Translate

giovedì 14 agosto 2014

TAR: "--L'istituto dell'allineamento stipendiale (introdotto dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 681 del 1982 per il personale dirigenziale civile e militare, esteso a tutto il personale militare dall'art. 1, comma 7, del D.L. n. 379 del 1987, a tutto il personale della polizia di Stato dall'art. 2, comma 22 bis del D.L. n. 387 del 1987 e, quindi, al personale di magistratura dall'art. 1, comma 1, della L. n. 265 del 1991) è stato espressamente abrogato dall'art. 2, comma 4, del D.L. n. 333 del 1992, convertito con modificazioni nella L. n. 359 del 1992.--"


Riceviamo e pubblichiamo



IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 16-06-2014, n. 1044
IMPIEGO PUBBLICO
Pensioni, stipendi e salari
in genere


Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2009, proposto da:
-
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
per l'accertamento
del diritto all'allineamento della retribuzione dei ricorrenti alla retribuzione (relativamente alla componente stipendiale e di posizione) dei dirigenti contrattualizzati di seconda fascia del comparto sicurezza (area I - Ministeri),
e per la condanna
al pagamento della differenza tra il trattamento economico percepito e quello più favorevole che consegue all'allineamento alla retribuzione dei dirigenti contrattualizzati di seconda fascia del comparto sicurezza, oltre ad interessi e rivalutazione; previo annullamento, ove occorra, di ogni atto e/o provvedimento che impedisca la soddisfazione della pretesa, ivi compreso il D.P.R. 11 settembre 2007, n.170, nella parte in cui definisce il punto parametrale per la definizione della base stipendiale delle forze di polizia ad ordinamento civile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Interno e di Direttore Gen. Dipartimento Pubblica Sicurezza - Capo della Polizia e di Direttore Centrale delle Risorse Umane;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
I ricorrenti (appartenenti al ruolo dei commissari con le qualifiche di commissario capo e vicequestore aggiunto) svolgono compiti di direzione di uffici e reparti, funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui sono assegnati, funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza e funzioni amministrative delegate dal Questore, nonché funzioni ausiliarie (amministrative e contabili) che dovrebbero essere svolte dai dirigenti civili del Ministero dell'Interno.
I dirigenti dell'Amministrazione civile dell'Interno, a differenza dei ricorrenti, percepiscono uno stipendio tabellare lordo annuo, per 13 mensilità, pari ad Euro 40.129,98, ed una retribuzione di posizione, ed appartengono al pari dei ricorrenti stessi al comparto sicurezza.
Ciò premesso, gli esponenti rivendicano il diritto a beneficiare dell'allineamento del proprio stipendio allo stipendio ed all'indennità di posizione dei dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione civile dell'Interno, deducendo:
1) violazione dell'art. 23, commi 4 e 5, della L. n. 121 del 1981;
2) violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;
3) violazione dell'art. 76 della Costituzione; eccesso di delega.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
All'udienza del 14 maggio 2014 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
L'istituto dell'allineamento stipendiale (introdotto dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 681 del 1982 per il personale dirigenziale civile e militare, esteso a tutto il personale militare dall'art. 1, comma 7, del D.L. n. 379 del 1987, a tutto il personale della polizia di Stato dall'art. 2, comma 22 bis del D.L. n. 387 del 1987 e, quindi, al personale di magistratura dall'art. 1, comma 1, della L. n. 265 del 1991) è stato espressamente abrogato dall'art. 2, comma 4, del D.L. n. 333 del 1992, convertito con modificazioni nella L. n. 359 del 1992.
L'art. 7, comma 7, del D.L. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni nella L. n. 438 del 1992, ha inoltre chiarito che l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 333 del 1992 va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992.
