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lunedì 26 agosto 2024

I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Circ. 05/07/2024, n. 19 Convenzione tra Inps e Inail per la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente in relazione agli eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022, di competenza dell'Inps, succeduto all'Inpgi ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

 


I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)

Circ. 05/07/2024, n. 19

Convenzione tra Inps e Inail per la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente in relazione agli eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022, di competenza dell'Inps, succeduto all'Inpgi ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rapporto assicurativo, Sovrintendenza sanitaria centrale.


Epigrafe


Destinatari


Quadro normativo


Premessa


Convenzione inps - inail


Gestione degli infortuni verificatisi fino alla data del 30 giugno 2022


Allegato 1 - Legge 30 dicembre 2021, n. 234: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (21G00256). Pubblicata sulla GU n. 310 del 31-12-2021 - S.O. n. 49. Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2022


Allegato 2 - Convenzione per la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente in relazione a eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022


Allegato 3 - Regolamento per l'attuazione dell'assicurazione infortuni di cui al contratto nazionale di lavoro giornalistico


Allegato 4 - Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico 1° aprile 2013 - 31 marzo 2016 stipulato il 24 giugno 2014 tra la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI)


Circ. 5 luglio 2024, n. 19 (1)


Convenzione tra Inps e Inail per la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente in relazione agli eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022, di competenza dell'Inps, succeduto all'Inpgi ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.


(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rapporto assicurativo, Sovrintendenza sanitaria centrale.





Al


Direttore generale vicario


Ai


Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali


e, p.c.:


Al


Organi istituzionali


Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo


Organismo indipendente di valutazione della performance


Comitati consultivi provinciali




Quadro normativo


- Legge 30 dicembre 2021, n. 234: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024". Articolo 1, commi 103 e 109.


- Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." Articolo 15, comma 1.


- Regolamento Inpgi 24 giugno 1980 recante disposizioni per l'attuazione dell'assicurazione infortuni di cui al contratto nazionale di lavoro giornalistico e relativa tabella delle percentuali di invalidità permanente.


- Circolare Inail 5 dicembre 2022, n. 44: "Assicurazione infortuni di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Gestione del periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."


- Delibera del Consiglio di Amministrazione Inail 8 maggio 2024, n. 10: "Convenzione tra Inps e Inail per la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente in relazione a eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022 di competenza dell'Inps, succeduto ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'Inpgi."




Premessa


L'articolo 1, comma 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Allegato 1), ha disposto il trasferimento all'Inps dal 1° luglio 2022 della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (Inpgi) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti del settore, cioè per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.


La successione ha riguardato anche il subentro, dalla suddetta data, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, inclusi quelli relativi al "Fondo Assicurazione Infortuni", tra cui la gestione degli eventi infortunistici [1] verificatisi fino alla data del 30 giugno 2022.


Per gli infortuni occorsi successivamente al 30 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, invece, il comma 109 dello stesso articolo 1 della citata legge ha attribuito la gestione dell'assicurazione all'Inail, disponendo l'applicazione della normativa regolamentare dell'Inpgi in vigore al 30 giugno 2022 [2].


Tenuto conto delle specifiche competenze in materia infortunistica dell'Inail, l'Inps ha chiesto di poter sottoscrivere un accordo ex articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la trattazione delle pratiche relative agli infortuni verificatisi fino alla data del 30 giugno 2022 e non ancora definite dall'Inpgi alla data del subentro dell'Inps nella titolarità del Fondo assicurazioni infortuni lavoratori dipendenti [3].


[1] In base al Regolamento per l'attuazione dell'assicurazione infortuni di cui al contratto nazionale di lavoro giornalistico del 1980, l'assicurazione comprende i casi di infortunio sul lavoro o extraprofessionali accaduti per causa violenta dai quali derivi la morte o l'inabilità permanente assoluta del giornalista ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti stabiliti all'articolo 2, compresi l'infarto del miocardio e l'ictus cerebrale non conseguente a infortunio.


