sez. VI, 5 dicembre 2007 n. 6181, secondo cui il rilascio della licenza a portare le armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia, che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva già inclusa nella sfera giuridica del privato, bensì assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall'art. 699 c.p., e ribadito dall'art. 4, comma 1, L. n. 110 del 1975, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; ne consegue che il potere di controllo esercitato al riguardo dall'autorità di pubblica sicurezza si collega all'esercizio di compiti di prevenzione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico, ben potendo quindi essere esercitato in senso negativo sull'istanza dell'interessato, in presenza di una condotta che, pur non concretandosi in specifici illeciti di rilevanza penale, possa tuttavia incidere, anche su un piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità di chi aspira al suo rilascio)" (TAR Campania, Sez. V, -OMISSIS-).
Alla stregua delle suesposte coordinate ermeneutiche, i provvedimenti impugnati risultano adeguatamente motivati alla luce delle circostanze in fatto emerse al momento della loro adozione, a nulla rilevando gli sviluppi successivi della vicenda penale che ha interessato il ricorrente, che ben potranno fondare, su richiesta del ricorrente, una eventuale rivalutazione del complessivo giudizio di affidabilità del ricorrente da parte della Amministrazione.
Alla legittimità del divieto di detenzione di armi, disposto dal Prefetto, consegue altresì la legittimità della conseguente revoca di porto d'armi disposta dal Questore in via necessitata.
In conclusione, il gravame va complessivamente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, li respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero dell'Interno nella misura di euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023, tenutasi mediante videoconferenza Microsoft teams, con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Consigliere
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