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domenica 25 febbraio 2024

Tar 2024-Con il ricorso in esame l'odierno ricorrente, Caporale dell'Esercito in servizio dal 2011, ha impugnato il trasferimento d'autorità disposto dallo Stato Maggiore dell''Esercito da OMISSIS a OMISSIS in seguito al ritorno in servizio dopo ave scontato sanzione disciplinare di 6 mesi di sospensione dovuta a condanna penale riportata nel OMISSIS per OMISSIS in OMISSIS in danno della OMISSIS OMISSIS



T.A.R. Emilia-Romagna OMISSIS Sez. I, Sent., (ud. 24/01/2024) 19-02-2024, n. 123 

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 408 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati  

contro 

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OMISSIS, ivi domiciliataria OMISSIS lege, via A. Testoni, 6; 

per l'annullamento 

previa sospensiva 

-del trasferimento di autorità disposto con le note -OMISSIS- del 17.03.2023 -OMISSIS- del 4.4.2023 e -OMISSIS-del 19.4.2023 dello Stato Maggiore dell''Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, Ufficio Impiego Graduati e Militari di Truppa 

per quanto riguarda i motivi aggiunti: 

-della nota -OMISSIS- del 3.8.2023, notificata il 7.8.2023, con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, Ufficio Impiego Graduati e Militari di Truppa - Sezione Contenzioso, in asserita esecuzione dell'Ordinanza cautelare 231/2023 emessa dalla I Sez. del TAR OMISSIS, ha ribadito il trasferimento d'autorità del ricorrente. 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo 

1.-Con il ricorso in esame l'odierno ricorrente, Caporale dell'Esercito in servizio dal 2011, ha impugnato il trasferimento d'autorità disposto dallo Stato Maggiore dell''Esercito da OMISSIS a OMISSIS in seguito al ritorno in servizio dopo ave scontato sanzione disciplinare di 6 mesi di sospensione dovuta a condanna penale riportata nel OMISSIS per OMISSIS in OMISSIS in danno della OMISSIS OMISSIS. 

A sostegno del gravame ha dedotto unico articolato motivo così riassumibile: 

Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di ordinamento militare, con particolare riferimento agli artt. 914, 920, 1346, 1349, 1353, 1355, 1371 e 1393 di cui al D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 ("Codice dell'Ordinamento Militare"); erronea applicazione della Direttiva P-001 "PROCEDURE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL'ESERCITO" Edizione 2021. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 7 e 10 bis L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; arbitrarietà; difetto di motivazione; carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà; genericità; illogicità ed irragionevolezza; ingiustizia manifesta; violazione del principio di proporzionalità; sviamento di potere. Incompetenza. Violazione degli art. 3, 27, 97, 111 e 113 della Costituzione. Illegittimità derivata: l'atto gravato sarebbe viziato da difetto assoluto di motivazione dovendo l'Amministrazione pur trattandosi di ordine (tendenzialmente non rientrante nell'ambito di applicazione della L. n. 241 del 1990) comunque dar conto delle ragioni organizzative a supporto del trasferimento; sarebbe evidente anche il vizio di eccesso di potere per sviamento della funzione tipica per la desumibile finalità punitiva del trasferimento, per altro senza il rispetto delle garanzie anche procedimentali proprie di un procedimento disciplinare; risulterebbe violato il principio di tassatività delle sanzioni. 

Si è costituito il Ministero della Difesa eccependo l'infondatezza della pretesa azionata poiché in sintesi: - in base alla Direttiva interna delle Forze Armate n. P.-001 occorre valutare l'opportunità del mantenimento del personale presso la medesima sede in ipotesi di rientro in servizio dopo la sospensione disciplinare; - agli ordini militari quali quello di specie non si applica la L. n. 241 del 1990; - l' interesse militare al mantenimento della sede di sevizio sarebbe di mero fatto; - la sussistenza di una situazione di incompatibilità ambientale venutasi a creare presso la sede di OMISSIS per la gravità dei fatti oggetto della condanna riportata. 

Con memoria parte ricorrente ha eccepito l'irritualità dell'integrazione postuma della motivazione dell'atto impugnato contenuta nella memoria difensiva dell'Amministrazione. 

Alla camera di consiglio del 12 luglio 2023 con ordinanza n. 231/2023 la domanda cautelare incidentale è stata accolta" ritenuto che, pur considerando la natura dell'atto impugnato, appaiono suscettibili di favorevole considerazione le censure con cui parte ricorrente denuncia il vizio di carenza di motivazione; rilevato, infatti, che il provvedimento gravato non presenta alcuna (neppure minima) argomentazione a supporto della decisione assunta, né con riferimento ad eventuali esigenze organizzative, né in relazione a possibili profili di incompatibilità ambientale, circostanze paventate solo in sede di difesa tecnica". 

In prossimità della trattazione nel merito le parti hanno depositato memorie e documentazione. 

Parte ricorrente ha impugnato il sopravvenuto atto del 3 agosto 2023 con cui lo Stato Maggiore dell''Esercito, in recepimento della memoria difensiva depositata per la fase cautelare, ha indicato le ragioni poste a base del contestato trasferimento deducendo vizi in via derivata oltre che in via autonoma. A suo dire la presunta incompatibilità ambientale avrebbe dovuto essere valutata esclusivamente dal Comando di appartenenza di OMISSIS. In ogni caso non potrebbe ragionevolmente apprezzarsi tale incompatibilità per fatti avvenuti in Provincia di OMISSIS ovvero a circa 1.000 km. di distanza. 