[2] A partire dal 1° gennaio 2024 è prevista la tutela degli infortuni e delle malattie professionali, gestita dall'Inail nella forma ordinaria prevista dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modiche e integrazioni, al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e alle altre disposizioni sopravvenute.


[3] La richiesta ha fatto seguito alla nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative del 22 settembre 2022, protocollo n. 8625, nella quale si evidenziava la possibilità degli Istituti coinvolti nel processo riorganizzativo delle competenze per il settore (Inps, Inail e Inpgi) di sottoscrivere apposite convenzioni per una migliore gestione del passaggio al nuovo assetto ordinamentale previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.




Convenzione inps - inail


A seguito delle delibere adottate dagli Organi dei due Istituti [4], è stata sottoscritta la Convenzione tra Inps e Inail [5] per la gestione da parte dell'Inail degli infortuni sopra menzionati.


Più precisamente, ferma restando la titolarità dell'Inps dei rapporti attivi e passivi relativi agli infortuni verificatisi fino al 30 giugno 2022, l'Inail provvede alle seguenti attività [6]:


- gestione delle attività amministrative di istruttoria delle denunce di infortunio, professionale ed extraprofessionale;


- valutazione medico-legale per l'accertamento del grado di inabilità permanente assoluta o inabilità permanente parziale o morte;


- quantificazione delle indennità da corrispondere ai giornalisti infortunati, a carico del Fondo Assicurazione Infortuni.


Come già precisato, l'attività riguarda esclusivamente gli infortuni verificatisi fino al 30 giugno 2022 e non ancora definiti dall'Inpgi e dall'Inps.


Per la definizione di tali infortuni è prevista l'applicazione della normativa regolamentare vigente alla data del 30 giugno 2022.


[4] Con determina del Commissario straordinario Inps del 23 febbraio 2024, n. 20 e con delibera del Consiglio di Amministrazione Inail dell'8 maggio 2024, n. 10 è stato approvato lo schema di Convenzione tra i due Enti per la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni dei giornalisti titolari di rapporto di lavoro dipendente in relazione a eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022 di competenza dell'Inps, succeduto all'Inpgi ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per il testo della Convenzione, firmata il 5 e 7 giugno, cfr allegato 2.


[5] La Convenzione è stata sottoscritta dal Presidente dell'Inps in data 5 giugno 2024 e dal Presidente dell'Inail in data 7 giugno 2024.


[6] Cfr articolo 1 della citata Convenzione Inps - Inail.




Gestione degli infortuni verificatisi fino alla data del 30 giugno 2022


Al fine di assicurare l'omogeneità nella trattazione degli eventi in questione, la gestione delle attività demandate all'Inail è accentrata presso la Direzione centrale rapporto assicurativo che si avvale, per le attività medico-legali, della Sovrintendenza sanitaria centrale [7].


In particolare, la suddetta Direzione centrale provvede all'istruttoria amministrativa delle richieste di prestazioni trasmesse dalla Direzione generale Inps in fase di avvio della Convenzione [8].


Le richieste pervenute all'Inps successivamente saranno invece inviate all'Inail, con cadenza mensile, dalla Filiale metropolitana Inps Roma Flaminio [9]. Al predetto Istituto, infatti, continueranno a essere inviate, per competenza istituzionale, le richieste di riconoscimento di infortunio da parte degli interessati per tutti gli eventi infortunistici verificatisi fino alla data del 30 giugno 2022.


Come sopra accennato, sulla base di quanto espressamente previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'assicurazione in questione continua a essere gestita in base alla normativa regolamentare vigente alla data del 30 giugno 2022, e precisamente dal Regolamento Inpgi del 24 giugno 1980 (nel seguito, Regolamento Inpgi) e dalla tabella delle invalidità a esso allegata (Allegato 3), nonché, con riferimento agli eventi tutelati e all'ammontare degli indennizzi, dagli articoli 38 e 41 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico sottoscritto il 24 giugno 2014 (Allegato 4) [10].


