Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio Roma Sez. II, Sent., (ud. 20-06-2024) 23-07-2024
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO
SECONDA SEZIONE
riunita in udienza il 20/06/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, - Presidente
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, - Relatore
GIORGIANNI GIOVANNI, - Giudice
in data 20/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2415/2023 depositato il 05/05/2023
proposto da
S.P. - (...)
Difeso da
Luigi Padovan - (...)
ed elettivamente domiciliato presso luigipadovan@pec.ordineavvocativiterbo.it
contro
Comune di Viterbo - Piazza Del Plebiscito 1 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso tributi@pec.comuneviterbo.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 486/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2 e pubblicata il 07/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Omissis
Resistente/Appellato: Omissis
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 486/2/22 del 19/09/22 (dep. il 7/11/22) la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Viterbo rigettava il ricorso del sig. S.P. avverso avviso di accertamento IMU per anno 2015 emesso dal Comune di Viterbo, per complessivi Euro 2.296,00, comprensivi di interessi e sanzioni, in relazione a un immobile di proprietà del contribuente, sua abitazione principale, sito in V., Str. C. S. snc (accatastato al NCU di Viterbo al Foglio (...), Particella (...) - cat. (...), r.c. Euro 1.789,52).
Il ricorrente eccepiva intervenuta prescrizione della pretesa tributaria per scadenza del termine quinquennale e, nel merito, l'esenzione dall'imposta ai sensi dell'art. 2, comma 5, D.L. n. 102 del 2013 conv. in L. n. 124 del 2013.
Nelle controdeduzioni il Comune di Viterbo evidenziava che, quale condizione per poter beneficiare della relativa esenzione, il ricorrente avrebbe dovuto presentare la prescritta dichiarazione, formalità nella specie non eseguita.
Il Collegio di primo grado, nel rigettare il ricorso, ribadiva il proprio "orientamento costante" nel senso di ritenere necessaria, al fine di ritenere applicabile l'esenzione dall'IMU ai sensi dell'art. 2, comma 5, L. n. 124 del 2015, la presentazione della dichiarazione a pena di decadenza; quanto all'eccezione di prescrizione, la CGT di I grado riteneva legittima la pretesa tributaria, posto che, essendo stato spostato il termine consentito per la notifica degli accertamenti dei tributi locali dell'anno 2015 dal 31/12/2020 al 26/3/2021, l'atto impugnato appariva tempestivo, essendo stato notificato in data 8/3/21.
Ha proposto appello il contribuente eccependo erroneità, illogicità e contraddittorietà dei presupposti della motivazione della sentenza impugnata oltrechè viziata per mancanza di di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Nello specifico, il contribuente rileva di aver dedotto in merito ai termini di decadenza, non già di prescrizione, in cui sarebbe incorso il Comune di Viterbo in ordine alla notifica dell'atto opposto, che deve essere eseguito, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006, "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati" ed in relazione ai quali non si applicherebbe, secondo l'appellante, la proroga dei termini concessa dal comma 7 bis dell'art. 157 D.L. n. 34 del 1920, per espresso dettato della norma; il termine cui soggiaceva il Comune di Viterbo per la notifica dell'avviso di accertamento in esame, concernente IMU 2015, era pertanto quello del 31 dicembre 2020.
Quanto al merito, l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza impugnata che non avrebbe correttamente applicato le norme in tema di esenzione; in particolare, il contribuente sostiene di aver presentato regolare dichiarazione IMU, corredata da tutti i documenti utili alla verifica da parte del Comune dei requisiti necessari per l'esenzione, sin dall'anno 2012, "seppure non nella forma poi prevista dal modello dichiarativo successivamente emesso dal comma 5-bis dell'art. 2, D.L. n. 102 del 2013", essendo comunque l'Amministrazione a conoscenza del contenuto della comunicazione formale richiesta.
L'appellante rileva inoltre che, a seguito della soppressione della decadenza in caso di omessa dichiarazione e della violazione dell'art. 1, comma 769, L. n. 160 del 2019, la mancata presentazione della dichiarazione comporterebbe solamente l'applicabilità, per i soggetti in questione, delle relative sanzioni previste in via generale per la violazione dell'obbligo dichiarativo IMU, pari a Euro 50, e non la decadenza dai benefici in questione.
