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sabato 20 gennaio 2024

Acc. CE 22/06/2020, n. 2024/227 Accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica islamica di Mauritania relativo all'installazione e al funzionamento della cellula consultiva e di coordinamento regionale dell'Unione europea a Nouakchott a sostegno delle strutture del G5 Sahel.

 

 Acc. CE 22 giugno 2020, n. 2024/227 (1) (2).


Accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica islamica di Mauritania relativo all'installazione e al funzionamento della cellula consultiva e di coordinamento regionale dell'Unione europea a Nouakchott a sostegno delle strutture del G5 Sahel.


(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 19 gennaio 2024, Serie L.


(2) Il presente Accordo è stato pubblicato in allegato alla Decisione 9 giugno 2023, n. 2024/226/PESC.



L'UNIONE EUROPEA,


da una parte,


e


LA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,


in seguito denominata «Stato ospitante»,


dall'altra,


in seguito denominate «parti»


CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:


a) l'accordo sulla sede tra il governo della Repubblica islamica di Mauritania e il segretariato permanente del G5 Sahel, firmato a Nouakchott il 26 giugno 2015,


b) la lettera A(2018)- 64 094 36 del 13 dicembre 2018, indirizzata dall'alto rappresentante, vicepresidente della Commissione dell'Unione europea, a Sua Eccellenza il ministro degli Affari esteri, della cooperazione e dei mauritani all'estero,


c) la lettera del ministro degli Affari esteri e della cooperazione della Repubblica islamica di Mauritania del 19 febbraio 2019, in cui si esprime l'accordo della Repubblica islamica di Mauritania al dispiegamento permanente di una squadra di esperti nella delegazione dell'UE a Nouakchott a beneficio delle istituzioni del G5 Sahel e all'organizzazione di singole missioni di formazione e consulenza a beneficio dei servizi mauritani da parte dell'EUCAP Sahel Mali, la missione dell'UE in Mali istituita dalla decisione 2014/219/PESC del Consiglio dell'UE (3), del 15 aprile 2014, e dall'EUCAP Sahel Niger, la missione dell'UE in Niger istituita dalla decisione 2012/392/PESC del Consiglio dell'UE (4), del 16 luglio 2012, e che concede ai membri di queste due missioni dell'UE privilegi e immunità,


d) la decisione (PESC) 2019/762 del Consiglio (5), del 13 maggio 2019, che ha istituito una cellula consultiva e di coordinamento regionale,


e) la nota verbale del ministero degli Affari esteri e della cooperazione della Repubblica islamica di Mauritania dell'11 maggio 2021 e la lettera del ministro degli Affari esteri, della cooperazione e dei mauritani all'estero della Repubblica islamica di Mauritania del 12 maggio 2021, che concede alla cellula consultiva e di coordinamento regionale privilegi e immunità,


f) la necessità da parte della cellula consultiva e di coordinamento regionale di disporre nel territorio della Repubblica islamica di Mauritania di un quadro giuridico che ne disciplini l'installazione e il funzionamento,


g) la necessità da parte dei contributori puntuali dell'EUCAP Sahel Mali e dell'EUCAP Sahel Niger che giungono nel territorio dello Stato ospitante per singole azioni di formazione e consulenza di beneficiare dello stesso quadro giuridico,


HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:


(3) GUUE L 113 del 16.4.2014, pag. 21.


(4) GUUE L 187 del 17.7.2012, pag. 48.


(5) GUUE L 125 del 14.5.2019, pag. 18.



Articolo 1 Ambito di applicazione e definizioni


1. Il presente accordo si applica alla cellula consultiva e di coordinamento regionale e al suo personale.


2. Le disposizioni applicabili alla cellula consultiva e di coordinamento regionale o al suo personale si applicano allo stesso modo ai contributori puntuali dell'EUCAP Sahel Mali e dell'EUCAP Sahel Niger che si recano nel territorio dello Stato ospitante per singole azioni di formazione e consulenza.


3. Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio dello Stato ospitante.


