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domenica 25 febbraio 2024
Tar 2024-La signora OMISSIS, già agente scelto del soppresso Corpo Forestale dello Stato, impugna la sentenza in epigrafe, che ha dichiarato improcedibile - con contestuale affermazione della sua infondatezza nel merito - il ricorso dalla medesima proposto in primo grado avverso l'assegnazione, in sede di attuazione della riforma che ha interessato l'Amministrazione di precedente appartenenza, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco anziché, come dall'interessata auspicato, all'Arma dei Carabinieri.
Corte dei Conti 2024- La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara irripetibile l'indebito di Euro 3.116,85 accertato nei confronti del sig. OMISSIS., con conseguente diritto ad ottenere la restituzione delle ritenute medio tempore effettuate ai fini del suo recupero coattivo, oltre interessi legali nei termini indicati in parte motiva.
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01030 presentata da PEPPE DE CRISTOFARO martedì 20 febbraio 2024, seduta n.160 DE CRISTOFARO, CUCCHI, FLORIDIA Aurora, MAGNI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: da organi di stampa si apprende che non si fermano i presidi di fronte alle sedi RAI di diverse città per garantire e rivendicare la giusta informazione sulla guerra in corso tra Israele e Palestina e che gli stessi sono oggetto di scontri e di manganellate da parte delle forze dell'ordine; si tratta, a parere degli interroganti, di veri e propri tentanti di censura, che rischiano di ledere il diritto alla manifestazione del pensiero e alla libertà di associazione;
Cassazione 2024- La Corte d'Appello di L'Aquila ha accolto in parte l'impugnazione proposta da OMISSIS nei confronti dell'Agenzia del Demanio avverso la sentenza n. 102 del 2016 resa tra le parti dal Tribunale di L'Aquila e ha condannato l'Agenzia del Demanio a pagare al lavoratore la somma complessiva di euro 21.749,99, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della lege n. 724 del 1994.
Corte Costituzionale 2024-Con ordinanza del 7 aprile 2023 (reg. ord. n. 83 del 2023) la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della L. 10 dicembre 2014, n. 183), censurato per difformità rispetto al criterio di delega dettato dall'art. 1, comma 7, lettera c), della L. 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro).
Consiglio di Stato 2024- La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica ed i Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della giustizia impugnano la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Lazio ha parzialmente accolto il ricorso proposto in primo grado da alcuni appartenenti alla Polizia di Stato in proprio e quali legali rappresentanti delle rispettive organizzazioni sindacali per l'annullamento dell'art. 30, comma 2, lett. f), del D.P.R. n. 57 del 2022, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle FF.PP. a ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le FF.PP. a ordinamento militare per il triennio 2019/2021, che ha sostituito l'art. 35 del D.P.R. n. 164 del 2022.
Corte d'Appello 2024- Nella specie risultano sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 341 bis c.p., atteso che sussiste, certamente, la necessaria contestualità e occasionalità tra la condotta delittuosa e il compimento dell'atto d'ufficio ovvero l'esercizio delle funzioni dei quattro agenti della Polizia di Stato
Corte d'Appello 2024-. In particolare, trovandosi alla guida della propria autovettura, allorché i militari dei Carabinieri gli intimavano di fermarsi dirigeva il veicolo in direzione del maresciallo V., il quale riusciva giusto in tempo a spostarsi dalla traiettoria dell'automobile. In seguito, si dava alla fuga, procedendo, lungo l'autostrada, ad altissima velocità, con condotta di guida estremamente pericolosa e spericolata, dando così seguito ad un lungo inseguimento automobilistico, nel corso del quale, al fine di sfuggire alle volanti dei Carabinieri e della Polizia di Stato, poneva in essere, reiteratamente, manovre di guida tali da porre in pericolo l'incolumità degli utenti della strada e degli stessi pubblici ufficiali.
Tar 2024-Con il ricorso in esame l'odierno ricorrente, Caporale dell'Esercito in servizio dal 2011, ha impugnato il trasferimento d'autorità disposto dallo Stato Maggiore dell''Esercito da OMISSIS a OMISSIS in seguito al ritorno in servizio dopo ave scontato sanzione disciplinare di 6 mesi di sospensione dovuta a condanna penale riportata nel OMISSIS per OMISSIS in OMISSIS in danno della OMISSIS OMISSIS
sabato 24 febbraio 2024
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