Translate

lunedì 26 agosto 2024

Agenzia delle Entrate Risp. 21/08/2024, n. 174 Transfer Pricing. Possibilità di produrre la Documentazione Nazionale in lingua inglese.

 

Agenzia delle Entrate
Risp. 21/08/2024, n. 174
Transfer Pricing. Possibilità di produrre la Documentazione Nazionale in lingua inglese.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Divisione contribuenti, Direzione centrale grandi contribuenti e internazionale (Risposta a istanza di interpello).
Epigrafe

Quesito

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Parere dell'agenzia delle entrate


Risp. 21 agosto 2024, n. 174 (1)

Transfer Pricing. Possibilità di produrre la Documentazione Nazionale in lingua inglese.

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Divisione contribuenti, Direzione centrale grandi contribuenti e internazionale (Risposta a istanza di interpello).



Quesito

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente


Quesito


La Società, facente parte del Gruppo XX (di seguito solo "Gruppo") che comprende nel solo territorio italiano BETA, GAMMA e DELTA, appartenendo a un Gruppo Multinazionale, rientra tra i destinatari della disciplina del Transfer Pricing ex articolo 110, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle Imposte sui Redditi, da qui innanzi solo "T.U.I.R.").

La stessa riferisce che ha deciso/intenzione di aderire al regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, secondo quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate n. 360494 del 23 novembre 2020 (da qui in poi solo "Provvedimento"), di cui espresso rinvio è contenuto nell'articolo 1 comma 6, del Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471.

La società rappresenta che "assolve l'onere di documentare la transfer pricing policy attuata all'interno del gruppo, predisponendo con le modalità e nei termini previsti dal Provvedimento il Master file e la Documentazione Nazionale (o Country file o Local file). La documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi praticati è prodotta in lingua inglese (con l'ausilio di un Centro di Competenza) in quanto lingua ufficiale del Gruppo Multinazionale XX e in quanto lingua convenzionale per soggetti che effettuano operazioni cross border. Tuttavia, poiché le norme di riferimento e, segnatamente il Provvedimento, prevede, al par. 5, che "Il Master file e la Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua italiana; [tuttavia] il Master file può essere presentato in lingua inglese", l'Istante in precedenza ha dovuto farsi carico, in un momento successivo alla predisposizione della documentazione idonea, della traduzione in lingua italiana del Local File".

In particolare, l'Istante afferma che il processo di traduzione per un'annualità è stato realizzato in outsourcing (salvo poi un coinvolgimento di risorse dell'Ufficio Fiscale al fine di correggere e migliorare la traduzione) mentre per un'altra annualità è stato realizzato internamente da parte di risorse dell'Ufficio Tax.

Per dare un indice di misurazione dell'aggravio, l'Istante fa presente che per essere compliant in riferimento al periodo di imposta relativo all'anno YY essa ha affrontato costi di traduzione pari a ZZ migliaia di Euro, oltre la necessaria e successiva distrazione di risorse dell'Ufficio Tax, al fine di migliorare la traduzione ricevuta.

L'Istante rappresenta che l'indicazione dei suddetti costi non deve essere intesa nel suo valore meramente numerico, dovendo essere piuttosto interpretata come indice sintomatico di un "aggravio" di attività (in considerazione della pluralità di soggetti appartenenti al Gruppo, del carattere tecnico e dell'estensione che contraddistinguono la documentazione idonea).

In considerazione di quanto sopra riportato, la Società chiede che questa Amministrazione consideri possibile la produzione della Documentazione Nazionale in lingua inglese (quesito n. 1).

In secondo luogo, in caso di risposta affermativa, l'Istante chiede se ciò possa essere applicato anche alle altre Società del Gruppo che presentano la Documentazione Nazionale per il Transfer Pricing (quesito n. 2).



Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'istante ritiene che quanto previsto nel Provvedimento determini un aggravio delle attività da sostenere per un contribuente che, peraltro, opera in regime di cooperative compliance.

A sostegno di tale tesi, la Società, innanzitutto, individua la disciplina in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento nell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, per come riformulato dall'articolo 15 del Decreto Legislativo del 24 settembre 2015 n. 158 in virtù dell'adeguamento alle direttive OCSE.

La norma prevede al comma 6 un regime premiale per i soggetti che predispongono una documentazione standardizzata in grado di consentire il riscontro della conformità del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese, potendo beneficiare della disapplicazione della sanzione ordinaria prevista per infedele dichiarazione qualora, in sede di controllo, emergano una maggiore imposta o un minor credito verso l'Erario, in virtù della rettifica di quel valore normale dei prezzi di trasferimento.