Con memoria depositata il 5 gennaio 2024 il Ministero resistente ha evidenziato l'avvenuta integrazione della motivazione del provvedimento oggetto di impugnazione a mezzo del sopravvenuto atto a convalida del vizio "formale" evidenziato nell'ordinanza cautelare emessa dall'adito Tribunale, risultando il trasferimento giustificato sia da ragioni di incompatibilità ambientale che organizzative in relazione alle riscontrate carenze di organico della sede di OMISSIS. 

Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2024 la difesa di parte ricorrente ha eccepito la tardività della memoria depositata dalla difesa erariale; indi il ricorso, uditi i difensori, è stato trattenuto in decisione. 

Motivi della decisione 

1.-E' materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui lo Stato Maggiore dell''Esercito ha disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente, Caporale dell'Esercito, da OMISSIS a OMISSIS in seguito al suo ritorno in servizio dopo ave scontato la sanzione disciplinare di 6 mesi di sospensione susseguente a condanna penale riportata nel OMISSIS per OMISSIS in OMISSIS. 

Lamenta parte ricorrente, oltre al difetto di motivazione, lo sviamento di potere in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione in considerazione della malcelata finalità punitiva del trasferimento non essendo apprezzabili plausibili ragioni organizzative né di incompatibilità ambientale, dovendo peraltro quest'ultima essere semmai valutata dal Comando di appartenenza. 

2.- Preliminarmente va stralciata dal giudizio la memoria depositata dal Ministero il 5 febbraio 2024 poiché tardiva rispetto al termine codificato dall'art. 73 co. 1, c.p.a. pacificamente perentorio (OMISSIS multis Consiglio di Stato sez. V, 27 luglio 2023, n.7359). 

3.- Il ricorso come integrato da motivi aggiunti è infondato e va respinto. 

4.- Giova anzitutto rilevare come con il provvedimento assunto il 3 agosto 2023 (ed impugnato con il ricorso per motivi aggiunti) lo Stato Maggiore dell''Esercito abbia ritualmente integrato la motivazione dell'atto impugnato, sostanzialmente facendo proprie le argomentazioni contenute nella memoria difensiva depositata dall'Avvocatura dello Stato nella memoria depositata per la difesa cautelare. 

Per effetto di tale nuovo atto il trasferimento in questione risulta disposto per ragioni di incompatibilità ambientale oltre che per la carenza di organico riscontrata nella sede di destinazione di OMISSIS. 

Per giurisprudenza pacifica l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo è ammissibile solo se effettuata mediante gli atti del procedimento o attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida mentre è inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi (OMISSIS multis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 27 luglio 2023, n. 12772). 

5.- Ciò premesso giova evidenziare che secondo l'inoppugnata Direttiva interna delle Forze Armate n. P.-001 è prevista da parte del Dipartimento per l'Impego del Personale in caso di rientro in servizio dopo la sospensione disciplinare, una valutazione di opportunità del mantenimento del militare presso la medesima sede, come esattamente avvenuto nella fattispecie. 

Tale valutazione, indubbiamente ampiamente discrezionale a fronte della quale parte della giurisprudenza esclude in capo al militare una posizione di aspettativa tutelata (OMISSIS multis Consiglio di Stato sez. IV, 13 luglio OMISSIS, n.4503), ha escluso l'opportunità del mantenimento nella sede di OMISSIS a causa della situazione di incompatibilità ambientale venutasi a creare in seguito alla condanna riportata dal ricorrente per OMISSIS in OMISSIS e alle precise dinamiche del fatto, la quale ha non irragionevolmente minato la fiducia dei colleghi riposta nel -OMISSIS- oltre che minato il prestigio dell'Amministrazione. 

Per giurisprudenza consolidata il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha finalità sanzionatorie, prescinde da ogni responsabilità soggettiva dell'interessato e può essere assunto, ricorrendone i presupposti oggettivi, anche nei confronti del militare il cui stato di servizio risulti del tutto positivo o, comunque, non abbia mai dato adito a rilievi di sorta e senza che rilevino in senso contrario o che siano da ostacolo il grado e/o l'anzianità di servizio; esso infatti è finalizzato a tutelare il bene giuridico costituito dal corretto funzionamento dell'ufficio e dal relativo prestigio, eliminando la causa obiettiva dei disagi derivanti dalla presenza del dipendente a prescindere dall'imputabilità al medesimo di eventuali profili soggettivi di colpa, e può essere adottato anche nel caso in cui tale bene venga semplicemente messo in pericolo, non essendo anche necessario che debba essere già danneggiato (OMISSIS plurimis T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 23 novembre 2023, n.1354). 

6.- Nel caso in esame il trasferimento per incompatibilità ambientale, come integrato dal successivo atto del 3 agosto 2023 , non solo è supportato da motivazione conforme anche al parametro normativo di cui all'art. 3 L. n. 241 del 1990 ma è stato disposto in dichiarata esecuzione della citata ed inoppugnata Direttiva, si che deve essere esclusa la pur pervicacemente sostenuta natura punitiva. 

7.- Le censure di difetto di motivazione e di eccesso di potere per sviamento non meritano pertanto adesione, così come invero la stessa doglianza di incompetenza relativa proposta mediante motivi aggiunti e le ulteriori lagnanze di violazione del Codice dell'Ordinamento Militare. 

8.- Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti vanno respinti. 

Sussistono motivi equitativi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la peculiarietà della materia trattata. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia - Romagna OMISSIS (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, lo respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. 

Così deciso in OMISSIS nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: 

Paolo Carpentieri, Presidente 

Mara Bertagnolli, Consigliere 

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore 


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