La pretesa dei ricorrenti, pertanto, è infondata in quanto, ai sensi del combinato disposto dei citati artt. 7, comma 7, del D.L. n. 384 del 1992 e 2, comma 4, del D.L. n. 333 del 1992, dopo la data dell'11 luglio 1992 non possono essere adottati provvedimenti di allineamento stipendiale ancorché aventi effetto per il periodo pregresso, e neppure possono essere adottate pronunce giurisdizionali che accertino il relativo diritto, poiché da tale data anche il diritto degli interessati resta inciso nonostante essi avessero maturato i requisiti a quel fine richiesti dall'abrogata normativa.
Occorre altresì considerare che l'esigenza di salvaguardare i principi fondamentali dell'azione amministrativa ha indotto la giurisprudenza a ritenere che lo stato giuridico dei pubblici dipendenti possa desumersi solo sulla scorta del dato formale, desumibile dagli atti di nomina e/o promozione, a nulla rilevando il dato sostanziale, né le mansioni effettivamente svolte (ex plurimis Cons. Stato, IV, 14.4.2006, n. 2141; Cons. Stato, VI, 10.11.1981, n. 688).
Del pari, sul versante economico, nell'ambito del pubblico impiego, è la qualifica (e non l'attività concretamente svolta) il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita (considerato anche l'assetto rigido della p.a. sotto il profilo organizzatorio, collegato anch'esso, secondo il paradigma dell'art. 97 cost., ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica). Pertanto, l'Amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo qualora una norma speciale (nel caso di specie, del tutto insussistente) consenta tale assegnazione e la relativa maggiorazione retributiva.
Non è, dunque, applicabile al personale della Polizia di Stato l'art. 52 comma 4, t.u. 30 marzo 2001 n. 165, che riconosce il diritto alle differenze retributive proprie della superiore qualifica nell'ipotesi in cui il pubblico dipendente abbia temporaneamente svolto mansioni superiori per esservi stato adibito nella ricorrenza dei presupposti contemplati dal comma 2, lett. a) e b) dello stesso art. 52 (T.A.R. Piemonte, I, 27.2.2009, n. 538).
Senza contare che la disciplina normativa del personale della Polizia di Stato prevede espressamente che le funzioni superiori possano essere occasionalmente svolte da dipendenti con qualifica inferiore (art. 7 del D.P.R. n. 782 del 1985). Parimenti, l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 334 del 2000 (che ha sostituito l'art. 33 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335), prevede che i commissari capo e i vice questori aggiunti svolgono funzioni di direzione di uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, o di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui sono assegnati, individuate con decreto del Ministro dell'interno, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; essi esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento.
La sostituzione del superiore gerarchico rientra, dunque, negli ordinari compiti della qualifica di appartenenza e non può, dunque, essere accreditata come svolgimento, extra ordinem, di mansioni superiori.
Ed è proprio in ragione di ciò, ovverosia di una particolare contiguità alla funzione dirigenziale, al cui esercizio concorrono anche i funzionari di livello più elevato, senza però esserne titolari, che è stata prevista "una graduale valorizzazione dirigenziale" dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato (cfr. art. 33 della L. 27 dicembre 2002, n. 289; decreto interministeriale del 23.12.2003), valorizzazione che, però, proprio nella perdurante alterità delle posizioni funzionali in raffronto (direttive e dirigenziali) trova il suo fondamento di legittimazione (TAR Campania, Napoli, VI, 7.12.2011, n. 5730).
Non vi è, dunque, alcuno spazio per riconoscere ai ricorrenti il diritto all'allineamento della propria componente stipendiale a quella dei dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione civile dell'interno.
E ciò senza contare che il rivendicato allineamento sarebbe, comunque, impraticabile, non trovando più il suddetto istituto fondamento alcuno (salvo che nei casi in cui sia lo stesso legislatore ad introdurre griglie di parametrazione mediante puntuali ed esplicite disposizioni normative) nel nostro ordinamento giuridico.
La Corte costituzionale, d'altra parte, con ordinanza 25 febbraio 1999 n. 44 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del D.L. n. 384 del 1992 sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97 e 113 Cost., in quanto eventuali disparità tra coloro che hanno ottenuto l'allineamento stipendiale prima dell'entrata in vigore della norma impugnata e coloro che, nella medesima situazione, non possono godere di tale vantaggio, non assumono - come la Corte ha più volte ribadito (sentenza n 6 del 1994, ordinanze n. 105 e 394 del 1994 e n. 40 e 523 del 1995) - rilievo costituzionale, dal momento che tale disparità "non potrebbe giustificare la sopravvivenza, sia pure limitata, di un istituto che si è voluto espungere radicalmente dall'ordinamento proprio in relazione alla sua intrinseca irrazionalità ed agli effetti sperequativi che andava determinando".
Orbene, se non sussiste alcuna disparità di trattamento tra soggetti che, appartenenti al medesimo ruolo, inquadrati nella medesima qualifica professionale e svolgenti le identiche funzioni, hanno beneficiato dell'allineamento e soggetti che, invece, non ne hanno beneficiato, a maggior ragione non può sussistere alcuna disparità tra categorie di personale (funzionari della polizia di Stato da una parte, e dirigenti civili dell'Interno dall'altra) affatto diverse per ruoli ed inquadramento, ancorché asseritamente svolgenti funzioni analoghe.
Né a tal proposito è richiamabile l'art. 36 Cost. per affermare l'obbligo dell'Amministrazione di conformare il trattamento economico del dipendente con il trattamento economico superiore in godimento di altro dipendente che, diversamente inquadrato, svolga mansioni qualitativamente identiche: invero, mansioni identiche possono essere espletate in condizioni di tempo e di luogo dissimili, con conseguente giustificazione di un differente trattamento retributivo (TAR Veneto, I, 7.11.2011, n. 1654) e, comunque, rileva la natura non omogenea delle posizioni funzionali rafrontate (TAR Campania, Napoli, VI, 7.12.2011, n. 5730).
Ne consegue la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 193 del 2003 e delle allegate tabelle 1 e 3 che definiscono i parametri ed i livelli stipendiali degli odierni ricorrenti, sollevate in relazione agli artt. 3, 97, 36 e 76 della Costituzione, atteso che il trattamento economico del personale che esplica funzioni di polizia risulta opportunamente differenziato, in conformità alla prescrizione contenuta nell'art. 23, comma 4, della L. n. 121 del 1981, rispetto a quello di pari qualifica appartenente agli altri ruoli della polizia di Stato (TAR Veneto, I, 7.11.2011, n. 1654; TAR Liguria, 26.4.2012, n. 573).
In particolare, quanto all'asserito contrasto degli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 193 del 2003 con l'art. 76 della Costituzione, secondo la prospettazione degli interessati risulterebbe eluso il principio di cui all'art. 23, comma 4, della L. n. 121 del 1981, secondo cui "Il trattamento economico va differenziato in modo da tener conto prioritariamente delle specifiche attività istituzionali assolte dal personale che esplica funzioni di polizia rispetto a quello appartenente agli altri ruoli che fanno parte della Polizia di Stato".
Sul punto, è agevole obiettare che il D.Lgs. n. 193 del 2003, recante il sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, risulta adottato in attuazione della delega di cui all'art. 7 della L. 29 marzo 2001, n. 86, che non reca il principio direttivo affermato dai ricorrenti.
D'altro canto, la giurisprudenza amministrativa ha più volte avuto modo di evidenziare che l'art. 23, comma 4, della L. n. 121 del 1981 è strutturalmente inidoneo a condizionare, nei termini proposti, l'esercizio della discrezionalità legislativa volta a definire l'assetto di stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione civile dell'interno rispetto a quello appartenente ai ruoli della Polizia di Stato (TAR Campania, Napoli, VI, 7.12.2011, n. 5730).
Più in generale, l'eterogeneità delle posizioni e la specificità degli ordinamenti di inquadramento del personale posto a confronto destituisce di fondamento la pretesa dei deducenti ad un uguale trattamento retributivo (TAR Liguria, II, 26.4.2012, n. 573).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna i ricorrenti a corrispondere la somma di Euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge, per metà al Ministero dell'Interno e per la restante metà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Alessandro Cacciari, Consigliere

Nessun commento: