T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, Sent., (ud. 16/02/2024) 19-02-2024, n. 3205
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10655 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Scotto, con il quale elettivamente domicilia in Roma, via Valadier n. 44, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
domicilia in R., via V. n. 44, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;controComando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante p. t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ivi domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Ministero della Difesa, in persona del Ministro p. t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti: 1) la Determina prot. n. (...) dell'11.06.2018, successivamente notificata, ad oggetto l'esclusione del ricorrente nell'ambito della pianificazione annuale dei trasferimenti "a domanda" per l'anno 2018, per il ruolo Appuntati e Carabinieri della regione amministrativa OMISSIS "limitatamente alla richiesta di assegnazione presso il Comando Interregionale Carabinieri -OMISSIS- il Comando Provinciale Carabinieri di OMISSIS e il -OMISSIS- Reggimento Carabinieri 'OMISSIS'"; 2) ogni altro atto e provvedimento preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi: a) tutti i pareri degli organi interni della P.A. prodromici alla Determina impugnata; b) la comunicazione prot. n. (...) del 04.05.2018 del Comando Legione Carabinieri "Calabria", non conosciuta dal ricorrente; c) la comunicazione prot. n. (...) del 20.04.2016 del Comando Legione Carabinieri "OMISSIS", conosciuta dal ricorrente solo parzialmente a seguito di richiesta ostensiva del 23.05.2016, riscontrata in data 07.07.2016, e già oggetto di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 29.07.2016; d) la comunicazione prot. n. (...) del 06.06.2018 del Comando Legione Carabinieri "OMISSIS", mai conosciuta dal ricorrente; e) la nota prot. n. (...) del 19.06.2018, successivamente comunicata, dell'Ufficio Personale del Comando Legione Carabinieri "Calabria";
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 febbraio 2024, il dott. Orazio Ciliberti;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I - Con istanza dell'8 aprile 2018, presentata nell'ambito della procedura di pianificazione dei trasferimenti "a domanda" per l'anno 2018, l'Appuntato scelto -OMISSIS- già effettivo presso la Stazione Carabinieri di Nocera Terinese (Cz) del Comando Legione Carabinieri "Calabria", presentava richiesta di trasferimento indicando, tra le destinazioni gradite, il Comando Provinciale CC di OMISSIS, il Comando Interregionale CC "-OMISSIS-" di OMISSIS, i Comandi Provinciali CC di Salerno, Avellino e Caserta, e il -OMISSIS- Reggimento CC "OMISSIS".
La predetta istanza era esitata con la Determina prot. n. (...) del 11.06.2018, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale Brigadieri Appuntati e Carabinieri, successivamente notificata al ricorrente, a mente della quale era sancita "l'esclusione dell'Appuntato Scelto -OMISSIS- nell'ambito della pianificazione annuale dei trasferimenti 'a domanda' per l'anno 2018, ruolo Appuntati e Carabinieri, della regione amministrativa OMISSIS, limitatamente alla richiesta di assegnazione presso il Comando Interregionale Carabinieri -OMISSIS- il Comando Provinciale Carabinieri di OMISSIS ed il -OMISSIS- Reggimento Carabinieri 'OMISSIS'", per presunte e non meglio precisate "controindicazioni che non consentono la destinazione del militare dell'ambito della provincia di OMISSIS".
Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 05.09.2018 e depositato il 26.09.2018, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 90 del 2010; violazione e falsa applicazione del Regolamento generale per l'Arma dei Carabinieri; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10-bis della L. n. 241 del 1990; violazione art. 97 Cost.; eccesso di potere, carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto, carenza assoluta di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, difetto di proporzionalità, carenza di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 238 D.P.R. n. 90 del 2010; violazione e falsa applicazione del Regolamento generale per l'Arma dei Carabinieri; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10-bis della L. n. 241 del 1990; violazione art. 97 Cost.; eccesso di potere, carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto, carenza assoluta di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, difetto di proporzionalità, carenza di motivazione; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10-bis della L. n. 241 del 1990; violazione dell'obbligo di comunicazione; violazione dell'art. 97 Cost.; sviamento, eccesso di potere, carenza di istruttoria.
Il ricorrente formula, altresì un'istanza istruttoria, per chiedere copia integrale di tutti gli atti connessi e preordinati alla Determina prot. n. (...) del 11.06.2018, con particolare riferimento alla "comunicazione prot. n. (...) del 04.05.2018 del Comando Legione Carabinieri Calabria" ed alla "comunicazione prot. n. (...) del 06.06.2018 del Comando Legione Carabinieri OMISSIS", mai notificate ne altrimenti conosciute dal ricorrente.
Si costituisce l'Amministrazione intimata per resistere nel giudizio. Deposita tutti gli atti del procedimento.
Il ricorrente fa seguire due istanze di prelievo urgente della causa.
Seguono ulteriori memorie delle parti costituite. L'Amministrazione, in particolare, eccepisce l'improcedibilità del gravame, atteso che, con provvedimento prot. n. (...) in data 12.4.2022, il ricorrente è stato trasferito a domanda, ai sensi dell'art. 398 R.G.A.C., alla Stazione Carabinieri di Marzano di Nola (Av). Nell'udienza straordinaria del 16 febbraio 2024, tenutasi in modalità telematica per lo smaltimento dell'arretrato, la causa è introitata per la decisione.
Con memoria depositata il 17 gennaio 2024, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
II - Il ricorso è improcedibile, stante la dichiarata sopravvenienza del difetto di interesse.
III - le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica, del giorno 16 febbraio 2024, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Francesco Vergine, Referendario
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