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giovedì 14 agosto 2014

TAR: "..Il Si.N.A.P.Pe. - Organizzazione Sindacale del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria - con il ricorso in epigrafe chiede l'annullamento del Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica dell'8 marzo 2002 (pubblicato nella G.U. n. 61 del 13 marzo) nonché del provvedimento di ripartizione del monte ore dei permessi sindacali a favore delle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria predisposto per l'anno 2002 dall'Amministrazione, eccependone plurimi vizi di legittimità..."


Riceviamo e pubblichiamo in forma integrale

TAR:

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE
T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 12-06-2014, n. 6257
COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE
Giurisdizione
del giudice ordinario e del giudice amministrativo


Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3909 del 2002, proposto da:
Ass Sindacale Sinappe - Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso Roberto Mandolesi in Roma, via Paolo Emilio, 34;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Pres.Cons.Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero della Giustizia, Ministero Giustizia Dipartimento Amm.Ne Penitenziaria;
nei confronti di
Associazione Sindacale Sag-Pp, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Lattari, con domicilio eletto presso Pasquale Lattari in Latina, via Isonzo; Coord. Naz. Polizia Penitenziaria Fep-Cisal, Associazione Sindacale Anippe;
per l'annullamento
del decreto 8/3/02-individuazione della delegazione sindacale che partecipa alla trattativa accordo forze di polizia ad ordinamento civile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Associazione Sindacale Sag-Pp;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2014 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1- Il Si.N.A.P.Pe. - Organizzazione Sindacale del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria - con il ricorso in epigrafe chiede l'annullamento del Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica dell'8 marzo 2002 (pubblicato nella G.U. n. 61 del 13 marzo) nonché del provvedimento di ripartizione del monte ore dei permessi sindacali a favore delle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria predisposto per l'anno 2002 dall'Amministrazione, eccependone plurimi vizi di legittimità.
2 - In particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni e del D.Lgs. n. 195 del 1995 e successive modificazioni le integrazioni, il Dipartimento della Funzione Pubblica individua le OO.SS. che partecipano alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, ed in tale ambito Il Dipartimento per la Funzione Pubblica, sulla scorta dei dati inviati dall'amministrazione Penitenziaria relativi alle deleghe conferite dal personale alle OO.SS., accertate alla data del 31 dicembre 2001, ha individuato le sigle rappresentative sul piano nazionale ovvero le OO.SS. possesso della percentuale del 5% del personale sindacalizzato.
3 - La ricorrente afferma l'illegittimità della predetta procedura sotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, anche con riferimento al fenomeno delle c.d. doppie deleghe, ovvero della eventuale pluralità di deleghe rilasciate da uno stesso dipendente, che devono essere legittimamente conteggiate una volta sola, e dei casi di fusione e affiliazione fra organizzazioni sindacali.
4 - Tuttavia, prima di poter procedere all'esame nel merito delle censure dedotte, Il Collegio deve preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione eccepita dall'Amministrazione resistente
5 - Infatti l'Amministrazione, costituitasi in giudizio, riferisce che ai sensi dell'art. 2, comma l, lett. A) del D.Lgs. 12 maggio 1995, n.195, nel testo introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 2000, i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica e una di parte sindacale composta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, individuate con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica "in conformità alle disposizioni urgenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale". La nuova disciplina in materia, recata dal D.Lgs. n. 29 del 1993, ora D.Lgs. n. 165 del 2001, ha determinato criteri oggettivi di misurazione della rappresentatività sindacale delle Organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico e ciò non solo ai fini della partecipazione alla contrattazione collettiva, ma anche per la titolarità e l'esercizio
dei diritti sindacali.
6 - Secondo l'Amministrazione, pertanto, la determinazione legale dei requisiti per l'esercizio dei diritti sindacali se, per un verso, segna un limite per le organizzazioni sindacali che si collochino al di sotto della soglia prescritta, d'altra parte conferisce a quelle che abbiano la rappresentatività minima richiesta situazioni giuridiche soggettive di vantaggio configurabili come diritti soggettivi perfetti nei confronti della Pubblica Amministrazione e ciò in quanto, per effetto della predeterminazione di criteri legali, viene meno ogni discrezionalità della parte pubblica, dovendosi la stessa limitare a verificare, attraverso un mero accertamento tecnico, la sussistenza obiettiva dei dati richiesti ai fini della titolarità e dell'esercizio delle prerogative sindacali.
7 - In particolare, con riferimento alla questione controversa nel ricorso in epigrafe, 'Amministrazione rappresenta che il Dipartimento della funzione pubblica, nel provvedere alla adozione del decreto di individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative nell'ambito delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, pone in essere attività vincolata alle risultanze dei dati relativi alla rappresentatività forniti dalle amministrazioni interessate alla rilevazione, che, ai sensi dell'art. 33, c. l, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999, inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica.
8 - Quanto dedotto dall'Amministrazione porta il Collegio a concludere per il difetto di
giurisdizione di questo giudice, in quanto, da un lato, la posizione soggettiva del sindacato ricorrente riveste la forma del diritto soggettivo e non già dell'interesse legittimo, riferendosi essa al diritto alla libera esplicazione dell'attività sindacale e, dall'altro, nella specifica fattispecie in esame i provvedimenti impugnati non coinvolgono particolari profili di esercizio di competenze potestative o organizzative dell'Amministrazione.
9 - Pertanto, deve ritenersi che la competenza giurisdizionale appartenga al giudice ordinario e non al Tribunale amministrativo, così come statuito dalla sentenza n. 7179 del 22 maggio 1998, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per un giudizio, promosso da un'organizzazione sindacale, pendente innanzi al TAR Lazio, hanno rilevato che: ''perchè possa configurarsi in astratto una situazione di interesse legittimo è necessario che esista un potere autoritativo della pubblica amministrazione nell'individuazione delle associazioni sindacali, con le quali intraprendere le trattative per la stipula di accordi collettivi, ma un potere del genere non è assolutamente configurabile nel vigente assetto delle relazioni sindacali, in quanto quelle organizzazioni sono titolari di veri e propri diritti di libertà e di attività, non degradabili, per effetto di una valutazione discrezionale riservata alla pubblica amministrazione, ad interessi legittimi".
10 - La Suprema Corte, coerentemente con tale impostazione, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario mentre, con riferimento al personale non ricompreso nella C.d. privatizzazione, quale è quello rientrante nelle Forze di Polizia ad ordinamento civile, l'orientamento della Corte di Cassazione è stato fatto proprio dal Consiglio di Stato che ha ritenuto il difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo, "vista la sentenza 7 J 79/98 delle SS. UU della Corte di Cassazione che dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in controversia quale quella instaurata
dall'appellante" (C.d.S. 10.11.98, n. 1863/98).
11 - Conclusivamente, ad avviso del Collegio il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario. Sussistono tuttavia motivate ragioni, anche in ragione della non univocità della questione, per la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile ai sensi di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Raffaello Sestini, Presidente, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
Roberta Cicchese, Consigliere

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