Il citato Regolamento prevede il riconoscimento e l'erogazione di un indennizzo in caso di infortunio occorso per causa violenta da cui derivi la morte o l'inabilità permanente assoluta o parziale, valutata sulla base delle norme e della tabella allegata al Regolamento stesso. Sono compresi nell'assicurazione anche l'infarto del miocardio e l'ictus cerebrale [11].


Per l'eventuale indennizzo spettante in caso di invalidità permanente è necessario che, a guarigione avvenuta, il giornalista abbia trasmesso un certificato medico-legale attestante il presumibile grado di invalidità permanente residuato dall'infortunio, valutato sulla base della tabella allegata al Regolamento Inpgi.


Solo in presenza della documentazione occorrente, incluso il suddetto certificato medico-legale, il giornalista interessato sarà convocato a visita per l'accertamento, da parte della Sovrintendenza sanitaria centrale, del grado di inabilità permanente.


Per gli infortuni mortali e per gli eventi mortali conseguenti a infarto del miocardio e ictus cerebrale, la stessa Sovrintendenza effettuerà la valutazione medico-legale finalizzata all'eventuale indennizzo ai familiari superstiti sulla base della documentazione acquisita agli atti.


La Direzione centrale rapporto assicurativo, anche su segnalazione della Sovrintendenza sanitaria centrale, potrà richiedere agli interessati (giornalisti o, in caso di morte, familiari) l'inoltro della documentazione sanitaria e/o della certificazione medico-legale occorrente per gli accertamenti finalizzati all'eventuale riconoscimento dell'evento lesivo.


A conclusione degli accertamenti, nel caso di postumi permanenti di grado accertato superiore al 5%, valutato sulla base della tabella allegata al Regolamento Inpgi, o di morte riconducibile all'evento, la Direzione centrale rapporto assicurativo procede alla quantificazione dell'indennizzo spettante, nonché delle spese di viaggio da rimborsare al giornalista secondo quanto previsto dal Regolamento Inpgi [12].


Gli esiti dell'istruttoria sono comunicati dalla suddetta Direzione centrale Inail alla Filiale metropolitana di Roma Flaminio dell'Inps. In particolare, con cadenza mensile sono trasmessi un elenco nominativo, con indicato anche l'eventuale ammontare dell'importo dovuto, nonché la documentazione amministrativa, comprensiva dei dati necessari per effettuare il pagamento degli indennizzi, e la documentazione sanitaria acquisita a supporto delle richieste esaminate.


Secondo quanto previsto dalla Convenzione Inps - Inail, entro il termine di 30 giorni dalla suddetta trasmissione da parte dell'Inail la menzionata Filiale dell'Inps adotta e comunica agli interessati e all'Inail i provvedimenti di definizione dei casi denunciati ed effettua i pagamenti spettanti ai beneficiari.


La Direzione centrale rapporto assicurativo provvede alla segnalazione dei casi per i quali - sulla base della documentazione ricevuta o acquisita in sede istruttoria - ritiene la sussistenza dei presupposti per l'eventuale attivazione delle azioni di surroga.


La suddetta Direzione centrale provvede, altresì, all'istruttoria delle revisioni del grado di inabilità permanente riconosciuto in ordine alle richieste pervenute [13].


Spetta, infine, all'Inail istruire gli eventuali ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti di accoglimento parziale o di rigetto delle istanze e partecipare, con un proprio medico, al collegio medico-legale previsto per la definizione dei ricorsi stessi dal menzionato Regolamento Inpgi [14].


[7] Tale modalità di gestione è quella già adottata per gli infortuni verificatisi nel periodo transitorio 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2023.


[8] Si tratta delle richieste pervenute all'Inps fino alla data della trasmissione all'Inail, prevista entro il 15° giorno dalla sottoscrizione della Convenzione.


[9] Cfr articolo 2 della citata Convenzione Inps - Inail.


[10] Articoli 38 e 41 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico 1° aprile 2013 - 31 marzo 2016 stipulato il 24 giugno 2014 tra la Federazione italiana editori giornali (Fieg) e la Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi). Per un quadro esaustivo, cfr circolare Inail del 5 dicembre 2022, n. 44.


[11] Cfr articolo 2 del Regolamento Inpgi e articolo 38 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico.


[12] Per l'ammontare degli indennizzi si fa rinvio all'articolo 38 Contratto nazionale di lavoro giornalistico.


[13] Cfr articolo 9 del Regolamento Inpgi.


[14] Cfr articolo 11 del Regolamento Inpgi.



Il Direttore generale


Marcello Fiori




Allegato 1



Legge 30 dicembre 2021, n. 234: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (21G00256). Pubblicata sulla GU n. 310 del 31-12-2021 - S.O. n. 49. Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2022



Art. 1


Omissis


103. Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonchè, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.



Omissis


109. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l'assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.




Allegato 2



Convenzione per la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente in relazione a eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022



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Allegato 3



Regolamento per l'attuazione dell'assicurazione infortuni di cui al contratto nazionale di lavoro giornalistico



ART. 1


L'assicurazione di cui al Contratto nazionale di lavoro giornalistico comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta dai quali derivi la morte o l'inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti di cui al successivo art. 2. Il diritto alla indennità assicurativa sorge per il giornalista ed i suoi aventi causa di cui al successivo art. 4, per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell'inizio del rapporto di lavoro contrattuale con l'azienda giornalistica, ancorché non sia intervenuto l'effettivo versamento dei contributi all'uopo previsti e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro suddetto, ovvero fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di collocamento in aspettativa senza assegni.



ART. 2


Ai fini previsti dal precedente art. 1 s'intende per inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente - e per tutta la vita - l'attitudine al lavoro. S'intende per inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca parzialmente, in misura superiore al 5% e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro. Per la valutazione dell'inabilità e dei relativi gradi si applicano le norme e le tabelle proprie dell'INPGI, allegate al presente Regolamento a farne parte integrante e sostanziale.



ART. 3


Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti, deve essere rapportato non all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. Gli esiti delle inabilità preesistenti sono valutati sulla base dello stato presente effettivo al momento della liquidazione. Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente ed il numeratore la differenza fra questa ed il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio.



ART. 4


Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, l'indennità assicurativa spetta al coniuge, ai figli, ai genitori, ai fratelli o sorelle, secondo le norme e con i criteri di ripartizione appresso stabiliti:


1) - al coniuge ed ai figli legittimi, in parti eguali.


Gli affiliati, i figli adottati ed i figli naturali riconosciuti nei modi di legge o dichiarati tali con sentenza passata in giudicato, nonché i figli non riconoscibili di cui all'art. 279 del codice civile, ai quali con sentenza passata in giudicato sia stato attribuito il diritto al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione, hanno sull'indennità gli stessi diritti dei figli legittimi. Il coniuge separato giudizialmente con sentenza passata in giudicato che addebiti la separazione a lui o ad entrambi i coniugi, ha diritto all'indennità assicurativa soltanto se, al momento della morte dell'altro coniuge, godeva degli alimenti a carico di costui in base alla sentenza di separazione od a successivo provvedimento giudiziale passato in giudicato. Lo stato di coniuge separato con addebito della separazione a lui o ad entrambi i coniugi, sarà ritenuto esistente sino a che gli effetti della separazione non siano cessati di comune accordo, da provare con dichiarazione ricevuta da un pubblico ufficiale, ovvero sottoscritta da entrambi i coniugi;


2) - in mancanza dei figli, il coniuge concorre nel diritto all'indennità assicurativa con i genitori del deceduto, ai quali è attribuito un quarto dell'indennità, sia che siano superstiti entrambi, sia che siano superstite uno solo di essi;


3) - in mancanza anche dei genitori predetti - o di uno di essi - l'indennità assicurativa spetta al solo coniuge.


Se però questi, al momento della morte dell'altro coniuge, era separato giudizialmente con sentenza passata in giudizio che addebitava la separazione a lui superstite o ad entrambi i coniugi, si applica la disposizione prevista nel precedente n. 1), con attribuzione dell'indennità assicurativa ai superstiti di cui ai successivi n. 4) e 5);


4) - in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennità assicurativa spetta ai di lui genitori, fratelli o sorelle, con la seguente ripartizione:


- metà dell'indennità ad entrambi i genitori o al solo genitore superstite;


- la restante metà - in parti uguali - ai fratelli o sorelle che, al momento della morte del loro congiunto infortunato, risultino viventi a suo carico in base alla normativa in vigore per la corresponsione degli assegni familiari ovvero al solo fratello o sorella superstite che si trovi nella predetta condizione di vivenza a carico;


5) - in mancanza del coniuge, dei figli e di fratelli o sorelle del giornalista infortunato deceduto, l'indennità assicurativa spetta in parti eguali ai di lui genitori, ovvero per intero, al genitore superstite;


6) - in mancanza del coniuge, dei figli ed anche dei genitori del giornalista infortunato deceduto, l'indennità assicurativa spetta in parti eguali ai di lui fratelli o sorelle che si trovino nelle condizioni di vivenza a carico previste al precedente n. 4) ovvero, per intero, all'unico fratello o sorella, sempreché si trovi nelle dette condizioni di vivenza a carico del deceduto;


7) - in mancanza dei superstiti di cui ai nn. 1), 2) 3), 4), 5) e 6), la indennità assicurativa non viene corrisposta ad altri eventuali parenti del giornalista infortunato.



ART. 5


Ai sensi dell'art. 1913 c.c. il giornalista deve inviare all'Istituto la denuncia dell'infortunio subito entro tre giorni decorrenti da quello in cui si è verificato l'evento dannoso. Ai fini della liquidazione dell'indennità assicurativa eventualmente spettantegli, per non incorrere nella prescrizione di cui all'art. 2952 c.c., il giornalista deve, inoltre, inviare all'INPGI, entro un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento stesso, espressa richiesta di essere ammesso a beneficiare dell'assicurazione infortuni contrattuale, allegando un certificato medico che attesti l'esito delle lesioni riportate ed il presumibile grado di invalidità permanente conseguito, nonché ogni documentazione clinica relativa all'infortunio stesso, ritenuta idonea. (*)


(*): La denuncia dell'infortunio deve pervenire all'Inpgi entro il termine di 2 anni come previsto dall'art. 2952 del Codice Civile attualmente in vigore.



ART. 6


L'Istituto ha facoltà di richiedere ogni altra notizia utile a precisare la natura e le cause accertate dell'infortunio, nonché le circostanze nelle quali il medesimo si è verificato; le eventuali responsabilità che possono averne modificato la natura giuridica; le generalità di eventuali testimoni dell'infortunio.



ART. 7


L'Istituto, ricevuta la documentazione relativa all'infortunio denunciato, dispone gli accertamenti necessari per determinare il grado dell'inabilità permanente residuata; lo comunica quindi all'interessato e provvede alla eventuale liquidazione in base ai massimali previsti dal C.N.L.G. vigente alla data dell'infortunio stesso.



ART. 8


Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte del giornalista, coloro che ritengono di avere diritto all'indennità a norma del precedente articolo 4), debbono presentare all'Istituto la richiesta di liquidazione, corredata di tutti gli atti ed i documenti comprovanti tale loro diritto. L'Istituto, accertata l'indennizzabilità dell'infortunio ed il diritto dei richiedenti, procede alla liquidazione dell'indennità, dandone comunicazione scritta agli interessati.



ART. 9


Entro il termine di due anni dal giorno dell'infortunio, l'infortunato potrà chiedere la revisione del grado di invalidità riconosciutogli per la inabilità permanente conseguita ove si sia verificata una diminuzione dell'attitudine al lavoro residuatagli, a seguito di sopravvenute modificazioni nelle sue condizioni fisiche, purché l'aggravamento sia derivato dall'infortunio stesso. Analoga facoltà di revisione è sempre nello stesso termine di due anni dal giorno dell'infortunio, potrà esercitare l'istituto, in caso di aumento dell'attitudine al lavoro residuata, anche se derivata da protesi. La domanda di revisione da parte dell'infortunato dovrà essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento delle conseguenze dell'infortunio subito, con l'indicazione della nuova misura di riduzione della sua attitudine al lavoro. Sino a che non sia trascorso il termine di due anni dal giorno dell'infortunio e non siano stati definiti gli eventuali giudizi di revisione, l'Istituto ha facoltà di accantonare presso di se metà dell'indennità assicurativa dovuta per l'invalidità riconosciuta computandovi gli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della liquidazione definitiva dell'infortunio stesso. Non si farà luogo al suddetto accantonamento, qualora l'infortunato, nell'accettare dall'Istituto la liquidazione spettantegli per l'invalidità permanente riportata, dichiari espressamente, per se e per i suoi aventi causa, di rinunciare al diritto di revisione.



ART. 10


Qualora, in conseguenza dell'infortunio, sopravvenga la morte dell'infortunato dopo la liquidazione dell'indennità per l'inabilità permanente dal medesimo riportata, sempre che non siano trascorsi due anni dal giorno dell'infortunio stesso, gli aventi diritto di cui al precedente art. 4 potranno richiedere all'Istituto la revisione dell'indennità liquidata. La relativa domanda dovrà essere presentata all'Istituto, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla morte dell'infortunato.



ART. 11


Contro i provvedimenti dell'Istituto concernenti la concessione delle prestazioni, è ammesso ricorso nei modi e nei termini di cui all'art. 4 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 e successive modificazioni. Qualora la contestazione - effettuata nei termini di cui al comma precedente - verta sulla natura e sull'entità delle conseguenze dell'infortunio, la decisione relativa è rimessa ad un Collegio medico-legale costituito da un medico designato dall'infortunato, da un medico scelto dall'Istituto e da un terzo medico scelto di comune accordo tra quelli di parte o, in difetto, designato dall'Ordine dei Medici competente per territorio di residenza dell'infortunato.



ART. 12


L'ingiustificato rifiuto dell'infortunato di sottostare agli accertamenti ed i controlli sanitari, comporta la perdita del diritto all'indennità assicurativa.



ART. 13


Sino alla concorrenza delle indennità liquidate in favore dell'infortunato o dei suoi aventi causa, di cui al precedente art. 4) l'Istituto è surrogato nei diritti dell'assicurato stesso o dei detti aventi causa, verso i terzi responsabili dell'infortunio. L'infortunato od i suoi predetti aventi causa, dovranno dare immediata comunicazione all'Istituto di ogni azione giudiziaria da essi promossa nei confronti dei suddetti terzi, nonché di ogni trattativa di composizione stragiudiziale della questione risarcitoria prestandosi a quanto possa occorrere all'Istituto stesso per l'esercizio del suo diritto di surrogazione. L'assicurato od i suoi predetti aventi causa, sono responsabili, ai sensi dell'art. 1916 c.c., del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione dell'Istituto.



ART. 14


La risoluzione di ogni questione che possa insorgere nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Regolamento è demandata al Comitato Esecutivo dell'Istituto.


Roma, 24.6.1980


Percentuali di invalidità permanente


DESCRIZIONE


PERCENTUALI


DESTRA


SINISTRA


Sordità completa di un orecchio


20


Sordità completa bilaterale


90


Perdita totale della facoltà visiva ad un occhio


35


Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi


50


Cecità assoluta bilaterale


100


Stenosi nasale assoluta unilaterale


8


Stenosi nasale assoluta bilaterale


18


Afonia senza dispnea


50


Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:


a) con possibilità di applicazione di protesi efficace


11


b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace


30


Perdita di un rene con integrità del rene superstite


25


Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica


15


Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola


40


35


Anchilosi completa dell'articolazione scapolo- omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola


35


30


Perdita del braccio:


a) per disarticolazione scapolo - omerale


90


80


b) per amputazione del braccio al terzo superiore o totale dell'avambraccio


85


75


Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano


80


70


Perdita di tutte le dita della mano


75


65


Perdita del pollice e del primo metacarpo


35


30


Perdita totale del pollice


28


23


Perdita totale dell'indice


15


13


Perdita totale del medio


12


Perdita totale dell'anulare


8


Perdita totale del mignolo


12


Perdita della falange ungueale del pollice


15


12


Perdita della falange ungueale dell'indice


7


6


Perdita della falange ungueale del medio


5


Perdita della falange ungueale dell'anulare


3


Perdita della falange ungueale del mignolo


5


Perdita delle due ultime falangi dell'indice


11


9


Perdita delle due ultime falangi del medio


8


Perdita delle due ultime falangi dell'anulare


6


Perdita delle due ultime falangi del mignolo


8


Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110-75


a) in semipronazione


25


20


b) in pronazione


30


25


c) in supinazione


50


45


d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione


22


20


Anchilosi totale dell'articolazione in flessione massima o quasi


55


50


Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:


a) in semipronazione


40


35


b) in pronazione


45


40


c) in supinazione


60


55


d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione


35


30


Anchilosi completa articolazione radiocarpica in estensione rettilinea


15


12


Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:


a) in semipronazione


20


15


b) in pronazione


22


20


c) in supinazione


40


35


Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione ed in posizione favorevole


45


Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi


90


Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto


70


Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato


65


Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato


55


Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede


50


Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso


30


Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso


22


Perdita totale del solo alluce


10


Per la perdita di ogni altro dito di un piede (ciascun dito)


3


Anchilosi completa rettilinee del ginocchio


35


Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto


20


Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi tra i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri


11


(Per le menomazioni non specificatamente prevista nella tabella, ivi compreso l'eventuale danno estetico, si procederà, di volta in volta, alla valutazione del corrispondente grado di riduzione dell'attitudine al lavoro professionale e giornalistico).




Allegato 4



Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico 1° aprile 2013 - 31 marzo 2016 stipulato il 24 giugno 2014 tra la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI).



omissis


Art. 38


Nel caso di infortunio sul lavoro o extra-professionale, e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio, tutti i giornalisti professionisti - o i loro aventi causa indicati nell'art. 4 del Regolamento di attuazione di cui al successivo art. 41 - ai quali è applicato il presente contratto e la cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di redattore, nonché i praticanti hanno diritto al seguente trattamento:


a) per il caso di morte euro 92.962, 24;


b) per il caso di invalidità permanente totale euro 108.455,95;


c) per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale alla indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità lavorativa.


L'indennità di cui al precedente punto a) è maggiorata del 20% se l'evento si verifica in epoca compresa tra l'inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età; del 50% se si verifica tra l'inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30% se si verifica tra l'inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantesimo anno di età. Al verificarsi dell'evento nelle stesse epoche sopra precisate, l'indennità di cui al precedente punto b) è, invece, maggiorata rispettivamente del 50%, ovvero del 30% o del 20%.


Se al momento dell'evento il giornalista era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del predetto regolamento di attuazione, l'indennità dovuta in base ai commi precedenti, nel caso di morte o di invalidità permanente totale, è maggiorata del 10% per l'altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell'indennità stessa.


Il diritto al trattamento assicurativo di cui sopra sorge per il giornalista professionista, per il praticante e, con decorrenza 1° gennaio 2009 per il giornalista pubblicista, di cui al primo e secondo paragrafo dell'art. 36, ed i loro aventi causa per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell'inizio del rapporto di lavoro contrattuale e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro suddetto.


Identico trattamento spetterà a partire dal 1° gennaio 2009, nella misura ridotta del 50%, anche ai giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore e per i quali non sia stata già accesa altra posizione assicurativa presso l'Inpgi.


L'importo dell'indennità prevista dal presente articolo sarà portato in detrazione di quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni nell'ipotesi di responsabilità per colpa.



omissis


Art. 41


Per la valutazione delle invalidità e dei relativi gradi, nonché per la liquidazione delle indennità assicurate di cui al precedente art. 38, si applicano le tabelle e le norme del Regolamento di attuazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'INPGI d'intesa con la FNSI e sentita la FIEG. 

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