4. Ai fini del presente accordo si intende per:

a) «cellula»: la cellula consultiva e di coordinamento regionale istituita allo scopo di sostenere le strutture e gli Stati del G5 Sahel nel settore della difesa e della sicurezza, in particolare in materia di lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, e di attuare l'approccio regionale dell'Unione europea nel Sahel per le azioni pertinenti alla politica di sicurezza e di difesa comune, nonché i suoi locali in Mauritania, il suo personale, le relative risorse e i mezzi di trasporto che contribuiscono alla sua missione;

b) «contributori puntuali»: i membri del personale dell'EUCAP Sahel Mali e dell'EUCAP Sahel Niger che giungono nel territorio dello Stato ospitante per svolgere singole azioni di formazione e consulenza a sostegno delle azioni della cellula;

c) «capo della cellula»: il primo responsabile gerarchico della cellula in Mauritania;

d) «Unione europea» (UE): le istituzioni e gli organi dell'UE;

e) «Stato contributore»: uno Stato che mette personale a disposizione della cellula o da cui provengono contributori puntuali;

f) «personale dell'UE»: i membri del personale civile e militare assegnato alla cellula e i contributori puntuali, cittadini di uno Stato membro dell'UE, nonché il personale che giunge per una missione di sostegno presso la cellula per uno Stato contributore, un'istituzione o un organo dell'UE. Questa categoria non comprende il personale assunto in loco a norma della legislazione nazionale, né il personale assunto da imprese commerciali;

g) «personale assunto in loco»: i membri del personale della cellula o del personale assunto dai contributori puntuali che hanno la cittadinanza dello Stato ospitante o che vi risiedono in modo permanente;

h) «installazioni ufficiali»: tutti i locali, gli alloggi e le aree necessari alla cellula e al suo personale o ai contributori puntuali;

i) «corrispondenza ufficiale»: tutta la corrispondenza relativa alla cellula o a uno dei contributori puntuali;

j) «risorse ufficiali»: le attrezzature e i beni di consumo necessari alla cellula o ai contributori puntuali;

k) «mezzi di trasporto ufficiali»: tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto che la cellula o un contributore puntuale detiene, prende in locazione o noleggia, necessari alle loro attività;

l) «documenti ufficiali»: tutti i documenti e gli archivi in possesso della cellula, di uno dei contributori puntuali o di un altro membro del personale dell'UE.



Articolo 2 Sede della cellula


La cellula ha sede a Nouakchott, come concordato tra l'Unione europea e il governo della Repubblica islamica di Mauritania.



Articolo 3 Status giuridico della cellula


1. La cellula ha la capacità giuridica necessaria, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante, per lo svolgimento della sua missione.


2. In particolare, essa ha la capacità di contrarre, prendere in locazione, acquistare e alienare i beni mobili e immobili necessari alle sue attività.


3. La legislazione applicabile ai contratti conclusi dalla cellula nello Stato ospitante è determinata dal contratto.


4. I contratti possono prevedere che la procedura di composizione delle controversie di cui all'articolo 25 sia applicabile alle controversie derivanti dall'applicazione di tali contratti.



Articolo 4 Installazioni ufficiali


1. Le installazioni ufficiali della cellula sono inviolabili. Gli agenti o i funzionari dello Stato ospitante possono penetrarvi solo con il consenso del capo della cellula.


2. Tuttavia, in via eccezionale, in caso di incendio o di altri incidenti che richiedono misure di protezione immediate e qualora il consenso preventivo del capo della cellula non possa essere ottenuto in tempo utile, gli agenti o i funzionari dello Stato ospitante sono autorizzati a penetrare nelle installazioni ufficiali per il periodo strettamente necessario all'attuazione di tali misure di protezione e sotto il controllo di un membro della cellula.


3. La cellula è autorizzata a costruire o modificare le installazioni in funzione delle sue necessità operative. Lo Stato ospitante non chiede alcun indennizzo alla cellula per tali costruzioni o modifiche.


4. Le installazioni ufficiali della cellula non sono destinate ad essere utilizzate per attività consolari.


5. La cellula non permetterà che la sua sede funga da rifugio per una persona perseguita per un reato flagrante o sottoposta a un provvedimento restrittivo della libertà personale o a una condanna penale.



Articolo 5 Identificazione


La bandiera dell'UE e contrassegni, titoli, simboli e insegne ufficiali, compresi quelli nazionali, possono essere esposti sulle installazioni ufficiali e sui mezzi di trasporto ufficiali. I membri del personale dell'UE possono indossare l'uniforme e un emblema distintivo.



