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giovedì 14 agosto 2014
TAR: "--L'istituto dell'allineamento stipendiale (introdotto dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 681 del 1982 per il personale dirigenziale civile e militare, esteso a tutto il personale militare dall'art. 1, comma 7, del D.L. n. 379 del 1987, a tutto il personale della polizia di Stato dall'art. 2, comma 22 bis del D.L. n. 387 del 1987 e, quindi, al personale di magistratura dall'art. 1, comma 1, della L. n. 265 del 1991) è stato espressamente abrogato dall'art. 2, comma 4, del D.L. n. 333 del 1992, convertito con modificazioni nella L. n. 359 del 1992.--"
TAR: "..Il Si.N.A.P.Pe. - Organizzazione Sindacale del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria - con il ricorso in epigrafe chiede l'annullamento del Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica dell'8 marzo 2002 (pubblicato nella G.U. n. 61 del 13 marzo) nonché del provvedimento di ripartizione del monte ore dei permessi sindacali a favore delle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria predisposto per l'anno 2002 dall'Amministrazione, eccependone plurimi vizi di legittimità..."
TAR: ".. l'esistenza di una condanna (sia pure su richiesta delle parti) per una pluralità di condotte sia penalmente (in relazione a reati dolosi) sia disciplinarmente rilevanti, è stata ritenuta dall'Arma dei Carabinieri ostativa alla prosecuzione del rapporto di servizio e tale da comportare l'irrogazione della massima sanzione..."
mercoledì 13 agosto 2014
martedì 12 agosto 2014
lunedì 11 agosto 2014
TAR: Il ricorrente, ispettore capo della Polizia di Stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica a decorrere dal 14 maggio 2008, presentava alla Questura di (Lpd) in data 14 febbraio 2011 domanda di monetizzazione del congedo ordinario maturato durante il periodo di aspettativa per malattia. Con comunicazione 13 giugno 2011 diretta alla Prefettura di (Lpd), la Questura di (Lpd) determinava in Euro 7.088,34 l'importo netto da riconoscere per il titolo richiesto, ma evidenziava anche che, nel periodo di aspettativa, era stato liquidato al dipendente lo stipendio in misura intera, anziché ridotta e segnalava un conseguente debito a carico del richiedente di Euro 15.431,68 lordi.
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