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sabato 20 gennaio 2024

Tar 2024-"er l'annullamento a) del provvedimento adottato dallo Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento impiego del personale, notificato in data 21 marzo 2023, con il quale è stata rigettata l'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001 avanzata dall'odierna parte ricorrente; "

 



T.A.R. Sicilia OMISSIS Sez. III, Sent., (ud. 10/01/2024) 15-01-2024, n. 130 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 834 del 2023, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dagli  

contro 

Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OMISSIS, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in OMISSIS, via Mariano Stabile n. 184; 

per l'annullamento 

a) del provvedimento adottato dallo Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento impiego del personale, notificato in data 21 marzo 2023, con il quale è stata rigettata l'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001 avanzata dall'odierna parte ricorrente; 

b) ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento adottato dallo Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento impiego del personale e recante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di assegnazione temporanea; 

c) di tutti gli atti valutativi che hanno interessato l'istruttoria procedimentale propedeutica all'adozione del diniego opposto alla parte ricorrente, ad oggi non conosciuti, nella parte in cui esprimono parere negativo all'assegnazione temporanea del ricorrente presso l'ambita sede di OMISSIS; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale; 

nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente disporre l'assegnazione temporanea di parte ricorrente ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001 presso la sede di OMISSIS 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo 

Con ricorso iscritto al n. 834 dell'anno 2023, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva: 

- di essere militare dell'Esercito Italiano dal settembre 2008 e di prestare servizio, dal dicembre 2012, momento in cui ha avuto accesso al servizio permanente, con la mansione di OMISSIS presso la   OMISSISdi OMISSIS; 

- di essere stato impiegato, per la quasi totalità della propria carriera, in località diverse da quella di residenza del proprio nucleo famigliare che è OMISSIS; 

- di aver accettato la lontananza dal proprio nucleo famigliare anche successivamente alla nascita della propria primogenita; 

- che, tuttavia, la situazione era cambiata alla nascita della figlia secondogenita, affetta da una rara patologia genetica; 

- che la moglie di esso ricorrente, già agente di Polizia penitenziaria presso il carcere OMISSIS di OMISSIS (con relative turnazioni orarie imprevedibili), era impossibilitata a far fronte da sola alle esigenze sanitarie della secondogenita e, in generale, ai bisogni di entrambe le bimbe; 

- di aver, pertanto, chiesto, nel marzo del 2021, l'assegnazione temporanea ex art. 42bis del D.Lgs. n. 151 del 2001 presso la sede di OMISSIS; 

- che tale istanza era stata accolta, per un periodo di sei mesi; 

- di essere stato, al termine di tale periodo, richiamato in servizio presso la sede di OMISSIS; 

- di aver chiesto, attese le comprensibili difficoltà di gestione della situazione familiare, una nuova assegnazione a OMISSIS; 

- che l'Amministrazione adottava il provvedimento impugnato. 

Instava quindi per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali. 

Si costituiva l'Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre. 

All'udienza camerale del 20.06.2023, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-l'istanza cautelare veniva respinta. 

In sede di appello avverso la predetta ordinanza cautelare, il Consiglio di giustizia amministrativa, con ordinanza n. 304/2023, accogliendo l'appello, concedeva la misura cautelare richiesta. 

All'udienza pubblica del 10 gennaio 2024, il ricorso è stato assunto in decisione. 

Motivi della decisione 

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 42 bis D.Lgs. n. 151 del 2001; carenza di motivazione, atteso che il diniego si fonda su ragioni non correlate a concreti disagi che la p.a. potrebbe subire e in quanto tali non compatibili con la ratio dell'istituto dell'assegnazione temporanea che viene in rilievo; l'assegnazione in questione un istituto a carattere temporaneo, che non incide in maniera definitiva sulla sede di assegnazione di chi ne beneficia, poiché cessa automaticamente con il superamento dell'età indicata dalla legge, e il cui scopo evidente è quello di agevolare l'espletamento delle responsabilità genitoriali nell'arco temporale in cui il minore è appena nato e di fruire, al contempo, del relativo status; il diniego presuppone "motivate esigenze organiche di servizio", per tali intendendo quei soli casi di comprovate difficoltà e tangibili e documentati disagi in caso di temporanea assegnazione del dipendente; eccesso di potere per contraddittorietà, atteso che non si comprende perché il beneficio sia stato prima concesso ed ora negato. 

