Tar 2024- ordine alla p.a. di provvedere all'inserimento del ricorrente in graduatoria a pieno titolo e senza riserva, sempre che la riserva sia stata inserita unicamente per ragioni connesse alla pendenza del presente giudizio.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., (ud. 19/12/2023) 13-01-2024, n. 676
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2336 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'esclusione dal concorso a 300 posti nella qualifica vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto del capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 34 del 21/02/2022, comunicata dalla Commissione d'esame al termine della prova fisica espletata in data 13/12/2022 e pubblicata sulla posizione digitale personale del ricorrente sul sito www.vigilfuoco.it nella sezione concorsi, per il mancato superamento della stessa, a causa dell'insufficiente esecuzione della "PROVA 3" (valutazione dell'acquaticità);
- del verbale n.55 del 13/12/2022, redatto dalla medesima Commissione all'esito dell'espletamento delle prove motorio - attitudinali;
- di tutte le operazioni compiute e delle valutazioni espresse dalla medesima Commissione, tra cui le rilevazioni effettuate in occasione della "PROVA 3" "valutazione dell'acquaticità";
- del provvedimento, di estremi e contenuto ignoto, con il quale il Ministero dell'Interno -Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale, decreta l'esclusione del ricorrente dal concorso a 300 posti nella qualifica vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto del capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 34 del 21/02/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/12/2023 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il ricorrente ha partecipato al concorso a 300 posti nella qualifica vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto del capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 34 del 21/02/2022 nell'ambito del quale, superata la prova preselettiva scritta, è stato convocato, in data 13/12/2022, a sostenere le prove motorio-attitudinali, secondo le modalità di cui all'art. 8, allegato A, del bando di concorso (D.M. n. 34 del 2022).
Durante l'esecuzione della prima prova 3 "Valutazione dell'acquaticità", egli si è infortunato, riportando un -OMISSIS-, con prognosi di giorni 5, diagnosticatogli presso il P.O. di -OMISSIS- dal dott. -OMISSIS- il giorno stesso della prova non superata.
L'infortunio occorso gli ha impedito di portare a termine la prova; pertanto il ricorrente, a seguito della pubblicazione dell'esito negativo della prova sulla propria posizione personale nella sezione concorsi, sul sito www.vigilfuoco.it., ha diffidato, tramite pec consegnata in data 23/12/2022, l'amministrazione resistente a consentire la ripetizione della prova motorio - attitudinale. Tuttavia, l'amministrazione, con nota n. 58 del 3/01/2022, non rispondendo alla diffida indirizzatale, ha comunicato la copia del verbale n.55 del 13/12/22 della Commissione, da cui si evince il mancato superamento della predetta prova.
2. Il ricorrente si è dunque rivolto al Tribunale chiedendo l'annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati, affidando il ricorso ai seguenti motivi di censura: A) Violazione di legge per violazione dell'art.8 del bando di concorso. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia del provvedimento di esclusione, attesa l'omessa valutazione della causa di forza maggiore; B) Violazione di legge ex art.3 L. n. 241 del 1990 per difetto di motivazione e/o eccesso di potere per carenza della motivazione. Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento dell'azione della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.
3. Si è costituita l'amministrazione, che, con memoria depositata il 7.03.2023, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza del suo operato, non avendo il ricorrente immediatamente rappresentato l'infortunio alla Commissione che, pertanto, non era stato riportato a verbale -atto avente efficacia fidefacente.
4. Con ord. Tar Lazio - sez. I - quater - n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Tribunale ha accolto l'istanza cautelare e riammesso il ricorrente alla procedura, disponendo la ripetizione della prova non superata nel precedente tentativo e, in caso di esito favorevole di quest'ultima, l'ammissione alle prove ulteriori non ancora sostenute, anche attraverso la riconvocazione della Commissione, fissando per la prosecuzione la camera di consiglio del -OMISSIS-.
5. All'esito della camera di consiglio del -OMISSIS-, con ord. coll. -OMISSIS- del -OMISSIS-- preso atto che il ricorrente aveva superato tutte le restanti prove ed era stato inserito con riserva nella graduatoria finale rettificata, nella posizione n. -OMISSIS- - il collegio ha fissato l'udienza pubblica del 19/12/2023.
6. All'udienza pubblica del 19/12/2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, con riferimento al primo e assorbente motivo.
8. Va evidenziato che è sufficientemente provato il fatto che parte ricorrente si è infortunata durante lo svolgimento della prova di acquaticità. Tale conclusione, infatti, trova conferma nel fatto che alcune ore dopo lo svolgimento della prova concorsuale il sig. -OMISSIS- si è recato presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di -OMISSIS- dove gli è stato diagnosticato un -OMISSIS- con prognosi di giorni 5 per la guarigione (cfr. doc. 4 allegato al ricorso introduttivo).
Ciò posto tale evento integra, all'evidenza, una tipica ipotesi di forza maggiore da cui è derivata per il candidato l'impossibilità di proseguire e concludere le prove cui doveva sottoporsi.
A fronte dell' infortunio occorso è quindi evidente che la p.a. aveva il dovere di fare applicazione della previsione di cui all'art. 8 del Bando (ai sensi del quale "i concorrenti che si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno immediatamente comunicarlo alla commissione esaminatrice, la quale adotterà le conseguenti determinazioni") e doveva quindi consentirgli di ripetere la prova una volta superata la condizione di infortunio, tenuto conto della natura eccezionale dello stesso (che, proprio per la sua straordinarietà, non dimostra una inidoneità fisica del candidato, ma solo una temporanea inabilità, cfr. nello stesso senso Tar Lazio, sez. I-bis, 21/09/2020, n. 9620; sez. II-ter, 10/02/2021, n. 1656; sez. I-quater, 15/10/2023, n. 2720, sez. I - quater, 28/12/2023 n. 19853/2023).
Con riferimento alla mancata indicazione a verbale dell'intervenuto infortunio (il cui effettivo accadimento, come si è detto, è stato comprovato con idonea documentazione sanitaria), su cui si sofferma la difesa erariale, si rileva che tale omissione non appare sufficiente a escludere che il ricorrente abbia effettivamente evidenziato alla Commissione tale circostanza, e ciò anche in ragione della sinteticità del verbale prodotto in atti, nel quale sono indicati solo gli esiti delle prove sostenute durante tale giorno senza che sia riportata alcuna indicazione, anche di senso negativo, in ordine alle eventuali dichiarazioni rese dai candidati.
9. Per le ragioni sopra riportate, il ricorso deve essere accolto, con conseguente:
- annullamento del provvedimento di esclusione impugnato con il ricorso introduttivo e definitiva ammissione del ricorrente al prosieguo della procedura;
- stabilizzazione degli esiti delle successive prove cui lo stesso ricorrente è stato sottoposto a seguito della decisione assunta in sede cautelare;
- ordine alla p.a. di provvedere all'inserimento del ricorrente in graduatoria a pieno titolo e senza riserva, sempre che la riserva sia stata inserita unicamente per ragioni connesse alla pendenza del presente giudizio.
10. Le spese di lite, tenuto conto della materia oggetto del presente contenzioso, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Caterina Lauro, Referendario, Estensore
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