Articolo 6 Comunicazioni


1. La cellula può installare e utilizzare stazioni radio trasmittenti e riceventi e sistemi satellitari. Essa coopera con le autorità competenti dello Stato ospitante per evitare ogni conflitto quanto all'utilizzazione delle frequenze idonee. L'accesso allo spettro di frequenze è concesso dallo Stato ospitante a titolo gratuito, in conformità della sua legislazione in vigore.


2. La cellula ha diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili o portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi, e gode del diritto di installare le apparecchiature necessarie al mantenimento di tali comunicazioni all'interno delle installazioni ufficiali e tra le stesse, inclusa la posa di cavi e linee di terra ai fini delle sue necessità ufficiali.



Articolo 7 Immunità giurisdizionale della cellula


La cellula, ovunque si trovi, nonché le sue risorse ufficiali, i suoi mezzi di trasporto ufficiali e le sue installazioni ufficiali, indipendentemente da chi li detenga o li usi, godono dell'immunità giurisdizionale.



Articolo 8 Obbligo di assicurazione


La cellula è tenuta a sottoscrivere un'assicurazione per coprire gli obblighi che possono derivare dalle sue attività o da quelle del suo personale di cui sarebbe legalmente responsabile.



Articolo 9 Evacuazione per ragioni mediche e decesso di membri del personale dell'UE


1. Lo Stato ospitante consente e sostiene gratuitamente le attività connesse all'evacuazione per ragioni mediche di membri del personale della cellula.


2. Il capo della cellula deve provvedere al rimpatrio della salma di qualsiasi membro del personale della cellula, nonché dei suoi effetti personali, e deve adottare a tal fine tutte le disposizioni appropriate.


3. Sulla salma di qualsiasi membro del personale della cellula non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato di cui il defunto era cittadino o dei suoi aventi diritto. In ogni caso, nessuna autopsia può essere praticata senza la presenza di un rappresentante della cellula o di detto Stato.


4. Lo Stato ospitante e la cellula si prestano la massima cooperazione possibile ai fini di un tempestivo rimpatrio della salma di qualsiasi membro del personale della cellula.



Articolo 10 Esenzione dalle misure vincolanti


Il personale dell'UE e la cellula non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, requisizione o espropriazione, né di qualsiasi altra forma di coercizione amministrativa o giudiziaria.



Articolo 11 Documenti ufficiali


Gli archivi della cellula e, in generale, tutti i documenti ufficiali, in qualsiasi forma, sono inviolabili in ogni momento e ovunque essi si trovino.



Articolo 12 Corrispondenza ufficiale


La corrispondenza ufficiale è inviolabile.



Articolo 13 Fondi e valuta estera


La cellula può:

a) ricevere e detenere fondi e valuta estera di qualsiasi tipo e avere conti, in Mauritania, in qualsiasi valuta;

b) trasferire liberamente i propri fondi all'interno del territorio mauritano, dalla Mauritania a un altro paese e viceversa.



Articolo 14 Esenzioni fiscali della cellula


La cellula è esonerata dal pagamento di qualsiasi imposta, tassa e altri oneri di natura analoga nazionali, regionali o comunali a titolo delle risorse ufficiali, in particolare dei mezzi di trasporto ufficiali, acquistati o importati, delle installazioni ufficiali e dei servizi forniti ai fini delle necessità ufficiali della cellula o dei contributori puntuali.



Articolo 15 Importazioni della cellula


Lo Stato ospitante consente l'ingresso sul proprio territorio delle risorse ufficiali, in particolare dei mezzi di trasporto ufficiali, e concede l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi, ad eccezione degli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi prestati.



Articolo 16 Rispetto della legislazione dello Stato ospitante e degli obiettivi ufficiali


1. La cellula e il personale dell'UE rispettano le leggi e le regolamentazioni dello Stato ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con gli obiettivi dell'UE.


2. La cellula e il personale dell'UE si astengono da qualsiasi attività a scopo commerciale o di lucro.



Articolo 17 Circolazione del personale dell'UE


1. Il governo della Repubblica islamica di Mauritania autorizza, senza pagamento di diritti per i visti o limiti di tempo, l'entrata e la residenza del personale dell'UE in Mauritania.


2. Il personale dell'UE è esonerato dall'applicazione delle norme dello Stato ospitante in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non acquisisce alcun diritto alla residenza o al domicilio permanenti nel territorio dello Stato ospitante.


3. Il personale dell'UE è autorizzato alla guida nel territorio dello Stato ospitante di veicoli a motore, inclusi veicoli blindati, purché sia in possesso di una patente di guida nazionale, internazionale o militare in corso di validità in uno degli Stati contributori.


4. Lo Stato ospitante concede alla cellula e ai membri del personale dell'UE la libertà di circolazione e di spostamento nel proprio territorio, compreso lo spazio aereo, ai fini delle loro necessità ufficiali nelle aree interessate dalle loro attività, che saranno stabilite di comune accordo con le autorità competenti dello Stato ospitante.


5. Ai fini delle necessità ufficiali, la cellula e i membri del personale dell'UE possono utilizzare strade, ponti, traghetti e aeroporti senza pagamento di diritti, tariffe, pedaggi, tasse o oneri analoghi. La cellula e i membri del personale dell'UE non sono esonerati dalle spese per i servizi richiesti e ricevuti, alle stesse condizioni previste per le forze armate dello Stato ospitante.



Articolo 18 Privilegi e immunità concessi al personale dell'UE


1. Il personale dell'UE gode dei seguenti privilegi e immunità:

a) il personale dell'UE non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione. In caso di flagrante reato constatato da un'autorità di polizia giudiziaria competente dello Stato ospitante, quest'ultima è autorizzata a trattenere l'autore fino all'arrivo delle autorità competenti della cellula;

b) il personale dell'UE gode dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ospitante. In caso di violazione del diritto penale dello Stato ospitante, le autorità competenti mauritane raccolgono le prove, mettendole a disposizione del capo della cellula. Questi prende immediatamente disposizioni per consegnare il membro del personale interessato al suo Stato di origine, ai fini delle azioni giudiziarie, fermo restando il fatto che la decisione di esercitare l'azione penale compete, in piena sovranità, all'autorità giudiziaria dello Stato di origine. In tal caso, il governo dello Stato ospitante è tenuto periodicamente informato dello svolgimento dell'azione giudiziaria avviata. Lo Stato contributore o l'organo dell'UE interessato, secondo i casi, possono rinunciare all'immunità dalla giurisdizione penale per un membro del personale dell'UE. La rinuncia è sempre fatta per iscritto;

c) il personale dell'UE beneficia dell'inviolabilità dell'integralità degli atti e dei documenti, della corrispondenza e dei beni in suo possesso;

d) i membri del personale dell'UE ricevono un permesso di soggiorno speciale rilasciato dal ministero degli Affari esteri a loro, ai coniugi e ai figli a carico di età inferiore a 21 anni;

e) godono inoltre del diritto, se risiedevano in precedenza all'estero, di importare i beni personali in uso in franchigia doganale quando si stabiliscono in Mauritania;

f) i membri del personale dell'UE godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ospitante per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;

g) il capo della cellula e l'autorità competente dello Stato contributore o l'istituzione o l'organo dell'UE interessati sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro del personale dell'UE dinanzi a un giudice dello Stato ospitante. Prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice competente, il capo della cellula o l'autorità competente dello Stato contributore o l'istituzione o l'organo dell'UE interessati certificano al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto o no dal membro del personale dell'UE nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali;

h) se l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato e si applicano le disposizioni dell'articolo 16. Se l'atto non è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. La certificazione rilasciata dal capo della cellula e dall'autorità competente dello Stato contributore o dall'istituzione o dall'organo dell'UE interessati è vincolante per la giurisdizione dello Stato ospitante, che non può contestarla;

i) tuttavia, le autorità competenti dello Stato ospitante possono contestare il merito di tale certificazione entro un termine di due mesi, a decorrere dalla data della sua presentazione. In tal caso, ciascuna delle parti si impegna a dirimere la divergenza esclusivamente tramite mezzi diplomatici;

j) il membro del personale dell'UE che avvii un procedimento civile non ha più il diritto di invocare l'immunità giurisdizionale nei confronti di ogni controricorso direttamente collegato all'azione in giudizio principale;