L'Amministrazione eccepiva, in memoria depositata in data 16.06.2023, che procedura prevista non era stata adeguatamente seguita dall'interessato, in quanto non erano state presentate due istanze paritetiche alle Amministrazioni di rispettiva appartenenza; e ciò aveva comportato l'impossibilità oggettiva di condurre il previsto e necessario esame congiunto della vicenda familiare con l'Amministrazione del coniuge (Polizia Penitenziaria), non avendo quest'ultimo avanzato istanza analoga a quella del militare. Pertanto, il mancato - ma indispensabile - "dialogo" tra i rispettivi Organi d'Impiego, dovuto alle scelte operate dagli interessati, aveva costretto l'Amministrazione a condurre autonomamente e unilateralmente le proprie valutazioni, potendo peraltro prendere in considerazione e valutare la possibilità di impiegare del ricorrente presso la sola sede di OMISSIS e non altre e differenti possibili soluzioni percorribili per soddisfare l'esigenza manifestata. Inoltre, il richiedente presta già servizio nella medesima regione ove l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa e, considerata l'impossibilità di collocarlo utilmente nella stessa provincia di OMISSIS, detta circostanza viene considerata dalla giurisprudenza già di per sé sufficiente a tutelare le ragioni sottese alla previsione di cui all'art. 42 bis e all'ambita assegnazione (Cons. St., Sez. II, sent. n. 4013/2023); ai sensi degli artt. 1465 e 1493 D.Lgs. n. 66 del 2010, l'art. 42 bis deve essere inteso, con riferimento alle Forze Armate, nel senso che la mancanza di utile collocabilità del militare per assenza di posizione vacante nella specifica posizione organica posseduta, consiste in difetto del requisito di medesima posizione retributiva vacante e pertanto di legittimo motivo di rigetto (CdS, 6939/2021; 6713/2022; parere 80/2022). 

In memoria depositata in data 9.12.2023, l'Avvocatura dello Stato ribadiva l'infondatezza del ricorso, ritenendo non condivisibile l'ordinanza cautelare resa dal giudice d'appello, con argomentazioni che saranno esposte oltre. 

In memoria depositata 19.12.2023, la parte ricorrente ribadiva la fondatezza del ricorso, anche alla luce delle chiare indicazioni impartite dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'ordinanza cautelare, rimasta ingiustificatamente disattesa dall'Amministrazione. 

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati. 

In sede di appello avverso l'ordinanza cautelare di primo grado, il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto la motivazione di diniego del trasferimento insufficiente, atteso che quest'ultima "deve specificatamente indicare quali siano le effettive ostative necessità dell'amministrazione, che non possono essere affermate in modo generico, ma devono essere sempre supportate da un corredo di dati concreti, oggettivi e controllabili, che permettano di verificarne la ragionevolezza, sicché la motivazione del diniego, seppur apprezzando il "particolare stato rivestito" dal militare (art. 1493, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), deve esser congrua e invero tale da riuscire a superare il tendenziale prevalente interesse del minore (art. 3, comma 1, L. 27 maggio 1991, n. 176". Orbene, prosegue il giudice d'appello, la motivazione del diniego non considera che la qualifica di OMISSIS "non costituisce affatto un incarico particolare, né indica una peculiare qualificazione infungibile del militare, essendo né più né meno che l'indicazione nell'Esercito italiano della comune qualità generica del -OMISSIS-, ossia fornito dell'armamento di base, dovendosi desumere che una tal qualifica, non particolarmente specialistica, non possa di norma precludere ex se l'applicazione dell'art. 42-bis D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 15". Dunque, poiché "la qualifica di -OMISSIS- dell'appellato, in ragione della giurisprudenzialmente già affermata genericità della stessa, non può influire negativamente sulle dotazioni organiche della sede a quo nonché sulle possibilità del suo proficuo impiego presso la sede ad quem (CGARS, sez. giur. ord. n. 90/2023) … non è dato intendere dal gravato provvedimento quale sia l'elemento ostativo, che impedisce una "assegnazione provvisoria" presso la sede di OMISSIS ove risiede il minore che abbisogna di aiuto genitoriale essendo il ricorrente un semplice -OMISSIS- (ossia un -OMISSIS-), privo - stando alla disamina del provvedimento sfavorevole - di altra più particolare qualificazione o di elevata specializzazione, che lo rendano indispensabile nella sede di servizio di appartenenza o non inidoneo a ricoprire alcun altro compito nella sede richiesta". 

Nonostante l'autorevolezza della pronuncia, questa Sezione ritiene di dover confermare l'orientamento espresso in sede cautelare. 

Come rilevato dall'Avvocatura dello Stato, in primo luogo il ricorrente è già assegnato ad una sede che si trova nella stessa regione cui si trova la sede dell'altro genitore, il che di per sé soddisfa le condizioni poste dall'art. 42 bis D.Lgs. n. 151 del 2001 (così Cons. Stato, sez. II, n. 4013/2023). Si può osservare, sul punto, che la distanza tra la sede di servizio e il luogo di residenza è di poco più di 100 Km, dal momento che la prima è stata individuata non solo nella stessa Regione ma addirittura in provincia limitrofa a quella di residenza; sicché le esigenze di tutela sottese alla norma sono state comunque tenute in considerazione nel bilanciamento con le esigenze familiari prospettate, e di fatto soddisfatte. 

Soprattutto, si ritiene convincente l'argomento in forza del quale la qualità di OMISSIS di parte ricorrente non può essere considerata talmente generica da consentire un utile impiego in qualsiasi sede e da rendere l'assenza presso l'attuale sede di servizio assolutamente trascurabile. Infatti, come rileva l'Avvocatura, se l'incarico di OMISSIS certamente può consentire l'occupazione di molteplici posizioni organizzative, comporta comunque degli impieghi delimitati dalle competenze primarie del soldato con riferimento all'esecuzione dei compiti di difesa dell'istallazione militare e allo svolgimento di attività addestrative ed operative. In mancanza di posizioni occupabili con la qualifica di OMISSIS, dunque, il contributo del ricorrente nella sede di destinazione non potrebbe che essere nullo. Tali osservazioni sono condivisibili, anche perché "nel caso delle Forze armate, ove la specializzazione del personale è maggiore rispetto alle Amministrazioni civili, tale condizione cioè l'esistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva risulta ancor più vincolante, non potendosi ammettere un demansionamento o una dequalificazione dell'interessato per venire incontro alle sue pur meritevoli esigenze di carattere familiare, in quanto i costi sostenuti per la formazione del personale militare sono preordinati al soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico al proficuo impiego del personale a seconda della professionalità acquisita" (T.r.g.a. Trento, n. 27/2019). 

Come già rilevato da questa Sezione in sede cautelare, il diniego è così motivato: "nel reparto di appartenenza del ricorrente vi è una scopertura di organico pari al 13%, se si considera la sua specifica posizione di impiego, e del 18% complessivo, mentre nella sede cui il ricorrente aspira "le posizioni organico retributive previste per la categoria Graduati risultano tutte utilmente occupate"". 

Se si accetta l'assunto, ritenuto condivisibile da questo Collegio, secondo cui la qualifica di OMISSIS non può essere considerata talmente generica da consentire un utile impiego in qualsiasi sede e da rendere l'assenza presso l'attuale sede di servizio assolutamente trascurabile, si deve concludere che - come pure già rilevato in sede cautelare - la suddetta motivazione è idonea e sufficiente a giustificare il diniego impugnato, atteso che "nella valutazione relativa all'eventuale concessione dell'assenso alla temporanea assegnazione, non si può non tener conto, anche a fronte della potenziale disponibilità di una posizione retributiva, della concreta vacanza e disponibilità della corrispondente posizione organica, alla luce della struttura ordinativa dell'Esercito, in cui la precisa suddivisione non solo secondo gerarchie derivanti dai gradi, ma anche secondo incarichi specifici è strumentale, tramite il proficuo impiego del personale, al mantenimento di livelli ottimali di efficienza e di operatività, condizioni necessarie a garantire il perseguimento delle finalità istituzionali" (Cons. Stato, sez. I, parere n. 80/2022). 

Si può infine osservare che l'art. 1493, comma 1, del codice dell'ordinamento militare (approvato con il D.Lgs. n. 66 del 2010) delinea i limiti di tale estensione, sancendo che "la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità" si applica al personale militare femminile e maschile "tenendo conto del particolare stato rivestito". Pertanto l'applicazione del beneficio di cui all'art. 42-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 151 del 2001 al personale militare deve tener conto della specialità del rapporto di servizio che contraddistingue la condizione del personale appartenente alle Forze armate. In particolare, come precisato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2113/2016), l'inciso "tenendo conto del particolare stato rivestito", contenuto nel primo comma dell'art. 1493, esprime particolari - e prevalenti - esigenze di tutela degli interessi militari rispetto a quelle proprie della generalità delle pubbliche amministrazioni. Quindi, il primo comma dell'art. 1493 amplia - rispetto alla disciplina generale - l'oggetto della valutazione di competenza dell'Amministrazione, la quale, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, deve considerare, oltre alle esigenze organizzative comuni a tutti i pubblici uffici, anche le esigenze tipiche delle Forze armate e le peculiari funzioni svolte dal personale impiegato. 

Pertanto, come ritenuto in giurisprudenza (Tar Friuli Venezia Giulia, n. 136/2018; T.r.g.a. Trento, n. 27/2019), le predette disposizioni normative comportano che l'istanza del singolo dipendente, intesa a vedere soddisfatte le necessità familiari e, nello specifico, le proprie prerogative genitoriali, assuma una valenza recessiva rispetto all'esigenza di preservare l'integrità organizzativa e funzionale dell'apparato militare, caratterizzato da una rigida distribuzione dei mezzi e del personale, secondo le qualifiche rivestite, nonché orientato a garantire il bene primario della sicurezza nazionale. Le esigenze di tutela del proprio assetto organizzativo e funzionale impongono all'Amministrazione di non consentire il trasferimento richiesto, allorché il militare possa essere adibito, nel reparto di destinazione, solo a mansioni diverse rispetto a quelle per le quali è stato formato, essendo tenuta a garantire il miglior impiego del personale e ad evitare, contestualmente, il dispendio infruttuoso delle proprie risorse umane, economiche e strumentali. 

Sussistono giusti motivi, attesa l'opinabilità della questione, dimostrata dal diverso esito tra primo e secondo grado in fase cautelare, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Terza Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede: 

1. Respinge il ricorso n. 834 dell'anno 2023; 

2. Compensa integralmente le spese tra le parti. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. 

Così deciso in OMISSIS nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: 

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore 

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario 

Bartolo Salone, Referendario 

 


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