Pubblicato il 19/02/2024
N. 00130/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2022, proposto da
Comune di Sperlonga, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Tonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mambrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p. t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva,
della ordinanza n. 2/2022 del Registro delle Ordinanze della Strada Regionale 213 Flacca, emessa dalla AZIENDA STRADE LAZIO – ASTRAL S.P.A. con Socio Unico in data 16.03.2022, notificata al Comune di Sperlonga in data 17.03.2022, avente ad oggetto: “apposizione e variazione segnaletica verticale dal Km 15+600 al Km 16+300 circa della SR Flacca, nel territorio del Comune di Sperlonga (LT) in entrambi i sensi di marcia”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 16 maggio 2022 e depositato il successivo 16 giugno il Comune di Sperlonga ha impugnato l’atto in epigrafe specificato, con cui l’Azienda Strade Lazio – Astral – S.p.a., premesso che “a seguito di riunione con la Polstrada di Latina è emersa la necessità di procedere alla modifica ed integrazione della segnaletica presente, volta soprattutto a incrementare il livello di sicurezza, considerate le particolari condizioni planoaltimetriche, il consistente flusso di traffico in entrambe le direzioni, nonché della presenza di diverse intersezioni”, ha ordinato la modifica e integrazione della seguente segnaletica:
- SR Flacca – direzione Gaeta:
-- Km 15+600 circa – sostituzione segnale inizio 60Km/h e Fine 70 Km con segnale inizio 50Km/h e fine 70 Km/h;
-- Km 15+600 circa – sostituzione segnale inizio 60 km/h e Fine 70 km/h con segnale Inizio 50 km/h e Fine 70 km/h;
-- Km 15+610 circa – installazione di preavviso Impianto Semaforico;
-- Km 15+620 circa – installazione di segnale di intersezione con diritto di precedenza a destra;
-- Km 15+800 circa – sostituzione segnale continua 60Km/h con segnale continua 50Km/h;
-- Km 16+080 circa – sostituzione segnale continua 60Km/h con segnale continua 50Km/h;
-- Km 16+100 circa – installazione di segnale di intersezione con diritto di precedenza a destra;
-- Km 16+280 circa – installazione di segnale Fine 50 km/h e inizio Segnale 60 Km/h;
- SR. Flacca – direzione Sperlonga:
-- Km 16+280 circa – installazione segnale fine 60 Km/h e inizio Cartello 50 Km/h;
-- Km 16+380 circa – installazione di segnale di intersezione con diritto di precedenza a destra;
-- Km 16+900 circa – installazione di segnale di intersezione con diritto di precedenza a destra;
-- Km 16+600 circa – sostituzione segnale Fine 60Km/h e inizio 70 Km/h con segnale Fine 50Km/h e inizio 70 Km/h.
2) Espone il Comune, che a seguito della emanazione della citata ordinanza ha provveduto alla disattivazione dalle ore 11:59 del 17.03.2022, delle postazioni autovelox installate nel menzionato tratto della Via Flacca, con evidente riduzione della sicurezza stradale nel predetto tratto e, contestualmente, ha richiesto alla Società aggiudicataria “ServiceNet21” S.r.l. di poter ridurre in misura proporzionale l’importo del contratto di locazione relativamente alle precitate postazioni autovelox.
3) Tanto premesso, a sostegno del gravame, deduce in un unico articolato motivo le seguenti censure di violazione di legge (art. 3 L. 241/90) ed eccesso di potere:
La impugnata ordinanza della ASTRAL S.P.A. è del tutto errata, in primo luogo per aver erroneamente considerato esistenti, sul tratto di strada interessato della via Flacca, delle intersezioni (come definite all’art. 3 del Codice della Strada) che non esistono, essendo – in realtà – solo presenti accessi a proprietà privata.
La resistente ha assunto tale provvedimento senza nemmeno aver interpellato la Prefettura di Latina, la quale aveva dato assenso al posizionamento dei dispositivi di rilevazione sul tratto in discussione e con i limiti di velocità di 60 km/h, violando con ciò palesemente il contraddittorio e adottando un provvedimento che aggrava la pericolosità del tratto di strada.
La ordinanza qui impugnata ha, pertanto, determinato la inutilizzabilità dei due dispositivi (al Km. 16+250 e al Km. 16+850 della S.R. Flacca) di rilevazione della velocità istantanea, la cui installazione era stata pochi mesi prima autorizzata dalla medesima ASTRAL S.P.A., e con un evidente danno sia in termini di sicurezza stradale, impedendo ogni forma di controllo della velocità dei veicoli circolanti nel predetto tratto, sia in termini di danno erariale, per essere stati spesi, inutilmente, ingenti fondi pubblici.
Inoltre, la detta ordinanza è stata emessa dalla concessionaria a seguito di una riunione con la Polstrada di Latina, alla quale riunione il Comune di Sperlonga non è stato chiamato a partecipare.
4) Con atto depositato il 17 giugno 2022, si è costituita in giudizio l’Azienda Strade Lazio – Astral – S.p.a., eccependo il difetto di interesse del Comune di Sperlonga alla proposizione del ricorso e l’infondatezza del medesimo.
5) Con ordinanza n. 244 dell’8 luglio 2022, questo Tribunale ha respinto la domanda di tutela cautelare.
6) Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2024, la causa è stata riservata per la decisione.
7) Il ricorso è infondato.
8) Con l’ordinanza impugnata l’Astral S.p.a. ha provveduto a ridurre i limiti di velocità da 60 a 50 km orari su entrambi i sensi del tratto compreso tra il km 15 e il km 16 della strada regionale Flacca, e disposto il posizionamento di nuovi segnali con lo scopo di preavvisare gli utenti circa la presenza di intersezioni o di semafori.
Peraltro, è lo stesso Comune ricorrente a richiamare un’analisi redatta dal centro di monitoraggio della sicurezza stradale della Regione Lazio, denominato CEREM che, con riferimento all’incidentalità sulla rete stradale della SR 213 “Flacca”, individua il km 16, cioè proprio il tratto di strada oggetto della impugnata ordinanza, come il tratto di strada che ha un elevato numero di incidenti e conseguente costo sociale.
E’ evidente, quindi, l’opportunità delle misure adottate con l’impugnato provvedimento, volte a migliorare la sicurezza sul tratto stradale in argomento mediante la riduzione dei limiti di velocità e l’implementazione della segnaletica.
9) Infine, con specifico riferimento alle varie censure va detto:
- che il potere amministrativo di regolamentazione della circolazione è attribuito in via esclusiva al proprietario della stessa, nel caso specifico all’ASTRAL, in quanto concessionaria della Regione Lazio per cui non è prevista alcuna partecipazione da parte del Comune nel cui territorio ricada tale tratto viario;
- che l’uso del termine “intersezioni” piuttosto che di accessi e irrilevante essendo evidente lo scopo del provvedimento di ridurre il pericolo per la circolazione stradale dovuto alla presenza di varie confluenze su quel tratto di strada;
- che è inspiegabile la teorizzata incidenza dell’atto impugnato sul provvedimento di installazione degli autovelox del 2021 posto che non è dato comprendere come la variazione del limite di velocità possa rendere inutilizzabili i rilevatori presenti in quel tratto, posto che sarebbe sufficiente modificare la loro impostazione di rilevamento.
10) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di fondamento.
11) L’infondatezza del ricorso dispensa il Collegio dall’esame della eccezione di inammissibilità per difetto di interesse.
12) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 387/22, lo rigetta.
Condanna il Comune di Sperlonga alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000 (tremila), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Davide Soricelli, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Maria Bucchi Davide Soricelli
IL SEGRETARIO
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