k) il personale dell'UE non è tenuto all'obbligo di rendere testimonianza;

l) nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro del personale dell'UE, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali. I beni dei membri del personale dell'UE, certificati dal capo della cellula come necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una decisione giudiziaria. Nei procedimenti civili, i membri del personale dell'UE non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale o ad ogni altra misura restrittiva;

m) l'immunità di un membro del personale dell'UE dalla giurisdizione dello Stato ospitante non lo esenta dalla giurisdizione dello Stato contributore;

n) il personale dell'UE è esentato dalle norme in materia di sicurezza sociale in vigore nello Stato ospitante;

o) sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dalla cellula o dallo Stato contributore, nonché su ogni entrata percepita al di fuori dello Stato ospitante, i membri del personale dell'UE sono esenti da qualunque forma di imposizione nello Stato ospitante.


2. Le autorità competenti dello Stato d'origine di un membro del personale dell'UE hanno il diritto di esercitare nel territorio dello Stato ospitante tutti i poteri di giurisdizione penale e disciplinare conferiti loro dalla legislazione dello Stato d'origine su tutti i membri del personale dell'UE soggetti a detta legislazione.



Articolo 19 Personale assunto in loco


1. Il personale assunto in loco gode dei privilegi e delle immunità soltanto nella misura ammessa dallo Stato ospitante. Tuttavia, lo Stato ospitante esercita la propria giurisdizione su detto personale in maniera da non interferire indebitamente con il funzionamento della cellula o le attività dei contributori puntuali. Il personale assunto in loco gode degli stessi diritti di cui gode il personale assunto in loco presso la delegazione dell'Unione europea a Nouakchott.


2. Il personale assunto in loco è coperto, alle condizioni previste dal diritto comune, dalla legislazione mauritana in materia di sicurezza sociale. La cellula rispetta tale legislazione in quanto datore di lavoro del personale in questione.



Articolo 20 Sicurezza


1. Lo Stato ospitante garantisce, nei limiti dei suoi mezzi, la sicurezza della cellula e del personale dell'UE.


2. A tal fine lo Stato ospitante adotta le misure necessarie per la protezione e la sicurezza della cellula, dei contributori puntuali e del personale dell'UE. Eventuali disposizioni specifiche proposte dallo Stato ospitante sono convenute con il capo della cellula prima di essere attuate.


3. Se necessario, sono conclusi accordi supplementari ai sensi dell'articolo 23.



Articolo 21 Richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni, danni o perdite


1. La cellula, il personale dell'UE, l'UE e gli Stati contributori non possono essere ritenuti responsabili dei danni e delle perdite riguardanti beni civili o pubblici, inerenti alle esigenze operative o causati da attività relative a disordini civili o alla protezione della cellula o del personale dell'UE.


2. Al fine di giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti beni civili non contemplati dal paragrafo 1, nonché le richieste di indennizzo in caso di decesso o lesioni alle persone e di danni o perdite riguardanti risorse, installazioni o mezzi di trasporto della cellula o di un contributore puntuale sono trasmesse alla cellula tramite le autorità competenti dello Stato ospitante in caso di richieste di indennizzo presentate da persone fisiche o giuridiche dello Stato ospitante oppure alle autorità competenti dello Stato ospitante in caso di richieste di indennizzo presentate dalla cellula.


3. Se non è possibile giungere a una composizione amichevole, la richiesta di indennizzo è presentata a una commissione per le richieste di indennizzo composta pariteticamente di rappresentanti della cellula e dello Stato ospitante. La decisione sulle richieste di indennizzo è presa di comune accordo.


4. Se non può essere composta nell'ambito della commissione per le richieste di indennizzo, la controversia:

a) è composta per via diplomatica tra lo Stato ospitante e i rappresentanti dell'UE, per le richieste di indennizzo di importo massimo pari a 40 000 EUR;

b) è sottoposta a un collegio arbitrale, la cui decisione è vincolante, per le richieste di indennizzo di importo superiore a quello di cui alla lettera a).