Si è costituito il Comune di Viterbo depositando controdeduzioni nelle quali chiede la conferma della sentenza impugnata premettendo che l'IMU soggiace in via generale al principio di autoaccertamento, nel senso che spetta al soggetto passivo di imposta ovvero al proprietario dell'immobile, "comunicare all'Ente titolare dello ius impositionis, tramite apposita dichiarazione IMU, eventuali variazioni che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta".
Parte resistente espone che nel caso di specie il contribuente presentava una prima dichiarazione ICI con cui "comunicava il possesso di un area fabbricabile sulla quale insisteva un fabbricato in corso di costruzione, censito nella categoria (...)", omettendo tuttavia di comunicare al Comune stesso, una volta terminati i lavori di costruzione ed accatastato il fabbricato, la sua volontà di destinare tale immobile ad abitazione principale, informazione che avrebbe dovuto invece essere portata a conoscenza dell'Ente impositore posto che nel caso di specie, "il diritto di godere del beneficio dell'abitazione principale operava anche in difetto del requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale".
Il contribuente risulterebbe inoltre residente nel Comune di Grotte di Castro - dove è proprietario di un immobile a destinazione abitativa - e non avrebbe assolto all'obbligo di pagamento della tassa rifiuti con riferimento all'immobile controverso sito nel territorio del Comune di Viterbo, "condizione ...incompatibile con la sua volontà di destinare il fabbricato ad abitazione principale".
La dichiarazione presentata dal contribuente è quella riferita ad ICI 2012, "resa al solo fine di comunicare il valore dell'area edificabile riferita ad un fabbricato in corso di costruzione", e non potrebbe, secondo il Comune resistente, assolvere l'obbligo previsto dalla legge a pena di decadenza nella fattispecie trattata, ove si consideri altresì che "l'obbligo di dichiarazione IMU per gli immobili di proprietà di soggetti appartenenti alle Forze armate è una novella legislativa sopravvenuta rispetto al periodo storico in cui collocare la dichiarazione ICI del 2011, che è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico tributario dal Legislatore nell'anno 2013", non potendo pertanto tale onere ritenersi assolto da una dichiarazione ICI presentata prima dell'entrata in vigore della norma stessa. ("L'onere del contribuente non era solo quello di comunicare al Comune la sua qualità di appartenente alle FF.AA., in aggiunta a questo egli avrebbe dovuto dichiarare la sua volontà di destinare l'immobile di che trattasi ad abitazione principale e di beneficiare dell'agevolazione prevista dalla norma sopra richiamata, nonché comunicare i dati catastali dell'immobile per il quale intendeva applicarsi tale beneficio - essendo proprietario di più immobili nel territorio dello Stato Italiano - e la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma, ovvero che l'abitazione non fosse locata e che il soggetto passivo IMU appartenesse alla categoria militare degna di agevolazione").
Motivi della decisione
A giudizio di questa Corte di secondo grado, l'appello del contribuente non può trovare accoglimento.
Con avviso n. (...) del 28/12/2020, notificato in data 27/3/21, il Comune di Viterbo comunicava che si era provveduto all'accertamento della somma complessiva di Euro 2.296,00 a titolo di IMU per l'anno 2015, comprensiva di interessi e sanzioni, in relazione all'immobile, di proprietà del contribuente, sito in V., Str. C. S. snc, come sopra accatastato.
Quanto alla questione preliminare afferente la dedotta tardività della notifica, avvenuta oltre il termine di cinque anni previsti dall'art. 1, comma 161 della L. n. 296 del 2006 ("Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni"), va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha introdotto una distinzione, al fine della individuazione del dies a quo del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, distinguendo l'ipotesi dell'omesso versamento dell'imposta - nel qual caso il termine decorre dall'anno in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato - dall'ipotesi di omessa dichiarazione - nel qual caso deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione stessa; nel primo caso, il primo dei cinque anni previsti dal citato art. 1, comma 161, è quello successivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato; nel secondo caso, esso coincide con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (in tal senso, Cass. n. 352/21).
La disciplina ordinaria della decadenza dal potere impositivo ha subito modifiche con l'introduzione della disciplina emergenziale sanitaria, finalizzata al contrasto alla pandemia Covid -19, ad opera dell'art. 67 D.L. n. 18 del 1920, convertito con modificazioni nella L. n. 27 del 1920 ("Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori... Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159", ai sensi del quale "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione...L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1").
Secondo il contribuente appellante, ai tributi locali non si applica la proroga della decadenza per il periodo pari agli 85 gg di sospensione, posto che essa opererebbe solo per i tributi per i quali è stata disposta anche la sospensione dei versamenti.
In realtà il meccanismo di proroga fondato sull'art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015, richiamato dall'art. 67, consente di prorogare i termini di decadenza e prescrizione per uno stesso periodo di tempo pari alla sospensione delle attività degli uffici avvenuta nel 2020.
Anche il MEF - con risoluzione del 15 giugno 2020 n. 6/E ha espressamente ricompreso nell'ambito di operatività dell'art. 67 D.L. n. 18 del 1920 anche gli uffici degli enti locali.
Ciò implica che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, L. n. 296 del 2006, devono essere aggiunti ottantacinque giorni, con conseguente tempestività della notifica dell'avviso eseguita nel caso di specie.
Nel merito, va rilevato che con l'avviso di accertamento impugnato, il Comune di Viterbo accertava una maggiore imposta IMU dell'anno 2015 dell'importo di Euro 1.741,00 oltre interessi e sanzioni, riferito alla proprietà dell'immobile sito in S.C.S. snc, distinto in catasto al Foglio (...), p.lla (...), cat. (...).
Il ricorrente, sul presupposto di essere un Ufficiale dell'Esercito in servizio presso caserme di stanza in V., come attestato da documentazione prodotta, sosteneva di essere esentato dal pagamento dell'IMU per l'immobile accertato, sin dal 2013, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.L. n. 102 del 2013, secondo il quale "Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, (purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali (...), (...) o (...), che sia) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare...".
La L. n. 124 del 2013, di conversione del D.L. n. 102 del 2013, ha disposto la modifica del suddetto art. 2, con l'introduzione del comma 5 bis, ai sensi del quale "Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma".
Non è pertanto dovuta l'IMU, spettando l'esenzione ex art. 2 del D.L. n. 102 del 2013, anche in assenza di dimora abituale o della residenza anagrafica, al personale in servizio permanente appartenente, come nel caso di specie, alle Forze Armate - ma l'esenzione è valevole alle stesse condizioni, per le Forze di Polizia, per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il personale appartenente alla carriera prefettizia - a condizione che il contribuente presenti, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU (cioè entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento), apposita dichiarazione da presentare al Comune con la quale attesti il possesso dei requisiti, indicando i dati identificativi catastali dell'immobile per il quale chiede il riconoscimento del beneficio.
Con sentenza n. 28931/23, la Corte di Cassazione ha ribadito l'obbligo di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza per l'agevolazione relativa all'abitazione dei militari.
Tale adempimento non risulta essere stato assolto dal contribuente il quale aveva invece in precedenza presentato una dichiarazione ICI nell'anno 2012, riferita all'anno di imposta 2011, al solo fine di comunicare il valore dell'area edificabile riferita ad un fabbricato in corso di costruzione, non trattandosi della dichiarazione prevista nella L. n. 124 del 2013, necessaria al fine di godere dell'agevolazione per gli appartenenti alle Forze armate.
Va poi evidenziato che l'art. 1, comma 741, lett. c) della L. n. 160 del 2019, considera abitazione principale - e dunque esente da IMU - "un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica".
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta che il contribuente usufruisce già dell'esenzione IMU per prima casa in altro immobile, nel Comune di Grotte di Castro (VT) ove risiede l'intero nucleo familiare, ed in relazione al quale l'appellante paga la tassa rifiuti, obbligo non assolto invece con riferimento all'immobile posseduto in Viterbo; tali circostanze appaiono pertanto incompatibili con il riconoscimento dell'esenzione ex art. 2, comma 5, D.L. n. 102 del 2013 per quest'ultimo immobile.
Quanto alle spese di lite del presente grado, questa Corte ritiene che, stante l'insussistenza delle "gravi ed eccezionali ragioni" di cui al II comma dell'art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992 per procedere alla relativa compensazione, debba farsi applicazione del disposto del I comma del medesimo articolo, secondo cui le spese seguono la soccombenza, liquidate, come da dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 1922, tenendo conto della riduzione prevista dal comma 2 sexies del suddetto art. 15.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigetta l'appello del contribuente e lo condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 1.000,00
Roma, il 20 giugno 2024.
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