Sempre l'articolo 1, comma 6, del D.Lgs 471/1997 rinvia ad apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione della forma e del contenuto, unitamente alla struttura, della documentazione da produrre.

L'Istante afferma che "Esattamente in attuazione della norma primaria, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 360494 del 23 novembre 20209, in linea con le Linee Guida OCSE sulla determinazione dei prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, individua la documentazione che l'impresa deve produrre e conservare al fine di supportare la propria politica dei prezzi di trasferimento nel Master file e nella Documentazione nazionale, stabilendone la struttura, il contenuto e la forma".

La Società afferma, quindi, che, avendo riguardo ai requisiti di forma, l'Amministrazione finanziaria prevede all'interno del Provvedimento che la documentazione sia prodotta in formato elettronico e in lingua italiana, con facoltà per il contribuente di produrre il solo Master file in lingua inglese (par. 5), mentre, all'interno della Circolare n. 15/E del 26 novembre 2021 (da qui in avanti solo "Circolare n. 15") compie un passo ulteriore, affermando che "gli allegati alla Documentazione Nazionale possono essere presentati anche in una lingua diversa dall'italiano; nel caso in cui tali allegati, ed eventuali appendici al Master file, siano redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, e nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerga l'esigenza di disporre della traduzione in italiano o inglese, l'entità locale deve rendere disponibile tale traduzione su richiesta degli addetti alle attività di controllo" (par.8).

Ciò detto, la Società ritiene che "(...) l'Agenzia delle entrate ammettendo la produzione degli allegati del Local File e di eventuali appendici del Master file in una lingua (di provenienza) diversa, a condizione che (dietro richiesta) l'entità locale renda disponibile la loro traduzione in italiano o in inglese, indirettamente sembrerebbe affermare una interscambiabilità tra le due lingue".

Ad ulteriore sostegno della propria tesi, l'Istante richiama anche la Circolare del 15 dicembre 2010 n. 58 dell'Agenzia delle entrate (di seguito solo "Circolare n. 58"), di commento alle norme ratione temporis vigenti, sostenendo che l'adeguamento alle direttive OCSE operato dal provvedimento in materia di oneri documentali rientra in un più ampio contesto di miglioramento delle relazioni tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti verso forme di collaborazione improntate sulla buona fede e sulla certezza del rapporto tributario, con l'obiettivo di incrementare il grado di compliance del contribuente su tematiche tecnicamente complesse, quali quelle legate ai prezzi di trasferimento.

Partendo da tale dato, la Società, riportandosi alla Circolare n. 58 ed anche al Decreto Ministeriale del 15 maggio 2018 e alla Circolare n. 15, ritiene che lo stesso concetto di idoneità della documentazione sia da intendersi in un'accezione sostanzialistica, tale per cui questa è idonea nel momento in cui fornisca i dati e gli elementi conoscitivi necessari a effettuare un'analisi delle condizioni dei prezzi di trasferimento praticati, in riferimento, quindi, alla sola attitudine della documentazione a far conoscere quei dati ed elementi necessari per effettuare un controllo senza alcun richiamo alla lingua di riferimento da utilizzare.

La Società afferma che la "ragionevolezza di un'interpretazione coerente delle norme di riferimento interessate (par. 5 del Provvedimento), tale da far ritenere valida la predisposizione in lingua inglese del Local file, può essere sostenuta anche alla luce dell'adesione della persona giuridica al regime dell'adempimento collaborativo. Infatti, dal punto di vista delle finalità perseguite, l'istituto svolge la funzione di "promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale" (articolo 1, c. 1, del d.lgs. 128/2015). Ciò si riflette, specularmente, sul piano dello svolgimento dei controlli e delle attività di competenza dell'Amministrazione finanziaria. L'adesione della persona giuridica al regime di cooperative compliance prevede a favore della Società la nomina di un funzionario di riferimento, che "opera come punto di contatto permanente del contribuente presso l'Agenzia delle entrate". Come è stato chiarito dalla Circ. 38/E del 2016, "La nomina di un funzionario di riferimento risponde all'esigenza di assicurare che le analisi espletate nel corso della procedura avvengano in costante collaborazione con il contribuente e nella piena consapevolezza e comprensione delle caratteristiche dell'impresa, dell'attività svolta e del settore in cui essa opera".

Come ultimo riscontro sulla correttezza della propria tesi, l'Istante richiama la posizione dell'OCSE, secondo il quale è necessario che la stesura della Transfer Pricing documentation non comporti per il contribuente ulteriori costi di compliance, rendendosi necessario un equilibrio tra le informazioni richieste dalle Amministrazioni finanziarie e le attività che le imprese devono porre in essere.