5. L'istanza arbitrale è composta di tre arbitri, di cui uno nominato dallo Stato ospitante, uno dalla cellula e il terzo congiuntamente dallo Stato ospitante e dalla cellula. Se entro due mesi una delle parti non ha designato un arbitro, oppure se lo Stato ospitante e la cellula non hanno raggiunto un accordo sulla designazione del terzo arbitro, l'arbitro in questione è nominato dal presidente di un organo giurisdizionale designato di comune accordo dalle parti.


6. La cellula e le autorità amministrative dello Stato ospitante concordano disposizioni amministrative intese a definire il mandato della commissione per le richieste di indennizzo e del collegio arbitrale, le procedure applicabili all'interno di tali organi e le condizioni cui è soggetta la presentazione delle richieste di indennizzo.



Articolo 22 Disposizioni varie


1. Allorché il presente accordo fa riferimento ai privilegi, alle immunità e ai diritti della cellula e del personale dell'UE, il governo dello Stato ospitante è responsabile dell'attuazione e del rispetto di detti privilegi, immunità e diritti da parte delle autorità locali competenti dello Stato ospitante.


2. Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui può godere, ai sensi di altri accordi, uno Stato contributore.



Articolo 23 Cooperazione


1. Ogni anno la cellula comunica alle competenti autorità mauritane competenti il nome e l'indirizzo dei membri del proprio personale e dei contributori puntuali. Essa informa inoltre anticipatamente lo Stato ospitante in merito a qualsiasi variazione sostanziale prevista del numero dei membri del suo personale.


2. Lo Stato ospitante offre piena cooperazione e tutto il suo sostegno alla cellula e ai suoi membri. Se necessario, sono conclusi accordi supplementari ai sensi dell'ultimo paragrafo del presente articolo.


3. Il capo della cellula e il funzionario designato dal ministero degli Affari esteri, della cooperazione e dei mauritani all'estero della Repubblica islamica di Mauritania si consultano regolarmente e adottano opportune misure per assicurare contatti stretti e reciproci a tutti i livelli al fine di garantire la corretta applicazione del presente accordo.


4. Il capo della cellula collabora in qualsiasi momento con le competenti autorità mauritane per agevolare la corretta applicazione del presente accordo.


5. Lo Stato ospitante agevola l'esecuzione dei contratti conclusi dalla cellula con entità commerciali a fini ufficiali.


6. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative o tecniche possono essere oggetto di accordi separati conclusi tra il capo della cellula e le autorità amministrative dello Stato ospitante.



Articolo 24 Disposizioni finali


I privilegi e le immunità previsti dal presente accordo sono concessi ai beneficiari non per il loro utile, ma nell'interesse del buon funzionamento della cellula.



Articolo 25 Composizione delle controversie


1. Qualsiasi controversia tra il governo della Repubblica islamica di Mauritania e la cellula in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo è risolta mediante negoziato. Tutte le questioni relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente dai rappresentanti della cellula e dalle competenti autorità dello Stato ospitante.


2. Se non si giunge a una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte tra lo Stato ospitante e i rappresentanti dell'UE esclusivamente per via diplomatica.



Articolo 26 Entrata in vigore, modifica e cessazione degli effetti


1. Il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.


2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine. Esso rimane in vigore fino alla data di partenza dell'ultimo membro del personale dell'UE, quale notificata dalla cellula.


3. Le notifiche di cui al paragrafo 2 sono indirizzate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli Affari esteri, della cooperazione e dei Mauritani all'estero della Repubblica islamica di Mauritania.


4. Il presente accordo può essere modificato consensualmente dalle parti in forma scritta. Le modifiche sono eseguite in forma di protocolli separati, che costituiscono parte integrante del presente accordo ed entrano in vigore in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.


5. La denuncia o la sospensione del presente accordo non pregiudica i diritti o gli obblighi derivanti dalla sua esecuzione prima di tale misura.


6. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo abroga e sostituisce tutte le precedenti disposizioni relative allo stabilimento, al funzionamento, alle immunità e ai privilegi della cellula e del suo personale.


7. Il presente accordo è redatto in quattro esemplari originali, due in arabo e due in francese. Entrambe le versioni fanno fede. In caso di divergenza sull'interpretazione, prevale il testo in lingua francese.


Fatto a Nouakchott, il 15 dicembre 2023

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