In virtù di ciò, la Società ritiene che un'interpretazione coerente e conforme della normativa in esame consenta la predisposizione della Documentazione Nazionale in inglese, fermo restando l'impegno della Società a rendere disponibile la traduzione in lingua italiana a seguito di richiesta dell'Amministrazione.



Parere dell'agenzia delle entrate

In via preliminare si osserva che il presente parere ha ad oggetto lo specifico quesito prospettato dall'istante in via espressa e non comporta al giudizio in ordine alla correttezza e/o idoneità della Documentazione Nazionale dell'Istante.

Su tale profilo, restano impregiudicati i poteri di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, modificato dall'articolo 15 del Decreto Legislativo del 24 settembre 2015, n. 158, stabilisce che: "In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2."

L'articolo citato prevede che il possesso di tale documentazione, nonché la comunicazione del suo possesso e la consegna durante l'eventuale attività di accesso, ispezione o verifica, costituisce un'esimente ai fini della sanzione amministrativa applicabile nei casi di rettifica del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento in attività inerenti al Transfer Pricing, nei casi in cui, a seguito di accesso, ispezione o verifica, emerge una maggiore imposta o una differenza del credito.

La richiamata disciplina non contempla un obbligo di predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento, bensì un onere a carico del contribuente che scelga di aderire a tale facoltà in un'ottica di adempimento spontaneo ottenendo, al contempo, un beneficio in termini di esimente sanzionatoria.

La documentazione rilevante ai fini della disciplina de qua, per espressa previsione normativa, è individuata con apposito provvedimento direttoriale (cfr., da ultimo, Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 novembre 2020, n. 360494, emanato in sostituzione delle disposizioni contenute nel precedente Provvedimento del 29 settembre 2010 n. 137654 - di seguito anche "Provvedimento").

Anche l'articolo 8, comma 1, del Decreto Ministeriale del 14 maggio 2018, rubricato "Linee Guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento" richiama il provvedimento direttoriale disponendo, in particolare, che "Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono aggiornate, in linea con le migliori pratiche internazionali, le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento (...)".

Il Provvedimento stabilisce che: "La documentazione idonea è costituita da: a) un documento denominato Master file; e da b) un documento denominato Documentazione Nazionale (...)". Per quanto attiene alla questione sollevata dall'interpellante, al paragrafo 5.1.1, in merito al requisito linguistico, il Provvedimento stabilisce che "(...) Il Master file e la Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua italiana; tuttavia il Master file può essere presentato in lingua inglese".

Tale statuizione, come peraltro affermato dallo stesso Istante, risulta coerente con le Linee guida OCSE (cfr. capitolo 5, paragrafo 5.39), le quali, pur avvertendo che la redazione della documentazione in una lingua locale potrebbe comportare un aggravio in termini di tempistiche e costi di traduzione, afferma comunque che in materia di Transfer Pricing la lingua della documentazione debba essere stabilita dai legislatori nazionali dei singoli Stati ("The language in which transfer pricing documentation should be submitted should be established under local laws.").

Quanto all'incidenza sulla questione rappresentata nell'istanza della Circolare n. 15 del 2021 in cui, al paragrafo 8.1, è stato precisato che "gli allegati alla Documentazione Nazionale possono essere presentati anche in una lingua diversa dall'italiano" si osserva che il suddetto chiarimento, dettato in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, non può essere letto come un implicito riconoscimento della possibilità di presentare in lingua diversa dall'italiano un documento che, per sua stessa natura, è destinato ad un contesto nazionale e le cui modalità di predisposizione sono state puntualmente dettate in sede di disciplina attuativa.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, si deve concludere, contrariamente a quanto sostenuto dall'interpellante, che la Documentazione Nazionale debba essere necessariamente presentata in lingua italiana.

Né a diverse conclusioni può giungersi in relazione ai contribuenti, come l'Istante, ammessi al regime di adempimento collaborativo in quanto il citato regime e le semplificazioni degli adempimenti tributari ad esso connesse non implicano la possibilità di disattendere specifici obblighi previsti dalla normativa vigente.

Sulla base di quanto sopra la risposta al quesito n. 2 deve ritenersi assorbita.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente, così come illustrati nella comunicazione dell'Istante, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, con riserva di riscontro nelle sedi competenti e non si estende pertanto a questioni diverse da quelle oggetto di specifica richiesta.


firma su delega del Direttore Centrale, Capo Divisione aggiunto

Vincenzo Carbone



       Il Capo settore

Nessun commento: